Articolo 42 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 41Articolo 43
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31 maggio 1964
Art. 42. Procedura di inquadramento

All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964