Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo scambio di note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo scambio di note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.