Decreto cautelare 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2025, proposto da
Immobiliare Verdemare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Leuci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
delle sentenze del TAR Puglia Lecce Sez. I n. 325 del 10/3/2023 (All.1) e n. 1152 del 22/10/2020 (All.2);
nonché per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensiva, anche con decreto presidenziale inaudita altera parte,
del provvedimento prot. n.31270 del 29/5/2025 (All.3) del Responsabile SUAP del Comune di Fasano di diniego richiesta di titolo edilizio per l’esercizio della concessione demaniale n.2/2019, nonché della nota Suap 16/5/2025 di comunicazione dei motivi ostativi (All.4), del parere urbanistico-edilizio 13/5/2025 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, dei pareri tecnico e legale richiesti con “nota interna prot.0030942-28/5/2025”, del provvedimento Suap comunale di Fasano di archiviazione della scia per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande della concessione n.2/2019, dell’eventuale provvedimento implicito di diniego della richiesta di proroga della concessione demaniale n.2/2019, dell’eventuale provvedimento di diniego dell’istanza di mantenimento annuale e di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse, la deliberazione di C. C. n.58 del 27/7/2023 (All.5), la deliberazione di C. C. n.6 del 27/3/2024, la deliberazione G.R. 117/2024, la deliberazione di G. R. 68/2023, il provvedimento prot. n.18224 del 29/3/2023 di diniego rinnovo dei permessi di costruire (All.18), il preavviso prot. n.17550 del 27/3/2023 (All.19), la nota comunale prot. n.27859 del 18/5/2023 (All.20), il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica n.105/2022 (All.31), ed ancora per quanto di interesse dei permessi di costruire stagionali n.22/2019 (All.13) e n.82/2022 (All.16), di tutti i successivi provvedimenti di rinnovo e degli ulteriori provvedimenti comunali nella parte in cui prevedono il termine annuale ovvero un termine finale di efficacia dei titoli edilizi autonomo rispetto a quello della durata dell’efficacia della concessione demaniale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IL IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Immobiliare Verdemare, in qualità di “titolare di due concessioni demaniali quadriennali n. 1/2019 e n. 2/2019, rilasciate dal Comune di Fasano a seguito di specifico bando pubblico, aventi ad oggetto rispettivamente la realizzazione e utilizzo di stabilimento balneare (lido privato) e, in adiacenza, di spiaggia libera con servizi commerciali, in località Forcatella”, ha impugnato, anche con l’ actio iudicati , il provvedimento in data 29.5.2025, con cui il Responsabile SUAP del Comune di Fasano ha denegato la richiesta di titolo edilizio volta a ottenere, quanto alla spiaggi libera con servizi, il “ rinnovo del permesso stagionale n. 22 prat. 571/17 e successivi rinnovi in aggiornamento al subentrato art. 87 delle NTA del vigente PRG ” (cfr. relazione tecnico-illustrativa allegata alla domanda).
Il Comune ha negato il rilascio del titolo edilizio in considerazione del fatto che, come ritenuto nel presupposto “parere urbanistico”, “ la proposta progettuale va presentata come nuovo intervento su aree private, libere e sgombre di preesistenti manufatti, sulla scorta di quanto disciplinato dall’art.87 delle NTA, acquisendo ex novo i nulla osta degli altri Enti e la relativa Autorizzazione paesaggistica ”.
In sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “appare evidente il tentativo dell’Amm.ne comunale di eludere il giudicato di cui alle sentenze 325/2023 e 1152/2020, in quanto con il diniego 14/3/2025 ottiene il molteplice risultato indebito di: evitare l’esecuzione del giudicato di cui alle sentenze 325/2023 e 1152/2020 sul procedimento di mantenimento annuale dei manufatti, …; disporre surrettiziamente il diniego delle istanze di mantenimento annuale …; disporre l’illegittimità dei manufatti edilizi necessari per l’esercizio della concessione; disporre la conseguente rimozione dei manufatti …”;
- il “diniego impugnato svuota il giudicato della sua portata precettiva e prevarica non soltanto l’affidamento della società ricorrente al mantenimento annuale delle strutture, ma addirittura anche al mantenimento stagionale …”;
- “il Comune non può denegare il titolo edilizio sul presupposto della persistenza dei manufatti nel periodo invernale e pretendere, quale condizione per l’accoglimento della domanda, la demolizione dei manufatti in funzione della realizzazione ex novo dell’intervento “su aree libere e sgombre””, dal momento che in tal modo “l’Amministrazione impone surrettiziamente l’obbligo di demolizione dei manufatti in contrasto con le sentenze 325/2023 e 1152/2020 che invece hanno sempre annullato le ordinanze di rimozione dei manufatti”;
questo Tar “potrà annullare il titolo edilizio originario P.d.C. 202/2017 (e tutti i successivi rinnovi) nella parte in cui, pur essendo correttamente stagionale, prevede il termine finale che ne limita illogicamente la durata e l’efficacia ad un solo anno, piuttosto che un termine di efficacia pari a quello della concessione”, dal momento che il “termine finale di efficacia annuale impone infatti ogni anno, illegittimamente e illogicamente, un inutile defatigante adempimento procedimentale …”;
- nel caso in cui “le delibere di C.C. 58/2023 e 6/2024 (e le delibere di G.R. 68/2023 e 117/2024 di approvazione) richiamate nei provvedimenti impugnati possano determinare la decadenza della deliberazione C.C. 25/2011, si impugnano le predette delibere anche nella parte in cui costituiscono espressione di una illegittima attività di rimozione in autotutela (persino retroattiva) di provvedimenti amministrativi”;
- i “provvedimenti impugnati sono … illegittimi nella parte in cui parrebbero costituire diniego implicito delle istanze 29/10/2024 e 22/11/2024 per violazione dell’art.3 L.118/2022 che dispone la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni demaniali sino al 31/3/2027 e comunque sino ai provvedimenti di aggiudicazione delle nuove gare”;
- il “combinato disposto dell’art. 3 co.3 bis L.118/2022 e dell’art. 87 NTA di Fasano avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione comunale al rilascio del titolo edilizio quinquennale, previsto dall’art.87 NTA, piuttosto che al diniego motivato sulla circostanza di fatto, pienamente legittima, della persistenza dei manufatti edilizi già autorizzati in precedenza”;
- violazione dell’Ordinanza balneare 2024 “che consente l’esercizio delle concessioni e l’utilizzo delle strutture balneari per l’intero anno solare”;
- violazione dei “principi e gli obiettivi che hanno ispirato la variante all’art. 87 NTA al PRG di Fasano”;
- violazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001, nonché assenza di motivazione e di istruttoria, sviamento;
- violazione dell’art. 20, comma 8, del d.p.r. 380/2001, dell’art.17 bis legge 241/1990, dell’art.146, comma 8, del d.lgs. 42/2004”, nonché carenza di istruttoria, arbitrarietà dell’azione amministrativa e sviamento;
- violazione dell’art. 2 bis della l.241/1990, nonché violazione dell’affidamento, assenza di istruttoria e di motivazione e vessatorietà dell’azione amministrativa.
2. Il Comune di Fasano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 274 del 26.6.2026 questo Tar ha accolto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che: - con la istanza di rilascio del p.d.c. stagionale, la ricorrente non si è limitata a chiedere il pedissequo rinnovo del p.d.c. del 2017 ai sensi della normativa di cui alla delibera di C.C. n. 25/2011, ma ha appositamente precisato che il progetto è “conforme alla sopravvenuta normativa urbanistico-edilizia” (cfr. relazione tecnico-illustrativa); - inoltre, in sede di osservazioni procedimentali, la ricorrente ha precisato che “il progetto riproposto per la spiaggia pubblica con servizi – già descritto negli elaborati progettuali come sovrapponibile a quello originariamente autorizzato e rinnovato – è conforme al nuovo art.87 NTA, attualmente vigente, come acclarato dallo stesso Comune nel provvedimento di preavviso di diniego, ed è già munito di autorizzazione paesaggistica”; - da parte sua il Comune di Fasano ha fatto generico riferimento alla normativa urbanistica sopravvenuta, senza indicare le ragioni per cui il progetto riproposto dalla ricorrente, con esplicito riferimento alla detta normativa, risulterebbe in contrasto con la relativa disciplina; - appare, comunque, illogico porre come condizione di ammissibilità della proposizione dell’istanza edilizia l’essere “l’area libera e sgombra da precedenti manufatti”, anche in considerazione del fatto che, a prescindere da ogni valutazione in merito agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali che hanno interessato le istanze di mantenimento presentate dalla società, l’omesso smontaggio delle strutture all’esito della stagione precedente costituisce un illecito autonomamente sanzionabile che non esime l’Amministrazione dall’esaminare l’istanza alla luce della nuova disciplina urbanistica; - quanto all’aspetto paesaggistico, si osserva che, in riferimento al progetto in questione, la parte ricorrente ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 95 del 22.4.2024, con clausola di stagionalità; - la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica al mantenimento annuale non giustifica, di per sé, il diniego del titolo stagionale; Ritenuto, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che: - il provvedimento impugnato, per le ragioni innanzi indicate, appare inficiato per falsa presupposizione, carenza di istruttoria e genericità della motivazione; - in mancanza della concreta indicazione di specifici profili di pregiudizio per gli interessi pubblici di riferimento, deve ritenersi prevalente, nella comparazione propria della presente fase del giudizio, l’interesse imprenditoriale della ricorrente alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale in vista della imminente stagione balneare; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare al fine di consentire la prosecuzione dell’attività della ricorrente;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare ”.
4. Nella udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’ordinanza cautelare n. 274/2025 ha consentito alla società ricorrente di svolgere la propria attività di impresa nel corso della stagione balneare 2025, ciò che vale a soddisfare l’interesse sostanziale attivato in giudizio e quindi determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati.
5.1. Al riguardo, occorre osservare che - contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente in sede di udienza pubblica - ogni tentativo di estendere l’oggetto della odierna istanza oltre la stagione estiva 2025, valorizzando l’interesse - pure espresso nella relativa relazione tecnica - alla efficacia quinquennale del titolo edilizio, si scontra con il fatto che la richiesta in questione è stata formulata quale rinnovo del permesso di costruire annuale, originariamente rilasciato per la sola stagione estiva 2017, sicché non può che restare conformata, quanto al relativo periodo di efficacia, dai contenuti del titolo oggetto di rinnovo.
5.2. È dunque evidente che il Comune non avrebbe potuto, in ogni caso, rilasciare un permesso di costruire avente validità quinquennale - pure astrattamente consentito dal nuovo art. 87 delle NTA del PRG - costituendo un titolo siffatto, non già un rinnovo dell’originario titolo del 2017, bensì un titolo completamente nuovo, siccome riferito a (e quindi essenzialmente contraddistinto da) un diverso termine finale di efficacia.
5.3. Resta fermo che, sussistendone le condizioni, la ricorrente potrà attivarsi in vista della prossima stagione estiva per ottenere un ulteriore rinnovo dell’originario titolo annuale, oppure, in alternativa, per ottenere un permesso di costruire nuovo e diverso ai sensi dell’art. 87 delle NTA del PRG, anche con validità quinquennale, nel rispetto di tutti i presupposti adempimenti istruttori.
6. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
IL IA, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IA | ON PA |
IL SEGRETARIO