Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/1964, n. 2949
CASS
Sentenza 22 dicembre 1964

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Il termine per ricorrere per Cassazione contro le decisioni, in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione (art 362 cod proc civ) o per violazione di legge (art 111 cost) e quello di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, stabilito dagli artt 325 e 326 cod proc civ.*

Contro le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte emesse in grado di appello in tema di Determinazione di valore imponibile ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza e ammesso, a norma dell'art 111 della Costituzione, il ricorso per Cassazione (applicazione in tema di imposta di successione).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/1964, n. 2949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2949
    Data del deposito : 22 dicembre 1964

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