Sentenza 22 dicembre 1964
Massime • 2
Il termine per ricorrere per Cassazione contro le decisioni, in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione (art 362 cod proc civ) o per violazione di legge (art 111 cost) e quello di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, stabilito dagli artt 325 e 326 cod proc civ.*
Contro le decisioni delle commissioni provinciali delle imposte emesse in grado di appello in tema di Determinazione di valore imponibile ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza e ammesso, a norma dell'art 111 della Costituzione, il ricorso per Cassazione (applicazione in tema di imposta di successione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/1964, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1964 |
Testo completo
Il termine per ricorrere per Cassazione contro le decisioni, in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione (art 362 cod proc civ) o per violazione di legge (art 111 cost) e quello di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, stabilito dagli artt 325 e 326 cod proc civ.*