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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/02/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 860/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 860/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...], c.f. C.F._1
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
XXIII n. 2/a c.f. C.F._2
Resistente
entrambi elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Poerio n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Marina Tamponi (c.f. ), del Foro di Tempio C.F._3
Pausania, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo iscritto in data 09.06.2023, i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 25.04.2017 in Tempio Pausania (SS) come risulta dall'atto Nr. 3 – Parte
II – Serie A, Anno 2017; dalla loro unione nasceva, in data 20/05/2016 a Tempio
Pausania, . Per_1
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
All'udienza del 18.10.2023, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al
Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso, Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod.
Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. CP_1
C.F._2
in relazione al matrimonio celebrato in data 25.04.2017 in Tempio Pausania (SS) come risulta dall'atto Nr. 3 – Parte II – Serie A, Anno 2017,
alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre. Il collocamento paritario alternato a rotazione settimanale sarà disciplinato nel modo seguente: il minore trascorrerà due giorni consecutivi con relativo pernotto con ciascun genitore e da ciò consegue, pertanto, che trascorra i fine settimana una volta con un genitore e l'altra con l'altro.
Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive verranno disciplinate secondo accordi tra i genitori che terranno conto dell'attività lavorativa stagionale della sig.ra ed in ogni caso delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Parte_1
Tendenzialmente verranno garantite due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore nel corso dell'anno. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio.
- La casa coniugale già di proprietà esclusiva del sig. è assegnata al CP_1
medesimo.
- Al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza per quanto concerne le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria
(mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie e previamente concordate tra i genitori, dovranno essere sostenute in misura del 50 % da ciascuno di essi;
in ogni caso, tenuto conto del fatto che la sig.ra dovrà sostenere il pagamento di un canone di locazione di Parte_1
€ 460,00 mensili, il sig. contribuirà al mantenimento del minore , oltre CP_1 Per_1
che direttamente per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell'importo di Euro 130,00 (centotrenta) mensili, da corrispondere entro il giorno 5 del mese. - L'assegno unico a carico dell' verrà riscosso integralmente dalla madre Org_1
con espressa rinuncia da parte del sig. alla propria Parte_1 CP_1
quota.
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti.
- L'autovettura tipo Tohiota Yaris targata CG234WM già di proprietà di CP_1
(c.f. ), viene assegnata in proprietà esclusiva a
[...] C.F._2
(c.f. ). Parte_1 C.F._1
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 12.2.2024
Il Presidente del
Tribunale Giuseppe
Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 860/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], ivi Parte_1 residente in [...], c.f. C.F._1
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
XXIII n. 2/a c.f. C.F._2
Resistente
entrambi elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Poerio n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Marina Tamponi (c.f. ), del Foro di Tempio C.F._3
Pausania, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c. NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo iscritto in data 09.06.2023, i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 25.04.2017 in Tempio Pausania (SS) come risulta dall'atto Nr. 3 – Parte
II – Serie A, Anno 2017; dalla loro unione nasceva, in data 20/05/2016 a Tempio
Pausania, . Per_1
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
All'udienza del 18.10.2023, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al
Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso, Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod.
Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. CP_1
C.F._2
in relazione al matrimonio celebrato in data 25.04.2017 in Tempio Pausania (SS) come risulta dall'atto Nr. 3 – Parte II – Serie A, Anno 2017,
alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario, disponendo che il suo domicilio sia fissato presso entrambi i genitori, mentre la residenza anagrafica sarà fissata presso la madre. Il collocamento paritario alternato a rotazione settimanale sarà disciplinato nel modo seguente: il minore trascorrerà due giorni consecutivi con relativo pernotto con ciascun genitore e da ciò consegue, pertanto, che trascorra i fine settimana una volta con un genitore e l'altra con l'altro.
Nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, resta comunque garantito all'altro la possibilità di vedere il bambino o sentirlo telefonicamente. Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il criterio dell'alternanza ed in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive verranno disciplinate secondo accordi tra i genitori che terranno conto dell'attività lavorativa stagionale della sig.ra ed in ogni caso delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Parte_1
Tendenzialmente verranno garantite due settimane consecutive di vacanza con ciascun genitore nel corso dell'anno. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio.
- La casa coniugale già di proprietà esclusiva del sig. è assegnata al CP_1
medesimo.
- Al tipo di collocamento prescelto consegue l'obbligo per ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza per quanto concerne le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria
(mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per lo stesso necessarie e previamente concordate tra i genitori, dovranno essere sostenute in misura del 50 % da ciascuno di essi;
in ogni caso, tenuto conto del fatto che la sig.ra dovrà sostenere il pagamento di un canone di locazione di Parte_1
€ 460,00 mensili, il sig. contribuirà al mantenimento del minore , oltre CP_1 Per_1
che direttamente per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell'importo di Euro 130,00 (centotrenta) mensili, da corrispondere entro il giorno 5 del mese. - L'assegno unico a carico dell' verrà riscosso integralmente dalla madre Org_1
con espressa rinuncia da parte del sig. alla propria Parte_1 CP_1
quota.
- Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per se stessi, essendo economicamente autosufficienti.
- L'autovettura tipo Tohiota Yaris targata CG234WM già di proprietà di CP_1
(c.f. ), viene assegnata in proprietà esclusiva a
[...] C.F._2
(c.f. ). Parte_1 C.F._1
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 12.2.2024
Il Presidente del
Tribunale Giuseppe
Magliulo