Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2472 del 12.07.2023 Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Borgia Parte_1
Appellanti
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luce Rega e Sara Ferrarese Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_2
Appellati
Controparte_3
Contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 4.12.2020, -premesso di: aver formalmente lavorato Controparte_1
alle dipendenze di ma, di fatto, anche alle dipendenze di , socio di Parte_1 Testimone_1 fatto della prima, che effettivamente impartiva le direttive, dal 18.04.18 al 31.12.18 e dall'1.04.19 al
31.12.19; aver svolto le mansioni di benzinaio pompista e anche di cassiere, riconducibili al livello
IV del CCNL;
avere osservato l'orario di lavoro compreso dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
20,00 dal lunedì al sabato;
aver ricevuto esclusivamente la retribuzione indicata in busta paga ove era indicato un numero di ore inferiore a quelle effettivamente prestate, nonostante che l'unico contratto di lavoro sottoscritto (in data 15.06.2008) non prevedesse il part-time- chiedeva di accertare che tra le
1
18.4.18 al 31.12.18 e dall'1.4.19 al 31.12.19, con condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di € 30.036,05 (€ 13.190,94 a titolo di differenze retributive e € 1358,25 per tfr, in relazione al primo rapporto, e € 14.045,84 per differenze retributive e € 1.441,02 per tfr, in relazione al secondo rapporto), oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Si costituiva in giudizio , asserendo la propria estraneità al rapporto di lavoro Testimone_1
dedotto in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti deducendo di aver Parte_1
corrisposto quanto spettante al ricorrente per il lavoro prestato. Per contro, evidenziava che: in data
14.8.18 il ricorrente aveva lasciato incustodito un borsello contenente gli incassi (€ 5.900,00) del distributore carburanti, che non erano mai stati recuperati;
inoltre, a causa delle assenze ingiustificate e del mancato garbo con i clienti, il ricorrente aveva determinato un calo di rendimento del “Servito” dal 35% all'8%; ancora, previo accordo con alcuni clienti, il ricorrente transava carte rilasciate direttamente dalla Q8 e/o carte per il reddito di cittadinanza, trattenendo un quantum sulle somme, con gravi ripercussioni economiche e di immagine per la convenuta. In considerazione di tanto chiedeva il rigetto del ricorso e spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dal lavoratore, quantificati in € 50.000,00.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio anche l' che chiedeva, in CP_2
caso di accertamento della fondatezza del ricorso, la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di ES
, ritenendo non dimostrata l'esistenza di una società di fatto. Quanto alle rivendicazioni
[...]
relative al rapporto di lavoro formale intercorso con riteneva dimostrata la durata del Parte_1 rapporto sulle base delle buste paga in atti (dal 15.06.2018 al 31.12.2018 e dall'1.04.2019 al
31.12.2019) e riteneva corretto l'inquadramento nel V livello del CCNL attribuito al ricorrente, in mancanza di prova dell'espletamento di mansioni riconducibili nel superiore livello IV. Riguardo all'orario di lavoro, riteneva che il datore di lavoro -che ne era onerato in mancanza di prova scritta- non avesse fornito prova della sussistenza di un rapporto di lavoro part-time e, al contempo, che il ricorrente non avesse fornito prova dell'espletamento di lavoro straordinario. Pertanto, considerato il rapporto di lavoro a tempo pieno, giudicava fondate le rivendicazioni attoree a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive (13° e 14°) e tfr, e condannava al Parte_1 pagamento della somma di € 13.511,68 -così quantificata dal consulente incaricato in corso di causa- oltre accessori, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. In ultimo, rigettava la domanda riconvenzionale, ritenendola sfornita di prova.
2 Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola nella parte in cui il Tribunale Parte_1
aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive rivendicate in relazione all'orario di lavoro a tempo pieno, ritenendo -in mancanza di prova scritta del rapporto di lavoro part-time- non assolto l'onere della prova da parte del datore di lavoro, nonostante che le ore di lavoro effettivamente prestato risultassero documentate dalle buste paga sottoscritte dal lavoratore, che costituivano la prova di un accordo in tal senso tra le parti del rapporto di lavoro. Censurava la sentenza anche nella parte in cui la domanda riconvenzionale -con specifico riferimento alla sottrazione del borsello contenente gli incassi- era stata ritenuta sguarnita da prova idonea, nonostante le emergenze istruttorie documentali (denuncia querela) e orali (deposizione del teste ) e nonostante che il ricorrente Tes_2
non si fosse presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Si è costituito che ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Si è costituito l' che ha reiterato le difese svolte nel giudizio di primo grado. CP_2
è rimasto contumace. Testimone_1
All'udienza di discussione del 26.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , non costituito nel Testimone_1
presente giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, in merito alla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro part-time, vale richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. n. 17419/2024; n. 1375/2018, n. 5518/2004;
n. 2033/2000).
Nella specie, parte appellante ha sostenuto che la prova di una concordata riduzione dell'orario di lavoro fosse contenuta nelle buste paga in atti -che riportavano un numero di ore di lavoro inferiore rispetto all'orario di lavoro ordinario- in quanto tutte sottoscritte dal lavoratore.
E tuttavia, sul punto deve rilevarsi, per un verso, che le buste paga, in quanto documento proveniente dal datore di lavoro debitore, non possono costituire prova di fatti favorevoli allo stesso datore di
3 lavoro;
per altro verso, vale rammentare che la sottoscrizione delle buste paga da parte del lavoratore attesta solo la avvenuta consegna del documento al lavoratore e -ove risulti specificato- la ricezione delle somme ivi indicate. In ogni caso, non può attribuirsi alla sottoscrizione delle buste paga da parte del lavoratore valore negoziale, nel senso voluto da parte appellante.
Ne consegue che, in difetto di prova in merito all'esistenza di un accordo inteso a costituire tra le parti un rapporto di lavoro part-time, deve condividersi, anche in questa sede, la valutazione del
Tribunale, che ha ritenuto la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo pieno e ha quantificato le differenze retributive spettanti all'appellato in ragione di siffatto parametro orario.
***
Deve essere disattesa anche la doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno conseguito dall'episodio del furto del borsello contenente gli incassi del distributore carburanti, asseritamente lasciato incustodito da _1
In relazione a tale episodio è stata prodotta in atti la denuncia-querela presentata da da Parte_1 cui si evince che il borsello contenente il denaro venne sottratto all'interno dei locali, dove era
“nascosto in un cassetto interno”, ad opera di un terzo, mentre ra all'esterno a servire i clienti _1
(così nella denuncia-querela allegata agli atti di parte resistente nel giudizio di primo grado). È stata anche raccolta la testimonianza del teste , che si è limitato a confermare l'episodio Testimone_3
del furto, non aggiungendo elementi utili al fine di ritenere che fosse riconducibile al la _1 responsabilità della custodia del predetto borsello all'interno dei locali.
Le suddette emergenze istruttorie non consentono in alcun modo di ritenere dimostrata una responsabilità del ell'episodio occorso, in quanto non è stato in alcun modo dimostrato che _1 egli avesse un obbligo di custodia del denaro depositato all'interno dei locali aziendali, mentre espletava le proprie mansioni all'esterno, presso il distributore di carburante.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale articolata sul punto da
Parte_1
Né argomenti in contrario possono trarsi dalla mancata comparizione del lavoratore a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Invero, la mancata risposta all'interrogatorio formale -sebbene non menzionata espressamente nella sentenza impugnata- non consente una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, che sul punto sono del tutto irrilevanti.
4 In proposito, va detto che la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. n. 9436/2018; n. 41643/2021).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. (a differenza dell'effetto automatico di ficta confessio ricollegato a tale comportamento dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito) riconnette ad esso soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4837/2018, n. 19833/2014, n. 15383/2010, n. 20740/2009), né il giudice è obbligato a render conto specificamente nella motivazione della sua valutazione ex art. 232 c.p.c., essendo in tal caso logicamente implicita nella complessiva evidenziazione della incertezza del quadro probatorio (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6204/2016).
Per tutto quanto detto -e in mancanza di ulteriori specifiche contestazioni in merito alla quantificazione delle somme- l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore di _1
come da dispositivo.
[...]
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese nei confronti dell' , stante la posizione CP_2
processuale delle parti.
Non si provvede alla regolazione delle spese nei confronti di , stante la sua Testimone_1
contumacia nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/01/2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Testimone_1
avverso la sentenza del 12/07/2023 n. 2472 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di Controparte_1 questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.
5 Compensa le spese di questo grado tra l'appellante e l' . CP_2
Nulla per le spese nei confronti di Testimone_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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