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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 818/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 818 /2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Sicignano Federico (C.F. - PEC C.F._2
e Sicignano Paolo Vincenzo (C.F. Email_1
– PEC , con C.F._3 Email_2 domicilio eletto presso il loro studio in Viale Europa n. 102 (NA), giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avvocato Furlan Giorgio (C.F. PEC indirizzo PEC CodiceFiscale_5
e con domicilio eletto presso il suo studio in via G.B. La Email_3
Salle n. 9, Massa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di appelloappellato
* * *
Precisazione delle conclusioni al 4/6/2025 e udienza di discussione orale del 9/7/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, di tutte le richieste, difese ed eccezioni formulate in primo grado, in riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio qui di seguito riportare e trascritte: ♦ rigettare, l'opposizione proposta dal , in quanto infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto;
♦ dare atto che aveva titolo in quanto legittimato a Parte_1 pretendere la restituzione del veicolo Maserati tg. EA955TD, essendone l'unico ed esclusivo proprietario;
♦ condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi di causa, oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, con attribuzione ai difensori antistatari. ♦ condannare, ex art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi di ufficio con la emananda sentenza.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, rigettare l'atto di appello in quanto infondato ed inammissibile, oltre che temerario, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa con sentenza 479/2024 pubblicata in data 8/8/2024 così decideva: “1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2. conseguentemente, dichiara che Pt_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
3. DICHIARA TENUTA e
[...] per l'effetto CONDANNA parte convenuta-opposta, , a rifondere in Parte_1 favore di parte attrice-opponente, le spese processuali che liquida in Euro 3.397,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge”.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente il precetto notificato da Pt_1
a il 19/4/2021 e il conseguente giudizio di opposizione.
[...] Controparte_1
Emerge dagli atti che la vicenda sottostante all'emissione del precetto è un contratto di riparazione di una vettura Maserati, di proprietà di oggetto di Controparte_1 sinistro e parcheggiata a Massa. La vettura era affidata dal proprietario al riparatore e portata nell'officina di Castellamare di Stabia. Il veicolo era riparato Parte_1 ma il proprietario contestava l'esecuzione dei lavori per l'impiego di ricambi non nuovi,
pag. 2/15 il saldo prezzo richiesto e l'avvenuto uso del veicolo nel periodo in cui era affidato al riparatore. Nasceva un contenzioso tra le parti e esercitava il diritto di Parte_1 ritenzione ed agiva esecutivamente nei confronti di Il Tribunale Controparte_1 di Torre Annunziata, quale Giudice dell'Esecuzione, emetteva in data 19/12/2013 provvedimento di assegnazione dell'autovettura a favore del creditore CP_2
provvedimento che non risulta revocato ed è stato trascritto al PRA. Parte_1 incardinava, quindi, presso il Tribunale di Massa prima un Controparte_1 procedimento per ATP e poi un giudizio di merito avente R.G. n. 2070/2012 “al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la riparazione dell'autovettura […]…, nonché per responsabilità extracontrattuale, per avere posto in essere una condotta delittuosa già dalla data del 27/03/2011 (richiesta di saldo dei lavori per € 33.163,00); e per l'effetto condannare il convenuto al rimborso di tutte le spese ed al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'autovettura … per l'illecito utilizzo dell'autovettura … per la eliminazione dei vizi e difetti dell'autovettura
…[…] condannare il convenuto al pagamento delle spese legali relative al procedimento di opposizione all'esecuzione n. 1362/2012 pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per illegittima messa in vendita dell'autovettura nelle forme dell'art. 2979 c.c.; infine condannare il convenuto, per l'illecita procedura posta in essere anche ex art. 96 comma 2 c.p.c., al pagamento della differenza tra il valore commerciale dell'autovettura e il prezzo di realizzo all'asta …” (cfr. pag. 2 sentenza
Trib. Massa n. 761/2019 doc. 4 . Pt_1 chiedeva al Tribunale di Massa anche il sequestro giudiziario Controparte_1 del veicolo che veniva rigettato, motivo per cui il ricorrente proponeva reclamo che si concludeva con l'emissione del provvedimento di sequestro giudiziario 20/11/2014, che era eseguito il 19/12/2014, con consegna del bene allo stesso Controparte_1 nominato custode.
Si costituiva nel giudizio di merito che “in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità delle domande, per la tardiva instaurazione del giudizio di merito dell'opposizione successiva all'esecuzione promossa dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata; ancora, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, … l'inammissibilità delle domande per non essere stata l'opposizione proposta nei termini e nei modi previsti dalla disciplina speciale dell'art. 2797 c.c.; …
l'incompetenza per territorio del giudice adito per violazione del criterio di pag. 3/15 collegamento dei fori ex artt. 18 e 20 c.p.c., … poi, nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto” (cfr. ibidem). Il convenuto, in sostanza, riteneva che il giudizio innanzi al Tribunale di Massa costituisse la fase di merito del giudizio di esecuzione incardinato avanti al Tribunale di Torre
Annunziata ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito e la tardività della domanda.
Il Tribunale di Massa nel corso del giudizio formulava una proposta conciliativa e
“all'udienza del 12/02/2019 dava atto del raggiungimento tra le Controparte_3 parti di un accordo transattivo in via stragiudiziale, mediante lo scambio di pec tra i due difensori delle parti (cfr. note difensive depositate da parte attrice in data
11/02/2019 e verbale di udienza del 12/02/2019) e, pertanto, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Di contro, contestava il raggiungimento di un accordo Parte_1 transattivo tra le parti, insistendo in tutti i propri scritti difensivi” (cfr. ibidem).
Il Tribunale di Massa emetteva un'articolata ordinanza in data 21/2/2019, pubblicata il 22/2/2019 con la quale revocava il sequestro giudiziario, precisando che “appare essere stato raggiunto un accordo in via stragiudiziale dai difensori … e appare cessata la materia del contendere” e con ordinanza 14/5/2019 disponeva “la restituzione dell'autovettura all'avente diritto”, senza indicare chi fosse. CP_4 nelle proprie memorie conclusive contestava però tale ricostruzione Parte_1 precisando che non era mai stato concluso alcun accordo transattivo e successivamente notificava un primo atto di precetto 29/5/2019 con il quale chiedeva la restituzione a sé del bene sul presupposto della titolarità della vettura in forza del provvedimento di assegnazione del Tribunale di Torre Annunziata e della revoca del sequestro giudiziario.
Il Tribunale di Massa pubblicava poi in data 17/12/2019 la sentenza n. 761/2019 con la quale così decideva: “1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. CONDANNA a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_3 processuali che liquida – operata la compensazione per un terzo – in complessivi €
3.706,83, di cui € 583,33 per la fase di studio della controversia, € 493,33 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.066,67 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.080,00 per la fase decisionale, € 483,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. PONE definitivamente le spese della C.T.U., svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 915/2011 Tribunale
pag. 4/15 di Massa, a carico di per due terzi e di per il Parte_1 Controparte_3 restante terzo;
4. MODIFICA l'ordinanza di revoca del sequestro giudiziario (disposto con ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 20/11/2014, nel procedimento di reclamo in corso di causa iscritto al n. 2267/2014), pronunciata in data 21/02/2019, nel senso di sostituire, a pag. 1, nella parte motiva, dopo le parole
“veicolo , l'errata targa “EA599TD” con quella corretta “EA955TD”; CP_2 nonché nel senso di sostituire, a pag. 2, nella parte dispositiva al punto 1), dopo le parole “l'autovettura MASERATI targata”, l'errata targa “EA599TD” con quella corretta “EA955TD”.
Il Tribunale di Massa in tale pronuncia precisava che era “cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo stragiudiziale tra le parti, mediante scambio di proposta ed accettazione, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, tra i difensori delle parti, muniti di procura speciale, comprensiva anche dei poteri di transigere e conciliare (cfr. le due procure speciali apposte a margine, rispettivamente, dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione;
cfr. messaggio pec del 24/10/2018 inviato dall'Avv. Paolo
Vincenzo Sicigano all'Avv. Furlan e messaggio pec del 25/10/2018 inviato dall'Avv.
Furlan all'Avv. Paolo Vincenzo Sicignano – allegati alle controdeduzioni per l'udienza del 12/02/2019 depositate in data 11/02/2019 da parte attrice). Deve, difatti, ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, l'accordo transattivo si sia concluso tra le parti in causa, secondo il meccanismo di cui all'art. 1326 commi 1 e
3, c.c., nel momento in cui il – a mezzo del proprio difensore munito di Pt_1 procura speciale a transigere e conciliare, con potere di disporre del diritto di cui si controverte nel processo nel quale egli rappresenta la parte (Sez. 3, Sentenza n. 18394 del 2017) – ha avuto conoscenza della accettazione della sua proposta da parte del difensore dell'attore (anch'esso munito di procura speciale a transigere), momento che va identificato nella data del 25/10/2018, allorquando l'Avv. Paolo Vincenzo Sicignano ha ricevuto il messaggio inviato a mezzo pec dall'Avv. Furlan, con il quale quest'ultimo dichiarava di accettare la proposta transattiva formulata con messaggio pec del giorno prima, dovendosi presumere che il stesso sia stato notiziato dal suo legale di Pt_1 quanto accaduto, contestualmente. Si osserva come l'Avv. Sicignano nel formulare la proposta transattiva abbia fatto riferimento alla volontà del proprio cliente, scrivendo
“come anticipato telefonicamente il cliente accetta di transigere la controversia […]”
pag. 5/15 (cfr. messaggio pec del 24/10/2018 inviato dall'Avv. Sicigano all'Avv. Furlan)” (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza Trib. Massa 761/2019).
L'accordo richiamato dal Tribunale di Massa e ritenuto perfezionatosi dal Giudice di prime cure si sarebbe concluso con lo scambio di due PEC, la prima in data 24/10/2018 inviata dal legale di in relazione ad una pregressa proposta e la Controparte_1 seconda inviata il 25/10/2018 dal legale di contenete l'accettazione. Parte_1
La sentenza del Tribunale di Massa n. 761/2019 era impugnata da Parte_1 che in data 16/4/2021 notificava nuovo atto di precetto in rinnovazione rispetto al precetto 29/5/2019 chiedendo la restituzione della CP_2 formulava opposizione a precetto generando il procedimento Controparte_1 di primo grado definito dal Tribunale di Massa con la sentenza n. 479/2024 pubblicata in data 8/8/2024, oggi impugnata.
opponendosi al precetto notificato il 16/4/2021, in sostanza Controparte_1 affermava che nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Massa le parti avevano raggiunto un accordo con il quale era stato riconosciuto il trasferimento del bene a proprio favore a fronte del versamento di 15.000,00 euro e che “il Tribunale di Massa con l'ordinanza in data 21.02.2019, preso atto del “raggiunto accordo tra i difensori secondo il potere loro attribuito dai rispettivi mandati alle liti”, ritenuta cessata la materia del contendere, revocava di conseguenza il sequestro giudiziario della autovettura disposto con ordinanza collegiale del 20.11.2014 in favore del sig.
(cfr. pag. 2 citazione in opposizione a precetto). CP_1 aggiungeva di aver convocato innanzi al Controparte_1 Parte_1 notaio per il versamento dell'importo pattuito con l'accordo e la consegna dei documenti del veicolo, ma senza esito, motivo per cui aveva chiesto la trascrizione al
PRA di Carrara dell'accordo richiamato dalla sentenza del Tribunale di Carrara e che, non avendo ritenuto il PRA tale provvedimento un valido titolo idoneo alla trascrizione, aveva allora depositato un apposito ricorso al Presidente del Tribunale di Massa che aveva ordinato al PRA con decreto 30/7/2020 di procedere alla trascrizione a favore dello stesso quale proprietario. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di opposizione a precetto notificato il Parte_1
16/4/2021, e contestava la ricostruzione dei fatti riportata da controparte, precisava di aver interposto appello avverso la sentenza di merito del Tribunale di Massa n.
pag. 6/15 761/2019 con atto 13/2/2020 e che la Corte di Appello con ordinanza 27/5/2020 aveva sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado. aggiungeva di aver impugnato anche il provvedimento del Parte_1
Presidente del Tribunale di Massa del 30/7/2020 che aveva ordinato al PRA di trascrivere la proprietà della vettura a favore di e che il Tribunale Controparte_1 di Massa con provvedimento 17/8/2021 aveva revocato nel merito l'ordine impartito al
PRA (cf. doc. 4 , DECRETO 13-17/8/2021). Pt_1 nel corso del giudizio depositava ordinanza 11/7/2022 del Giudice Parte_1 dell'Esecuzione di Massa che disponeva “la restituzione della vettura … CP_2 all'avente diritto (cfr. doc. 2 allegato note di udienza 13/12/2023 Parte_1
, il verbale dell'esecuzione e di restituzione dell'auto da parte di Pt_1
a (cfr. doc. 4 allegato note di udienza 13/12/2023 Controparte_1 Parte_1
e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n. 360/2022 che, in Pt_1 riforma della pronuncia del Tribunale di Massa aveva così pronunciato “accerta e dichiara che le parti non hanno conciliato la lite e che non vi è stata cessazione della materia del contendere;
respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_3 avverso la citata sentenza;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente le spese della C.T.U., svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 915/2011 Tribunale di Massa, a carico di per il 50% e di per il restante Parte_1 Controparte_3
50%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello incidentale viene respinto” (cfr. doc. 3 allegato note di udienza 13/12/2023
. Pt_1 chiedeva, quindi, al Tribunale di Massa di rigettare l'opposizione al Parte_1 precetto notificato a in data 16/4/2021 per essere l'opposto Controparte_1 proprietario del bene e infondata l'opposizione.
Il Tribunale di Massa definiva il giudizio come in epigrafe indicato, accogliendo l'opposizione, dichiarava la nullità del precetto e affermava:
“Ai fini della decisione della presente opposizione, risulta del tutto ininfluente l'indagine circa la titolarità del diritto di proprietà del veicolo, dovendosi piuttosto accertare l'esistenza di valido titolo esecutivo e se esso sia stato effettivamente notificato al debitore. Ai sensi dell'art. 474 c.p.c. l'esecuzione forzata per consegna può aver luogo solo in virtù di valido titolo esecutivo, costituito dal provvedimento pag. 7/15 giurisdizionale o altro atto cui la legge attribuisca efficacia esecutiva, ovvero atto di notaio o altro pubblico ufficiale;
l'art. 480 comma 2 c.p.c. stabilisce che l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, il riferimento alla data di notifica del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente. L'atto di precetto opposto si richiama unicamente ad una “istanza di revoca datata 14/01/2019, notificata in copia conforme unitamente a precetto in data 29/05/2019”.
Detta istanza di revoca è un mero atto di parte e non può in alcun modo costituire valido titolo esecutivo sulla base del quale intraprendere esecuzione forzata. Nel presente giudizio detta notifica non è stata prodotta dal creditore opposto, né è stato possibile rinvenire alcun riferimento ad un valido titolo esecutivo. Per questo motivo l'atto di precetto è nullo ai sensi della degli artt. 474 e 480 c.p.c.. Conseguentemente,
l'opposizione esperita risulta fondata e merita accoglimento. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si rileva come gravi sul richiedente l'onere di allegazione e prova del pregiudizio subito (Cass.
35188/2023). Il sig. non ha allegato (né provato) il pregiudizio subito;
CP_1 pertanto, la domanda non può che essere rigettata”. Il Giudice di prime cure, in sostanza, rilevava che l'opposto con il precetto avrebbe dato atto di aver solo notificato una istanza di revoca del sequestro giudiziario in datata 14/01/2019 ma non i provvedimenti da cui sarebbe sorto il credito azionato. Il Tribunale di Massa riteneva quindi nullo il precetto per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e per non contenerlo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello generando la presente causa e formulava sei Parte_1 censure, lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata i) per arbitraria, ingiusta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, ii) per violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480 e 605 e ss c.p.c., iii) per violazione del principio della non contestazione, iv) per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), v) per violazione dell'art. 156 comma 3 c.p.c. e vi) per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.. chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_1 impugnata attesa la fondatezza delle ragioni di impugnazione e per l'impossibilità di recuperare anche solo le spese di causa, risultando inesitati i tentativi di recuperare da pag. 8/15 Preng le spese di giustizia liquidate con altre pronunce emesse sempre CP_1 in relazione alla vettura oggetto anche del presente giudizio.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. chiedeva il rigetto nel merito dell'appello e affermava come Controparte_1 non aveva … alcun diritto alla data del 16.4.2021 di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata per ottenere la restituzione dell'autovettura Maserati tg EA955TD, di proprietà di a seguito di accordo transattivo traslativo accertato Controparte_1 dal Tribunale di Massa con la citata sentenza. A prescindere da ciò al momento in cui è stato notificato il precetto di cui alla presente causa, il non aveva diritto di Pt_1 procedere ad esecuzione forzata in virtù della citata transazione e della sentenza di primo grado allora non riformata che riconosceva la proprietà in capo al Il CP_1 giudice di prime cure ha deciso correttamente, ritenendo che il non avesse alcun Pt_1 titolo esecutivo, considerato che costituisce la cruda verità” (cfr. pag. 2 comparsa di appello).
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (atteso il contenuto dichiarativo della pronuncia), fissava udienza per tentare la conciliazione tra le parti. Veniva formulata una proposta conciliativa utile a definire non solo il presente giudizio, ma il contenzioso pendente innanzi alla Corte di
Cassazione e le possibili future cause azionabili. Parte appellante non accettava la proposta, era quindi fissata udienza di discussione orale, previa precisazione delle conclusioni e concessione del termine per il deposito delle note conclusionali.
* * *
3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità formulata da ai sensi dell'art. Controparte_1
342 c.p.c. è infondata. Invero i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative in particolare al vizio di ultra-petizione, alla indebita applicazione dell'art. 617 c.p.c., all'inesistenza in capo a della titolarità della vettura, sia alle ritenute erronee conclusioni Controparte_1 cui sarebbe giunto il Tribunale nel giudizio di primo grado. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto pag. 9/15 di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte, affermando come Pt_1
al 16/4/2021 non fosse titolare della vettura. Va, quindi respinta l'eccezione
[...] preliminare.
* * *
4. Sull'oggetto della pronuncia di primo grado e sulla quarta, quinta e sesta censure di appello.
Occorre, in ordine logico esaminare dapprima la quarta, la quinta e la sesta censure di appello relative al vizio di ultra-petizione, alla natura della domanda avanzata in primo grado da e al contenuto della pronuncia emessa dal Controparte_1
Tribunale di Massa, oggi impugnata.
Le censure sono fondate.
quale opponente, ha spiegato una opposizione a precetto ai Controparte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. affermando la carenza di titolarità in capo a del Parte_1 diritto di proprietà azionato a fondamento della richiesta di restituzione della CP_2 quando aveva notificato il precetto il 16/4/2021.
Il Tribunale di Massa ha pronunciato la nullità del precetto perché “l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, il riferimento alla data di notifica del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente”. Si tratta di una pronuncia relativa alla regolarità formale del precetto, rispetto a una questione mai sollevata dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e non come opposizione a precetto.
Invero, nella comparsa conclusionale ha ribadito che “al Controparte_1 momento in cui è stato notificato il precetto di cui alla presente opposizione il Pt_1 non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della citata transazione e della sentenza di primo grado allora non riformata che riconosceva la proprietà in capo al e nelle note di replica di primo grado ha aggiunto che “poi la CP_1 sentenza di primo grado è stata successivamente riformata dalla C.A. di Genova, ma all'epoca era valida efficace ed esecutiva la sentenza di primo grado che accertava la proprietà in capo al . CP_1
Si osserva a tale riguardo che la Corte di Cassazione con una pronuncia risalente e non oggetto di revirement ha affermato che “l'inefficacia del precetto, derivante da una sua irregolarità formale, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma dev'essere pag. 10/15 fatta valere dal debitore interessato, ai sensi dell'art 617 cod proc civ, …” (Cass.
1072/1981) e ha ribadito che “l'inefficacia del precetto è causa di un vizio dell'atto di esecuzione successivo per difformità dal suo schema legale che è rilevabile non d'ufficio bensì solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi da proporsi contro il primo atto dell'esecuzione” (Cass. n. 3997/1992). ha espressamente sollevato la questione di ultra-petizione e Parte_1 violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., censurando la sentenza impugnata, precisando
“il Tribunale di Massa ha omesso di valutare e considerare, inoltre, che la eventuale omessa notifica del titolo esecutivo andava sollevata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cosa che non ha fatto la parte opponente” (cfr. pag. 14 appello). ha poi dedotto con la quarta, quinta e sesta censura rispettivamente Parte_1 la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), la violazione dell'art. 156 comma 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt.
615 e 617 c.p.c..
Risulta evidente alla luce di quanto esposto il vizio di ultra-petizione perché non ha mai sollevato alcuna questione sulla regolarità formale Controparte_1 del precetto e il Tribunale di Massa mai avrebbe potuto sollevate di ufficio la questione, che avrebbe dovuto essere peraltro essere posta all'attenzione del giudicante ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Si rileva, da ultimo che il Supremo Collegio ha precisato che “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156
c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito
(volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cass. 14275/2022). ha Controparte_1 formulato una opposizione all'esecuzione, nelle forme della opposizione a precetto, contestando che il titolo azionato fosse legittimamente esistente e che, cioè, il 16/4/2021 potesse affermarsi proprietario della Il Tribunale di Massa ha Parte_1 CP_2 pronunciato sulla omessa notifica del titolo esecutivo.
Va, quindi, riformata la sentenza impugnata poiché il Tribunale di Massa non avrebbe potuto dichiarare la nullità del precetto per il vizio indicato.
pag. 11/15 * * *
5. Sulla prima, seconda e terza censura di appello.
Vanno poi esaminate congiuntamente le prime tre censure di appello perché tutte afferenti all'esistenza o meno del diritto azionato e, quindi, alla legittimità del precetto e della relativa opposizione.
Parte appellante lamenta l'arbitraria e ingiusta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480 e 605 e ss c.p.c. e la violazione del principio della non contestazione. nel proprio atto di appello ha chiarito “il veicolo Maserati tg. Parte_1
EA955TD di proprietà del sig. (per effetto di ordinanza di assegnazione Parte_1 del Tribunale di Torre Annunziata del 19/12/2013, depositata il 16/01/2014, resa nel giudizio RG n. 1362/2012, regolarmente esibita nel corso del giudizio - All.
4.w) era oggetto di sequestro giudiziario con ordinanza del 20/11/2014 del Tribunale di Massa, in sede collegiale. Il sequestro giudiziario veniva eseguito ex art. 677 c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, a norma degli artt. 605 c.p.c., senza notifica dell'atto di precetto, non previsto per l'attuazione di tale misura cautelare, in data 19/12/2014, ma con la sola esibizione di copia conforme del provvedimento. Il sequestro giudiziario veniva revocato dal Tribunale di Massa. Dott.ssa Elisa Pinna, con ordinanza del
21/02/2019, depositata in cancelleria in data 22/02/2019. Con successiva ordinanza del
14/05/2019 il Tribunale di Massa disponeva la restituzione dell'autovettura Maserati tg. EA599TD all'avente diritto.
Le ordinanze di revoca del 21/02/2019 e successiva di restituzione del 14/05/2019, venivano notificate in copia conforme, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di
Massa in data 28/05/2019, unitamente ad istanza di revoca del 14/01/2019, alle note autorizzate depositate nel proc. RG 2070/2012 datate 02/04/2019, a certificato cronologico attestante la proprietà in capo a e ad atto di precetto, a Parte_1 mezzo posta dall'UNEP di Massa in data 29/05/2019, di cui il non si Controparte_1 curava del ritiro (All.
4.x).
Considerato che il non provvedeva alla restituzione del veicolo Controparte_1 oggetto di revoca di sequestro giudiziario, l'atto di precetto veniva rinnovato e notificato in data 19/04/2021 (All.
4.y)” (cfr. pagg. 11 e 12 appello). si è difeso affermando che “il Romeo iniziava l'esecuzione per Controparte_1 consegna e rilascio, di cui al presente procedimento, dopo una sentenza di primo grado pag. 12/15 che gli dava torto attribuendo al la proprietà della vettura! CP_1 Parte_1 non aveva, dunque, alcun diritto alla data del 16.4.2021 di procedere ad esecuzione forzata per ottenere la restituzione dell'autovettura Maserati tg EA955TD, di proprietà di a seguito di accordo transattivo traslativo accertato dal Tribunale Controparte_1 di Massa con la citata sentenza. A prescindere da ciò al momento in cui è stato notificato il precetto di cui alla presente causa, il non aveva diritto di procedere Pt_1 ad esecuzione forzata in virtù della citata transazione e della sentenza di primo grado allora non riformata che riconosceva la proprietà in capo al (cfr. pag. 2 CP_1 comparsa di costituzione di appello).
La censura è fondata.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è l'ordinanza di assegnazione del
Tribunale di Torre Annunziata del 19/12/2013, come espressamente ivi indicato, emessa alla conclusione della procedura esecutiva intentata per il pagamento delle prestazioni da parte di e non tempestivamente opposta. Pt_1
Tale ordinanza anche se priva della formula esecutiva può essere considerato "titolo esecutivo".
Infatti “La finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione” ( Cass.14275/22 in motivazione). Inoltre “Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c.p.c.” (Cass.1928/2020, Cass. 6957/2007,
Cass. 15378/2006).
pag. 13/15 La sanatoria della suddetta nullità ovviamente impedisce di considerare invalida la notificazione del precetto, con assorbimento degli altri motivi di appello, rilevandosi che nel precetto è espressamente indicato quale “titolo esecutivo” l'ordinanza di assegnazione;
le vicende della sentenza relativa alla “cessata materia del contendere” sono estranee al predetto titolo avendo essa ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera e non essendosi sulla stessa formato alcun giudicato, ne essendo essa indicata come tale nel precetto, non risultando, quindi un fatto nuovo sopravvenuto utile ad incidere sul titolo.
Vanno, quindi accolte la prima, seconda e terza censura di appello, risulta infondata l'opposizione spiegata da avverso il precetto 16/4/2021 notificato Controparte_1 il 19/4/2021 e va riformata la pronuncia impugnata, con rigetto dell'opposizione all'esecuzione, impregiudicata ogni valutazione sulla portata delle PEC di cui si discute oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. L'accoglimento delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la riforma della sentenza di primo grado in punto spese.
Va applicato per entrambi i gradi di giudizio il principio di soccombenza e le spese vanno poste a carico di Controparte_1
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (25.000,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 26.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018): primo grado: fase di studio 919,00 euro, fase introduttiva 777,00 euro, fase trattazione
1.680,00 euro, fase decisoria 1.701,00 euro (totale 5.077,00 euro); secondo grado: fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
La domanda formulata dall'appellante di condanna di parte appellata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi di ufficio risulta infondata attesa la complessità dei fatti a giudizio che esclude in radice la sussistenza della mala fede o della colpa grave, presupposti necessari per l'applicazione della norma invocata.
pag. 14/15 * * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di reng Parte_1 CP_1
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata
2. RIGETTA
l'opposizione a precetto 16/4/2021 notificato in data 19/4/2021, giacché l'appellante il
16/4/2021 aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per la restituzione della vettura Controparte_1 CP_2
3. CONDANNA la parte appellata, a rifondere a favore della parte appellante, le spese legali del primo grado di giudizio che liquida in 5.077,00 euro a titolo di compensi e del presente grado che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, e in 382,50 a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/7/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 818/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 818 /2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Sicignano Federico (C.F. - PEC C.F._2
e Sicignano Paolo Vincenzo (C.F. Email_1
– PEC , con C.F._3 Email_2 domicilio eletto presso il loro studio in Viale Europa n. 102 (NA), giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avvocato Furlan Giorgio (C.F. PEC indirizzo PEC CodiceFiscale_5
e con domicilio eletto presso il suo studio in via G.B. La Email_3
Salle n. 9, Massa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di appelloappellato
* * *
Precisazione delle conclusioni al 4/6/2025 e udienza di discussione orale del 9/7/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame, di tutte le richieste, difese ed eccezioni formulate in primo grado, in riforma totale della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio qui di seguito riportare e trascritte: ♦ rigettare, l'opposizione proposta dal , in quanto infondata in fatto Controparte_1 ed in diritto;
♦ dare atto che aveva titolo in quanto legittimato a Parte_1 pretendere la restituzione del veicolo Maserati tg. EA955TD, essendone l'unico ed esclusivo proprietario;
♦ condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi di causa, oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge, con attribuzione ai difensori antistatari. ♦ condannare, ex art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi di ufficio con la emananda sentenza.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, rigettare l'atto di appello in quanto infondato ed inammissibile, oltre che temerario, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Massa con sentenza 479/2024 pubblicata in data 8/8/2024 così decideva: “1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2. conseguentemente, dichiara che Pt_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
3. DICHIARA TENUTA e
[...] per l'effetto CONDANNA parte convenuta-opposta, , a rifondere in Parte_1 favore di parte attrice-opponente, le spese processuali che liquida in Euro 3.397,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre
I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge”.
Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente il precetto notificato da Pt_1
a il 19/4/2021 e il conseguente giudizio di opposizione.
[...] Controparte_1
Emerge dagli atti che la vicenda sottostante all'emissione del precetto è un contratto di riparazione di una vettura Maserati, di proprietà di oggetto di Controparte_1 sinistro e parcheggiata a Massa. La vettura era affidata dal proprietario al riparatore e portata nell'officina di Castellamare di Stabia. Il veicolo era riparato Parte_1 ma il proprietario contestava l'esecuzione dei lavori per l'impiego di ricambi non nuovi,
pag. 2/15 il saldo prezzo richiesto e l'avvenuto uso del veicolo nel periodo in cui era affidato al riparatore. Nasceva un contenzioso tra le parti e esercitava il diritto di Parte_1 ritenzione ed agiva esecutivamente nei confronti di Il Tribunale Controparte_1 di Torre Annunziata, quale Giudice dell'Esecuzione, emetteva in data 19/12/2013 provvedimento di assegnazione dell'autovettura a favore del creditore CP_2
provvedimento che non risulta revocato ed è stato trascritto al PRA. Parte_1 incardinava, quindi, presso il Tribunale di Massa prima un Controparte_1 procedimento per ATP e poi un giudizio di merito avente R.G. n. 2070/2012 “al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la riparazione dell'autovettura […]…, nonché per responsabilità extracontrattuale, per avere posto in essere una condotta delittuosa già dalla data del 27/03/2011 (richiesta di saldo dei lavori per € 33.163,00); e per l'effetto condannare il convenuto al rimborso di tutte le spese ed al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'autovettura … per l'illecito utilizzo dell'autovettura … per la eliminazione dei vizi e difetti dell'autovettura
…[…] condannare il convenuto al pagamento delle spese legali relative al procedimento di opposizione all'esecuzione n. 1362/2012 pendente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per illegittima messa in vendita dell'autovettura nelle forme dell'art. 2979 c.c.; infine condannare il convenuto, per l'illecita procedura posta in essere anche ex art. 96 comma 2 c.p.c., al pagamento della differenza tra il valore commerciale dell'autovettura e il prezzo di realizzo all'asta …” (cfr. pag. 2 sentenza
Trib. Massa n. 761/2019 doc. 4 . Pt_1 chiedeva al Tribunale di Massa anche il sequestro giudiziario Controparte_1 del veicolo che veniva rigettato, motivo per cui il ricorrente proponeva reclamo che si concludeva con l'emissione del provvedimento di sequestro giudiziario 20/11/2014, che era eseguito il 19/12/2014, con consegna del bene allo stesso Controparte_1 nominato custode.
Si costituiva nel giudizio di merito che “in via preliminare, eccepiva Parte_1
l'inammissibilità delle domande, per la tardiva instaurazione del giudizio di merito dell'opposizione successiva all'esecuzione promossa dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata; ancora, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito, … l'inammissibilità delle domande per non essere stata l'opposizione proposta nei termini e nei modi previsti dalla disciplina speciale dell'art. 2797 c.c.; …
l'incompetenza per territorio del giudice adito per violazione del criterio di pag. 3/15 collegamento dei fori ex artt. 18 e 20 c.p.c., … poi, nel merito, domandava il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto” (cfr. ibidem). Il convenuto, in sostanza, riteneva che il giudizio innanzi al Tribunale di Massa costituisse la fase di merito del giudizio di esecuzione incardinato avanti al Tribunale di Torre
Annunziata ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito e la tardività della domanda.
Il Tribunale di Massa nel corso del giudizio formulava una proposta conciliativa e
“all'udienza del 12/02/2019 dava atto del raggiungimento tra le Controparte_3 parti di un accordo transattivo in via stragiudiziale, mediante lo scambio di pec tra i due difensori delle parti (cfr. note difensive depositate da parte attrice in data
11/02/2019 e verbale di udienza del 12/02/2019) e, pertanto, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Di contro, contestava il raggiungimento di un accordo Parte_1 transattivo tra le parti, insistendo in tutti i propri scritti difensivi” (cfr. ibidem).
Il Tribunale di Massa emetteva un'articolata ordinanza in data 21/2/2019, pubblicata il 22/2/2019 con la quale revocava il sequestro giudiziario, precisando che “appare essere stato raggiunto un accordo in via stragiudiziale dai difensori … e appare cessata la materia del contendere” e con ordinanza 14/5/2019 disponeva “la restituzione dell'autovettura all'avente diritto”, senza indicare chi fosse. CP_4 nelle proprie memorie conclusive contestava però tale ricostruzione Parte_1 precisando che non era mai stato concluso alcun accordo transattivo e successivamente notificava un primo atto di precetto 29/5/2019 con il quale chiedeva la restituzione a sé del bene sul presupposto della titolarità della vettura in forza del provvedimento di assegnazione del Tribunale di Torre Annunziata e della revoca del sequestro giudiziario.
Il Tribunale di Massa pubblicava poi in data 17/12/2019 la sentenza n. 761/2019 con la quale così decideva: “1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. CONDANNA a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_3 processuali che liquida – operata la compensazione per un terzo – in complessivi €
3.706,83, di cui € 583,33 per la fase di studio della controversia, € 493,33 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.066,67 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.080,00 per la fase decisionale, € 483,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. PONE definitivamente le spese della C.T.U., svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 915/2011 Tribunale
pag. 4/15 di Massa, a carico di per due terzi e di per il Parte_1 Controparte_3 restante terzo;
4. MODIFICA l'ordinanza di revoca del sequestro giudiziario (disposto con ordinanza del Tribunale in composizione collegiale del 20/11/2014, nel procedimento di reclamo in corso di causa iscritto al n. 2267/2014), pronunciata in data 21/02/2019, nel senso di sostituire, a pag. 1, nella parte motiva, dopo le parole
“veicolo , l'errata targa “EA599TD” con quella corretta “EA955TD”; CP_2 nonché nel senso di sostituire, a pag. 2, nella parte dispositiva al punto 1), dopo le parole “l'autovettura MASERATI targata”, l'errata targa “EA599TD” con quella corretta “EA955TD”.
Il Tribunale di Massa in tale pronuncia precisava che era “cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito del perfezionamento, in corso di causa, di un accordo transattivo stragiudiziale tra le parti, mediante scambio di proposta ed accettazione, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, tra i difensori delle parti, muniti di procura speciale, comprensiva anche dei poteri di transigere e conciliare (cfr. le due procure speciali apposte a margine, rispettivamente, dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione;
cfr. messaggio pec del 24/10/2018 inviato dall'Avv. Paolo
Vincenzo Sicigano all'Avv. Furlan e messaggio pec del 25/10/2018 inviato dall'Avv.
Furlan all'Avv. Paolo Vincenzo Sicignano – allegati alle controdeduzioni per l'udienza del 12/02/2019 depositate in data 11/02/2019 da parte attrice). Deve, difatti, ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, l'accordo transattivo si sia concluso tra le parti in causa, secondo il meccanismo di cui all'art. 1326 commi 1 e
3, c.c., nel momento in cui il – a mezzo del proprio difensore munito di Pt_1 procura speciale a transigere e conciliare, con potere di disporre del diritto di cui si controverte nel processo nel quale egli rappresenta la parte (Sez. 3, Sentenza n. 18394 del 2017) – ha avuto conoscenza della accettazione della sua proposta da parte del difensore dell'attore (anch'esso munito di procura speciale a transigere), momento che va identificato nella data del 25/10/2018, allorquando l'Avv. Paolo Vincenzo Sicignano ha ricevuto il messaggio inviato a mezzo pec dall'Avv. Furlan, con il quale quest'ultimo dichiarava di accettare la proposta transattiva formulata con messaggio pec del giorno prima, dovendosi presumere che il stesso sia stato notiziato dal suo legale di Pt_1 quanto accaduto, contestualmente. Si osserva come l'Avv. Sicignano nel formulare la proposta transattiva abbia fatto riferimento alla volontà del proprio cliente, scrivendo
“come anticipato telefonicamente il cliente accetta di transigere la controversia […]”
pag. 5/15 (cfr. messaggio pec del 24/10/2018 inviato dall'Avv. Sicigano all'Avv. Furlan)” (cfr. pagg. 4 e 5 sentenza Trib. Massa 761/2019).
L'accordo richiamato dal Tribunale di Massa e ritenuto perfezionatosi dal Giudice di prime cure si sarebbe concluso con lo scambio di due PEC, la prima in data 24/10/2018 inviata dal legale di in relazione ad una pregressa proposta e la Controparte_1 seconda inviata il 25/10/2018 dal legale di contenete l'accettazione. Parte_1
La sentenza del Tribunale di Massa n. 761/2019 era impugnata da Parte_1 che in data 16/4/2021 notificava nuovo atto di precetto in rinnovazione rispetto al precetto 29/5/2019 chiedendo la restituzione della CP_2 formulava opposizione a precetto generando il procedimento Controparte_1 di primo grado definito dal Tribunale di Massa con la sentenza n. 479/2024 pubblicata in data 8/8/2024, oggi impugnata.
opponendosi al precetto notificato il 16/4/2021, in sostanza Controparte_1 affermava che nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Massa le parti avevano raggiunto un accordo con il quale era stato riconosciuto il trasferimento del bene a proprio favore a fronte del versamento di 15.000,00 euro e che “il Tribunale di Massa con l'ordinanza in data 21.02.2019, preso atto del “raggiunto accordo tra i difensori secondo il potere loro attribuito dai rispettivi mandati alle liti”, ritenuta cessata la materia del contendere, revocava di conseguenza il sequestro giudiziario della autovettura disposto con ordinanza collegiale del 20.11.2014 in favore del sig.
(cfr. pag. 2 citazione in opposizione a precetto). CP_1 aggiungeva di aver convocato innanzi al Controparte_1 Parte_1 notaio per il versamento dell'importo pattuito con l'accordo e la consegna dei documenti del veicolo, ma senza esito, motivo per cui aveva chiesto la trascrizione al
PRA di Carrara dell'accordo richiamato dalla sentenza del Tribunale di Carrara e che, non avendo ritenuto il PRA tale provvedimento un valido titolo idoneo alla trascrizione, aveva allora depositato un apposito ricorso al Presidente del Tribunale di Massa che aveva ordinato al PRA con decreto 30/7/2020 di procedere alla trascrizione a favore dello stesso quale proprietario. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di opposizione a precetto notificato il Parte_1
16/4/2021, e contestava la ricostruzione dei fatti riportata da controparte, precisava di aver interposto appello avverso la sentenza di merito del Tribunale di Massa n.
pag. 6/15 761/2019 con atto 13/2/2020 e che la Corte di Appello con ordinanza 27/5/2020 aveva sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di primo grado. aggiungeva di aver impugnato anche il provvedimento del Parte_1
Presidente del Tribunale di Massa del 30/7/2020 che aveva ordinato al PRA di trascrivere la proprietà della vettura a favore di e che il Tribunale Controparte_1 di Massa con provvedimento 17/8/2021 aveva revocato nel merito l'ordine impartito al
PRA (cf. doc. 4 , DECRETO 13-17/8/2021). Pt_1 nel corso del giudizio depositava ordinanza 11/7/2022 del Giudice Parte_1 dell'Esecuzione di Massa che disponeva “la restituzione della vettura … CP_2 all'avente diritto (cfr. doc. 2 allegato note di udienza 13/12/2023 Parte_1
, il verbale dell'esecuzione e di restituzione dell'auto da parte di Pt_1
a (cfr. doc. 4 allegato note di udienza 13/12/2023 Controparte_1 Parte_1
e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n. 360/2022 che, in Pt_1 riforma della pronuncia del Tribunale di Massa aveva così pronunciato “accerta e dichiara che le parti non hanno conciliato la lite e che non vi è stata cessazione della materia del contendere;
respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_3 avverso la citata sentenza;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
pone definitivamente le spese della C.T.U., svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 915/2011 Tribunale di Massa, a carico di per il 50% e di per il restante Parte_1 Controparte_3
50%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello incidentale viene respinto” (cfr. doc. 3 allegato note di udienza 13/12/2023
. Pt_1 chiedeva, quindi, al Tribunale di Massa di rigettare l'opposizione al Parte_1 precetto notificato a in data 16/4/2021 per essere l'opposto Controparte_1 proprietario del bene e infondata l'opposizione.
Il Tribunale di Massa definiva il giudizio come in epigrafe indicato, accogliendo l'opposizione, dichiarava la nullità del precetto e affermava:
“Ai fini della decisione della presente opposizione, risulta del tutto ininfluente l'indagine circa la titolarità del diritto di proprietà del veicolo, dovendosi piuttosto accertare l'esistenza di valido titolo esecutivo e se esso sia stato effettivamente notificato al debitore. Ai sensi dell'art. 474 c.p.c. l'esecuzione forzata per consegna può aver luogo solo in virtù di valido titolo esecutivo, costituito dal provvedimento pag. 7/15 giurisdizionale o altro atto cui la legge attribuisca efficacia esecutiva, ovvero atto di notaio o altro pubblico ufficiale;
l'art. 480 comma 2 c.p.c. stabilisce che l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, il riferimento alla data di notifica del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente. L'atto di precetto opposto si richiama unicamente ad una “istanza di revoca datata 14/01/2019, notificata in copia conforme unitamente a precetto in data 29/05/2019”.
Detta istanza di revoca è un mero atto di parte e non può in alcun modo costituire valido titolo esecutivo sulla base del quale intraprendere esecuzione forzata. Nel presente giudizio detta notifica non è stata prodotta dal creditore opposto, né è stato possibile rinvenire alcun riferimento ad un valido titolo esecutivo. Per questo motivo l'atto di precetto è nullo ai sensi della degli artt. 474 e 480 c.p.c.. Conseguentemente,
l'opposizione esperita risulta fondata e merita accoglimento. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si rileva come gravi sul richiedente l'onere di allegazione e prova del pregiudizio subito (Cass.
35188/2023). Il sig. non ha allegato (né provato) il pregiudizio subito;
CP_1 pertanto, la domanda non può che essere rigettata”. Il Giudice di prime cure, in sostanza, rilevava che l'opposto con il precetto avrebbe dato atto di aver solo notificato una istanza di revoca del sequestro giudiziario in datata 14/01/2019 ma non i provvedimenti da cui sarebbe sorto il credito azionato. Il Tribunale di Massa riteneva quindi nullo il precetto per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e per non contenerlo.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello generando la presente causa e formulava sei Parte_1 censure, lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata i) per arbitraria, ingiusta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, ii) per violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480 e 605 e ss c.p.c., iii) per violazione del principio della non contestazione, iv) per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), v) per violazione dell'art. 156 comma 3 c.p.c. e vi) per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.. chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_1 impugnata attesa la fondatezza delle ragioni di impugnazione e per l'impossibilità di recuperare anche solo le spese di causa, risultando inesitati i tentativi di recuperare da pag. 8/15 Preng le spese di giustizia liquidate con altre pronunce emesse sempre CP_1 in relazione alla vettura oggetto anche del presente giudizio.
Si costituiva che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. chiedeva il rigetto nel merito dell'appello e affermava come Controparte_1 non aveva … alcun diritto alla data del 16.4.2021 di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata per ottenere la restituzione dell'autovettura Maserati tg EA955TD, di proprietà di a seguito di accordo transattivo traslativo accertato Controparte_1 dal Tribunale di Massa con la citata sentenza. A prescindere da ciò al momento in cui è stato notificato il precetto di cui alla presente causa, il non aveva diritto di Pt_1 procedere ad esecuzione forzata in virtù della citata transazione e della sentenza di primo grado allora non riformata che riconosceva la proprietà in capo al Il CP_1 giudice di prime cure ha deciso correttamente, ritenendo che il non avesse alcun Pt_1 titolo esecutivo, considerato che costituisce la cruda verità” (cfr. pag. 2 comparsa di appello).
La Corte, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (atteso il contenuto dichiarativo della pronuncia), fissava udienza per tentare la conciliazione tra le parti. Veniva formulata una proposta conciliativa utile a definire non solo il presente giudizio, ma il contenzioso pendente innanzi alla Corte di
Cassazione e le possibili future cause azionabili. Parte appellante non accettava la proposta, era quindi fissata udienza di discussione orale, previa precisazione delle conclusioni e concessione del termine per il deposito delle note conclusionali.
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3. Sull' eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione di inammissibilità formulata da ai sensi dell'art. Controparte_1
342 c.p.c. è infondata. Invero i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative in particolare al vizio di ultra-petizione, alla indebita applicazione dell'art. 617 c.p.c., all'inesistenza in capo a della titolarità della vettura, sia alle ritenute erronee conclusioni Controparte_1 cui sarebbe giunto il Tribunale nel giudizio di primo grado. Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto pag. 9/15 di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte, affermando come Pt_1
al 16/4/2021 non fosse titolare della vettura. Va, quindi respinta l'eccezione
[...] preliminare.
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4. Sull'oggetto della pronuncia di primo grado e sulla quarta, quinta e sesta censure di appello.
Occorre, in ordine logico esaminare dapprima la quarta, la quinta e la sesta censure di appello relative al vizio di ultra-petizione, alla natura della domanda avanzata in primo grado da e al contenuto della pronuncia emessa dal Controparte_1
Tribunale di Massa, oggi impugnata.
Le censure sono fondate.
quale opponente, ha spiegato una opposizione a precetto ai Controparte_1 sensi dell'art. 615 c.p.c. affermando la carenza di titolarità in capo a del Parte_1 diritto di proprietà azionato a fondamento della richiesta di restituzione della CP_2 quando aveva notificato il precetto il 16/4/2021.
Il Tribunale di Massa ha pronunciato la nullità del precetto perché “l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, il riferimento alla data di notifica del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente”. Si tratta di una pronuncia relativa alla regolarità formale del precetto, rispetto a una questione mai sollevata dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e non come opposizione a precetto.
Invero, nella comparsa conclusionale ha ribadito che “al Controparte_1 momento in cui è stato notificato il precetto di cui alla presente opposizione il Pt_1 non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della citata transazione e della sentenza di primo grado allora non riformata che riconosceva la proprietà in capo al e nelle note di replica di primo grado ha aggiunto che “poi la CP_1 sentenza di primo grado è stata successivamente riformata dalla C.A. di Genova, ma all'epoca era valida efficace ed esecutiva la sentenza di primo grado che accertava la proprietà in capo al . CP_1
Si osserva a tale riguardo che la Corte di Cassazione con una pronuncia risalente e non oggetto di revirement ha affermato che “l'inefficacia del precetto, derivante da una sua irregolarità formale, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma dev'essere pag. 10/15 fatta valere dal debitore interessato, ai sensi dell'art 617 cod proc civ, …” (Cass.
1072/1981) e ha ribadito che “l'inefficacia del precetto è causa di un vizio dell'atto di esecuzione successivo per difformità dal suo schema legale che è rilevabile non d'ufficio bensì solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi da proporsi contro il primo atto dell'esecuzione” (Cass. n. 3997/1992). ha espressamente sollevato la questione di ultra-petizione e Parte_1 violazione degli articoli 615 e 617 c.p.c., censurando la sentenza impugnata, precisando
“il Tribunale di Massa ha omesso di valutare e considerare, inoltre, che la eventuale omessa notifica del titolo esecutivo andava sollevata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cosa che non ha fatto la parte opponente” (cfr. pag. 14 appello). ha poi dedotto con la quarta, quinta e sesta censura rispettivamente Parte_1 la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), la violazione dell'art. 156 comma 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt.
615 e 617 c.p.c..
Risulta evidente alla luce di quanto esposto il vizio di ultra-petizione perché non ha mai sollevato alcuna questione sulla regolarità formale Controparte_1 del precetto e il Tribunale di Massa mai avrebbe potuto sollevate di ufficio la questione, che avrebbe dovuto essere peraltro essere posta all'attenzione del giudicante ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Si rileva, da ultimo che il Supremo Collegio ha precisato che “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156
c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito
(volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo” (Cass. 14275/2022). ha Controparte_1 formulato una opposizione all'esecuzione, nelle forme della opposizione a precetto, contestando che il titolo azionato fosse legittimamente esistente e che, cioè, il 16/4/2021 potesse affermarsi proprietario della Il Tribunale di Massa ha Parte_1 CP_2 pronunciato sulla omessa notifica del titolo esecutivo.
Va, quindi, riformata la sentenza impugnata poiché il Tribunale di Massa non avrebbe potuto dichiarare la nullità del precetto per il vizio indicato.
pag. 11/15 * * *
5. Sulla prima, seconda e terza censura di appello.
Vanno poi esaminate congiuntamente le prime tre censure di appello perché tutte afferenti all'esistenza o meno del diritto azionato e, quindi, alla legittimità del precetto e della relativa opposizione.
Parte appellante lamenta l'arbitraria e ingiusta interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, la violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480 e 605 e ss c.p.c. e la violazione del principio della non contestazione. nel proprio atto di appello ha chiarito “il veicolo Maserati tg. Parte_1
EA955TD di proprietà del sig. (per effetto di ordinanza di assegnazione Parte_1 del Tribunale di Torre Annunziata del 19/12/2013, depositata il 16/01/2014, resa nel giudizio RG n. 1362/2012, regolarmente esibita nel corso del giudizio - All.
4.w) era oggetto di sequestro giudiziario con ordinanza del 20/11/2014 del Tribunale di Massa, in sede collegiale. Il sequestro giudiziario veniva eseguito ex art. 677 c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, a norma degli artt. 605 c.p.c., senza notifica dell'atto di precetto, non previsto per l'attuazione di tale misura cautelare, in data 19/12/2014, ma con la sola esibizione di copia conforme del provvedimento. Il sequestro giudiziario veniva revocato dal Tribunale di Massa. Dott.ssa Elisa Pinna, con ordinanza del
21/02/2019, depositata in cancelleria in data 22/02/2019. Con successiva ordinanza del
14/05/2019 il Tribunale di Massa disponeva la restituzione dell'autovettura Maserati tg. EA599TD all'avente diritto.
Le ordinanze di revoca del 21/02/2019 e successiva di restituzione del 14/05/2019, venivano notificate in copia conforme, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di
Massa in data 28/05/2019, unitamente ad istanza di revoca del 14/01/2019, alle note autorizzate depositate nel proc. RG 2070/2012 datate 02/04/2019, a certificato cronologico attestante la proprietà in capo a e ad atto di precetto, a Parte_1 mezzo posta dall'UNEP di Massa in data 29/05/2019, di cui il non si Controparte_1 curava del ritiro (All.
4.x).
Considerato che il non provvedeva alla restituzione del veicolo Controparte_1 oggetto di revoca di sequestro giudiziario, l'atto di precetto veniva rinnovato e notificato in data 19/04/2021 (All.
4.y)” (cfr. pagg. 11 e 12 appello). si è difeso affermando che “il Romeo iniziava l'esecuzione per Controparte_1 consegna e rilascio, di cui al presente procedimento, dopo una sentenza di primo grado pag. 12/15 che gli dava torto attribuendo al la proprietà della vettura! CP_1 Parte_1 non aveva, dunque, alcun diritto alla data del 16.4.2021 di procedere ad esecuzione forzata per ottenere la restituzione dell'autovettura Maserati tg EA955TD, di proprietà di a seguito di accordo transattivo traslativo accertato dal Tribunale Controparte_1 di Massa con la citata sentenza. A prescindere da ciò al momento in cui è stato notificato il precetto di cui alla presente causa, il non aveva diritto di procedere Pt_1 ad esecuzione forzata in virtù della citata transazione e della sentenza di primo grado allora non riformata che riconosceva la proprietà in capo al (cfr. pag. 2 CP_1 comparsa di costituzione di appello).
La censura è fondata.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è l'ordinanza di assegnazione del
Tribunale di Torre Annunziata del 19/12/2013, come espressamente ivi indicato, emessa alla conclusione della procedura esecutiva intentata per il pagamento delle prestazioni da parte di e non tempestivamente opposta. Pt_1
Tale ordinanza anche se priva della formula esecutiva può essere considerato "titolo esecutivo".
Infatti “La finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione” ( Cass.14275/22 in motivazione). Inoltre “Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c.p.c.” (Cass.1928/2020, Cass. 6957/2007,
Cass. 15378/2006).
pag. 13/15 La sanatoria della suddetta nullità ovviamente impedisce di considerare invalida la notificazione del precetto, con assorbimento degli altri motivi di appello, rilevandosi che nel precetto è espressamente indicato quale “titolo esecutivo” l'ordinanza di assegnazione;
le vicende della sentenza relativa alla “cessata materia del contendere” sono estranee al predetto titolo avendo essa ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera e non essendosi sulla stessa formato alcun giudicato, ne essendo essa indicata come tale nel precetto, non risultando, quindi un fatto nuovo sopravvenuto utile ad incidere sul titolo.
Vanno, quindi accolte la prima, seconda e terza censura di appello, risulta infondata l'opposizione spiegata da avverso il precetto 16/4/2021 notificato Controparte_1 il 19/4/2021 e va riformata la pronuncia impugnata, con rigetto dell'opposizione all'esecuzione, impregiudicata ogni valutazione sulla portata delle PEC di cui si discute oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. L'accoglimento delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la riforma della sentenza di primo grado in punto spese.
Va applicato per entrambi i gradi di giudizio il principio di soccombenza e le spese vanno poste a carico di Controparte_1
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (25.000,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 26.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018): primo grado: fase di studio 919,00 euro, fase introduttiva 777,00 euro, fase trattazione
1.680,00 euro, fase decisoria 1.701,00 euro (totale 5.077,00 euro); secondo grado: fase di studio 1.134,00 euro, fase introduttiva 921,00 euro, fase trattazione 1.843,00 euro, fase decisoria 1.911,00 euro (totale 5.809,00 euro).
La domanda formulata dall'appellante di condanna di parte appellata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi di ufficio risulta infondata attesa la complessità dei fatti a giudizio che esclude in radice la sussistenza della mala fede o della colpa grave, presupposti necessari per l'applicazione della norma invocata.
pag. 14/15 * * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di reng Parte_1 CP_1
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata
2. RIGETTA
l'opposizione a precetto 16/4/2021 notificato in data 19/4/2021, giacché l'appellante il
16/4/2021 aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per la restituzione della vettura Controparte_1 CP_2
3. CONDANNA la parte appellata, a rifondere a favore della parte appellante, le spese legali del primo grado di giudizio che liquida in 5.077,00 euro a titolo di compensi e del presente grado che liquida in 5.809,00 euro a titolo di compensi, e in 382,50 a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/7/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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