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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE CO, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Granata, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia n. 66
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Barbara Mancari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, vicolo Lambro n. 1
CONVENUTO
Oggetto: differenze retributive
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 23.11.2020. ha Parte_1
convenuto in giudizio e per veder riconosciuto il CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
rapporto di lavoro in nero svolto presso la convenuta dal 16.10.2019 al 16.2.2020 con esecuzione della prestazione di lavoro per sei giorni a settimana dalle ore 11,00 alle ore 24,00 per 78 ore complessive di lavoro settimanale, per sentir quindi dichiarare la conversione di tale rapporto di lavoro in nero in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in ragione della sopravvenuta parziale regolarizzazione di esso, per sentir condannare la convenuta al pagamento in suo favore dei seguenti importi:
Pagina 1 di 9 - € 1.245,02 quale differenza retributiva sulla retribuzione ordinaria lorda;
- € 6.503,98 per le ore di lavoro straordinario;
- € 553,45 e € 651,23 per compensi per lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
- € 565,62 quali differenze retributive sulla tredicesima mensilità;
- € 450,74 e di € 228,72 per ferie e permessi non goduti;
- € 1.031,06 quale t.f.r.; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver iniziato a lavorare alle dipendenze di presso la dal 16.10.2019, di essere CP_1 Controparte_1 CP_1
stato regolarizzato in data 19.10.2019 con contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato con retribuzione di € 1.000,00 mensili, di non aver mai visto regolarizzare il le ore effettive di lavoro svolte per sei giorni a settimana dalle 11,00 alle 24 e così per complessive 78 ore settimanali, di aver eseguito mansioni di operaio inquadrabile nel sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato, di aver percepito la retribuzione netta di € 1.000,00 mensili fino a febbraio 2020, di essere stato licenziato il 16.2.2020.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 Controparte_1
contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che il rapporto di lavoro con il ricorrente è sorto il 29.10.2019 alle condizioni orarie, retributive e di inquadramento previste nel contratto di assunzione a tempo determinato e parziale, avente scadenza il
31.12.2019 e prorogato fino al 29.2.2020 e che tale rapporto di lavoro è cessato per volontà del lavoratore che dal 16.2.2020 non si è più presentato a lavoro, senza giustificazione di sorta.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'esito dell'udienza di discussione il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
4.1 Le domande attoree si esplicano nella richiesta di riconoscimento e di conseguente pagamento di differenze retributive dovute in parte per lo svolgimento della prestazione lavorativa in nero dal 16.10.2019 al 28.10.2019, in parte per l'esecuzione di ore di lavoro straordinario, in parte per l'esecuzione di mansioni riconducibili al sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato.
Pagina 2 di 9 Risulta documentalmente che il ricorrente è stato assunto presso la convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, avente decorrenza dal
29.10.2019 al 31.12.2019, per l'esecuzione di una prestazione lavorativa di 15 ore a settimana dal lunedì al venerdì con inquadramento nel sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato e con mansioni di banconiere di tavola calda (doc. 3 fasc. conv.), che tale contratto è stato prorogato in data 20.12.2019 con scadenza al 29.2.2020 (doc. 4 fasc. conv.).
4.2 Dagli elementi documentali sopra enucleati emerge come la domanda attorea di riconoscimento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato sia del tutto ultronea, risultando per tabulas che in sede di assunzione è stato attribuito al lavoratore proprio il livello rivendicato in questa sede processuale.
4.3 Con riferimento alle domande formulate per il pagamento delle competenze retributive che il lavoratore assume di aver maturato per l'esecuzione della prestazione lavorativa in nero dal 16.10.2019 al 28.10.2019 e per lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, pari a 78 ore rispetto alle 15 contrattualizzate, deve rilevarsi che le allegazioni svolte in ricorso sono invero del tutto generiche.
4.3.1 In particolare, con segnato riferimento alla domanda di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa sin dal 16.10.2019 a fronte della contrattualizzazione del 29.10.2019 deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la presenza di taluni indici consente di ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro. Tali indici sono costituiti, in particolare, dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
in via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass., n. 5645 del 9.3.2009).
L'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro non contrattualizzato
(o, quantomeno, non contrattualizzato per un dato periodo) richiede dunque la dimostrazione in giudizio della sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'inserimento strutturale del lavoratore nell'organizzazione del lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
È infatti principio consolidato quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.
Pagina 3 di 9 Un simile onere - in primis - di allegazione e, conseguentemente, di prova non è stato tuttavia soddisfatto.
È vero che l'attività prestata dal ricorrente era di tipo elementare;
al contempo, però, non risulta possibile prescindere completamente dagli stessi indici.
A fronte della categorica negazione del rapporto di lavoro da parte della società convenuta, almeno per il periodo in cui il ricorrente assume che il rapporto si sia svolto in nero, deve osservarsi che elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato resta infatti l'esercizio da parte del preteso datore di lavoro del potere direttivo e di controllo: potere che deve essere inteso quale facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento. In particolare, “elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro” (Cass., n. 5645/2009 cit.).
Tale quadro costituisce proiezione del principio guida dell'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro anche solo “in eccedenza” rispetto a quello formalizzato quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro non regolarizzato - o per aver reso prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate - grava dunque un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Nel caso in disamina, invece, parte attorea si è limitata ad allegare e a richiedere l'ammissione di una prova del tutto valutativa sull'esercizio da parte di del CP_1
“potere direttivo”, senza fornire alcuna delucidazione su come tale potere direttivo si sarebbe esplicato, su come sarebbe stato esercitato e tutelato, con ciò – appunto – omettendo di allegare elementi di fatto idonei a comprovare l'esistenza di un vincolo di subordinazione nel periodo intercorso tra la dedotta assunzione del 16.10.2019 e la contrattualizzazione del
29.10.2019.
Pagina 4 di 9 4.3.2 Anche la domanda di accertamento dello svolgimento di una prestazione di lavoro straordinario è formulata sulla base di allegazioni del tutto generiche.
La mera sussistenza del rapporto di lavoro subordinato part time dal 29.10.2019, infatti, non è sufficiente a fondare la domanda di pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario operando per esse il principio secondo cui “il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato, ex art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Trib. Milano, sentenza n. 356 del 12.2.2020). Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30739/2024: “quanto poi all'accertamento di lavoro straordinario, oggetto della domanda del lavoratore, questa corte ha in molteplici occasioni osservato come la prova dello straordinario deve essere rigorosa e puntuale. Ed infatti, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018) La Corte di Appello ha applicato i consolidati principi giurisprudenziali sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di lavoro straordinario, secondo cui 'la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697
c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (Cass. n. 12434/2006, Cass. n.
3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987)”.
Nel caso di specie, invece, parte attorea ha enucleato fatti del tutto generici, formulando il seguente capitolo di prova: “Vero è che, in sede di colloquio, il signor CP_1
per l'attività giornaliera di lavoro dalle ore 11.00 alle ore 24.00, aveva riferito al
[...]
ricorrente che sarebbe stato regolarmente assunto con la corretta retribuzione prevista in
CCNL”; tale capitolo, pur se confermato, avrebbe al più fatto emergere che il datore di lavoro aveva richiesto l'esecuzione della prestazione lavorativa dalle 11,00 alle 24,00, non invece
Pagina 5 di 9 l'effettivo suo svolgimento con tale orario. Difetta peraltro in ricorso qualsiasi allegazione circa i giorni in cui era dovuta la prestazione lavorativa, quali giorni fossero destinati al riposo settimanale, con quale cadenza esso fosse fruito, se ed in che misura fossero previsti meccanismi di compensazione per l'eventuale svolgimento, in un dato giorno, di ore di lavoro eccedenti quelle contrattualizzate.
In definitiva, da tutto quanto precede emerge la carenza della specifica allegazione del fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del dedotto periodo di lavoro in nero, sia dell'asserito lavoro straordinario. Ne discende che la parte ricorrente non ha assolto all'onere che su di essa grava, con conseguente rigetto delle domande formulate sul punto.
Peraltro, dalla mancata allegazione dei giorni nei quali la prestazione lavorativa sarebbe stata eseguita discende anche l'impossibilità di riconoscere al lavoratore il compenso maggiorato previsto per l'esecuzione della prestazione lavorativa in giorni festivi, non essendo stati appunto enucleati quali sarebbero stati i giorni festivi in cui l'attività lavorativa è stata comunque svolta.
4.4 Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno la pretesa attorea di risarcimento del danno in ragione della illegittimità del licenziamento, che il lavoratore assume essergli stato intimato il 16.2.2020.
Anche in questo caso, risulta del tutto generica la allegazione del lavoratore, il quale deduce sì di essere stato licenziato il 16.2.2020, ma non produce il relativo provvedimento espulsivo e neppure allega di essere quantomeno stato licenziato oralmente, non produce impugnativa del licenziamento e, nonostante nel giugno 2020 rivendichi le differenze retributive, né contesta l'asserito provvedimento espulsivo, né mette a disposizione la sua prestazione lavorativa (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Ne discende che, in difetto di idonee allegazioni attoree sul preteso licenziamento e fronte della deduzione della convenuta circa il fatto che il lavoratore non si sarebbe più presentato sul luogo di lavoro dal 16.2.2020, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale stipulato il 29.10.2019 deve intendersi risolo per mutuo consenso il 16.2.2020, sicché alcuna somma risulta dovuta in favore dell'istante a titolo di risarcimento del danno.
4.5 Accertata la genericità e la conseguente non accoglibilità delle domande di costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 16.10.2019 e di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, accertata altresì la non fondatezza della domanda di risarcimento del danno dovendosi ritenere che il rapporto di
Pagina 6 di 9 lavoro subordinato a tempo determinato e parziale intercorso tra le parti si è risolto per mutuo consenso il 16.2.2020, occorre a questo punto valutare se e quali differenze retributive siano dovute in favore del ricorrente in ragione delle domande dal medesimo formulate in ricorso.
In particolare, seguendo la medesima elencazione contenuta in ricorso, deve rilevarsi quanto segue:
- circa la quantificazione della retribuzione ordinaria, rilevato – per i motivi già esposti – che non può ritenersi allegato e provato lo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, la determinazione della retribuzione deve essere effettuata in ragione di quanto previsto nel contratto di assunzione, cosicché alcuna differenza risulta dovuta in favore dell'istante, avendo la società convenuta determinato la retribuzione per la prestazione di lavoro part time sulla base della retribuzione teorica di € 1.350,28 prevista per la prestazione a tempo pieno e indicata dal ricorrente nei propri conteggi
(cfr. docc. 2 e 4 fasc. ric.);
- nulla risulta dovuto a titolo di lavoro straordinario;
- nulla risulta dovuto a titolo di lavoro festivo, né per le ore ordinarie, né per le ore straordinarie, non avendo il ricorrente enucleato in quali giorni avrebbe eseguito la sua prestazione lavorativa e quali sarebbero stati dunque i giorni festivi lavorati. Peraltro dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente emerge che in costanza del rapporto di lavoro i giorni di festività sono stati remunerati sia quando goduti, sia quando non fruiti (cfr. doc. 2 fasc. ric.);
- non avendo la società convenuta prodotto la busta paga relativa alla liquidazione delle competenze di fine rapporto, risultano dovuti in favore del ricorrente i ratei di tredicesima mensilità. Il relativo importo deve essere quantificato sulla base della retribuzione teorica mensile di € 1.350,28, rapportata al part time di 15 ore a settimana pari al 37,5% dell'orario a tempo pieno. Ne consegue che la retribuzione lorda dovuta in favore del lavoratore in ragione della esecuzione della prestazione lavorativa part time è pari ad € 506,36 mensili (pari al 37,5% di € 1.350,28), sicché il relativo rateo mensile di tredicesima è pari ad € 42,20 (ossia 1/12 di € 506,36) e la tredicesima dovuta in favore del ricorrente per i circa quattro mesi di lavoro svolto dal
29.10.2019 al 16.2.2020 è pari ad € 168,80 (€ 42,20 di rateo mensile * 4 mensilità di esecuzione della prestazione lavorativa);
- nulla risulta dovuto in favore dell'istante a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, non solo perché in ricorso non è neppure precisato a quanto ammonterebbero
Pagina 7 di 9 le ore o i giorni non fruiti, ma anche perché dalla disamina delle buste paga prodotte
(riguardanti le mensilità di ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019) emerge che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro ha fruito di alcuni giorni di ferie (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
A tal proposito, peraltro, è necessario rammentare che costituisce principio consolidato quello per cui “il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, a causa dell'inosservanza del relativo obbligo da parte del datore di lavoro, sicché spetta al lavoratore, il quale chieda detta indennità, di provare il presupposto di fatto della sua pretesa” (Cass. n. 1091/1982). Come già evidenziato, per le spettanze in oggetto,
l'onere posto a carico del lavoratore non è stato soddisfatto in ragione della mancanza di pertinenti allegazioni e idonee deduzioni istruttorie, con l'effetto che le relative domande non possono essere accolte;
- ai sensi dell'art. 2120 c.c. e in difetto di qualsivoglia allegazione difensiva circa la sua avvenuta liquidazione e corresponsione, deve invece essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto, determinato però sulla base della retribuzione lorda risultante dalle buste paga versate in atti (doc. 2 fasc. ric.) per i mesi di ottobre 2019 (€ 70,25), novembre 2019 (€ 525,90) e dicembre 2019 (€ 525,90)
e - in difetto della produzione della buste paga successive al dicembre 2019 - della retribuzione teorica spettante per i mesi di gennaio 2020 (€ 506,36, pari al 37,5% di €
1.350,28) e febbraio 2020 (€ 289,35 pari al compenso dovuto per l'esecuzione della prestazione lavorativa fino al giorno 16) e dei ratei di tredicesima pari a complessivi €
168,80. La retribuzione lorda per la determinazione del t.f.r. è quindi pari ad € 2.086,56
(€ 70,25 + € 525,90 + € 525,90 + € 506,36 + € 289,35 + € 168,80) e il t.f.r. dovuto in favore dell'istante ammonta quindi ad € 154,56.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta solo in parte, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire dalla datrice di lavoro convenuta la complessiva somma di € 323,36, di cui € 168,80 per ratei di tredicesime ed
€ 154,56 quale t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale svolto alle dipendenze della convenuta dal 29.10.2019 al 16.2.2020. Tutte le ulteriori domande devono essere rigettate.
5. Tenuto conto della esiguità del valore della domanda accolta, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
la complessiva somma di € 323,36, di Controparte_1
cui € 168,80 per ratei di tredicesime ed € 154,56 quale t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale svolto alle dipendenze della convenuta dal 29.10.2019 al 16.2.2020;
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 323,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 25 novembre 2025
Il Giudice
LE CO
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE CO, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2056/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Granata, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia n. 66
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Barbara Mancari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, vicolo Lambro n. 1
CONVENUTO
Oggetto: differenze retributive
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 23.11.2020. ha Parte_1
convenuto in giudizio e per veder riconosciuto il CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
rapporto di lavoro in nero svolto presso la convenuta dal 16.10.2019 al 16.2.2020 con esecuzione della prestazione di lavoro per sei giorni a settimana dalle ore 11,00 alle ore 24,00 per 78 ore complessive di lavoro settimanale, per sentir quindi dichiarare la conversione di tale rapporto di lavoro in nero in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche in ragione della sopravvenuta parziale regolarizzazione di esso, per sentir condannare la convenuta al pagamento in suo favore dei seguenti importi:
Pagina 1 di 9 - € 1.245,02 quale differenza retributiva sulla retribuzione ordinaria lorda;
- € 6.503,98 per le ore di lavoro straordinario;
- € 553,45 e € 651,23 per compensi per lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
- € 565,62 quali differenze retributive sulla tredicesima mensilità;
- € 450,74 e di € 228,72 per ferie e permessi non goduti;
- € 1.031,06 quale t.f.r.; con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di aver iniziato a lavorare alle dipendenze di presso la dal 16.10.2019, di essere CP_1 Controparte_1 CP_1
stato regolarizzato in data 19.10.2019 con contratto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato con retribuzione di € 1.000,00 mensili, di non aver mai visto regolarizzare il le ore effettive di lavoro svolte per sei giorni a settimana dalle 11,00 alle 24 e così per complessive 78 ore settimanali, di aver eseguito mansioni di operaio inquadrabile nel sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato, di aver percepito la retribuzione netta di € 1.000,00 mensili fino a febbraio 2020, di essere stato licenziato il 16.2.2020.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 Controparte_1
contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che il rapporto di lavoro con il ricorrente è sorto il 29.10.2019 alle condizioni orarie, retributive e di inquadramento previste nel contratto di assunzione a tempo determinato e parziale, avente scadenza il
31.12.2019 e prorogato fino al 29.2.2020 e che tale rapporto di lavoro è cessato per volontà del lavoratore che dal 16.2.2020 non si è più presentato a lavoro, senza giustificazione di sorta.
3. Ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, all'esito dell'udienza di discussione il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
4.1 Le domande attoree si esplicano nella richiesta di riconoscimento e di conseguente pagamento di differenze retributive dovute in parte per lo svolgimento della prestazione lavorativa in nero dal 16.10.2019 al 28.10.2019, in parte per l'esecuzione di ore di lavoro straordinario, in parte per l'esecuzione di mansioni riconducibili al sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato.
Pagina 2 di 9 Risulta documentalmente che il ricorrente è stato assunto presso la convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, avente decorrenza dal
29.10.2019 al 31.12.2019, per l'esecuzione di una prestazione lavorativa di 15 ore a settimana dal lunedì al venerdì con inquadramento nel sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato e con mansioni di banconiere di tavola calda (doc. 3 fasc. conv.), che tale contratto è stato prorogato in data 20.12.2019 con scadenza al 29.2.2020 (doc. 4 fasc. conv.).
4.2 Dagli elementi documentali sopra enucleati emerge come la domanda attorea di riconoscimento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel sesto livello del c.c.n.l. alimentari artigianato sia del tutto ultronea, risultando per tabulas che in sede di assunzione è stato attribuito al lavoratore proprio il livello rivendicato in questa sede processuale.
4.3 Con riferimento alle domande formulate per il pagamento delle competenze retributive che il lavoratore assume di aver maturato per l'esecuzione della prestazione lavorativa in nero dal 16.10.2019 al 28.10.2019 e per lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario, pari a 78 ore rispetto alle 15 contrattualizzate, deve rilevarsi che le allegazioni svolte in ricorso sono invero del tutto generiche.
4.3.1 In particolare, con segnato riferimento alla domanda di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa sin dal 16.10.2019 a fronte della contrattualizzazione del 29.10.2019 deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la presenza di taluni indici consente di ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro. Tali indici sono costituiti, in particolare, dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
in via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. Cass., n. 5645 del 9.3.2009).
L'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro non contrattualizzato
(o, quantomeno, non contrattualizzato per un dato periodo) richiede dunque la dimostrazione in giudizio della sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'inserimento strutturale del lavoratore nell'organizzazione del lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
È infatti principio consolidato quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.
Pagina 3 di 9 Un simile onere - in primis - di allegazione e, conseguentemente, di prova non è stato tuttavia soddisfatto.
È vero che l'attività prestata dal ricorrente era di tipo elementare;
al contempo, però, non risulta possibile prescindere completamente dagli stessi indici.
A fronte della categorica negazione del rapporto di lavoro da parte della società convenuta, almeno per il periodo in cui il ricorrente assume che il rapporto si sia svolto in nero, deve osservarsi che elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato resta infatti l'esercizio da parte del preteso datore di lavoro del potere direttivo e di controllo: potere che deve essere inteso quale facoltà del datore di ingerirsi nell'esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento. In particolare, “elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro” (Cass., n. 5645/2009 cit.).
Tale quadro costituisce proiezione del principio guida dell'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro anche solo “in eccedenza” rispetto a quello formalizzato quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro non regolarizzato - o per aver reso prestazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate - grava dunque un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
Nel caso in disamina, invece, parte attorea si è limitata ad allegare e a richiedere l'ammissione di una prova del tutto valutativa sull'esercizio da parte di del CP_1
“potere direttivo”, senza fornire alcuna delucidazione su come tale potere direttivo si sarebbe esplicato, su come sarebbe stato esercitato e tutelato, con ciò – appunto – omettendo di allegare elementi di fatto idonei a comprovare l'esistenza di un vincolo di subordinazione nel periodo intercorso tra la dedotta assunzione del 16.10.2019 e la contrattualizzazione del
29.10.2019.
Pagina 4 di 9 4.3.2 Anche la domanda di accertamento dello svolgimento di una prestazione di lavoro straordinario è formulata sulla base di allegazioni del tutto generiche.
La mera sussistenza del rapporto di lavoro subordinato part time dal 29.10.2019, infatti, non è sufficiente a fondare la domanda di pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario operando per esse il principio secondo cui “il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato, ex art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Trib. Milano, sentenza n. 356 del 12.2.2020). Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30739/2024: “quanto poi all'accertamento di lavoro straordinario, oggetto della domanda del lavoratore, questa corte ha in molteplici occasioni osservato come la prova dello straordinario deve essere rigorosa e puntuale. Ed infatti, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018) La Corte di Appello ha applicato i consolidati principi giurisprudenziali sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di lavoro straordinario, secondo cui 'la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697
c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (Cass. n. 12434/2006, Cass. n.
3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass. n. 2241/1987)”.
Nel caso di specie, invece, parte attorea ha enucleato fatti del tutto generici, formulando il seguente capitolo di prova: “Vero è che, in sede di colloquio, il signor CP_1
per l'attività giornaliera di lavoro dalle ore 11.00 alle ore 24.00, aveva riferito al
[...]
ricorrente che sarebbe stato regolarmente assunto con la corretta retribuzione prevista in
CCNL”; tale capitolo, pur se confermato, avrebbe al più fatto emergere che il datore di lavoro aveva richiesto l'esecuzione della prestazione lavorativa dalle 11,00 alle 24,00, non invece
Pagina 5 di 9 l'effettivo suo svolgimento con tale orario. Difetta peraltro in ricorso qualsiasi allegazione circa i giorni in cui era dovuta la prestazione lavorativa, quali giorni fossero destinati al riposo settimanale, con quale cadenza esso fosse fruito, se ed in che misura fossero previsti meccanismi di compensazione per l'eventuale svolgimento, in un dato giorno, di ore di lavoro eccedenti quelle contrattualizzate.
In definitiva, da tutto quanto precede emerge la carenza della specifica allegazione del fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del dedotto periodo di lavoro in nero, sia dell'asserito lavoro straordinario. Ne discende che la parte ricorrente non ha assolto all'onere che su di essa grava, con conseguente rigetto delle domande formulate sul punto.
Peraltro, dalla mancata allegazione dei giorni nei quali la prestazione lavorativa sarebbe stata eseguita discende anche l'impossibilità di riconoscere al lavoratore il compenso maggiorato previsto per l'esecuzione della prestazione lavorativa in giorni festivi, non essendo stati appunto enucleati quali sarebbero stati i giorni festivi in cui l'attività lavorativa è stata comunque svolta.
4.4 Non risulta meritevole di accoglimento nemmeno la pretesa attorea di risarcimento del danno in ragione della illegittimità del licenziamento, che il lavoratore assume essergli stato intimato il 16.2.2020.
Anche in questo caso, risulta del tutto generica la allegazione del lavoratore, il quale deduce sì di essere stato licenziato il 16.2.2020, ma non produce il relativo provvedimento espulsivo e neppure allega di essere quantomeno stato licenziato oralmente, non produce impugnativa del licenziamento e, nonostante nel giugno 2020 rivendichi le differenze retributive, né contesta l'asserito provvedimento espulsivo, né mette a disposizione la sua prestazione lavorativa (cfr. doc. 3 fasc. ric.).
Ne discende che, in difetto di idonee allegazioni attoree sul preteso licenziamento e fronte della deduzione della convenuta circa il fatto che il lavoratore non si sarebbe più presentato sul luogo di lavoro dal 16.2.2020, il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale stipulato il 29.10.2019 deve intendersi risolo per mutuo consenso il 16.2.2020, sicché alcuna somma risulta dovuta in favore dell'istante a titolo di risarcimento del danno.
4.5 Accertata la genericità e la conseguente non accoglibilità delle domande di costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 16.10.2019 e di pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, accertata altresì la non fondatezza della domanda di risarcimento del danno dovendosi ritenere che il rapporto di
Pagina 6 di 9 lavoro subordinato a tempo determinato e parziale intercorso tra le parti si è risolto per mutuo consenso il 16.2.2020, occorre a questo punto valutare se e quali differenze retributive siano dovute in favore del ricorrente in ragione delle domande dal medesimo formulate in ricorso.
In particolare, seguendo la medesima elencazione contenuta in ricorso, deve rilevarsi quanto segue:
- circa la quantificazione della retribuzione ordinaria, rilevato – per i motivi già esposti – che non può ritenersi allegato e provato lo svolgimento di ore di lavoro supplementare e straordinario, la determinazione della retribuzione deve essere effettuata in ragione di quanto previsto nel contratto di assunzione, cosicché alcuna differenza risulta dovuta in favore dell'istante, avendo la società convenuta determinato la retribuzione per la prestazione di lavoro part time sulla base della retribuzione teorica di € 1.350,28 prevista per la prestazione a tempo pieno e indicata dal ricorrente nei propri conteggi
(cfr. docc. 2 e 4 fasc. ric.);
- nulla risulta dovuto a titolo di lavoro straordinario;
- nulla risulta dovuto a titolo di lavoro festivo, né per le ore ordinarie, né per le ore straordinarie, non avendo il ricorrente enucleato in quali giorni avrebbe eseguito la sua prestazione lavorativa e quali sarebbero stati dunque i giorni festivi lavorati. Peraltro dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente emerge che in costanza del rapporto di lavoro i giorni di festività sono stati remunerati sia quando goduti, sia quando non fruiti (cfr. doc. 2 fasc. ric.);
- non avendo la società convenuta prodotto la busta paga relativa alla liquidazione delle competenze di fine rapporto, risultano dovuti in favore del ricorrente i ratei di tredicesima mensilità. Il relativo importo deve essere quantificato sulla base della retribuzione teorica mensile di € 1.350,28, rapportata al part time di 15 ore a settimana pari al 37,5% dell'orario a tempo pieno. Ne consegue che la retribuzione lorda dovuta in favore del lavoratore in ragione della esecuzione della prestazione lavorativa part time è pari ad € 506,36 mensili (pari al 37,5% di € 1.350,28), sicché il relativo rateo mensile di tredicesima è pari ad € 42,20 (ossia 1/12 di € 506,36) e la tredicesima dovuta in favore del ricorrente per i circa quattro mesi di lavoro svolto dal
29.10.2019 al 16.2.2020 è pari ad € 168,80 (€ 42,20 di rateo mensile * 4 mensilità di esecuzione della prestazione lavorativa);
- nulla risulta dovuto in favore dell'istante a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, non solo perché in ricorso non è neppure precisato a quanto ammonterebbero
Pagina 7 di 9 le ore o i giorni non fruiti, ma anche perché dalla disamina delle buste paga prodotte
(riguardanti le mensilità di ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019) emerge che il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro ha fruito di alcuni giorni di ferie (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
A tal proposito, peraltro, è necessario rammentare che costituisce principio consolidato quello per cui “il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, a causa dell'inosservanza del relativo obbligo da parte del datore di lavoro, sicché spetta al lavoratore, il quale chieda detta indennità, di provare il presupposto di fatto della sua pretesa” (Cass. n. 1091/1982). Come già evidenziato, per le spettanze in oggetto,
l'onere posto a carico del lavoratore non è stato soddisfatto in ragione della mancanza di pertinenti allegazioni e idonee deduzioni istruttorie, con l'effetto che le relative domande non possono essere accolte;
- ai sensi dell'art. 2120 c.c. e in difetto di qualsivoglia allegazione difensiva circa la sua avvenuta liquidazione e corresponsione, deve invece essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto, determinato però sulla base della retribuzione lorda risultante dalle buste paga versate in atti (doc. 2 fasc. ric.) per i mesi di ottobre 2019 (€ 70,25), novembre 2019 (€ 525,90) e dicembre 2019 (€ 525,90)
e - in difetto della produzione della buste paga successive al dicembre 2019 - della retribuzione teorica spettante per i mesi di gennaio 2020 (€ 506,36, pari al 37,5% di €
1.350,28) e febbraio 2020 (€ 289,35 pari al compenso dovuto per l'esecuzione della prestazione lavorativa fino al giorno 16) e dei ratei di tredicesima pari a complessivi €
168,80. La retribuzione lorda per la determinazione del t.f.r. è quindi pari ad € 2.086,56
(€ 70,25 + € 525,90 + € 525,90 + € 506,36 + € 289,35 + € 168,80) e il t.f.r. dovuto in favore dell'istante ammonta quindi ad € 154,56.
In definitiva, in ragione di tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta solo in parte, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire dalla datrice di lavoro convenuta la complessiva somma di € 323,36, di cui € 168,80 per ratei di tredicesime ed
€ 154,56 quale t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale svolto alle dipendenze della convenuta dal 29.10.2019 al 16.2.2020. Tutte le ulteriori domande devono essere rigettate.
5. Tenuto conto della esiguità del valore della domanda accolta, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire da Parte_1
la complessiva somma di € 323,36, di Controparte_1
cui € 168,80 per ratei di tredicesime ed € 154,56 quale t.f.r. in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale svolto alle dipendenze della convenuta dal 29.10.2019 al 16.2.2020;
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 323,36, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- Rigetta tutte le ulteriori domande formulate in ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 25 novembre 2025
Il Giudice
LE CO
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