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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/11/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4031 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._2 dall'avv. ANlisa De Santis
-attori-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
AN ON e LA D'LE
-convenuta-
OGGETTO: buoni fruttiferi postali-prescrizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza del 15.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 2.12.2020, e Parte_1
deducevano che nelle date del 13.11.2006 e 25.11.2006, Parte_2 presso l'Ufficio postale di Vallemaio (FR), sottoscrivevano sei buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie “18 O”, del valore nominale di euro 5.000,00 ciascuno;
che in data 9.4.2020 il predetto ufficio postale rifiutava il rimborso dei citati buoni postali per maturata prescrizione del diritto di credito;
che gli attori scoprivano di aver sottoscritto dei buoni fruttiferi postali con scadenza di 18
1 mesi;
che gli attori, all'atto della sottoscrizione dei titoli, non avevano ricevuto il foglio informativo analitico contenente le caratteristiche dei buoni postali.
Alla luce delle suddette deduzioni, e Parte_3 Parte_2 chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente Ricorso, contrariis reiectiis, -disposto ogni opportuno accertamento, ordinare a , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., la restituzione immediata del capitale nominale di euro 30.000,00 incorporato nei titoli in Atti, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dalla sottoscrizione sino al soddisfo, in favore delle parti ricorrenti;
per
l'effetto, condannare la convenuta in lite, , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al risarcimento del danno subito e subendo per la mancata disponibilità della somma, secondo quanto ritenuto di Giustizia;
Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito e concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
15.10.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre evidenziare che gli attori hanno convenuto in giudizio al fine di ottenere il rimborso del Controparte_1 capitale investito nei buoni oggetto di causa. A fondamento della pretesa risarcitoria/restitutoria, gli attori hanno allegato l'inadempimento della convenuta, consistito nella mancata consegna del foglio informativo dei buoni fruttiferi postali sottoscritti. Tale omissione, secondo l'assunto dei predetti, le ha impedito di avere piena conoscenza dei termini di scadenza dei titoli, precludendole di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.
È indubbio che il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali per cui è causa si sia estinto per intervenuta prescrizione, fatto non contestato dagli attori. Ciò nonostante, si ritiene che la domanda giudiziale sia infondata per i seguenti motivi.
La questione sollevata dagli attori attiene all'individuazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall'inadempimento di dell'obbligo di Controparte_1
2 consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, previsto dagli artt. 3 e
6 del d.m. 19.12.2000, qualora eccepisca l'estinzione del Controparte_1 diritto di credito relativo al capitale e agli interessi per maturata prescrizione.
In sostanza, occorre accertare se la condotta omissiva di sia Controparte_1 suscettibile di integrare un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
In punto di diritto, si osserva che i buoni fruttiferi postali sono disciplinati dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 2, comma 2, d.lgs. n.
284/1999). In particolare, per quel che rileva in questa sede, è importante evidenziare che l'art. 2 d.m. cit. stabilisce che «l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario». L'art. 3 del medesimo decreto prevede che «per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento», mentre l'art. 6 dello stesso decreto sancisce l'obbligo di
«esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto». Ulteriormente, in base al combinato disposto degli artt. 8,
4 e 18 d.m. cit., il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi inizia dalla data di scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (Cass. n.
16459/2024; Cass. n. 29662/2024; Cass. n. 19243/2023).
Ciò chiarito, secondo il tribunale, in assenza di elementi di segno contrario introdotti dalla parte attrice, l'inadempimento dell'obbligo di consegnare il Foglio
Informativo Analitico, previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19.12.2000, non è eziologicamente collegato alla maturazione del termine prescrizionale del diritto di credito.
Innanzitutto, occorre rilevare che, anche qualora si volesse ritenere accertata l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico da parte di Controparte_1
come evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, i buoni
[...]
3 fruttiferi in questione appartengono a serie emesse con decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali decreti contengono già tutte le informazioni necessarie a delineare le caratteristiche dei titoli e a informare il sottoscrittore (App. Salerno n. 302/2023; Trib. Napoli n.
11539/2023; Trib. Salerno n. 1982/2024). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del risparmiatore, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e la conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti dei titoli (Cass. s.u. n. 3963/2019).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (cfr.,
Cass. s.u. n. 3963 /2019), sicché la loro disciplina è contenuta non solo in un contratto tra ed il sottoscrittore, ma anche nelle norme di cui Controparte_1 al D.P.R. n. 156/1973, al D.P.R. n. 256/89 e nei relativi decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi e che ne disciplinano la materia, istituendo le varie serie di buoni.
Come di recente evidenziato dalla Corte di cassazione “i diritti spettanti ai titolari dei buoni sono disciplinati dai decreti ministeriali in materia, che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., così come stabilito anche nella già menzionata Cass.
SU, n. 3963/2019, la quale ha pure escluso l'applicazione ai buoni medesimi della disciplina in materia di tutela dei consumatori ed in particolare delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione ed ha espressamente sancito che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai BPF si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia. Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi o che sia onerata di Controparte_1 attività ulteriori non regolamentate dai dd.mm. di volta in volta emessi (v. anche
Cass. 8 aprile 2025, n. 9202)” (Cass. n. 21905/2025).
In considerazione di ciò, può affermarsi che gli attori, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto acquisire informazioni sulla scadenza del titolo, sulla
4 decorrenza e sulla durata del termine di prescrizione del diritto al rimborso.
Circostanza questa tanto più vera se di considera che a tergo dei buoni per cui è causa sono riportati i timbri indicanti la data d'emissione, la serie di appartenenza nonché il richiamo alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, con specifica indicazione della data di relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (n. 200 del 27 dicembre
2000). Comunque, in alternativa, gli stessi avrebbero potuto richiedere il foglio informativo presso gli uffici di Controparte_1
Da ciò discende che, sebbene la consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario costituisca un onere ai sensi dell'art. 3 del d.m. 19 dicembre
2000, essa non rappresenta l'unica fonte per l'individuazione del termine di scadenza dei titoli e della conseguente decorrenza del termine di prescrizione del credito. In sostanza, alla luce del principio di autoresponsabilità, esiste un onere informativo del cliente di carattere generale, speculare all'obbligo informativo dell'intermediario, che nasce nel momento in cui il foglio informativo non è disponibile.
Del resto, non può trascurarsi che, in riferimento ai buoni fruttiferi postali con una scadenza definita per legge, in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), l'investitore è tenuto a un comportamento attivo e diligente per la tutela dei propri interessi. Questa diligenza impone il dovere di informarsi sui termini di scadenza e di prescrizione. In particolare, occorre rilevare la negligenza dell'investitore che ha sottoscritto un prodotto finanziario senza accertarsi preventivamente delle sue caratteristiche essenziali, in particolare della sua durata e del relativo termine di scadenza, elementi questi indispensabili per una corretta valutazione della convenienza dell'investimento, che ha mantenuto un'inerzia ingiustificata per un lasso di tempo significativo
(nella specie, 14 anni dalla data di emissione), senza richiedere chiarimenti o informazioni a un intermediario, che ha assunto arbitrariamente che la durata dell'investimento fosse sine die o discrezionale.
Ritiene il tribunale che tale condotta integri un comportamento omissivo e negligente, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il lamentato inadempimento di consistente nell'omessa consegna del Controparte_1
F.I.A., e i danni patrimoniali asseritamene subiti. Ciò in quanto, in mancanza di elementi fattuali idonei a rappresentare che la protratta inattività dell'investitore è
5 dipesa dalla mancata consegna del Foglio Informativo, la sua condotta appare essere l'unica causa dell'evento lesivo. In sostanza, la prescrizione del buono è imputabile, non all'assenza del foglio informativo, ma alla mancanza di interesse e vigilanza da parte dell'investitore. La prescrizione di un buono fruttifero postale in assenza di una preventiva e diligente acquisizione, da parte del sottoscrittore, delle informazioni relative alla sua scadenza e alla relativa redditività, è, invero, da ritenersi ascrivibile al comportamento negligente dello stesso investitore. Per tali motivi, la mancata conoscenza del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non può essere ascritta a allorquando, come nel Controparte_1 caso in esame, l'investitore non abbia agito con la dovuta diligenza per acquisire informazioni sulla data di scadenza del titolo, sicché, la perdita dell'investimento
è da ricondurre alla sua negligenza.
Come di recente evidenziato dalla Corte di legittimità, “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)”
(Cass. n. 21905/2025).
Del resto, la prescrizione, in questo contesto, opera come uno strumento di certezza dei rapporti giuridici, sanzionando il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare. Pertanto, una diversa conclusione determinerebbe una tacita disapplicazione dell'istituto della prescrizione dei diritti e una illegittimità disparità di trattamento tra i vari possessori di titoli di debito pubblico.
Da ultimo, occorre rilevare che l'eventuale violazione, da parte di Controparte_1
dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo non può avere incidenza
[...] sulla operatività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ciò in quanto la prescrizione dei diritti, quale prevista dall'art. 2934 c.c., si fonda, come
è noto, sul presupposto oggettivo dell'inerzia del creditore per il tempo stabilito dalla legge, ragion per cui, come recentemente ribadito dalla S.C., “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ.
6 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (così, Cass. n.
21026/2014; in senso conforme cfr. Cass. n. 13343/2022; Cass. n. 14193/2021;
Cass. n. 22072/2018; Cass. n. 10828/2018)”. Deve escludersi, pertanto, che la condotta di abbia interrotto o sospeso il decorso del termine Controparte_1 di prescrizione del credito in oggetto, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice a fondamento della sua domanda restitutoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda dell'attrice va rigettata.
3. La particolarità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali sul tema esaminato giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice.
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Cassino, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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