CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AL ES, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1910/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 297 80 2024 000005 82 000 QUOTA CONS.
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 9 ottobre 2025, la sig.ra Ricorrente_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 297 80 2024 000005 82 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate -
ON in data 1° ottobre 2025, con cui le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 1.548,43, pena l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo Fiat Panda targato Targa_1
La ricorrente ha esposto che la pretesa creditoria derivava da quattro cartelle di pagamento, tutte relative a quote consortili del Consorzio di Bonifica di Ragusa per gli anni 2014, 2015 e 2017.
A sostegno del ricorso, ha dedotto, tra gli altri motivi, l'illegittimità del preavviso di fermo per inesistenza del credito, avendo ella già ottenuto:
1. l'annullamento della cartella di pagamento n. 297 2019 00074640 27 000 (anno 2014) con sentenza di questa Corte n. 1113/2022, passata in giudicato (doc. 2);
2. la sospensione giudiziale delle cartelle di pagamento relative agli anni 2015 e 2017 (n. 297 2020 000096213
07 000, n. 297 2022 00129431 83 000, n. 297 2023 00007323 67 000) con ordinanza n. 581/2025 (doc. 4), nell'ambito del giudizio iscritto al n. 480/2023 RGR.
La ricorrente ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - ON eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito della pretesa, da ascriversi unicamente all'ente impositore, Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa. Ha altresì eccepito la nullità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/92, per non aver la ricorrente evocato in giudizio anche l'ente impositore. Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso, chiedendo, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese o la condanna del solo ente impositore.
Ad avviso della Corte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni sollevate dalla resistente Agenzia delle Entrate -
ON in ordine alla carenza di legittimazione passiva e alla violazione del litisconsorzio necessario.
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva che l'atto impugnato è la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, atto emesso dall'Agente della ON nell'ambito della propria attività di esecuzione.
La doglianza principale della ricorrente non attiene ai vizi originari delle cartelle di pagamento, bensì all'illegittimità dell'azione di pre-esecuzione intrapresa dall'Agente a fronte di un credito divenuto, in parte, inesistente a seguito di sentenza passata in giudicato e, in altra parte, inesigibile a seguito di provvedimento di sospensione giudiziale. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'Agente della ON, prima di intraprendere o proseguire l'azione esecutiva, abbia l'onere di verificare la perdurante esistenza ed esigibilità del titolo posto a fondamento della sua pretesa. L'aver agito in carenza di un titolo esecutivo valido ed efficace costituisce un vizio proprio dell'atto di riscossione, imputabile direttamente all'Agente che lo ha emesso. Ne consegue la piena legittimazione passiva dell'odierna resistente, in quanto autrice dell'atto impugnato e soggetto cui è ascrivibile la condotta contestata.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione del litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14, co.
6-bis,
D.Lgs. 546/1992. Tale norma, introdotta dal D.Lgs. 220/2023, impone la chiamata in causa sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione "in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto". Nel caso di specie, la ricorrente non lamenta un vizio di notifica dell'atto presupposto, ma l'inesistenza e l'inesigibilità del credito per fatti sopravvenuti (annullamento e sospensione giudiziale). La questione dedotta in giudizio non riguarda la regolarità formale della formazione della pretesa, ma la legittimità dell'azione esecutiva attuale. Pertanto, la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione della norma invocata e non sussiste alcun obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, il secondo motivo di ricorso è palesemente fondato.
La ricorrente ha documentalmente provato che la pretesa creditoria portata dalla comunicazione di preavviso di fermo è, allo stato, priva di fondamento giuridico. Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che:
a) la cartella di pagamento n. 297 2019 00074640 27 000, relativa alla quota consortile per l'anno 2014, è stata annullata con sentenza n. 1113/2022 di questa stessa Corte, passata in giudicato. Tale statuizione ha determinato l'estinzione del relativo debito con efficacia *ex tunc*, rendendo la pretesa per tale importo giuridicamente inesistente.
b) le restanti cartelle di pagamento, relative alle quote consortili per gli anni 2015 e 2017, sono state oggetto di sospensione giudiziale disposta con ordinanza n. 581/2025 nel giudizio pendente RGR n. 480/2023.
L'efficacia esecutiva di tali titoli è, pertanto, attualmente paralizzata.
Il preavviso di fermo amministrativo, quale atto preordinato all'esecuzione forzata, presuppone necessariamente l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie, l'Agente della
ON ha intimato il pagamento di una somma complessiva (€ 1.548,43) che include importi non più dovuti (perché annullati) e importi la cui esigibilità è sospesa. L'atto impugnato richiede il pagamento unitario e indistinto dell'intera somma, senza alcuna possibilità per il contribuente di adempiere solo per la parte eventualmente dovuta. Tale modalità operativa rende l'atto intrinsecamente illegittimo nella sua interezza.
L'invalidità e l'inesigibilità delle cartelle sottostanti travolgono inevitabilmente l'atto consequenziale, il quale risulta emesso in carenza assoluta del suo presupposto fondamentale: un titolo esecutivo valido ed efficace.
In ogni caso, come piu' volte ha sostenuto questa Corte, << ….considerato peraltro che, sulla questione controversa, cioè la legittimità o meno delle cartelle notificate da ADER per la riscossione dei contributi del
Consorzio di bonifica n.8 di Ragusa, sono state emesse da parte di questa CGT numerose sentenze in senso favorevole alle ragioni dei contribuenti, i motivi di opposizione svolti con l'impugnazione delle cartelle sottostanti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, verosimilmente, saranno riconosciuti anch'essi fondati. Da tanto ne discende l'intempestività dell'annunciata misura cautelare qui opposta. >>
Per i precedenti conformi di questa CGT (che qui si intendono richiamati e trascritti) cfr. le sentenze nn.
803/04/2024, 974/04/2024, 119/01/2024, 076/03/2025, 174/01/2025, 175/01/2025 e 209/01/2025.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
In conclusione , l'operato dell'Agente della ON, che ha proceduto all'emissione del preavviso nonostante l'intervenuto annullamento e la sospensione dei titoli, denota una mancata doverosa verifica della situazione del debito, ponendosi in violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono informare l'azione amministrativa. L'atto impugnato deve, pertanto, essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e condanna la partie intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AL ES, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1910/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 297 80 2024 000005 82 000 QUOTA CONS.
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 9 ottobre 2025, la sig.ra Ricorrente_2 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 297 80 2024 000005 82 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate -
ON in data 1° ottobre 2025, con cui le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 1.548,43, pena l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo Fiat Panda targato Targa_1
La ricorrente ha esposto che la pretesa creditoria derivava da quattro cartelle di pagamento, tutte relative a quote consortili del Consorzio di Bonifica di Ragusa per gli anni 2014, 2015 e 2017.
A sostegno del ricorso, ha dedotto, tra gli altri motivi, l'illegittimità del preavviso di fermo per inesistenza del credito, avendo ella già ottenuto:
1. l'annullamento della cartella di pagamento n. 297 2019 00074640 27 000 (anno 2014) con sentenza di questa Corte n. 1113/2022, passata in giudicato (doc. 2);
2. la sospensione giudiziale delle cartelle di pagamento relative agli anni 2015 e 2017 (n. 297 2020 000096213
07 000, n. 297 2022 00129431 83 000, n. 297 2023 00007323 67 000) con ordinanza n. 581/2025 (doc. 4), nell'ambito del giudizio iscritto al n. 480/2023 RGR.
La ricorrente ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - ON eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito della pretesa, da ascriversi unicamente all'ente impositore, Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa. Ha altresì eccepito la nullità del ricorso per violazione del litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/92, per non aver la ricorrente evocato in giudizio anche l'ente impositore. Nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso, chiedendo, in caso di accoglimento, la compensazione delle spese o la condanna del solo ente impositore.
Ad avviso della Corte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni sollevate dalla resistente Agenzia delle Entrate -
ON in ordine alla carenza di legittimazione passiva e alla violazione del litisconsorzio necessario.
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva che l'atto impugnato è la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, atto emesso dall'Agente della ON nell'ambito della propria attività di esecuzione.
La doglianza principale della ricorrente non attiene ai vizi originari delle cartelle di pagamento, bensì all'illegittimità dell'azione di pre-esecuzione intrapresa dall'Agente a fronte di un credito divenuto, in parte, inesistente a seguito di sentenza passata in giudicato e, in altra parte, inesigibile a seguito di provvedimento di sospensione giudiziale. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'Agente della ON, prima di intraprendere o proseguire l'azione esecutiva, abbia l'onere di verificare la perdurante esistenza ed esigibilità del titolo posto a fondamento della sua pretesa. L'aver agito in carenza di un titolo esecutivo valido ed efficace costituisce un vizio proprio dell'atto di riscossione, imputabile direttamente all'Agente che lo ha emesso. Ne consegue la piena legittimazione passiva dell'odierna resistente, in quanto autrice dell'atto impugnato e soggetto cui è ascrivibile la condotta contestata.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione del litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14, co.
6-bis,
D.Lgs. 546/1992. Tale norma, introdotta dal D.Lgs. 220/2023, impone la chiamata in causa sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione "in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto". Nel caso di specie, la ricorrente non lamenta un vizio di notifica dell'atto presupposto, ma l'inesistenza e l'inesigibilità del credito per fatti sopravvenuti (annullamento e sospensione giudiziale). La questione dedotta in giudizio non riguarda la regolarità formale della formazione della pretesa, ma la legittimità dell'azione esecutiva attuale. Pertanto, la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione della norma invocata e non sussiste alcun obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, il secondo motivo di ricorso è palesemente fondato.
La ricorrente ha documentalmente provato che la pretesa creditoria portata dalla comunicazione di preavviso di fermo è, allo stato, priva di fondamento giuridico. Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che:
a) la cartella di pagamento n. 297 2019 00074640 27 000, relativa alla quota consortile per l'anno 2014, è stata annullata con sentenza n. 1113/2022 di questa stessa Corte, passata in giudicato. Tale statuizione ha determinato l'estinzione del relativo debito con efficacia *ex tunc*, rendendo la pretesa per tale importo giuridicamente inesistente.
b) le restanti cartelle di pagamento, relative alle quote consortili per gli anni 2015 e 2017, sono state oggetto di sospensione giudiziale disposta con ordinanza n. 581/2025 nel giudizio pendente RGR n. 480/2023.
L'efficacia esecutiva di tali titoli è, pertanto, attualmente paralizzata.
Il preavviso di fermo amministrativo, quale atto preordinato all'esecuzione forzata, presuppone necessariamente l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie, l'Agente della
ON ha intimato il pagamento di una somma complessiva (€ 1.548,43) che include importi non più dovuti (perché annullati) e importi la cui esigibilità è sospesa. L'atto impugnato richiede il pagamento unitario e indistinto dell'intera somma, senza alcuna possibilità per il contribuente di adempiere solo per la parte eventualmente dovuta. Tale modalità operativa rende l'atto intrinsecamente illegittimo nella sua interezza.
L'invalidità e l'inesigibilità delle cartelle sottostanti travolgono inevitabilmente l'atto consequenziale, il quale risulta emesso in carenza assoluta del suo presupposto fondamentale: un titolo esecutivo valido ed efficace.
In ogni caso, come piu' volte ha sostenuto questa Corte, << ….considerato peraltro che, sulla questione controversa, cioè la legittimità o meno delle cartelle notificate da ADER per la riscossione dei contributi del
Consorzio di bonifica n.8 di Ragusa, sono state emesse da parte di questa CGT numerose sentenze in senso favorevole alle ragioni dei contribuenti, i motivi di opposizione svolti con l'impugnazione delle cartelle sottostanti all'odierna comunicazione preventiva di fermo amministrativo, verosimilmente, saranno riconosciuti anch'essi fondati. Da tanto ne discende l'intempestività dell'annunciata misura cautelare qui opposta. >>
Per i precedenti conformi di questa CGT (che qui si intendono richiamati e trascritti) cfr. le sentenze nn.
803/04/2024, 974/04/2024, 119/01/2024, 076/03/2025, 174/01/2025, 175/01/2025 e 209/01/2025.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
In conclusione , l'operato dell'Agente della ON, che ha proceduto all'emissione del preavviso nonostante l'intervenuto annullamento e la sospensione dei titoli, denota una mancata doverosa verifica della situazione del debito, ponendosi in violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono informare l'azione amministrativa. L'atto impugnato deve, pertanto, essere annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e condanna la partie intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.