TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/12/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIATTELLI CARLO
ATTORE
CONTRO
CP_1
(c.f. ) C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. EUFEMIA GENNARO e Avv. TORRICELLA MARCO
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento della proposta domanda,
In linea principale
- Ritenuta la sussistenza di una strada vicinale agraria formata “ex collatione agrorun privatorum”, fronteggiante il terreno di proprietà della sig.ra , contraddistinto al CT del Comune di Amatrice al Foglio 55 con la p.lla n.163, CP_1 strada agraria di cui è contitolare il quale proprietario dei fondi immediatamente attiguo e posto in Parte_1 prosecuzione, a foglio 55, p.lle 388;
1 - Ritenuta l'illiceità del comportamento della la quale, con le proprie condotte in premessa descritte, ha alterato CP_1 la destinazione della strada vicinale agraria compromettendo il diritto al pari uso da parte dell'istante, quale comproprietario
e, per l'effetto, condannare la stessa, anche ai sensi dell'art.1102 e 833 cod.civ. al ripristino della situazione dei luoghi mediante rimozione del cancello e ripristino della recinzione lungo la via agraria;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse escludersi la sussistenza di una strada vicinale agraria formata “ex collatione agrorun privatorum”, ritenuta sussistente una servitù di passaggio in favore dei terreni di proprietà del Pt_1
contraddistinti foglio 55, p.lle 388 ed a carico del terreno di proprietà della sig.ra , contraddistinto al
[...] CP_1
CT del Comune di Amatrice al Foglio 55 con la p.lla n.163 ritenuto, per i motivi di cui in premessa, che mediante la rimozione della recinzione lungo il tratto viario destinato al passaggio e mediante l'apposizione del cancello e del relativo lucchetto, la convenuta ha reso più incomodo l'esercizio della servitù, senza peraltro trarne alcun personale beneficio ma con il solo proposito di recare danno ai titolari del passaggio e, per l'effetto, condannare la stessa, anche ai sensi dell'art.1067 e
833 cod. civ. al ripristino della situazione dei luoghi mediante rimozione del cancello e ripristino della recinzione lungo la porzione di terreno destinata a passaggio.
Condannare in ogni caso la convenuta alla refusione delle spese e competenze professionali del giudizio, rimborso forfettario,
Iva e Cap, oltre alle spese e competenze della procedura di mediazione.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in Amatrice, località Santa Maria, loc.
Fonte dei Frati, tra cui la particella di terreno contraddistinta al C.T. del Comune di Amatrice a foglio 55, p.lle 388, raggiungibili attraverso una strada agraria promanante dalla strada Comunale;
- che la suddetta strada agraria era stata anticamente realizzata tramite cessione di porzione dei rispettivi terreni da parte dei proprietari frontisti al fine di costituire un'utilità comune e procedere, in tal modo, alla formazione di una strada vicinale agraria “ex collatione agrorum privatorum”, con delimitazione del tracciato stradale, per tutta la sua lunghezza, mediante muretti di sassi a secco, recinzioni in pali di castagno e filo spinato e siepi;
- che , quale proprietaria di un appezzamento di terreno, contraddistinto al Catasto CP_1 al Foglio 55, particella n.163, ubicato nei pressi dell'ingresso dello stradello, agli inizi del mese di aprile dell'anno 2020 apponeva un cancello all'ingresso della stessa e, successivamente, rimuoveva la recinzione che delimitava la strada agraria dal proprio terreno;
- che, a seguito dell'apposizione del cancello e della rimozione della recinzione posta lungo il tratto viario, l'attore ha visto fortemente limitato il proprio diritto ad utilizzare la strada in quanto, nel fare ingresso alla stessa, i propri animali, una volta aperto il cancello, si riversano sul terreno di e, analogamente, allorché terminato il pascolo sul proprio terreno si appresta a CP_1 ricondurre gli ovini in stalla, gli stessi prima di immettersi sulla strada Comunale, si portano all'interno del terreno della resistente (cfr. allegato n.16: documentazione fotografica). Inoltre, il
2 sig. nell'accedere alla strada interpoderale con il trattore trova i bovini e ovini della Parte_1 convenuta occupare il tratto viario, circostanza in precedenza mai verificatasi in quanto la recinzione, successivamente rimossa, impediva a tali animali di uscire dal fondo;
- che la modificazione dello stato dei luoghi determina un'alterazione della destinazione della strada in quanto non più finalizzata al solo transito ma, di fatto, destinata a pascolo e stabulazione del bestiame di proprietà della convenuta, con lesione del diritto degli altri comproprietari, rilevante ex art.1102 C.C., e integra la fattispecie degli atti emulativi ex art. 833 C.C. posti in essere da
, atteso che la stessa non ha tratto alcuna utilità da tali condotte, risultando la sua CP_1 proprietà esclusiva già munita di idoneo ostacolo all'ingresso da parte di animali o di terzi;
- che in data 16.10.2020 ha incardinato una procedura di mediazione nei confronti della convenuta, la quale ha tuttavia avuto esito negativo;
- che nel mese di settembre dell'anno 2021 chiudeva con catena e lucchetto il CP_1 cancello, consegnandone una copia delle chiavi ai proprietari dei terreni frontisti;
- che sussistono nel caso di specie i presupposti per qualificare il tratto viario oggetto di controversia quale strada vicinale agraria “ex collatione agrorum privatorum”, con applicabilità di quanto previsto ex art. 1102 C.C., nonché per dichiarare l'illiceità del comportamento tenuto dalla convenuta quale atto emulativo ex art. 833 C.C.; in via subordinata, qualora fosse ritenuta sussistente una servitù di passaggio in favore dei terreni di proprietà di ed a Parte_1 carico del terreno di proprietà della sig.ra , per disporre a carico della convenuta, CP_1 ai sensi dell'art. 1067 e 833 C.C., l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione del cancello e ripristino della recinzione lungo la porzione di terreno destinata al passaggio.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni attoree e deducendo: CP_1
- l'infondatezza della qualificazione del passaggio carrabile e pedonale quale “strada vicinale agraria ex collatione agrorum privatorum”, trattandosi invece di una servitù di passaggio;
- di essere, quindi, titolare del fondo servente e di essere dunque nel pieno diritto di rimuovere la recinzione all'interno del proprio fondo per renderlo maggiormente produttivo e di procedere alla chiusura del fondo con un cancello, avendo consentito il passaggio dell'attore, quale proprietario del fondo dominante, mediante consegna delle chiavi del cancello;
- che sussistono i presupposti per il rigetto della domanda giudiziale ex adverso spiegata e, in via riconvenzionale, per accertare l'esistenza di una servitù di passaggio e per stabilire le modalità di esercizio della predetta servitù.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale:
3 ✓ rigettare le domande di parte attrice poichè prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via riconvenzionale:
✓ previa verifica nell'attualità della sussistenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del proprietario del fondo dominante, contraddistinto al CT del Comune di Amatrice al Foglio 55, particella 388, ed a carico del proprietario del fondo servente, contraddistinto al CT del Comune di Amatrice al Foglio 55, particella 163; e per l'effetto accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di passaggio per la migliore utilitas del fondo dominante, con minor aggravio per il fondo servente.
In ogni caso:
✓ con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”.
La causa, istruita con produzioni documentali e C.T.U., è stata trattenuta in decisione in data 01.07.2025 all'esito della scadenza (in data 13.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Deve innanzitutto ritenersi che la strada che attraversa il fondo di proprietà della convenuta, identificato al C.T. del Comune di Amatrice al foglio 55 particella 163, costituisca la parte iniziale di una strada vicinale agraria “ex collatione privatorum agrorum”, e ciò indipendentemente dal fatto che tale porzione di strada ricada interamente sul suo fondo.
Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all'uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati (Sez. 2, Sent. n. 444 del 1957)” (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11466 del 2021; Corte di Appello di Firenze sentenza n. 2047/2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3970/2025).
Nel caso di specie nella CTU disposta nel presente giudizio – le cui risultanze sono da condividersi avendo il CTU compiutamente descritto lo stato dei luoghi e le caratteristiche dello stradello e la sua ubicazione rispetto alle particelle che attraversa, nonché i criteri sulla base dei quali ha accertato l'esistenza dello stradello quantomeno a far data dal 1984 – il consulente ha accertato che lo stradello in esame – presente quantomeno dal 1984 risultando fin da tale epoca visibile nelle foto aeree scattate dall'Istituto Geografico
Militare – attraversa una pluralità di particelle tra loro contigue (partendo dall'ingresso dello stradello collocato a sud sulla strada comunale da San Benedetto ad Amatrice e procedendo verso nord: la 163, la
140, la 388, la 136 e la 118) e per tutta la sua lunghezza si presenta come “un fondo naturale, sterrato e compatto, al centro spesso arborato e atto al passaggio di mezzi agricoli anche pesanti”, inoltre “il suo tragitto segna la direttrice
4 principale del percorso dal quale progressivamente si snodano i tracciati secondari o varianti di percorso per l'immissione ai vari terreni indicati nella presente relazione con “accesso carrabile””(cfr. pag. 23 della relazione).
In particolare, per quanto riguarda la porzione dello stradello che attraversa la particella di proprietà della convenuta, la presenza dello stesso è chiaramente evincibile, oltre che dal “fondo naturale, sterrato e compatto, al centro spesso arborato” (cfr. seconda foto di pag. 14 della relazione, seconda foto di pag. 15 della relazione, prima foto di pag. 17, seconda foto di pag. 21), anche dalla presenza di lievi dislivelli tra la strada e il resto del fondo (“Il primo tratto della strada agraria, lato destra, in direzione nord per circa ml 70,00 a partire dall'accesso dalla strada comunale San Benedetto ad Amatrice, è costituito oltre che dal limite stradale, da un ingombro massimo/ciglio alto, quest' ultimo avente una quota del terreno maggiore rispetto al limite stradale. Tale differenza di quota, variabile dai mt. 0,20/0,60, rimane pressochè costante sino quasi all'imbocco del cancello carrabile alla particella 388 […] Al contrario se si prende in esame il primo tratto di strada agraria, lato sinistro, in direzione nord per circa ml 70,00 a partire dall'accesso dalla strada comunale San Benedetto ad Amatrice, anch'esso è costituito oltre che dal limite stradale, da un ingombro massimo/ciglio alto, anche quest' ultimo avente una quota del terreno maggiore rispetto al limite stradale. Tale differenza di quota, variabile dai mt. 0,10/0,20, rimane pressochè costante sino quasi all'imbocco del cancello carrabile alla particella
388. Sempre lato sinistro direzione nord si evidenzia oltre al ciglio sinistro una leggera scarpata avente una quota inferiore rispetto al ciglio stesso e pari a circa mt 1,10” (cfr. pag. 26 della relazione). Inoltre, tale stradello risulta caratterizzato, “sulla parte sinistra in direzione nord e per tutta la sua lunghezza, dalla presenza di recinzione costituita da pali in legno semplicemente infissi sul terreno e da filo spinato”.
Risulta, poi, incontestato quanto dedotto nell'atto di citazione in ordine al fatto che i proprietari dei terreni contigui hanno sempre utilizzato lo stradello per accedere ai propri terreni con animali, per il pascolo, e mezzi meccanici, per le coltivazioni, circostanza peraltro confermata da quanto accertato dal CTU in ordine alla presenza, lungo il tracciato dello stradello, di snodi per l'accesso, anche con automezzi, ai fondi attraversati dallo stesso.
Deve dunque ritenersi, tenuto conto del fatto che i fondi contigui si presentano come fondi agricoli (cfr. foto contenute nella CTU) e che le parti non hanno neppure dedotto nel presente giudizio che lo stradello sia stato originariamente costituito con finalità diverse da quella che appare ictu oculi connaturata alla sua realizzazione (ossia il collegamento dei fondi tra loro e alla strada comunale per il soddisfacimento delle necessità connesse all'utilizzo e allo sfruttamento agricolo dei fondi stessi), che la strada in esame sia stata formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all'uso comune da parte dei proprietari dei fondi contigui, per la necessità di garantire il collegamento e la coltivazione dei fondi lambiti o attraversati da tale stradello.
Deve dunque ritenersi raggiunta la prova della natura di strada vicinale agraria dello stradello in oggetto, ivi inclusa la porzione ricadente nel terreno di proprietà della convenuta (la quale, appunto, si configura come la parte iniziale di tale stradello), e ciò indipendentemente dal fatto che la presenza di tale strada
5 e/o il conferimento delle porzioni dei fondi contigui per la sua realizzazione siano o meno menzionati in titoli contrattuali.
Sul punto, infatti, si richiama il principio reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “la creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c.” (cfr., Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 2388 del 26/01/2023; Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 19746 del 17/07/2024).
Da quanto sopra esposto deriva che il richiamato stradello, e, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la porzione di esso che attraversa il terreno di proprietà della convenuta, costituisce bene in comproprietà tra i proprietari dei fondi che da tale stradello sono attraversati o lambiti (e dunque, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, tra l'attore e la convenuta;
è appena il caso di precisare, in ordine all'instaurazione del contraddittorio, che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario – cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14698 del 2019; Cass. n. 4354/1990).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dunque, nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di servitù di passaggio (con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta).
Trattandosi di bene in comproprietà, trova applicazione il principio di cui all'art. 1102 c.c., ai sensi del quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Con riguardo a tale profilo, deve osservarsi come parte convenuta non abbia contestato, nella comparsa di costituzione e neppure entro il primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che ha provveduto, dapprima, ad apporre un cancello all'ingresso CP_1 della strada vicinale dalla strada comunale (cfr. allegato 8 all'atto di citazione) e, successivamente (cfr. allegato 11 all'atto di citazione), a rimuovere la recinzione posta a confine tra il proprio fondo e la strada vicinale (recinzione precedentemente collocata sul lato destro della strada vicinale procedendo con direzione nord – recinzione visibile nella foto di cui all'allegato 8 all'atto citazione, mancante nelle foto di cui all'allegato 11). Anzi, in sede di comparsa di costituzione la convenuta ha espressamente affermato di essere nel pieno diritto “di rimuovere la recinzione all'interno del proprio fondo per renderlo maggiormente produttivo”
e di chiudere il proprio fondo con un cancello.
Sul punto deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “l'art.
167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato
6 acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009); risulta dunque irrilevante che la convenuta soltanto in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. abbia contestato quanto dedotto dall'attore in ordine alla rimozione da parte della convenuta della richiamata recinzione, trattandosi di contestazione tardiva e conseguentemente irrilevante, essendo il fatto non contestato ormai acquisito al materiale processuale.
In ordine a tali condotte della convenuta deve osservarsi quanto segue.
L'avvenuta rimozione della recinzione che delimitava il fondo della convenuta dallo stradello, avendo comportato (circostanza anch'essa dedotta da parte attrice nell'atto di citazione e non contestata da parte convenuta) quale conseguenza l'occupazione, da parte del bestiame di proprietà di che CP_1 precedentemente stazionava sul fondo della stessa, anche della strada in comproprietà con l'attore, determina un mutamento della destinazione d'uso di tale strada, la quale, da manufatto a servizio dei fondi contigui, è divenuta una “estensione” del terreno di pascolo e di stabulazione del bestiame della convenuta (come confermato peraltro dall'affermazione della convenuta contenuta nella comparsa di costituzione e sopra riportata secondo la quale la rimozione della recinzione ha la funzione di rendere il terreno della stessa maggiormente produttivo).
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata a ripristinare la destinazione d'uso della strada vicinale ripristinando la recinzione a confine tra il proprio fondo e tale stradello.
Discorso analogo non può tuttavia farsi in relazione al cancello apposto dalla convenuta all'ingresso della strada vicinale, atteso che, da un lato, risulta incontestato che abbia consegnato all'attore una CP_1 copia delle chiavi dello stesso e che, dall'altro, l'apposizione del cancello non risulta di per sé idonea a impedire all'attore di fare uso dello stradello secondo la funzione propria dello stesso, atteso peraltro che le deduzioni svolte dall'attore in ordine alla maggiore difficoltà di utilizzo del passaggio (quali il fatto che una volta immessi nel cancello gli ovini dell'attore non percorrono lo stradello ma si disperdono sul terreno della convenuta e l'occupazione dello stradello da parte del bestiame di quest'ultima) risultano collegate esclusivamente alla rimozione della recinzione e non anche all'apposizione del cancello.
Correlativamente, l'apposizione di tale cancello non appare avere una finalità meramente emulativa, avendo la convenuta, nella comparsa di costituzione, ricondotto tale apposizione alla necessità di evitare l'accesso di animali selvatici al proprio fondo e dovendosi ritenere che il cancello collocato all'ingresso della strada vicinale risulti effettivamente funzionale a tale scopo (o quantomeno a ridurre le probabilità di ingresso di animali selvatici), anche tenuto conto del fatto che la recinzione rimossa dall'attrice, e che dovrà essere ripristinata, non presentava caratteristiche tali (essendo costituita da pali legati tra loro da un filo spinato posto a metà altezza;
cfr. foto 8 allegato all'atto di citazione) da renderla idonea ad impedire in modo efficace l'accesso al fondo da parte di animali selvatici.
7 Dalle superiori considerazioni deriva, in parziale accoglimento della domanda attorea, la condanna della convenuta al ripristino, tra il proprio fondo (identificato al C.T. del Comune di Amatrice al foglio 55 particella 163) e la strada vicinale agraria in comproprietà con l'attore, della recinzione precedentemente collocata sul lato destro di tale strada vicinale avendo a riferimento la direzione da sud (ove si trova l'ingresso della strada vicinale collocato sulla strada comunale San Benedetto – Amatrice) a nord.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di parte attrice, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M.
55/2014, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura del 60%.
In applicazione del medesimo principio, le spese e i compensi della CTU espletata nel presente giudizio devono essere posti a carico di parte convenuta nella misura del 60% e di parte attrice nella misura del
40%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al ripristino, tra il proprio fondo (identificato al C.T. del Comune di Amatrice al foglio 55 particella
163) e la strada vicinale agraria in comproprietà con l'attore, della recinzione precedentemente collocata sul lato destro di tale strada vicinale avendo a riferimento la direzione da sud (ove si trova l'ingresso della strada vicinale collocato sulla strada comunale San Benedetto – Amatrice) a nord;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il 60% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.060,00 (60% di € 5.100,00) per compensi e in € 158,40 (60% di € 264,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente per il 60% a carico di parte convenuta e per il 40% a carico di parte attrice le spese e i compensi della CTU.
Rieti, 27.12.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 proposta da:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIATTELLI CARLO
ATTORE
CONTRO
CP_1
(c.f. ) C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. EUFEMIA GENNARO e Avv. TORRICELLA MARCO
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento della proposta domanda,
In linea principale
- Ritenuta la sussistenza di una strada vicinale agraria formata “ex collatione agrorun privatorum”, fronteggiante il terreno di proprietà della sig.ra , contraddistinto al CT del Comune di Amatrice al Foglio 55 con la p.lla n.163, CP_1 strada agraria di cui è contitolare il quale proprietario dei fondi immediatamente attiguo e posto in Parte_1 prosecuzione, a foglio 55, p.lle 388;
1 - Ritenuta l'illiceità del comportamento della la quale, con le proprie condotte in premessa descritte, ha alterato CP_1 la destinazione della strada vicinale agraria compromettendo il diritto al pari uso da parte dell'istante, quale comproprietario
e, per l'effetto, condannare la stessa, anche ai sensi dell'art.1102 e 833 cod.civ. al ripristino della situazione dei luoghi mediante rimozione del cancello e ripristino della recinzione lungo la via agraria;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse escludersi la sussistenza di una strada vicinale agraria formata “ex collatione agrorun privatorum”, ritenuta sussistente una servitù di passaggio in favore dei terreni di proprietà del Pt_1
contraddistinti foglio 55, p.lle 388 ed a carico del terreno di proprietà della sig.ra , contraddistinto al
[...] CP_1
CT del Comune di Amatrice al Foglio 55 con la p.lla n.163 ritenuto, per i motivi di cui in premessa, che mediante la rimozione della recinzione lungo il tratto viario destinato al passaggio e mediante l'apposizione del cancello e del relativo lucchetto, la convenuta ha reso più incomodo l'esercizio della servitù, senza peraltro trarne alcun personale beneficio ma con il solo proposito di recare danno ai titolari del passaggio e, per l'effetto, condannare la stessa, anche ai sensi dell'art.1067 e
833 cod. civ. al ripristino della situazione dei luoghi mediante rimozione del cancello e ripristino della recinzione lungo la porzione di terreno destinata a passaggio.
Condannare in ogni caso la convenuta alla refusione delle spese e competenze professionali del giudizio, rimborso forfettario,
Iva e Cap, oltre alle spese e competenze della procedura di mediazione.”.
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno siti in Amatrice, località Santa Maria, loc.
Fonte dei Frati, tra cui la particella di terreno contraddistinta al C.T. del Comune di Amatrice a foglio 55, p.lle 388, raggiungibili attraverso una strada agraria promanante dalla strada Comunale;
- che la suddetta strada agraria era stata anticamente realizzata tramite cessione di porzione dei rispettivi terreni da parte dei proprietari frontisti al fine di costituire un'utilità comune e procedere, in tal modo, alla formazione di una strada vicinale agraria “ex collatione agrorum privatorum”, con delimitazione del tracciato stradale, per tutta la sua lunghezza, mediante muretti di sassi a secco, recinzioni in pali di castagno e filo spinato e siepi;
- che , quale proprietaria di un appezzamento di terreno, contraddistinto al Catasto CP_1 al Foglio 55, particella n.163, ubicato nei pressi dell'ingresso dello stradello, agli inizi del mese di aprile dell'anno 2020 apponeva un cancello all'ingresso della stessa e, successivamente, rimuoveva la recinzione che delimitava la strada agraria dal proprio terreno;
- che, a seguito dell'apposizione del cancello e della rimozione della recinzione posta lungo il tratto viario, l'attore ha visto fortemente limitato il proprio diritto ad utilizzare la strada in quanto, nel fare ingresso alla stessa, i propri animali, una volta aperto il cancello, si riversano sul terreno di e, analogamente, allorché terminato il pascolo sul proprio terreno si appresta a CP_1 ricondurre gli ovini in stalla, gli stessi prima di immettersi sulla strada Comunale, si portano all'interno del terreno della resistente (cfr. allegato n.16: documentazione fotografica). Inoltre, il
2 sig. nell'accedere alla strada interpoderale con il trattore trova i bovini e ovini della Parte_1 convenuta occupare il tratto viario, circostanza in precedenza mai verificatasi in quanto la recinzione, successivamente rimossa, impediva a tali animali di uscire dal fondo;
- che la modificazione dello stato dei luoghi determina un'alterazione della destinazione della strada in quanto non più finalizzata al solo transito ma, di fatto, destinata a pascolo e stabulazione del bestiame di proprietà della convenuta, con lesione del diritto degli altri comproprietari, rilevante ex art.1102 C.C., e integra la fattispecie degli atti emulativi ex art. 833 C.C. posti in essere da
, atteso che la stessa non ha tratto alcuna utilità da tali condotte, risultando la sua CP_1 proprietà esclusiva già munita di idoneo ostacolo all'ingresso da parte di animali o di terzi;
- che in data 16.10.2020 ha incardinato una procedura di mediazione nei confronti della convenuta, la quale ha tuttavia avuto esito negativo;
- che nel mese di settembre dell'anno 2021 chiudeva con catena e lucchetto il CP_1 cancello, consegnandone una copia delle chiavi ai proprietari dei terreni frontisti;
- che sussistono nel caso di specie i presupposti per qualificare il tratto viario oggetto di controversia quale strada vicinale agraria “ex collatione agrorum privatorum”, con applicabilità di quanto previsto ex art. 1102 C.C., nonché per dichiarare l'illiceità del comportamento tenuto dalla convenuta quale atto emulativo ex art. 833 C.C.; in via subordinata, qualora fosse ritenuta sussistente una servitù di passaggio in favore dei terreni di proprietà di ed a Parte_1 carico del terreno di proprietà della sig.ra , per disporre a carico della convenuta, CP_1 ai sensi dell'art. 1067 e 833 C.C., l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi mediante rimozione del cancello e ripristino della recinzione lungo la porzione di terreno destinata al passaggio.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni attoree e deducendo: CP_1
- l'infondatezza della qualificazione del passaggio carrabile e pedonale quale “strada vicinale agraria ex collatione agrorum privatorum”, trattandosi invece di una servitù di passaggio;
- di essere, quindi, titolare del fondo servente e di essere dunque nel pieno diritto di rimuovere la recinzione all'interno del proprio fondo per renderlo maggiormente produttivo e di procedere alla chiusura del fondo con un cancello, avendo consentito il passaggio dell'attore, quale proprietario del fondo dominante, mediante consegna delle chiavi del cancello;
- che sussistono i presupposti per il rigetto della domanda giudiziale ex adverso spiegata e, in via riconvenzionale, per accertare l'esistenza di una servitù di passaggio e per stabilire le modalità di esercizio della predetta servitù.
Ha, quindi, concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale:
3 ✓ rigettare le domande di parte attrice poichè prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.
In via riconvenzionale:
✓ previa verifica nell'attualità della sussistenza dei presupposti di legge, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del proprietario del fondo dominante, contraddistinto al CT del Comune di Amatrice al Foglio 55, particella 388, ed a carico del proprietario del fondo servente, contraddistinto al CT del Comune di Amatrice al Foglio 55, particella 163; e per l'effetto accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di passaggio per la migliore utilitas del fondo dominante, con minor aggravio per il fondo servente.
In ogni caso:
✓ con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”.
La causa, istruita con produzioni documentali e C.T.U., è stata trattenuta in decisione in data 01.07.2025 all'esito della scadenza (in data 13.06.2025) del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse.
La domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Deve innanzitutto ritenersi che la strada che attraversa il fondo di proprietà della convenuta, identificato al C.T. del Comune di Amatrice al foglio 55 particella 163, costituisca la parte iniziale di una strada vicinale agraria “ex collatione privatorum agrorum”, e ciò indipendentemente dal fatto che tale porzione di strada ricada interamente sul suo fondo.
Ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggiantesi, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all'uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati (Sez. 2, Sent. n. 444 del 1957)” (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11466 del 2021; Corte di Appello di Firenze sentenza n. 2047/2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3970/2025).
Nel caso di specie nella CTU disposta nel presente giudizio – le cui risultanze sono da condividersi avendo il CTU compiutamente descritto lo stato dei luoghi e le caratteristiche dello stradello e la sua ubicazione rispetto alle particelle che attraversa, nonché i criteri sulla base dei quali ha accertato l'esistenza dello stradello quantomeno a far data dal 1984 – il consulente ha accertato che lo stradello in esame – presente quantomeno dal 1984 risultando fin da tale epoca visibile nelle foto aeree scattate dall'Istituto Geografico
Militare – attraversa una pluralità di particelle tra loro contigue (partendo dall'ingresso dello stradello collocato a sud sulla strada comunale da San Benedetto ad Amatrice e procedendo verso nord: la 163, la
140, la 388, la 136 e la 118) e per tutta la sua lunghezza si presenta come “un fondo naturale, sterrato e compatto, al centro spesso arborato e atto al passaggio di mezzi agricoli anche pesanti”, inoltre “il suo tragitto segna la direttrice
4 principale del percorso dal quale progressivamente si snodano i tracciati secondari o varianti di percorso per l'immissione ai vari terreni indicati nella presente relazione con “accesso carrabile””(cfr. pag. 23 della relazione).
In particolare, per quanto riguarda la porzione dello stradello che attraversa la particella di proprietà della convenuta, la presenza dello stesso è chiaramente evincibile, oltre che dal “fondo naturale, sterrato e compatto, al centro spesso arborato” (cfr. seconda foto di pag. 14 della relazione, seconda foto di pag. 15 della relazione, prima foto di pag. 17, seconda foto di pag. 21), anche dalla presenza di lievi dislivelli tra la strada e il resto del fondo (“Il primo tratto della strada agraria, lato destra, in direzione nord per circa ml 70,00 a partire dall'accesso dalla strada comunale San Benedetto ad Amatrice, è costituito oltre che dal limite stradale, da un ingombro massimo/ciglio alto, quest' ultimo avente una quota del terreno maggiore rispetto al limite stradale. Tale differenza di quota, variabile dai mt. 0,20/0,60, rimane pressochè costante sino quasi all'imbocco del cancello carrabile alla particella 388 […] Al contrario se si prende in esame il primo tratto di strada agraria, lato sinistro, in direzione nord per circa ml 70,00 a partire dall'accesso dalla strada comunale San Benedetto ad Amatrice, anch'esso è costituito oltre che dal limite stradale, da un ingombro massimo/ciglio alto, anche quest' ultimo avente una quota del terreno maggiore rispetto al limite stradale. Tale differenza di quota, variabile dai mt. 0,10/0,20, rimane pressochè costante sino quasi all'imbocco del cancello carrabile alla particella
388. Sempre lato sinistro direzione nord si evidenzia oltre al ciglio sinistro una leggera scarpata avente una quota inferiore rispetto al ciglio stesso e pari a circa mt 1,10” (cfr. pag. 26 della relazione). Inoltre, tale stradello risulta caratterizzato, “sulla parte sinistra in direzione nord e per tutta la sua lunghezza, dalla presenza di recinzione costituita da pali in legno semplicemente infissi sul terreno e da filo spinato”.
Risulta, poi, incontestato quanto dedotto nell'atto di citazione in ordine al fatto che i proprietari dei terreni contigui hanno sempre utilizzato lo stradello per accedere ai propri terreni con animali, per il pascolo, e mezzi meccanici, per le coltivazioni, circostanza peraltro confermata da quanto accertato dal CTU in ordine alla presenza, lungo il tracciato dello stradello, di snodi per l'accesso, anche con automezzi, ai fondi attraversati dallo stesso.
Deve dunque ritenersi, tenuto conto del fatto che i fondi contigui si presentano come fondi agricoli (cfr. foto contenute nella CTU) e che le parti non hanno neppure dedotto nel presente giudizio che lo stradello sia stato originariamente costituito con finalità diverse da quella che appare ictu oculi connaturata alla sua realizzazione (ossia il collegamento dei fondi tra loro e alla strada comunale per il soddisfacimento delle necessità connesse all'utilizzo e allo sfruttamento agricolo dei fondi stessi), che la strada in esame sia stata formata ex collatione privatorum agrorum e destinata all'uso comune da parte dei proprietari dei fondi contigui, per la necessità di garantire il collegamento e la coltivazione dei fondi lambiti o attraversati da tale stradello.
Deve dunque ritenersi raggiunta la prova della natura di strada vicinale agraria dello stradello in oggetto, ivi inclusa la porzione ricadente nel terreno di proprietà della convenuta (la quale, appunto, si configura come la parte iniziale di tale stradello), e ciò indipendentemente dal fatto che la presenza di tale strada
5 e/o il conferimento delle porzioni dei fondi contigui per la sua realizzazione siano o meno menzionati in titoli contrattuali.
Sul punto, infatti, si richiama il principio reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “la creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c.” (cfr., Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 2388 del 26/01/2023; Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 19746 del 17/07/2024).
Da quanto sopra esposto deriva che il richiamato stradello, e, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la porzione di esso che attraversa il terreno di proprietà della convenuta, costituisce bene in comproprietà tra i proprietari dei fondi che da tale stradello sono attraversati o lambiti (e dunque, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, tra l'attore e la convenuta;
è appena il caso di precisare, in ordine all'instaurazione del contraddittorio, che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario – cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14698 del 2019; Cass. n. 4354/1990).
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dunque, nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di servitù di passaggio (con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta).
Trattandosi di bene in comproprietà, trova applicazione il principio di cui all'art. 1102 c.c., ai sensi del quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Con riguardo a tale profilo, deve osservarsi come parte convenuta non abbia contestato, nella comparsa di costituzione e neppure entro il primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., quanto dedotto da parte attrice in ordine al fatto che ha provveduto, dapprima, ad apporre un cancello all'ingresso CP_1 della strada vicinale dalla strada comunale (cfr. allegato 8 all'atto di citazione) e, successivamente (cfr. allegato 11 all'atto di citazione), a rimuovere la recinzione posta a confine tra il proprio fondo e la strada vicinale (recinzione precedentemente collocata sul lato destro della strada vicinale procedendo con direzione nord – recinzione visibile nella foto di cui all'allegato 8 all'atto citazione, mancante nelle foto di cui all'allegato 11). Anzi, in sede di comparsa di costituzione la convenuta ha espressamente affermato di essere nel pieno diritto “di rimuovere la recinzione all'interno del proprio fondo per renderlo maggiormente produttivo”
e di chiudere il proprio fondo con un cancello.
Sul punto deve richiamarsi il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale “l'art.
167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato
6 acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009); risulta dunque irrilevante che la convenuta soltanto in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. abbia contestato quanto dedotto dall'attore in ordine alla rimozione da parte della convenuta della richiamata recinzione, trattandosi di contestazione tardiva e conseguentemente irrilevante, essendo il fatto non contestato ormai acquisito al materiale processuale.
In ordine a tali condotte della convenuta deve osservarsi quanto segue.
L'avvenuta rimozione della recinzione che delimitava il fondo della convenuta dallo stradello, avendo comportato (circostanza anch'essa dedotta da parte attrice nell'atto di citazione e non contestata da parte convenuta) quale conseguenza l'occupazione, da parte del bestiame di proprietà di che CP_1 precedentemente stazionava sul fondo della stessa, anche della strada in comproprietà con l'attore, determina un mutamento della destinazione d'uso di tale strada, la quale, da manufatto a servizio dei fondi contigui, è divenuta una “estensione” del terreno di pascolo e di stabulazione del bestiame della convenuta (come confermato peraltro dall'affermazione della convenuta contenuta nella comparsa di costituzione e sopra riportata secondo la quale la rimozione della recinzione ha la funzione di rendere il terreno della stessa maggiormente produttivo).
Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata a ripristinare la destinazione d'uso della strada vicinale ripristinando la recinzione a confine tra il proprio fondo e tale stradello.
Discorso analogo non può tuttavia farsi in relazione al cancello apposto dalla convenuta all'ingresso della strada vicinale, atteso che, da un lato, risulta incontestato che abbia consegnato all'attore una CP_1 copia delle chiavi dello stesso e che, dall'altro, l'apposizione del cancello non risulta di per sé idonea a impedire all'attore di fare uso dello stradello secondo la funzione propria dello stesso, atteso peraltro che le deduzioni svolte dall'attore in ordine alla maggiore difficoltà di utilizzo del passaggio (quali il fatto che una volta immessi nel cancello gli ovini dell'attore non percorrono lo stradello ma si disperdono sul terreno della convenuta e l'occupazione dello stradello da parte del bestiame di quest'ultima) risultano collegate esclusivamente alla rimozione della recinzione e non anche all'apposizione del cancello.
Correlativamente, l'apposizione di tale cancello non appare avere una finalità meramente emulativa, avendo la convenuta, nella comparsa di costituzione, ricondotto tale apposizione alla necessità di evitare l'accesso di animali selvatici al proprio fondo e dovendosi ritenere che il cancello collocato all'ingresso della strada vicinale risulti effettivamente funzionale a tale scopo (o quantomeno a ridurre le probabilità di ingresso di animali selvatici), anche tenuto conto del fatto che la recinzione rimossa dall'attrice, e che dovrà essere ripristinata, non presentava caratteristiche tali (essendo costituita da pali legati tra loro da un filo spinato posto a metà altezza;
cfr. foto 8 allegato all'atto di citazione) da renderla idonea ad impedire in modo efficace l'accesso al fondo da parte di animali selvatici.
7 Dalle superiori considerazioni deriva, in parziale accoglimento della domanda attorea, la condanna della convenuta al ripristino, tra il proprio fondo (identificato al C.T. del Comune di Amatrice al foglio 55 particella 163) e la strada vicinale agraria in comproprietà con l'attore, della recinzione precedentemente collocata sul lato destro di tale strada vicinale avendo a riferimento la direzione da sud (ove si trova l'ingresso della strada vicinale collocato sulla strada comunale San Benedetto – Amatrice) a nord.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., e tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda di parte attrice, le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri medi del D.M.
55/2014, devono essere poste a carico di parte convenuta nella misura del 60%.
In applicazione del medesimo principio, le spese e i compensi della CTU espletata nel presente giudizio devono essere posti a carico di parte convenuta nella misura del 60% e di parte attrice nella misura del
40%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al ripristino, tra il proprio fondo (identificato al C.T. del Comune di Amatrice al foglio 55 particella
163) e la strada vicinale agraria in comproprietà con l'attore, della recinzione precedentemente collocata sul lato destro di tale strada vicinale avendo a riferimento la direzione da sud (ove si trova l'ingresso della strada vicinale collocato sulla strada comunale San Benedetto – Amatrice) a nord;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il 60% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.060,00 (60% di € 5.100,00) per compensi e in € 158,40 (60% di € 264,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente per il 60% a carico di parte convenuta e per il 40% a carico di parte attrice le spese e i compensi della CTU.
Rieti, 27.12.2025
La giudice
Dott.ssa Roberta Della Fina
8