Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., prima sezione civile, in funzione di GIUDICE UNICO, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa n. 4997 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2020, avente ad oggetto: vendita di cose immobili e vertente
T RA
' quale erede di ERsona 1 rapp. ta e Parte 1 difesa dall'avv. Aiello;
attore e
Controparte 1 CP 2 _ , nata a [...] rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procure in calce al presente atto e su fogli separati, dall'avv. Giulio Russo, e dall'Avv.
Alfonso Vassallo;
convenuti e
Controparte_3 rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto e su foglio separato, dall'avv.
Giulio Russo, e dall'Avv. Alfonso Vassallo;
chiamato in causa nonché
Controparte 4 erappresentata e difesa, congiuntamente disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto e su foglio separato, dall'avv. Giulio Russo, e dall'Avv. Alfonso Vassallo;
convenuta
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ERsona_1
deduceva di aver scoperto di aver ceduto in favore della sorella [...]
la nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà l'otto CP_5
marzo 2005 con atto per notar ER 2 registrato il 30 marzo 2005 e poi caduto in successione della defunta CP 5 Negava di
ivi indicato a titolo di corrispettivo , non corrispondendo al vero la circostanza affermata nell'atto secondo cui non avrebbe sottoscritto per artrosi deformante alle mani non impedendole la leggera artrosi alle mani la sottoscrizione dell'atto come peraltro sarebbe avvenuto con gli atti posteriormente stipulati. Deduceva la nullità e in ogni caso l'annullabilità dell'atto , formulando altresì
querela di falso. Concludeva per la nullità о l'annullabilità
dell'atto impugnato con la condanna dei convenuti alla restituzione della metà degli importi portati da buoni postali cointestati
all'attrice e alla sorella. Si costituivano le convenute CP 2
che negavano la versione di controparte[...] e Controparte_1
ed eccepire l'intervenuta prescrizione dell'avanzata azione di domanda. Siannullamento, concludendo per il rigetto dell'avversa costituiva Controparte_3 che oltre ad eccepire il suo difetto di legittimazione passiva, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Si costituiva infine Controparte_4 che concludeva per il rigetto dell'avversa domanda. Interrotto il processo per la morte
' il giudice rimetteva la causa in decisione con di Controparte_3
provvedimento del 29 gennaio del 2025 sull'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da parte convenuta con termine di giorni 10
per note conclusionali e 10 per eventuali repliche.
L'eccezione di estinzione è fondata e va accolta per quanto di ragione. Occorre premettere che , in data 25/01/2024 a mezzo notifica via pec, le convenute hanno comunicato al difensore di controparte il decesso del chiamato in causa Controparte_3 ( cfr. pec in produzione parte convenuta), avendo parte attrice provveduto a
riassumere il giudizio soltanto in data 30 aprile del 2024 a fronte dell'ordinanza di interruzione del processo del 19 febbraio 2024 :
tardiva e irrilevante è l'eccezione secondo cui nella notifica del decesso si faccia riferimento al decesso di ER 1 e non di essendo stato puntualmente notificato il certificato di CP 3
'decesso di quest'ultimo non avendo mai, se non in comparsa conclusionale, parte attrice revocato in dubbio che quest'ultimo fosse deceduto ( nella stesse memorie cartolari del 12\01\2025 parte attrice chiariva che da controparte "veniva solo inviato il
certificato di morte e la notizia del decesso, per cui è stata omessa la dichiarazione formale di avvalersi dell'evento", null'altro essendo contestato). Sul punto, occorre evidenziare che, come pacifico in giurisprudenza, l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 300 comma 2 cpc , decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore о la
notificazione dell'evento, ad opera dello stesso nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia ' a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione ( avente
natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente ( in
questo senso Cass. Sezioni unite 2008 7443). Essendo dunque risulta tardivo, per l'insegnamentonotificato l'evento morte ' ' dovendo per ciò solo richiamato, il ricorso di riassunzione dichiararsi l'estinzione del giudizio, neppure essendo ostativa alla pronunzia la circostanza secondo cui l'evento non sarebbe stato notificato ai chiamati in causa, trattandosi di soggetti differenti dall'attore e la cui relativa posizione processuale è evidentemente autonoma e distinta da quella di parte istante) Quanto alle spese processuali la statuizione meramente procedimentale consente di
compensarle tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile '
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
[...][...] nei confronti di Controparte_4 CP 2
con la chiamata in causa di Controparte_3 cosìCP 1
provvede:
1°) dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 23.02.25.
Il giudice unico