Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al 181/2023 riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n.
2765/2022 pubblicata il 6.12.2022, vertente
TRA
società con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), via Parte_1
Vittorio Alfieri 1, capitale sociale interamente versato euro 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso -Belluno n. e con il medesimo numero di Codice P.IVA_1
Fiscale e di Partita Iva, e per essa, giusta procura speciale in autentica del Notaio dott.ssa di Milano del 06.08.2018 (rep. 70501; racc. 9608), registrata a Milano 6 in Persona_1
data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T, con sede in Milano, Controparte_1
Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Iva e iscri-zione al Registro delle Imprese di
Milano al n. iscritta al REA di Milano al n. 1217580, capitale sociale di euro P.IVA_2
4.510.568,00 i.v., in persona della Dott.ssa nata a Controparte_2
Pavia il 20/01/1987, c.f. in virtù dei poteri ad essa conferiti giusta C.F._1
procura speciale del dott. munito dei necessari poteri in forza del verbale del Parte_2
Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2022, in autentica dal Notaio Dott. Per_2
in data 25.07.2022 Rep. 147.990, Racc. 38.835, registrata in Milano - DP II il
[...]
27/07/2022 al N. 82988 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ferrara (CF:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla C.F._2
DL. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005 n. 80) ai seguenti recapiti: a) numero di fax : 081 2520033 b)indirizzo pec:
Email_1
appellata/riassumente
E
( ) residente in [...], CP_3 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Pina Giunta - - pec: C.F._4
presso la quale elettivamente domicilia in Napoli al Email_2
Corso Vittorio Emanuele n. 42
Appellante/in riassunzione
NONCHE'
Controparte_4
Appellata-contumace
Oggetto: divisione endoesecutiva;
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.6.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2765/2022 pubblicata il 6.12.2022 il tribunale di Torre Annunziata, a definizione del giudizio di merito incardinato in data 3.6.2021 dalla quale Parte_1
creditore pignorante, nei confronti della sua debitrice e della terza RS
comproprietaria non esecutata , volto allo divisione dell'immobile pignorato CP_3
nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al RGE 2655/2021, così provvedeva: “a) in accoglimento della domanda proposta dalla dichiara lo scioglimento della comunione Pt_1
indivisa tra e relativa al bene sito in Vico Equense in località RS CP_3
Monte Faito Via della cresta n. 8 P.T. , in catasto al foglio 10 particella 9000 sub 4 ; 2) condanna e in solido alla rifusione delle spese del presente RS CP_3 giudizio in favore della liquidate in euro 7281,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1
forfettario spese generali, IVA e Cassa come per legge”.
2. Nel pervenire a tale soluzione il tribunale, preliminarmente, superava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dalle controparti, ritendo Parte_1 provato il perfezionamento della cessione del credito e l'efficacia della cessione sul quale si fondava detta legittimazione;
quanto all'incommerciabilità del bene dedotta dalla e Per_3 dalla (rispettivamente, madre e figlia comproprietarie dell'immobile oggetto di CP_3
giudizio di divisione endoesecutiva) osservava che pur essendo l'immobile totalmente abusivo, ciò non era di ostacolo all'accoglimento della domanda di divisione, in quanto lo scioglimento era funzionale alla procedura esecutiva immobiliare che escludeva l'operatività della nullità prevista dagli artt. 46 comma 1 DPR 380/2001 e dall'art. 40 comma 2 l. 47/85; circa le contestazioni riguardanti il valore di stima del bene ai fini della relativa vendita all'asta, rilevava che era questione che andava rimessa al prosieguo della procedura esecutiva, con nuovo incarico al CTU per stabilire il prezzo di vendita dell'immobile che, considerata l'insanabilità degli abusi, andava determinato sommando al valore dell'area di sedime il valore d'uso e sottraendo i costi di demolizione, non essendo utilizzabili le conclusioni già rassegnate dall'ausiliario; disponeva, quindi lo scioglimento della comunione tra la e la stabilendo che, in ragione della indivisibilità Per_3 CP_3 dell'immobile, a quest'ultima andasse attribuito il ricavato lordo della vendita.
3. Per l'integrale riforma di tale decisione hanno proposto appello e RS
, entrambe difese dall'avv. Pina Giunta, instando per l'accoglimento delle CP_3
seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la legittimazione della signora RS
a proporre le eccezione sollevate nel primo grado di giudizio, con ogni pronuncia
[...] conseguenziale;
2) accertare e dichiarare che la “ ha riconosciuto per non Parte_1
contestazione il mancato avveramento della condizione sospensiva di efficacia della cessione ovvero il pagamento del prezzo, comunque, non provato, e per l'effetto dichiararsi inefficace la stessa, il tutto con ogni pronuncia conseguenziale;
3) gradatamente, accertare
e dichiarare l'illegittimità della sentenza per avere sciolto la comunione senza determinare, come richiesto, il valore del bene e, quindi delle quote, con conseguente lesione del diritto della sig.ra di chiederne l'assegnazione, il tutto con ogni pronuncia CP_3
consequenziale; 4) in via istruttoria, riconvocarsi il CTU, per stabilire il valore del bene e, quindi, delle quote, secondo il criterio indicato dal Tribunale, e se dovesse risultare un valore di segno negativo, accertare e dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla divisione giudiziale per invendibilità di un bene privo di valore e per l'effetto dichiarare improcedibile la domanda di divisione giudiziale, se di segno positivo, accertato il diritto della signora all'assegnazione, disporre in conformità assegnandole il CP_3
bene, il tutto con ogni pronuncia consequenziale”.
4. Si è costituita la instando per il rigetto del gravame, con vittoria di spese del Parte_1
grado.
5. E' rimasta contumace l' . Controparte_4
6. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza di questa Corte del 4.12.2024 a seguito della morte di RS
dichiarata dal suo difensore costituito.
7. Con istanza depositata il 18.4.2025 la ha chiesto dichiararsi estinto il Parte_1
processo per mancata riassunzione nei termini.
8. Con decreto presidenziale del 23.4.2025 è stata fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio dell'11.6.2025, celebrata in forma cartolare ex 127 ter cpc.
9. Con le note di udienza l'appellata riassumente ha insistito per la Parte_1
declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
l'appellante ha depositato note scritte con cui non si è opposta all'estinzione, CP_3
rappresentando di aver rinunciato all'eredità della madre . RS
10. La causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2025.
11. Va dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 comma 3 cpc.
12. Giova premettere che al presente procedimento, instaurato in primo grado con atto notificato il 3.6.2021, si applica, per la riassunzione, il termine trimestrale previsto dall'art. 305 cpc nella formulazione come modificata dalla l. 18 giungo 2009 n. 69 (per i giudizi introdotti dal 4.7.2009) nonché l'art. 307 ultimo comma come novellato dalla predetta legge, a mente del quale “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata , anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
12. Il dies a quo per la riassunzione va individuato in quello della dichiarazione di interruzione con ordinanza del 4.12.2024, rispetto al quale il termine di tre mesi risulta abbondantemente elasso alla data della riassunzione del processo avvenuta in data
18.4.2025 ad istanza dell'appellata al solo fine di eccepire l'estinzione. Parte_1
13. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 comma 3 cpc per inattività delle parti.
14. Ai sensi dell'art. 310 u.c. cpc le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2765/2022 pubblicata il 6.12.2022 così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 cpc;
b) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, li 11.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello