Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 857/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
), con gli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Parte_5 C.F._5
Silvestri, con domicilio eletto in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
) e ), con gli Avv.ti Roberto Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
Pessi, Giuseppe Sigillò Massare e Raffaele Fabozzi, con domicilio eletto in Milano, Corso
Monforte 15
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/01/2025,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno in giudizio e Controparte_1 CP_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ individuale” operati dalla CP_3 Controparte_1
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al pagamento di tutte le Controparte_1 somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e condannare la CP_2
[...]
al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio 2024, il tutto oltre interessi legali
[...]
e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione Controparte_1 lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella Controparte_2 misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti CP_2
e al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il
[...] Controparte_1
TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive da luglio 2018 a giugno 2024 compreso, e della resistente al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive per il periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare le resistenti al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM
n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.
Si sono ritualmente costituite in giudizio e Controparte_1 CP_2 contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I ricorrenti sono stati tutti di dipendenti di , inquadrati da ultimo al Controparte_1 sesto livello ( e e al quinto livello ( e CCNL Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
Telecomunicazioni (ma, per il periodo rilevante di causa, il ricorrente era inquadrato al Per_1 quarto livello); i rispettivi rapporti di lavoro venivano ceduti a in forza di CP_2 cessione di ramo d'azienda con decorrenza 01/07/2024.
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno esposto di aver goduto di un superminimo individuale che nel presente giudizio si dolgono sia stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio
2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
***
Tanto detto, al fine del decidere si intende dare in questa sede continuità all'orientamento già espresso in fattispecie del tutto speculare (in quanto vertente contro la medesima e per il CP_1
2 | 8 medesimo oggetto) da questo stesso Tribunale (causa RG 1762/2020, decisa con sentenza
1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni).
In particolare, in tale precedente così si sono argomentate le ragioni di fondatezza del ricorso.
[…] Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo. Par A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l sulla base di un accordo sindacale firmato in data CP_1
23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento Par retributivo e dall'importo dell
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all , si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei Pt_6 ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass.
Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
3 | 8 Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008,
Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere
– nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018). Controparte Anche con riferimento alle posizioni di e l'odierna pretesa – contestata da controparte – risulta Parte_7 sorretta dalle evidenze di cui alle buste paga prodotte in giudizio (rispettivamente, doc. 16 e doc. 32).
Quanto a il doc. 14 comprova l'avvenuto riconoscimento del superminimo dall'11 dicembre 2014, per meriti Tes_1 Pt_8 del singolo, cioè «a titolo di sovraminimo individuale. Il riconoscimento è un segnale tangibile dell'apprezzamento dell Pt_9 per il particolare impegno da te dimostrato e i risultati raggiunti».
Il che priva di rilevanza l'assunto per cui dalla suddetta assegnazione, avvenuta appunto nel 2014, fino al febbraio 2018 non vi era mai stato alcun rinnovo contrattuale ma solo una proroga del CCNL del 2013.
Infine, con riferimento a la documentazione di causa (buste paga, doc. 31) rivela l'avvenuto riconoscimento Testimone_2 della voce superminimo già dall'ottobre 2006 e successivamente a giugno e ottobre 2007 e nel 2010.
Sempre rispetto al dipendente risulta fondata anche l'affermata sussistenza di un errore di calcolo matematico pari ad Tes_2 euro 3,45. Invero, a fronte di una decurtazione della retribuzione di euro 41,37 l'aumento della stessa risultava pari a euro 27,58 e Par l a euro 13,79, per totali euro 37,92.
La trattenuta risulta dunque eccedente per euro 3,45.
Venendo ora all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal Pt_6 luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una Par decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere Par vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
4 | 8 Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […].
***
Tanto detto, alle condivisibili argomentazioni della sentenza da ultimo richiamata vanno aggiunte ulteriori e forse preliminari considerazioni.
Innanzitutto, non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che nel caso di specie si verta in tema di uso aziendale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
Ora, in fatto si è già visto che è pacifico e non contestato che la convenuta che, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non ha disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori.
Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2017 la società assumeva la condotta esattamente contraria.
Ebbene, trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società (che difatti sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo).
5 | 8 Non ignora il giudicante che in altri precedenti di merito sia stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore, non esprimendo una nuova e diversa volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo.
Tuttavia, tale argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass.
Sentenza n. 3296 del 19/02/2016
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio, e di certo non si può valorizzare la sola Parte introduzione dell' questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
***
Parte resistente ha particolarmente valorizzato il recente (difforme) precedente espresso dalla
Corte d'Appello di Milano (cfr. sentenza 434/2023 del 6/4/2023).
Ad avviso dei giudici del gravame, fermo restando che viene condivisa l'interpretazione secondo cui sarebbe stata introdotta una prassi aziendale di non assorbimento del superminimo,
6 | 8 detto uso aziendale sarebbe venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento, senza che occorresse al riguardo una specifica previsione, in quanto opera il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr.
Cass. n. 10945/16).
La società quindi si sarebbe correttamente avvalsa, in attuazione dell'accordo del 23 novembre
2017, della facoltà prevista dalle lettere attributive del superminimo.
La tesi in commento, tuttavia, non appare condivisibile, proprio per il fatto di distorcere il significato dell'uso aziendale che senza dubbio può essere oggetto di intervento in forza di una sopravvenuta contrattazione collettiva ma non certamente nei termini prospettati nella sentenza in commento, che di fatto riconosce un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la situazione di diritto venutasi a creare, il che è in palese contraddizione con la natura stessa dell'istituto in commento.
***
Il ricorso deve quindi essere integralmente accolto, dovendosi quindi accertare l'illegittimità della condotta di prima e poi per avere assorbito il Controparte_1 CP_2 superminimo individuale da febbraio 2018 e il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la natura non assorbibile del sovraminimo individuale goduto dai ricorrenti e comunque l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno di tutti i ricorrenti della voce retributiva
“Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS - Elemento Retributivo Separato” a decorrere dal febbraio 2018; per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita;
condanna (per il periodo fino a giugno 2024 compreso) e Controparte_1 CP_2
(per il periodo da luglio 2024 in poi) al pagamento ai ricorrenti delle relative differenze
[...]
7 | 8 retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
condanna le resistenti, in solido tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 6.465,60 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 20/03/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
8 | 8