Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.