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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 177/2025 R.G.
PROMOSSA DA
(C.F. ), residente in Lecco (LC), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Lecco via Leonardo da Vinci n. 15, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Della Bella
(CF: , che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti e che dichiara C.F._2 di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo digitale di posta elettronica
Email_1
-ATTORE OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), residente in Bernareggio (MB), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Monza, via Anita Garibaldi n. 1, presso lo studio dagli Avv.ti Andrea CO
(CF: ) e AR LE (CF: ), che la rappresentano e C.F._4 C.F._5 difendono in forza di procura alle liti in atti e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo digitale di posta elettronica e Email_2 Email_3
(fax 039.2314603).
-CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. e ss. pagina 1 di 7 Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni definitive
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo giudicante, contrariis rejectis e iura novit curia, così provvedere: in via principale e nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata l'irregolarità formale, in sé, dell'atto di precetto in rinnovazione del 23/12/24 e considerato che questo si fondi su un titolo esecutivo inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e che, quindi, sia carente della previa notifica del titolo esecutivo medesimo, dichiara la irregolarità e/o nullità e/o inefficacia dell'atto in precetto in rinnovazione del 23/12/24 e qui opposto, con ogni conseguente effetto e pronuncia di legge;
in via istruttoria: con riserva di ulteriormente allegare, eccepire, produrre, capitolare, indicare testi e chiedere, eventualmente, interrogatorio formale e CTU nei termini di legge, di cui si chiede fin da ora la concessione;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”
Per la convenuta opposta CP_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettare l'avversaria opposizione per tutte le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Osservato in fatto che:
• la sig.ra in data 12 settembre 2024, notificava al sig. , unitamente al ricorso per CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo, pedissequo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento di € 30.101,83;
• con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2024, proponeva Parte_1 opposizione ex art 617, prima comma, c.p.c., ivi deducendo l'irregolarità del titolo esecutivo e pagina 2 di 7 dell'atto di precetto, la relativa causa veniva iscritta al n. 6006/2024 R.G. ed assegnata al dott. A.
Longobardi;
• il giudizio si concludeva con sentenza del 25 ottobre 2025 di rigetto dell'opposizione e condanna del Sig. a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.260,50 per Parte_1 Parte_2 compenso, oltre accessori;
• con atto di citazione il sig. notificava, in data 11 ottobre 2024, opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, titolo della minacciata esecuzione, ex art. 645 c.p.c.;
• la sig.ra notificava al sig. , in data 23 dicembre 2024, un atto di precetto in CP_1 Parte_1 rinnovazione, con il quale domandava il pagamento di quanto dovuto ai sensi del decreto ingiuntivo notificato il 12 settembre 2024 unitamente al precetto;
• in data 13 gennaio 2025, il sig. notificava atto di citazione in opposizione agli atti Parte_1 esecutivi fondata so motivi analoghi a quelli introdotto con l'opposizione definita dal Dott.
Longobardi;
• precisamente l'attore eccepiva a fondamento dell'odierna opposizione l'irregolarità formale: a) del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza della sottoscrizione digitale dell'avvocato e dell'attestazione di conformità; b) del decreto ingiuntivo privo della firma digitale del giudice, dell'attestazione di conformità dell'avvocato e della indicazione del numero cronologico, numero del decreto e data di emissione;
c) del precetto privo della sottoscrizione personale o dei difensori e dell'attestazione di conformità e di procura alle liti;
• in data 19 marzo 2025 si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale contestava quanto CP_1 dedotto dall'attore e insisteva per il rigetto dell'opposizione;
• depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 8 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice spediva la causa a sentenza ex art 281 quinquies c.p.c. e assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c.;
• all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione, il giudice, ritenuta ammissibile la produzione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione a precetto, introitava la causa a sentenza;
Osservato in diritto che:
pagina 3 di 7 • è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale: “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è di regola inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali
l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento e sull'esito del processo esecutivo,” salvo “il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alla peculiarità del processo esecutivo. (Cassazione 4 Febbraio 2025 n. 2783; Cassazione 26 settembre 2023, n. 27424);
• in particolare, la Corte di Cassazione con sentenza 29 maggio 2023, n. 15045 ha precisato che: “la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere, di renderlo edotto del proposito del creditore, di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore, è messo in condizioni, senza possibilità di equivoci di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto
l'adempimento. Se dunque il debitore ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo, propongo opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche un'opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso che sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione. Per tale ragione, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito proposta dal debitore, congiuntamente a quella di diritto, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex articolo 156 c.p.c.” (cfr. nello stesso senso Cassazione 28 gennaio 2020, n. 1928; Cassazione 22
Marzo 2007, n. 6957);
• il necessario coordinamento della disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (cfr. Cassazione 15 dicembre 2016 numero 25.900), impone di ritenere che: “…con l'opposizione di cui all'articolo 617 c.p.c. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza delle irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati ovvero al regolare svolgimento del processo esecutivo” (cfr. Cassazione 18 luglio 2018, n. 19105), sicché il debitore che con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. lamenti la mancanza sul titolo della formula prevista dall'articolo
475, deve comunque indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione;
pagina 4 di 7 • ai sensi degli artt. 474 e 479 c.p.c., l'esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
• le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria possono costituire titolo esecutivo solo se preceduti dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale;
• la sig.ra ha notificato i duplicati informatici del ricorso per ingiunzione e del decreto CP_1 ingiuntivo, i quali, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005, non necessitano dell'attestazione di conformità rispetto agli originali;
• infatti, l'art. 23 bis, primo comma, del D.Lgs. 82/2005 dispone: “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee Guida”;
• il tal senso, di recente la Corte di Cassazione ha espresso il presente principio: “…come si evince dal
D.L n. 179 del 2012, art. 1, lett. i quinques, e art. 16 bis, comma 9 bis, (codice dell'amministrazione digitale), il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit); ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge
(come, invece, nelle copie informatiche) dall'uso di segni grafici - la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in "bit", una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall'uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l'impronta del file originario con il duplicato
(esattamente come affermato dalla Corte d'Appello); che, infine, correttamente il giudice d'appello ha, altresì, affermato la non necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato (nel caso di specie, peraltro, tale CP_ attestazione è pure stata prodotta dalla ), atteso che l'art. 23 bis del CAD (D.L. n. 179 del 2012) comma 1 recita che: "I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.” (Cass., Sez. VI, 19/09/2022, n.
27379);
• l'art. 643, secondo comma, c.p.c. prevede che al debitore siano notificati il ricorso e il decreto ingiuntivo e non anche la procura, la quale deve essere depositata nel fascicolo del procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione al decreto ingiuntivo;
pagina 5 di 7 Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che:
• l'opponente ha eccepito l'irregolarità formale del precetto, senza tuttavia indicare quali pregiudizi siano derivati dalle asserite irregolarità ed, anzi, i rilievi sollevati sul merito del credito dimostrano che lo stessa “ha ben compreso che sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione”;
• in ogni caso, come si rileva dalla lettura dei documenti prodotti in giudizio dalla sig.ra il CP_1 ricorso per ingiunzione e il precetto non risultano carenti della sottoscrizione digitale del difensore;
• sussiste, inoltre, la firma digitale del giudice necessaria per la validità del decreto ingiuntivo (cfr. doc
2);
• la firma del decreto ingiuntivo con modalità CAdES non riporta la c.d. “coccardina” a margine, ne consegue che il decreto ingiuntivo risulta valido ed efficace, nonostante l'assenza dell'indicazione del numero cronologico, numero del decreto e data di emissione sul lato destro del titolo;
• i duplicati informatici del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo risultano validi ed efficaci, nonostante l'assenza dell'attestazione di conformità agli originali da parte dell'avvocato;
• la mancata notificazione della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra in favore dell'Avv. Andrea CP_1
CO e dell'Avv. AR LE, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, non inficia il procedimento notificatorio che precede l'avvio dell'esecuzione.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, da ritenersi assorbenti di tutto quanto dedotto dalle parti con i rispettivi atti di causa e dirimenti rispetto alla decisione a cui è chiamato lo scrivente Giudice,
l'opposizione va rigettata.
Le spese ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri massimi di cui al DM 55/2014, in considerazione delle attività processuali effettivamente svolte (fase studio/introduttiva/istruttoria 30%/decisionale) e del numero e la complessità delle questioni trattate a valori tra i minimi ed i medi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per il capo si condanna.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. 177/2025
R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara valido ed efficace il Parte_1 precetto in rinnovazione notificatogli in data 23 dicembre 2024;
2. condanna a rifondere a le spese del presente procedimento, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 6.600,00 oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15 %, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Sentenza ex lege esecutiva per il capo di condanna.
Così deciso in Monza, lì 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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