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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/11/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 567/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 567/2022 R.G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente in [...] C.F._1
Guicciardini n. 52, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonello Currò, presso il cui studio in Messina, Via Ducezio n. 12 è elettivamente domiciliato;
- appellante;
e
Controparte_1 in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ), e
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Messina, in via dei Mille Is. 221, sono domiciliati per legge;
- appellati;
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ; Controparte_3 P.IVA_1
-appellata contumace;
****************** Oggetto: Appello ex art. 704 quater c.p.c. avverso l'ordinanza n. 1774/2022 del 17/06/2022, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al n. 6651/2017 R.G.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“1) in via principale, accogliere l'appello proposto per i motivi in atti e, per l'effetto, riformare l'ordinanza impugnata n. rep. 1774/2022 del Tribunale di Messina, resa nel giudizio N.R.G. 6651/2017, nella ricostruzione del fatto, nella parte in diritto, nella motivazione e nel dispositivo:
A) nella parte, capo e punto, in cui non ha accolto le domande, difese ed eccezioni svolte dal sig.
, non accertando, dichiarando e riconoscendo, in via contestuale: Parte_1
a) da un lato, che la domanda originaria, per i motivi spiegati, era da ritenersi totalmente fondata e/o, in estremo subordine, parzialmente nella misura eventualmente accertata in corso di causa;
b) da un altro lato, nella misura in cui non ha accolto totalmente e/o parzialmente, la domanda volta ad ottenere, nei limiti qualitativi e quantitativi ritenuti provati, il pagamento ed il credito originario vantato dal sig. per capitale, accessori e poste risarcitorie, come specificato in primo grado;
Pt_1
c) non ha, conseguentemente, accolto le domande svolte dal sig. in primo grado ed in Parte_1 calce di seguito integralmente trascritte.
B) nella parte, capo e punto in cui:
a) in modo errato, ha ritenuto che le prove precostituite al giudizio e/o di quelle costituite al suo interno (tutte di ordine e tipo documentale) e le stesse affermazione difensive avversarie non avessero una valenza e sufficienza probatoria tale, da un lato, da far accogliere totalmente o parzialmente la domanda proposta dall'attore e, dall'altro lato, da trarre, comunque, sufficienti argomenti di prova ed indizi utili a permettere di accertare il credito per sorte capitale e di tipo risarcitorio, vantato da
nei limiti ritenuti provati, con relativa condanna di chi di ragione tra le P.A. resistenti Parte_1 al pagamento delle relative somme;
C) nella parte, capo e punto in cui ha, conseguentemente, condannato le P.A. resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio solo nella misura pari alla metà e non anche all' intero in misura richiesta in nota spese secondo tariffa.
D) nella parte, capo e punto in cui non ha conseguentemente accolto le domande svolte in primo grado e di seguito integralmente ritrascritte:
A) in via principale,
a) ritenere e dichiarare le P.A. resistenti in solido (o chi di ragione tra le stesse), in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempienti negli obblighi di pagamento per il contratto per cui è causa e, pertanto, tenuta ed obbligata al pagamento, in favore di , in proprio e nella qualità Parte_1 di unico erede dell' ing. , titolare della ditta , della complessiva Parte_2 Parte_3 somma di Euro 10.530.02 per fatture e crediti non pagati ed Euro 10.488.72 per cauzione definitiva, oltre interessi moratori ex art. 35 e 36 DPR 1063/1962 o, in subordine, quelli legali, dall' 1.10.1994 ( vista la data di ultimazione dei lavori avvenuta nel settembre 1994) o, in subordine, dal 1.4.1995 (da quando avrebbe dovuto per legge essere eseguito il collaudo e cioè 6 mesi dopo dalla fine lavori
) al soddisfo, e rivalutazione monetaria nella misura e secondo parametri equi e di giustizia;
b) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad € 480.000,00, per i motivi in atti (danno da reato, danno curriculare, da mancata iscrizione delle riserve) o nella misura che il Tribunale vorrà ritenere equa e di giustizia e/o liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, perchè debito di valore dalla domanda al soddisfo.
B) In via consequenziale, condannare le P.A. resistenti in solido o chi di ragione tra le stesse in persona del legale rappresentante pro tempore:
a) al pagamento della somma in favore di , in proprio e nella qualità di unico erede Parte_1 dell' ing. , titolare della ditta individuale dell' ing. , delle somme di Parte_2 Pt_3 Parte_2
Euro 10.530,02 a tiolo di fatture non pagate ed Euro 10.488.72 a titolo di mancata restituzione della cauzione definitiva, oltre interessi moratori ex artt. 35 e 36 DPR 1063/1962 o, in subordine, legali, maturati o dall' 1.10.1994 ( vista la data di ultimazione dei lavori avvenuta nel settembre 1994) o, in subordine, dal 1.4.1995 ( da quando avrebbe dovuto per legge essere eseguito il collaudo e cioè 6 mesi dopo dalla fine lavori ) al soddisfo, e rivalutazione monetaria, nella misura e parametri ritenuti equi e di giustizia;
b) al pagamento e risarcimento dei danni pari a € 487.000,00 (Euro 150.000,00 + Euro 337.000,00) in favore del ricorrente a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per i motivi spiegati in atti
o nella misura equa e di giustizia o che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore dalla domanda al soddisfo.
C) in via definitiva, condannare le P.A. resistente in solido (o chi di ragione tra gli stessi) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del procedimento nella misura di legge e di tariffa forense.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi anche per la fase di appello in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo rende la dichiarazione di rito.
2) In via consequenziale, porre la causa in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e note di replica nei termini di legge.”
Per gli appellati:
“a) rigettare l'appello avversario e confermare l'ordinanza appellata;
b) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nell'ordinanza appellata: “Con ricorso depositato il 28.11.2017 , qualificandosi Parte_1 erede universale – giusto testamento olografo del 11.2.2011 – di a sua volta titolare Parte_2 della ha adito l'intestato Tribunale ed ha esposto: che con contratto d'appalto stipulato in Pt_3 data 03.07.1993, seguito da un atto aggiuntivo in data 11.04.1994, alla stata commissionata Pt_3
l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna del Centro Sociale per la gioventù adiacente alla chiesa Maria SS. della Consolazione del Comune di Naso, ex Convento Cappuccini, per l'importo di
£ 561.636.614 oltre iva al 19%; che i lavori erano stati correttamente eseguiti, come da attestazione di fine lavori delle direzione lavori del 2.8.1994, dichiarati conclusi il 13.9.1994 e riconsegnati in data 18.11.1994, senza alcuna rimostranza o contestazione;
che il 22.2.1995 il Genio Civile di Messina aveva emesso il certificato di esecuzione dei lavori, attestando l'esecuzione a regola d'arte; che l'appaltatrice non aveva ricevuto il dovuto, essendo rimaste impagate la fattura n. 116/1995 del 16.3.1995, dell'importo di £ 12.394.015, iva inclusa, pari a € 6.400,97 e la fattura n. 201/1996 dell'importo di £ 3.451.000 iva inclusa, per altro lavoro;
che il pagamento delle predette somme era stato reiteratamente richiesto;
che inoltre era stato richiesto l'inserimento delle riserve nei registri di contabilità e la restituzione della cauzione definitiva per € 10.488,72, oltre interessi moratori e/o legali;
che inoltre l'appaltatrice aveva richiesto il pagamento delle seguenti somme: 1) £ 56.163.661 (€ 29.006,11) pari al 10% dei lavori eseguiti per il mancato utilizzo del c.d. utile di impresa rispetto all'importo contrattuale originario di £ 561.636.614; 2) £ 66.375.236 (€ 34.279,94) per spese generali affrontate per c.d. durata passiva in attesa della fase di collaudo, intervenuta dopo quasi 14 anni;
3) £ 73.012.759 (€ 37.707,95) per maggiori oneri di spese personali e gestione amministrativa per verifiche sui luoghi e su cantiere di Naso in attesa di collaudo;
4) £ 371.544.221 (€ 191.886,58) per maggiori spese affrontate riducendo allo 0,05% l'aliquota e non inserendola allo 0,10% come previsto per legge (£ 561.636.614x0,05x172 mesi di ritardo); 5) € 44.583,31 per interessi per ritardato pagamento sugli stati avanzamento lavori e fatture non pagate.
Ha lamentato il grave e colpevole ritardo nell'esecuzione del collaudo dell'opera, evidenziando che il certificato di collaudo era stato emesso solo il 1-4.8.2009, in assenza di contraddittorio con la ditta, e aveva acclarato il credito dell'impresa per € 2.346,76, senza menzionare gli ulteriori crediti e con la falsa attestazione dell'assenza di riserve iscritte nel registro di contabilità, ma senza la firma dell'impresa, in violazione del R.D. 350/1985 (artt. 91-117). Ha allegato che in data 11.10.2011 la stazione appaltante le aveva inviato il certificato di collaudo con esito negativo, pur senza attribuire colpa alla ditta, il cui titolare aveva comunque informato di ciò il Genio Civile e l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati ha chiesto il pagamento delle somme indicate e dell'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura di € 150.000,00.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti eccependo il difetto di legittimazione attiva del , per la mancata prova della sua qualità di erede di inoltre hanno evidenziato Pt_1 Parte_2 che l'impresa era stata cancellata dal registro delle imprese in data 22.8.2011 per il decesso del titolare, senza indicazione alcuna in merito al subentro nella titolarità di impresa.
Hanno eccepito poi il difetto di legittimazione passiva della anziché Controparte_1 dell'Assessorato competente.
In merito all'esecuzione dell'appalto hanno dichiarato che dopo l'ultimazione dei lavori, attestata dal direttore dei lavori in data 13.9.1994, sono iniziate le operazioni di collaudo, con la nomina del collaudatore. Tali operazioni in effetti non risultano ancora concluse per problemi concernenti il collaudo statico di una modesta opera esterna che, a dire dell'ente appaltante, sulla base delle norme all'epoca vigenti, non necessitava di collaudo statico. In ogni caso hanno evidenziato che, sulla base del certificato di collaudo del 4.8.2009, il credito residuo dell'impresa era pari a € 2.346,76, importo non ancora liquidato per la mancata approvazione degli atti di contabilità finale da parte dell' . Controparte_1
Hanno contestato la variazione dell'importo dell'appalto, in quanto l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11/04/1994 non aveva modificato l'importo dei lavori a base d'asta, pari a £ 573.112.193, lasciando invariato, al netto del ribasso d'asta pari al 29,13 %, il corrispettivo dell'appalto, pari a
£ 406.164.611. Mentre con la perizia di variante e suppletiva n. 2, approvata in linea tecnica dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina con parere n. 5484 del 07.03.1994, l'importo dei lavori a base d'appalto è divenuto pari a £ 552.901.383.
Hanno altresì contestato l'asserito ritardo nei pagamenti, la fattura n. 116/1995, pari a £ 10.415.139 al netto di IVA, non corrispondente al saldo, come indicato nello stato finale rettificato firmato dall'impresa senza riserve e dalla Relazione - Verbale di visita e Certificato di collaudo redatto dal Collaudatore e la fattura n. 201/1996 del 03.04.1996 relativa ad altro lavoro.
Hanno escluso la riconducibilità del ritardo nelle operazioni di collaudo alla stazione appaltante.
Part Hanno poi evidenziato che l'inserimento di riserve è stato richiesto dalla ditta nel verbale di visita di collaudo n. 3 con riguardo al ritardo nella redazione e approvazione del collaudo ed alla restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute di garanzia.
Quanto alla cauzione hanno precisato che, come da contratto, è stata costituita mediante polizza fìdejussoria n. 223176 del 26/01/1993, e ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto ha perso efficacia alla data prevista per l'approvazione del collaudo.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28.6.2018 la causa è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 23.10.2019. Sono seguiti alcuni rinvii determinati dall'assenza del Giudice titolare e dall'esigenza di definire prioritariamente le numerose cause più anziane della presente.
Infine l'udienza del 7.4.2022 è stata sostituita dal deposito di note – ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34/20 - e il Giudice ha riservato la decisione.”
Con l'ordinanza richiamata in epigrafe, il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha dichiarato la sussistenza, in capo al sig. , della legittimazione attiva, essendo egli chiamato all'eredità Parte_1 del sig. , come da atto di pubblicazione del testamento, riversato in atti, e avendo lo stesso Parte_2 acquisito lo status di erede, quantomeno, in forza dell'atto di accettazione tacita costituito dall'aver spiegato azione giudiziale a tutela di diritti afferenti al de cuius;
ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla , in quanto l'appalto oggetto di causa è riferibile Controparte_3 all' , evocato in giudizio e costituitosi, conseguentemente dichiarando Controparte_1
l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della stessa;
ha accolto le Controparte_3 domande spiegate nei confronti dell' Controparte_1
, nei limiti di cui in motivazione, disponendo condanna al pagamento in
[...] favore del sig. della somma di € 2.346,76, oltre iva e interessi, nonché al pagamento Parte_1 degli interessi legali e moratori, come in motivazione, sull'importo di € 24.962,21; ha compensato le spese di lite per metà e ha condannato le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento in favore del sig. della residua metà, liquidate in € 1.750,00 per compensi ed € 324,63 per esborsi, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello Currò.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Pt_1
e accolta quella inerente la carenza di legittimazione passiva in capo alla , ha
[...] Controparte_3 parzialmente accolto le domande spiegate col ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio, ritenendo: quanto alla domanda di pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto, che il credito residuo dell'impresa ammontasse a € 2.346,76, come emergente dal certificato di collaudo del 4/08/2009 e, pertanto, di doverla accogliere entro tali limiti, oltre iva come per legge e interessi come da motivazione;
quanto alla domanda di pagamento della somma di £ 3.451.000, di non doverla accogliere in difetto del titolo del relativo credito;
quanto alla domanda di pagamento degli interessi, di doverla accogliere sull'importo di € 24.962,21, in applicazione del disposto degli artt. 33 e 35 d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile al rapporto;
quanto alla domanda di condanna alla restituzione della cauzione definitiva, di non doverla accogliere, in quanto l'attore non aveva fornito prova di aver esteso la durata della polizza fino al compimento del collaudo, nonché in ragione della mancata custodia dell'opera fino allo stesso;
quanto alle domande di risarcimento del danno, a vario titolo spiegate dall'attore, di non doverle accogliere perché generiche e prive del nesso di causalità col ritardo nel collaudo e, comunque, mancanti della prova del danno.
Avverso la sopra richiamata ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. proponeva appello il sig.
, con atto notificato in data 26/07/2022, chiedendone la riforma e deducendo che la Parte_4 stessa fosse da censurare per violazione, falsa, errata e/o mancata applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. (in tema di responsabilità contrattuale, anche ai fini dell'accertamento e liquidazione del credito risarcitorio vantato sia di tipo patrimoniale che di tipo non patrimoniale); degli artt. 1218 e 1219 ss. e 1453 e ss. c.c. (in tema di inadempimento delle obbligazione, di costituzione in mora e responsabilità contrattuale e risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danno in tema di responsabilità contrattuale); degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c. (in tema di principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e conseguente vizio di omessa motivazione, di regime di valutazione della prove e riparto dell'onere della prova;
degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. ( in tema di esecuzione ed interpretazione del contratto secondo correttezza e buona fede); della normativa generale e speciale in tema di appalti pubblici ratione temporis applicabile in atti richiamata: il tutto anche in relazione alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in tema di diritto di difesa, al pieno e completo contraddittorio ed al giusto processo;
errata, insufficiente e contraddittoria motivazione;
errata valutazione del materiale probatorio.
L'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia valutato il materiale probatorio in maniera mancante, inesatta e incompleta, abbia proceduto a una non corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in particolare, la responsabilità dell'Amministrazione in tema di appalti pubblici, abbia errato nella lettura e analisi degli atti difensivi, ritenendo non applicabile la normativa posta a motivo di censura e non tenendo in cale gli artt. 115 e 116 c.p.c., finendo altresì per violare l'art. 112 c.p.c..
Più specificamente. con riguardo alla fattura n. 116/1995, inerente quanto dovuto a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che l'attore aveva contestato la contabilità finale predisposta dalla Pubblica Amministrazione, aveva apposto le relative riserve e che, in ogni caso, l'ammontare del dovuto avrebbe potuto trarsi dalla mera sottrazione delle somme già corrisposte dall'intera somma dovuta a titolo di prezzo del contratto di appalto;
con riguardo alla fattura n. 201/1996, inerente ad altra prestazione effettuata in favore dell'Amministrazione, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che non era stato addotto il titolo sottostante;
con riguardo alla cauzione definitiva, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della circostanza che, essendo la polizza prevista e congegnata per essere trattenuta fino al momento del collaudo, lo stesso si era svolto a notevole distanza di tempo dallo spirare del termine di legge, decorrente dalla conclusione dei lavori, impedendo la richiesta per tempo alla società assicuratrice del relativo credito;
con riguardo agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria, secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere in conto che il pagamento di talune fatture in acconto sarebbe avvenuto oltre i termini di legge, avrebbe errato nel non aver disposto la rivalutazione monetaria in quanto, ancorché trattasi di debito di valuta, è fatto notorio che, essendo somma ingente dovuta a creditore che riveste la qualifica di imprenditore, essa avrebbe dato notevoli frutti e avrebbe potuto essere reinvestita, avrebbe altresì errato nel non procedere all'applicazione dell'art. 1284 c.c.; con riguardo alle diverse voci di danno, in relazione alle quali è stata chiesta condanna al risarcimento, segnatamente danno curriculare, danno da utile di impresa, danno da maggiori oneri per spese di personale e di gestione amministrativa, danno da spese generali per durata passiva del contratto, danno non patrimoniale, danno da lesione del credito, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dare applicazione ai principi che reggono il regime della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in relazione ai canoni di buon andamento di cui all'Art. 97 Cost., non tenendo altresì in considerazione l'apposizione di riserve a opera dell'impresa appaltatrice e il rilevante lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di conclusione del procedimento di collaudo e la data in cui esso si era effettivamente concluso. Tutto ciò avrebbe indotto il giudicante a non accertare l'an e il quantum del danno patito, respingendo le relative domande per difetto di prova.
Si sono costituiti in giudizio l' Controparte_4
, in persona dell'Assessore pro tempore, e il
[...] [...]
con comparsa di risposta depositata in data Controparte_5
21/10/2022, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata e il rigetto delle domande di parte attrice, unitamente alla condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
Non si è invece costituita la , benché ritualmente citata. Controparte_1
In particolare, le Amministrazioni costituite, in relazione alla somma residua inerente a quanto dovuto a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto, rilevano che l'importo dei lavori a base d'asta è rimasto invariato, essendo poi divenuto pari a £ 552.901.383 all'esito della perizia di variante e suppletiva n. 2, approvata dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina con parere 5484 del 07/03/1994, e che, comunque, la fattura n. 116/1995 non corrisponde a quanto dovuto a titolo di saldo. Mentre in relazione alla fattura n. 201/1996 rilevano che non è dato evincere a cosa si riferisca, perché riguardante altro lavoro.
Rispetto ai ritardi nei pagamenti, le appellate contestano che gli stessi siano avvenuti nelle date indicate da controparte.
Riguardo ai danni conseguenti al ritardato collaudo, le appellate osservano che l'impresa non ha subito danno alcuno dal mancato collaudo, in quanto il ritardo non ha inciso sul corrispettivo dovuto e in quanto le somme non ancora corrisposte sono state comunque oggetto di riconoscimento e che, in ogni caso, le opere sono state prese in consegna dall'ente utilizzatore, con conseguente venir meno di ogni obbligo custodiale. Inoltre, rilevano che il ritardo nelle operazioni di collaudo non può essere attribuito alla stazione appaltante.
Quanto alle riserve, le Amministrazioni appellate rilevano che le stesse si riferiscono al ritardo nella redazione e approvazione del collaudo, alla restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute in garanzia e che, comunque, il registro di contabilità risulta firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice.
Riguardo alla restituzione della cauzione definitiva, le appellate richiamano l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che l'impresa appaltatrice non ha fornito prova di avere esteso la durata delle polizze fino al compimento del collaudo.
Rispetto alla domanda di rivalutazione monetaria, le appellate ne contestano la fondatezza in quanto trattasi di debito di valuta.
In relazione ai danni di cui l'appellante ha chiesto il risarcimento, le Amministrazioni appellate rilevano la genericità, l'infondatezza e la carenza di prova in ordine al nesso di causalità e al danno conseguenza. Con specifico riferimento al danno curriculare, osservano che manca la prova del danno sofferto e, richiamando ancora la pronuncia di prime cure, che l'impresa avrebbe potuto impiegare a tale scopo il contratto concluso e il certificato di fine lavori. Rispetto al danno da c.d. utile di impresa, rilevano che questo non è liquidabile, in quanto il contratto è stato interamente eseguito e in massima parte pagato. Quanto al danno da maggiori oneri per spese di personale e di gestione amministrativa e al danno da spese generali, osservano che lo stesso non è risarcibile , in ragione della carenza di oneri di custodia in capo all'impresa, della non imputabilità all'amministrazione di una condotta idonea a comportare l'aggravamento di tali spese e, comunque, della carenza di prova in relazione alle stesse.
Quanto al danno non patrimoniale, ivi compreso il danno esistenziale quale voce dello stesso, le Amministrazioni appellate rilevano la genericità delle allegazioni di controparte e la carenza di prova in ordine al danno conseguenza.
Infine, riguardo al danno da lesione del credito, le appellate ne rilevano la non predicabilità nel caso di specie, non potendosi assegnare alle stesse la posizione di terzo.
All'udienza in modalità cartolare del 16/12/2022, questa Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2023, anch'essa, in forza del Decreto del 05/06/2023, nella forma di cui all'art. 127-ter c.p.c., e nella quale le parti, nelle forme prescritte, provvedevano alla precisazione delle conclusioni. Rinviata ulteriormente quest'ultima udienza al 20/05/2024 e, successivamente, al 03/02/2025 e quest'ultima al 08/07/2025, la stessa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali.
La camera di consiglio si teneva il 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio prende atto che non è stato formulato appello avverso i capi dell'ordinanza impugnata che hanno affermato la ricorrenza in capo all'attore della legittimazione attiva e l'insussistenza in capo alla della legittimazione passiva, sicché su tali Controparte_3 statuizioni deve intendersi formato il giudicato.
Nondimeno parte appellante ha provveduto alla notifica dell'atto d'appello anche nei confronti della
, la quale non si è costituita nel presente giudizio e, pertanto, riscontrata la regolarità Controparte_3 della notifica, deve esserne dichiarata la contumacia.
Quanto alle doglianze proposte dall'appellante, questi, in sintesi, lamenta che il giudice di prime cure non abbia valutato il materiale probatorio oggetto di allegazione e abbia proceduto a una non corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in particolare, la responsabilità dell'Amministrazione in tema di appalti pubblici, nonché nel ritenere non applicabile la normativa posta a motivo di censura e non tenendo in cale gli artt. 115 e 116 c.p.c., finendo altresì per violare l'art. 112 c.p.c..
L'appello è infondato.
Riguardo alle domande inerenti il mancato pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto d'appalto stipulato in data 20/07/1993, con specifico riferimento al credito di cui alla fattura n. 116/1995, afferente la rata di saldo finale, occorre rilevare quanto segue.
L'importo complessivo del contratto di appalto era originariamente pari a £. 406.164.611, successivamente rettificato in £. 552.901.383, in forza di atto di rettifica del 11/04/1994. Secondo quanto dedotto da parte appellante, il prezzo era poi incrementato fino a £. 561.636.614, in ragione di una perizia di variante e suppletiva del 20/09/1993, di un atto di sottomissione del 20/09/1993, rep. 13209 del 18/10/1993, registrato in Messina il 19/10/1993 al n. 4297 Serie III, una seconda perizia di variante e suppletiva del 21/07/1994, di un secondo atto di sottomissione del 21/07/1994 rep. 13261 del 06/09/1994, registrato in Messina il 06/09/199 4 al n. 3522 Serie III.
Nonostante le superiori deduzioni risultino essere non sufficientemente sorrette dalle allegazioni documentali di controparte, le quali, sul punto, risultano essere carenti, la circostanza per la quale l'importo originariamente preventivato ha poi subito un incremento risulta essere fondata, in quanto, come si evince dal certificato di esecuzione dei lavori del 22/02/95 (rilasciato all'impresa appaltatrice in data 07/03/1995) e dal certificato di collaudo del 04/08/2009, l'importo netto autorizzato era pari alla somma di £. 561.636.614 e l'importo netto dei lavori era pari a £. 561.083.104. Del resto, gli atti richiamati dall'appellante, i quali hanno determinato il suddetto incremento, sono altresì citati nella relazione di collaudo. Invero, come emerge dalle stesse allegazioni di parte appellante e dalla stessa riconosciuto, l'Amministrazione ha provveduto alla corresponsione nei confronti dell'appaltatore delle rate di acconto, di cui a certificati di pagamento dal n. 1/A alla n.
7-bis, fino all'ammontare di £. 550.667.965.
Proceduto all'esecuzione dei lavori, come si evince dal già richiamato certificato di esecuzione del 22/02/95, l'impresa appaltatrice provvedeva, il 16/03/1995, all'emissione della fattura n. 116/1995 pari a £. 12.394.015, di cui £. 10.415.139 al netto e £.
1.978.876 a titolo IVA. Come osservato dal giudice di prime cure, essa è fattura a saldo, ottenuta detraendo dall'importo oggetto di appalto quanto versato per i vari saldi acconto lavori, in particolare sottraendo al valore dell'appalto, come modificato negli atti successivi al contratto, le somme già corrisposte.
Successivamente, l'impresa appaltatrice, con note del 10/05/1996 e del 04/04/1999, chiedeva il pagamento della suddetta fattura. Ulteriori solleciti venivano poi inviati all'Amministrazione con lettere raccomandate A.R. del 05/02/2003, del 15/01/2007 e del 12/03/2008.
Con lettera raccomandata A.R. del 10/02/2009, preceduta da altra nota del 05/02/2009 con la quale si chiedeva il pagamento della fattura n. 116/1995, l'impresa trasmetteva al collaudatore la specificazione delle riserve già apposte al verbale di visita di collaudo n. 2 del 27/01/2009, facendo in esse riferimento alla fattura non pagata. Allo stesso modo, con lettera raccomandata A.R. di pari data, l'esplicazione delle riserve veniva trasmessa al direttore dei lavori.
Le suddette riserve venivano poi confermate dall'impresa nel verbale di visita di collaudo n. 3 del 26/02/2009.
Dallo stato finale dei lavori, così come redatto dal direttore dei lavori, emergeva un credito dell'impresa pari a £. 10.415.039. Successivamente, il suddetto stato finale veniva rettificato in sede di collaudo, attraverso la detrazione dal conto finale di £. 5.871.173, residuando in favore dell'impresa appaltatrice un credito di £. 4.543.966, pari a €. 2.346,76, somma che veniva liquidata nel medesimo certificato di collaudo e indicata, nell'ammontare in lire, nello stato finale rettificato ad opera del collaudatore.
Con nota del 05/09/09, l'impresa appaltatrice riscontrava il collaudo, ma non contestava specificamente il conto finale, limitandosi, da un lato, a sottolineare che lo stesso non era stato firmato dalla ditta in quanto il geometra che aveva presenziato alle operazioni di collaudo non sarebbe stato abilitato alla firma, dall'altro, ad eccepirne l'incompletezza e la superficialità, senza precisare altro.
Con nuova lettera raccomandata A.R. del 24/01/2013, l'impresa appaltatrice sollecitava il pagamento della fattura n. 116/95 e sottolineava di non essere venuta ancora in possesso del certificato di collaudo. Affermazione quest'ultima scarsamente attendibile, alla luce del fatto che dalla nota del 05/09/09, sopra richiamata, ne emerge, quantomeno, la conoscenza.
Successivamente, a tali solleciti faceva riscontro l'Amministrazione che, con nota del 30/01/2013, trasmetteva copia del certificato di collaudo e indicava come dal conto finale rettificato emergesse un credito dell'impresa di £. 4.543.966, pari a €. 2.346,76; inoltre, sempre l'Amministrazione rilevava come tale cifra sarebbe stata liquidata solo all'approvazione degli atti di contabilità finale. Di contenuto sostanzialmente analogo a quanto sopra è la nota del 19/02/2013, con la quale l'Amministrazione ribadisce il credito dell'impresa, come risultante dallo stato finale rettificato. Occorre sin d'ora precisare che le Amministrazioni appellate, anche negli atti di causa, sia in prime cure che in grado d'appello, si riconoscono debitrici della suddetta somma.
Infine, con lettera raccomandata del 02/12/2013, l'impresa appaltatrice, facendo riscontro a comunicazione con la quale veniva trasmesso il certificato di collaudo, rilevava come non fossero state inserite le riserve già apposte durante le operazioni di collaudo e contestava le detrazioni apportate al conto finale, senza però provvedere a specificare il contenuto di tali contestazioni.
Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con il quale veniva introdotto il giudizio, l'impresa appaltatrice domandava la condanna dell'Amministrazione al pagamento, tra le altre, della somma risultante dalla fattura n. 116/1995, mentre le Amministrazioni, nel costituirsi, riconoscevano il credito di parte attrice nella misura risultante dallo stato finale rettificato, adducendo altresì che questo risultasse firmato senza riserve dall'impresa, eccezione reiterata anche in appello.
Su quest'ultimo punto è necessaria una precisazione, anche alla luce delle difese spiegate dall'odierno appellante, il quale sia in prime cure che in sede di gravame, ha più volte rilevato che lo stesso non fosse stato sottoscritto dall'impresa: è verosimile ritenere che la sottoscrizione apposta dall'imprenditore in calce allo stato finale sia riferibile al documento contabile così come redatto dal direttore dei lavori nel 1994 e non allo stesso documento, rettificato dal collaudatore, nel 2009 all'esito delle operazioni di collaudo;
a tale circostanza occorre ulteriormente aggiungere che le riserve apposte dall'appaltatrice sono tutte successive alla data di redazione del conto finale ad opera del direttore dei lavori.
Orbene, da quanto sopra emerge che, in relazione alla domanda inerente il pagamento del credito di cui alla fattura n. 116/1995, il punto controverso è rappresentato dalla quantificazione di ciò che è dovuto all'impresa appaltatrice in ragione del contratto di appalto per cui è causa.
A riguardo sono necessarie due premesse, una sul tema delle riserve e della loro iscrizione nel registro di contabilità e/o negli altri atti inerenti al rapporto contrattuale, l'altra sul tema dell'interazione tra l'onere di riserva e l'onere della prova.
Sul primo versante, la circostanza della mancata indicazione delle riserve nel registro di contabilità non è di per sé dirimente, in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: ”Questa Corte ha anche affermato che dal combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt 16, 54 e 64 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo a esso spettante, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Tale onere è, peraltro, subordinato dalla legge, non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di indisponibilità, seppure momentanea, del registro di contabilità. In siffatta ipotesi, l'imprenditore deve, invero, iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, od ordini di servizio, o anche mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto (Sez. 1, 09/02/2016, n. 2537). E' evidente la correttezza di tale soluzione interpretativa che, per un verso, appare conforme al principio ad impossibilia nemo tenetur, poichè non accolla all'impresa appaltatrice un onere inesigibile imponendole la forma inderogabile dell'annotazione dell'esplicazione della riserva sul registro di contabilità, di cui non ha la materiale disponibilità, per altro verso soddisfa la necessità della forma scritta ad substantiam e della certezza della data, richieste dalla legge, ed infine soddisfa la ratio fondante della disciplina” (Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, n.7396).
In buona sostanza, non avendo il legislatore preso in specifica considerazione l'ipotesi in cui le riserve non siano annotate nel registro di contabilità o in altri atti che non siano nella disponibilità materiale dell'appaltatore, il relativo onere può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta le stesse siano state oggetto di comunicazione all'Amministrazione, ciò che, del resto, è sufficiente onde consentire alle riserve di realizzare lo scopo per cui sono previste.
Sul secondo versante, l'apposizione delle riserve, onere cui sono soggette tutte le possibili richieste inerenti i lavori eseguiti e le relative contestazioni tecniche e giuridiche, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, nonché tutti i pregiudizi sofferti e i costi aggiuntivi sostenuti dall'appaltatore, in ragione dello svolgimento del rapporto e in ragione dei comportamenti inadempienti della stazione appaltante, non esonera l'appaltatore dal fornire prova delle proprie pretese, non configurando l'istituto in commento alcuna inversione dell'onere della prova né, tantomeno, una prova legale.
Invero, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto: “In tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto, ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'articolo 2697 del Codice civile, per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (Cassazione civile sez. I, 24/05/2024, n.14522).
Pertanto, l'apposizione delle riserve esaurisce la propria funzione nel mettere l'Amministrazione nella condizione di conoscere l'effettivo costo del contratto di appalto e in tal senso deve essere altresì letta la decadenza dalle relative domande, ma non assume alcun ruolo in ordine alla prova della pretesa cui la riserva fa riferimento, sicché il regime di cui all'art. 2697 c.c. rimane immutato.
Ciò premesso, riguardo al credito vantato da parte appellante, in relazione alla fattura n. 116/1995, occorre rilevare quanto segue.
Il contratto d'appalto e, più specificamente, il credito dell'appaltatore derivante dalla sua esecuzione, è retto, come si evince dagli artt. 1665 e ss. c.c., dal c.d. principio della postnumerazione, in forza del quale l'obbligo del committente di pagare il corrispettivo sorge al momento dell'accettazione dell'opera. Ciò è immediata e diretta conseguenza della natura di obbligazione di risultato gravante sull'appaltatore e della circostanza che l'adempimento può dirsi configurato solo al momento dell'accettazione della stessa. Infatti, a mente dell'art. 1668 c.c., il committente può chiedere la rimozione dei vizi e delle difformità o, in via alternativa, la diminuzione del prezzo, con la precisazione che, laddove essi siano tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, il committente può rifiutarne la consegna e chiedere la risoluzione del rapporto.
Siffatto principio assume una connotazione peculiare ove sia calato nel contesto del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica. E invero, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “Il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione” (Cass. n. 23016/2024).
Avendo riguardo alla normativa ratione temporis applicabile al rapporto, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. R.D. 25 maggio 1895. In particolare, l'art. 91 R.D. n. 350/1895 dispone che, tra gli altri scopi, il collaudo ha quello di verificare e certificare “se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste”; l'art. 101 R.D. n. 350/1895, nel disciplinare le operazioni di collaudo, al primo comma dispone che “In caso di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità o lo stato di fatto, si estenderanno maggiormente le verificazioni per apportare poi le opportune rettifiche nel conto finale”; ancora, l' art. 104 R.D. n. 350/1895, nel disciplinare il contenuto del certificato di collaudo, dispone, alla lett. a) che il collaudatore nel certificato “riassumerà per sommi capi il costo dell'opera o del servizio, accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale” e alla lettera c)
”dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l'Ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera, e sotto quali condizioni”.
Pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, può affermarsi che il collaudo risponde a una duplice funzione: accertare la conformità dell'opera alle prescrizioni concordate e liquidarne il corrispettivo.
Quanto sopra rilevato induce altresì, in relazione al credito vantato dall'appaltatore rispetto alla rata di saldo finale, una serie di considerazioni.
Il credito al pagamento del corrispettivo dell'appalto d'opera pubblica sorge in capo all'appaltatore una volta che si sia proceduto al collaudo e, conseguentemente, l'Amministrazione abbia accettato l'opera. La determinazione del quantum debeatur riviene dalla liquidazione del corrispettivo a opera del collaudatore, il quale, come si evince dalle disposizioni sopra richiamate, applicabili ratione temporis al rapporto per cui è causa, risulta essere dotato del potere di rettificare il conto finale, incidendo in tal modo nella quantificazione del corrispettivo. Del resto, in tal senso, depone la disciplina delle riserve, delle domande e delle osservazioni che l'appaltatore, una volta proceduto al collaudo, può apporre allo stesso, potendo egli far rilevare la non corrispondenza tra quanto liquidato e quanto in concreto realizzato e contestando dunque quanto statuito in sede di certificato di collaudo. In buona sostanza, può affermarsi che se anche il credito dell'appaltatore è astrattamente certo nell'an, non lo è nel quantum, se non all'esito delle operazioni di collaudo, le quali sono volte alla verifica di corrispondenza tra quanto realizzato e i costi prospettati in sede negoziale. Occorre immediatamente rilevare che, in un siffatto contesto, la fattura, che pure l'appaltatore può emettere anche prima del collaudo, di per sé non pare idonea a disvelare l'effettiva consistenza di quanto in concreto spettante all'appaltatore.
Nell'ambito del contratto di appalto tra privati, la Suprema Corte, dando applicazione ai principi espressi con le note Sezioni Unite del 30/10/2001 n.13533, ha avuto modo di affermare che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (in termini Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33575), e, in particolare che “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve" (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, n.14399).
Orbene, i suesposti principi possono trovare applicazione anche nell'ambito dei contratti di appalto pubblici, con le precisazioni necessarie al contesto normativo e negoziale nel quale sono calati.
Invero, la quantificazione del corrispettivo si manifesta nel contraddittorio che la legislazione in materia delinea tra le parti, il quale si articola nelle rettifiche in sede di collaudo e nella possibilità da parte dell'impresa appaltatrice di contestarle, sicché una volta che si sia proceduto all'emanazione del certificato di collaudo, sorge in capo all'appaltatore un onere di contestazione delle risultanze cui questo è pervenuto, onere di contestazione che, assolto in sede di riserve e domande, deve essere reiterato nel contezioso tra le parti, alla luce del regime dell'onere della prova che riviene dall'art. 2697 c.c., in forza del quale l'appaltatore deve dimostrare la congruità della somma pretesa in relazione alle opere realizzate.
Da quanto sopra, consegue che la fattura non è dotata dell'attitudine probatoria necessaria all'accoglimento della domanda avente ad oggetto il credito in essa vantato, in quanto essa, alla luce del dato normativo e contrattuale, non è di per sé sola idonea a esprimere quanto in concreto spettante, essendo di contro necessaria una specifica allegazione in ordine alla corrispondenza tra quanto richiesto e quanto in concreto realizzato e, conseguentemente, una specifica contestazione delle risultanze del collaudo.
Onere di contestazione il quale non risulta essere stato assolto da parte appellante.
Invero, come sopra evidenziato, essa parte si è limitata, dapprima, con la nota del 05/09/09, a sottolineare che il collaudo non era stato firmato dalla ditta in quanto il geometra che ha presenziato alle operazioni di collaudo non sarebbe stato abilitato alla firma e ad eccepirne l'incompletezza e la superficialità, e, successivamente, con la con lettera raccomandata del 02/12/2013, a rilevare che non fossero state inserite le riserve già apposte durante le operazioni di collaudo, e a contestare le detrazioni apportate al conto finale, senza però provvedere a specificare il contenuto di tali contestazioni. Del pari, in sede giudiziale, le difese dell'appaltatrice si sono limitate a instare in ordine al pagamento della fattura n. 116/1995, senza prendere però specifica posizione sulle risultanze del certificato di collaudo.
Di contro, non può non rilevarsi che le Amministrazioni appellate hanno riconosciuto il credito dell'impresa per un ammontare pari a £. 4.543.966, ovvero €. 2.346,76, così come risultante dal certificato di collaudo e dal conto finale rettificato.
Pertanto, ritenuto quanto sopra esposto, deve respingersi il motivo di impugnazione sul punto prospettato da parte appellante e confermarsi l'ordinanza gravata nella parte in cui, in accoglimento parziale delle domande spiegate dall'odierno appellante, ha disposto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di €.2.346,76.oltre IVA e interessi.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in merito alla domanda di pagamento inerente la fattura n. 201/1996, pari a £ 3.451.000, iva compresa.
A riguardo occorre infatti considerare che l'appellante non ha fornito prova alcuna in ordine al titolo da cui scaturirebbe il credito del quale è chiesto il soddisfacimento, a ciò non potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione della fattura. Inoltre, il credito vantato sulla scorta della stessa veniva contestato da parte appellata, la quale ha rilevato che non sia dato evincere a cosa essa si riferisca, in quanto inerente altro lavoro.
Invero, la fattura consiste in un atto giuridico a contenuto partecipativo di formazione unilaterale e, in quanto tale, non è di per sé sufficiente a fornire prova della sussistenza di un rapporto giuridico sottostante.
In tal senso ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, la quale ha affermato:
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n.17050).
Pertanto, posta la valenza soltanto indiziaria della fattura, in assenza di ulteriori elementi di prova che direttamente, o indirettamente, concorrano a dar contezza del titolo dal quale la pretesa scaturisce, la domanda fondata esclusivamente sull'allegazione della stessa deve essere respinta, dovendosi anche in tale capo confermare l'ordinanza impugnata. Passando all'analisi delle censure mosse alla decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto la cauzione definitiva, l'appellante deduce che il giudice avrebbe errato nel non tenere in cale la circostanza che il collaudo, evento cui è riconnesso lo svincolo delle garanzie, è avvenuto a notevole distanza di tempo.
Più specificamente, l'odierno appellante ha censurato la pronuncia impugnata nei seguenti termini: dopo aver rilevato, in parte narrativa, che residuava, tra gli altri, il credito dell'impresa pari a
£.20.309.000, ovvero €.10.488.72, a titolo di cauzione definitiva, non restituita dall'Amministrazione, nell'illustrazione dei motivi di gravame afferma che il Tribunale, avendo parzialmente accertato i fatti di causa e avendo solo parzialmente accolto le domande spiegate in primo grado, avrebbe errato nell'affermare la non dovutezza della domanda di restituzione della cauzione definitiva e che le parti resistenti non hanno fornito prova di averla restituita. Sul punto, assume poi che la polizza stipulata dall'impresa era congegnata in modo da essere trattenuta fino al momento del collaudo, sicché, tenuto conto del notevole ritardo dello stesso, tale voce avrebbe dovuto essere riconosciuta o in via restitutoria o in via risarcitoria. Allo stesso modo parte appellante argomenta in sede di precisazione delle conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, ai fini della delibazione del motivo di impugnazione in commento, si impone un'analisi della questione muovendo dagli atti del primo grado di giudizio.
Innanzi al Tribunale, l'odierna appellante ha proposto la domanda in questione chiedendo che le Amministrazioni evocate in giudizio fossero condannate alla ripetizione della somma di
£.20.309.000, pari a €.10.488.72, a titolo di cauzione non definitiva. A tal fine non allegava nulla che dimostrasse l'avvenuta corresponsione all'amministrazione della suddetta somma, limitandosi a versare in atti il contratto di appalto del 03/07/1993, dal quale, di contro, risulta che la cauzione definitiva, nell'ammontare sopra indicato, è stata prestata mediante polizza fideiussoria n. 223176 del 20/01/1993, consentita da Assitalia Spa, Agenzia Generale di Messina, e ivi registrata al n. 831, serie III.
A fronte di tali deduzioni, nel costituirsi e nei successivi atti del giudizio, ivi compreso quello di impugnazione, le Amministrazioni hanno ribadito che la cauzione definitiva era stata prestata nei termini e nelle modalità descritte e hanno eccepito l'intervenuta estinzione della suddetta polizza giusto l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando che l'impresa aveva a suo tempo sottoscritto una polizza fideiussoria e che non risultasse che avesse esteso la durata della stessa fino al compimento del collaudo, richiamando inoltre la giurisprudenza della Suprema Corte nella quale si afferma l'obbligo del rimborso all'appaltatore delle somme versate per mantenere attive le polizze fideiussorie.
In sede di impugnazione, l'impresa appaltatrice censura l'ordinanza emessa dal Tribunale, dapprima insistendo per la condanna alla restituzione della somma asseritamente versata a titolo di cauzione. In particolare, così nell'atto di appello: “H) Il Tribunale, che ha parzialmente accertato i seguenti fatti (accogliendo solo parzialmente la domanda attrice), ha errato in quanto:[…] d) ha affermato la non dovutezza della domanda di restituzione della c.d. “ cauzione definitiva” pari a vecchie £. 20.309.000, pari oggi ad Euro 10.488,72.”; “I) Di contro tutte ( o gran parte ) le domande erano da accogliere in quanto controparte, da un lato, non aveva mai dato prova della restituzione della “ cauzione definitiva” del relaitvo importo”; successivamente, nel paragrafo dedicato al motivo, rubricato “sulla questione della cauzione definitiva”, fa riferimento alla polizza fideiussoria e alla circostanza che la stessa fosse congegnata per restare attiva fino al collaudo. Richiama la particolare durata della vicenda contrattuale e conclude affermando che “[…] anche tale voce doveva essere riconosciuta o in via di pagamento restitutorio o, comunque, in via risarcitoria non potendo, di certo, imputarsi alla ditta il costo di non aver potuto richiedere all'impresa assicurativa o al soggetto abilitato che aveva acceso la polizza assicurativa/fideiussoria come “ cauzione ” lo svincolo e la restituzione della somma congelata posta a garanzia degli interessi della P.A. fino al collaudo (atto che ovviamente non era nella disponibilità dell'impresa, ma imponeva la cooperazione della stazione appaltante)”; infine, sempre in atto di appello, nel rassegnare le conclusioni riproducendo le domande spiegate in prime cure, chiede la riforma dell'ordinanza impugnata e, segnatamente, per quanto qui assume rilievo, “… condannare le P.A. resistenti in solido o chi di ragione tra le stesse in persona del legale rappresentante pro tempore: a) al pagamento della somma in favore di , in Parte_1 proprio e nella qualità di unico erede dell' ing. , titolare della ditta individuale Parte_2 Pt_3 dell'ing. , delle somme di Euro 10.530,02 a tiolo di fatture non pagate ed Euro 10.488.72 Parte_2
a titolo di mancata restituzione della cauzione definitiva”.
Come si vede, i motivi di appello spiegati con riferimento alla questione della cauzione sono connotati da una certa ambiguità, poiché sembrano oscillare tra la impostazione originaria contenuta nel ricorso introduttivo, con il quale si faceva esplicito riferimento a una cauzione da restituire, e quella che segue la ricostruzione della fattispecie adottata in sentenza per rigettare la domanda, che invece fa riferimento alla diversa – sia pure analoga nella funzione di garanzia – fattispecie della polizza fideiussoria.
Al riguardo, è opportuno evidenziare l'ontologica diversità tra cauzione e prestazione di una polizza fideiussoria, le quali, pur essendo accomunate da una funzione di garanzia, sono caratterizzate da paradigmi tra loro differenti, sia dal punto di vista strutturale, che da quello rimediale. Sotto quest'ultimo profilo, mentre la cauzione, dando titolo restitutorio, nel caso di inadempimento comporta la ripetizione di quanto versato, confinando così i profili risarcitori alla questione degli interessi, la polizza fideiussoria nei rapporti col garantito non è di per sé fonte di titolo restitutorio, ma legittima il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui quest'ultimo, con una condotta inadempiente, abbia comportato una deminutio patrimoniale al debitore principale, consistente nei maggiori esborsi necessari a mantenere la polizza attiva.
Nel caso in esame, la domanda è da rigettare, sia che la si interpreti come pretesa alla restituzione di una cauzione, sia che la consideri come domanda di rimborso delle spese sopportate per mantenere la validità ed efficacia della polizza fideiussoria nel periodo protrattosi fino al rilascio del collaudo.
Quanto alla prima ipotesi, è sufficiente osservare che l'odierno appellante non ha, in alcun modo, documentato di avere versato la somma di £.20.309.000, pari a €.10.488.72, a titolo di vera e propria cauzione, di cui chiede la restituzione.
Con riferimento, invece, alla polizza fideiussoria, occorre, anche in questo caso, rilevare che tale contratto non è stato prodotto in atti, e la sua esistenza è desumibile soltanto dal riferimento che ne viene fatto nel contratto di appalto del 3 luglio 1993, da cui, tuttavia, non risultano quali fossero le condizioni della polizza medesima. Ne consegue che la mera prova dell'esistenza di una polizza fideiussoria ai fini delle garanzie connesse al contratto d'appalto, non è di per sé sufficiente a dar prova della circostanza che il ritardo nel collaudo abbia cagionato all'impresa appaltatrice un danno. In buona sostanza, occorre la prova del nesso causale tra la condotta dell'altro contraente e il danno cagionato dallo stesso e, dunque, delle maggiori spese sostenute all'esito della condotta inadempiente.
Tale onere probatorio non è stato assolto dall'appellante, non essendo stato dimostrato – e neppure specificamente allegato - che per effetto del ritardo nel collaudo l'impresa sia stata costretta a continuare a versale le commissioni al soggetto che aveva rilasciato detta garanzia, o che, comunque, abbia dovuto sopportare altri esborsi di qualsiasi tipo riferibili a tale polizza.
Peraltro, tale circostanza sembrerebbe da escludere, ove si consideri che parte appellata, già in prime cure, con eccezione reiterata in sede di gravame, ha rilevato come, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, (c'è? Quale allegato è?) detta polizza avrebbe perso efficacia alla data prevista per l'approvazione del collaudo, previsione che si raccorda a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, l. 741/1981, ratione temporis applicabile al rapporto, secondo cui “Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.”, l'art. 15 Capitolato Generale d'Appalto, alla luce di quanto pattuito in sede contrattuale in ordine alla sostituzione della cauzione definitiva con la polizza fideiussoria, facoltà questa prevista dalla legge, può essere interpretato nel senso della svincolabilità della polizza suddetta nei termini indicati.
Con riguardo agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere in conto che il pagamento di talune fatture in acconto sarebbe avvenuto oltre i termini di legge, avrebbe errato nel non aver disposto la rivalutazione monetaria in quanto, ancorché trattasi di debito di valuta, è fatto notorio che, essendo somma ingente dovuta a creditore che riveste la qualifica di imprenditore, essa avrebbe dato notevoli frutti e avrebbe potuto essere reinvestita, si duole, altresì, che il Tribunale non abbia proceduto all'applicazione dell'art. 1284 c.c..
Sui motivi d'impugnazione così proposti, occorre rilevare quanto segue.
Riguardo al ritardo nel pagamento delle fatture in acconto, il giudice di prime cure ha disposto la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento degli interessi legali e degli interessi moratori sull'importo di €. 24.962,21, pari a £. 48.333.590, ovverossia sulla somma dovuta in forza del certificato di pagamento n. 1/A, emesso in data 04/08/1993, e in relazione al quale l'ordinativo di pagamento risulta emesso soltanto in data 11/12/1993. Viceversa, il giudice di prime cure non ha riscontrato, né dalla documentazione riversata in atti da parte appellante, né da quella riversata da parte appellata, gli ulteriori ritardi allegati dall'impresa appaltatrice. Nell'atto di gravame, quest'ultima reitera le proprie domande in ordine alla corresponsione degli interessi legali e moratori inerenti il ritardo nel pagamento delle rate di acconto, facendo specialmente riferimento ai certificati di pagamento nn. 3, 6 e 7, non offrendo però alcun argomento in ordine alla prospettabilità di una diversa valutazione della questione e non muovendo altre censure.
Parte appellata, contesta tali rilievi ed eccepisce l'avvenuto pagamento in termini, in particolare, dei certificati di pagamento di cui ai nn. 3, 6 e 7.
Orbene, anche sul punto, l'ordinanza impugnata deve essere confermata, in quanto il giudice di prime cure, in conformità al principio acquisitivo, nella valutazione del compendio documentale riversato in atti, ha rilevato che l'unica rata in acconto rispetto alla quale si è manifestato il ritardo denunciato da controparte è quella di cui al certificato di pagamento n. 1/A del 04/08/1993, in relazione al quale l'ordinativo di pagamento risulta emesso il 11/12/1993.
Quanto alla rivalutazione monetaria, con specifico riferimento alle somme dovute a titolo di rata di acconto, l'art. 35 d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile al rapporto per cui è causa, dispone al comma 3° che: “Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile”. Ne deriva che, rispetto alle rate di acconto, il legislatore ha voluto ricondurre il ristoro del maggior danno alla corresponsione degli interessi di mora, escludendo la praticabilità della rivalutazione monetaria.
Più in generale e con riferimento anche al saldo della rata finale, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che “Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cassazione civile sez. un., 23/03/2015, n.5743). Inoltre “Invero, questa Corte si e' attestata sul principio secondo cui, in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., puo' ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualita' di imprenditore, e' sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidita'), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entita' dello stesso e alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (cfr., e multis, Cass. 9 agosto 2021, n. 22512; Cass. 4 giugno 2018, n. 14289; Cass. 14 marzo 2017, n. 6575, in motiv.; Cass. 12 marzo 2014, n. 5639; Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499)” (Cass. Ord. 20/06/2023 n. 17572).
Invero, che l'obbligazione rimasta inadempiuta o tardivamente adempiuta sia da ricondurre alla categoria di quelle di valuta, non è circostanza di per sé sufficiente per indurre a escludere la praticabilità della rivalutazione monetaria, quale ulteriore voce di danno che si aggiunge a quella oggetto di forfettizzazione a mezzo interessi in ragione del disposto del 1° comma dell'art. 1224 c.c.. Nell'economia della richiamata disposizione, laddove al 2° comma si dispone che al creditore spetta il risarcimento del maggior danno, nella misura in cui ne fornisca dimostrazione, è dato rintracciare un principio in ragione del quale al ristoro conseguente gli interessi moratori può aggiungersi quello consistente nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, quale strumento di adeguamento del quantum debeatur al deprezzamento del costo del denaro nella mora. Al contempo ciò non toglie che, proprio il paradigma tracciato dalla norma, induce a ritenere che in relazione al maggior danno l'onere della prova si atteggia in maniera differente. Mentre in relazione agli interessi il danno conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta è presunto dal legislatore, in relazione alla rivalutazione monetaria la prova del maggior danno è posta in capo al creditore che lo lamenti.
Orbene, la prova in parola può essere fornita a mezzo di presunzioni ex art. 2727 c.c., ma ciò comunque non comporta alcuna esenzione dal relativo onere in capo al creditore che richieda il ristoro del danno ulteriore, il quale, pertanto, rimane tenuto quantomeno a fornire prova di quelle circostanze, tra cui il ricorso al credito o altre forme di approvvigionamento di liquidità, dalle quali può risalirsi al maggior danno patito.
L'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio sopra delineato, limitandosi ad affermare che, rivestendo il creditore la qualifica di imprenditore, la somma sarebbe stata reinvestita, circostanza che, di per sé considerata, non è sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo di cui all'art. 2727 c.c., in quanto da essa non è dato trarre la ricorrenza di un effettivo danno in capo al creditore.
Pertanto, il motivo di censura è infondato e come tale deve essere respinto.
Del pari deve essere respinto l'ulteriore motivo di appello avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 1284 c.c.. In merito, occorre infatti rilevare che nella fattispecie per cui è causa il regime degli interessi legali e di quelli moratori è interamente retto dagli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabili al rapporto per cui è causa: essi atteggiandosi quale disciplina speciale della materia, si pongono in rapporto di specialità con l'art. 1284 c.c., escludendone pertanto l'applicazione.
Con riguardo al motivo d'appello, in forza del quale si lamenta che il giudice di cure avrebbe errato nel non dare applicazione ai principi che reggono il regime della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in relazione ai canoni di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., non tenendo altresì in considerazione l'apposizione di riserve a opera dell'impresa appaltatrice e il rilevante lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di conclusione del procedimento di collaudo e la data in cui esso si è effettivamente concluso, occorre rilevare che l'appellante non ha fornito prova dei danni lamentati.
Più specificamente, sulla questione, occorre richiamare le considerazioni espresse sopra riguardo alle riserve e al loro impatto sull'atteggiarsi dell'onere della prova, considerazione cui deve aggiungersene una terza.
Quanto alle riserve, si è già osservato che la circostanza della mancata indicazione delle stesse riserve nel registro di contabilità non è di per sé dirimente, in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il relativo onere può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta le stesse siano state oggetto di comunicazione all'Amministrazione, ciò che, del resto, è sufficiente onde consentire alle riserve di realizzare lo scopo per cui sono previste, non essendo l'appaltatore nella disponibilità del registro di contabilità e non potendo lo stesso subire le conseguenze negative discendenti da un'omissione a lui non imputabile (sul punto la già richiamata Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, n.7396).
Quanto all'impatto delle riserve sull'onere della prova, si è sopra rilevato che l'apposizione delle stesse non esonera l'appaltatore dal fornire prova del pregiudizio, a vario titolo subito, all'esito della condotta della stazione appaltante, secondo il paradigma di cui all'art. 2697 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2024, n.14522).
Alle considerazioni sopra riportate, occorre, come anticipato aggiungerne una terza, sempre sul versante dell'onere della prova.
Invero, in materia di responsabilità civile e a prescindere da ogni considerazione che possa farsi sulla natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, che di volta in volta viene in rilievo, è principio proprio del sistema quello per cui, in ogni caso, il danneggiato è tenuto, secondo il paradigma dell'art. 2697 c.c., a fornire prova del danno conseguenza e del nesso di causalità che intercede tra lo stesso e il danno evento, a sua volta scaturente dalla condotta illecita. Diversamente opinando si perverrebbe a predicare la risarcibilità del danno c.d. in re ipsa, in contrasto con la funzione riparatoria che emerge dal disposto dell'art. 1223 c.c.. Invero, colui il quale invochi il diritto al ristoro del danno patito ha “dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perchè non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere.” (Cass. Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328).
In termini analoghi, sullo specifico tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione, conclude anche la giurisprudenza amministrativa: “Nell'ambito della responsabilità dell'amministrazione pubblica, qualora sussista solo il fatto lesivo, ma non vi sia un danno- conseguenza, non c'è alcuna obbligazione risarcitoria, intendendo con ciò affermare che qualora non si verifichi un danno-conseguenza non c'è danno ingiusto e quindi non si perfeziona l'illecito” (Consiglio di Stato sez. II, 09/04/2024, n.3256).
I superiori principi non sono revocati in dubbio nemmeno nelle ipotesi in cui al ristoro del danno possa procedersi in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c., nonché nelle ipotesi in cui lo stesso legislatore, assolvendo alle medesime esigenze sottese alla richiamata disposizione, provveda a quantificare il danno in via forfettaria.
L'art. 1226 c.c. trova applicazione, stando alla littera legis, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Il giudizio di equità sopperisce, dunque, all'impossibilità di provare il quantum della deminutio sofferta dalla sfera giuridico-economica del soggetto danneggiato, ma non esime quest'ultimo di dar prova del danno evento, del danno conseguenza e del nesso di causalità giuridica tra loro intercedente, in quanto diversamente opinando si perverrebbe, di fatto, a predicare la sussistenza di un danno in re ipsa, il quale, come già osservato, non trova cittadinanza nel sistema della responsabilità civile. Invero, la Suprema Corte ha in merito affermato che “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8941). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nelle ipotesi in cui il legislatore, presa in considerazione la condotta idonea a determinare il sorgere del diritto al risarcimento del danno, provvede a indicarne i criteri di liquidazione. Si tratta di fattispecie nelle quali la prova dell'ammontare del danno risulta essere impossibile o, comunque, di difficile determinazione, tale per cui l'ordinamento viene in soccorso al danneggiato riducendo il complessivo onere probatorio in relazione al quantum, ma non lo esenta dalla dimostrazione in ordine alla sussistenza del danno conseguenza. In buona sostanza, in tutti questi casi, il legislatore provvede a soddisfare le medesime esigenze di tutela cui risponde l'art. 1226 c.c., ma ciò non autorizza un'interpretazione tale per cui colui il quale si dice danneggiato debba ritenersi dispensato dal dimostrare la ricorrenza del danno conseguenza, essendo solo esonerato dalla prova del suo preciso ammontare.
Ciò premesso, in relazione al danno curriculare, l'appellante si limita ad allegare che esso deriverebbe dalla circostanza che all'impresa appaltatrice sarebbe stato impedito, in ragione del mancato collaudo in termini, di spendere l'esecuzione dello stesso in appalti futuri e di arricchire il proprio curriculum.
In proposito, va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il danno curriculare è ricollegabile alla mancata aggiudicazione o esecuzione di un appalto (Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2638; Consiglio di Stato sez. V, 13/09/2024, n.7574), situazione non configurabile nel caso di specie, ove la ditta odierna appellante si è aggiudicata l'appalto e lo ha portato a esecuzione, ottenendo anche i relativi compensi, seppure in misura parziale.
Che tale voce di danno non sia pertinente al caso in esame lo si desume anche dalle stesse allegazioni della ditta appaltatrice, riguardanti i criteri di liquidazione del presunto danno.
E invero, quando la parte ricorrente chiede che il danno sia liquidato mediante la corresponsione di una percentuale (il 5%) dell'appalto, richiama un indirizzo giurisprudenziale che ha evidente riferimento non all'appalto aggiudicato (come invece è avvenuto nel caso in esame), bensì a quello al quale la ditta ha partecipato senza risultare aggiudicataria, trattandosi versandosi in una forma di liquidazione del danno per perdita di chance.
Inoltre, nell'atto di appello si afferma che le somme liquidate a tale titolo “…devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi alla data di stipula dei contratti con le imprese risultate illegittimamente aggiudicatarie fino alla data del deposito della sentenza.” Tale richiesta è del tutto estranea al caso in esame, nel quale – si ripete – non vi è alcuna illegittima aggiudicazione ad altre ditte, e non fa che confermare la infondatezza di tale pretesa risarcitoria
Peraltro, quand'anche si volesse ipotizzare che un danno curriculare sia configurabile, per essere stata l'impresa – fino al rilascio del collaudo - nell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto, l'appellante non fornisce prova alcuna del danno patito, in quanto non può ritenersi sufficiente, anche ai fini della prova presuntiva, la mera allegazione della mancata emissione del certificato di collaudo. In disparte quanto rilevato da parte appellata circa l'utilizzabilità a tal fine della certificazione inerente l'esecuzione dei lavori, occorre rilevare che è necessaria la prova rigorosa del nesso di causalità tra la mancata disponibilità delle referenze inerenti l'avvenuta esecuzione del contratto e la mancata aggiudicazione di ulteriori commesse pubbliche. In tal senso, va richiamata la recente pronuncia con cui si è affermato che “In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.” (Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2638). Nulla di tutto ciò è stato provato – e neppure allegato – dall'appellante.
Quanto al lamentato danno da mancato utile d'impresa, questo consiste nell'interesse dell'impresa all'esecuzione del contratto e, come tale, è risarcibile nella misura in cui tale interesse risulti essere stato frustrato dalla condotta illecita della Pubblica Amministrazione, ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie, in quanto è dato pacifico che l'impresa ha proceduto alla realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto, residuando soltanto il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo.
In relazione al danno da maggiori oneri per spese di personale e di gestione amministrativa, danno da spese generali per durata passiva del contratto, lamentato da parte appellante, deve premettersi che in tale definizione si lasciano compendiare tutte le voci di danno afferenti ai costi e alle spese sostenute dall'appaltatore, nonché il mancato guadagno dallo stesso subito, in relazione all'andamento anomalo del contratto di appalto, ivi compreso l'eventuale lucro cessante, riconnessi alla mancata realizzazione dell'opera in termini per fatto riferibile all'amministrazione o al mancato collaudo nei tempi previsti.
Ancora una volta, in relazione a tale voce di danno, occorre rilevare che non è stata fornita prova del danno conseguenza. Invero dai documenti prodotti nel giudizio di prime cure emerge che i lavori sono stati formalmente riconsegnati alla stazione appaltante come finiti in data 18/11/1994 e che tale riconsegna è avvenuta onde consentire l'uso delle opere da parte dell'ente proprietario e che, inoltre, in data 22/02/1995 veniva emessa Certificazione Esecuzione Lavori. Invero, riconsegnati i lavori, emessa la certificazione di esecuzione e consegnato il bene all'ente utilizzatore, non è possibile individuare in capo all'impresa appaltatrice la ricorrenza di alcun onere custodiale idoneo a sorreggere la ricorrenza di maggiori esborsi in ordine alla durata passiva del contratto e, più specificamente, in ordine a eventuali spese riconnesse al mantenimento di un apparato organizzativo- aziendale destinato stabilmente all'opera oggetto del contratto di appalto. In merito la Suprema Corte ha affermato che “In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione” (Cassazione civile sez. I, 16/04/2014, n.8874).
In buona sostanza, l'avvenuta consegna dell'opera oggetto d'appalto, con il conseguente venir meno dell'onere custodiale, fa venir meno, in relazione alla prova del danno conseguenza, quel dato di fatto da quale muove il ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c. e dal quale trarre, in via inferenziale, la sussistenza del danno invocato dall'appellante.
Pertanto, nonostante il collaudo si sia concluso a notevole distanza di tempo dall'avvenuta consegna dei lavori, non può riscontrarsi la ricorrenza in capo all'appellato di un danno derivante da tale circostanza.
In merito al danno non patrimoniale, anche nella voce del danno esistenziale, di cui l'appellato richiede il ristoro, in ragione delle sofferenze patite dal de cuius e dallo stesso a causa dello svolgersi del rapporto sotteso al contratto di appalto e riconnesso altresì alla pendenza di un procedimento esecutivo, occorre rilevare che pure rispetto a tale domanda risulta non essere stato assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato. Invero, la prova del danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non può considerarsi in re ipsa, sicché devono essere allegati e provati, da chi ne domanda il risarcimento, il nesso di causalità e il danno conseguenza. Non può a tal fine ritenersi sufficiente l'allegazione della circostanza che l'attore ha subito delle procedure esecutive onde fondare il ristoro al pregiudizio lamentato, in quanto la mera allegazione non è di per sé sufficiente a disvelare la ricorrenza di un nesso eziologico tra la condotta riferibile all'Amministrazione, da una parte, e dall'altra la ricorrenza di un danno conseguenza.
Sotto il primo profilo è infatti necessaria la dimostrazione che l'esposizione debitoria che ha condotto all'esecuzione forzata sia stata effettivamente determinata dalla condotta riferibile alle Amministrazioni convenute, potendo essa conseguire a circostanze del tutto avulse dalla vicenda per cui è causa (nel caso in esame, va ribadito che le amministrazioni avevano adempiuto, in larga misura, agli obblighi di pagamento conseguenti all'esecuzione dell'appalto); sotto il secondo profilo, se è vero che il danno conseguenza può essere provato anche a mezzo di presunzioni, è altrettanto vero che non può ritenersi sufficiente ai fini del ragionamento presuntivo-inferenziale la mera allegazione delle sofferenze riconnesse all'esecuzione forzata. Del resto, anche se la stessa fosse sufficiente, in ogni caso la risarcibilità del danno sarebbe di per sé esclusa dalla mancata prova in ordine al nesso di causalità.
Passando alla domanda di risarcimento del danno da lesione del credito, occorre osservare che nel caso di specie non è possibile predicarne la ricorrenza. Invero, la figura dogmatica del danno da lesione del credito risulta configurabile laddove un soggetto terzo, estraneo dunque al rapporto obbligatorio, ponendo in essere una condotta riconducibile al paradigma di cui all'art. 2043 c.c., frustri il soddisfacimento dell'interesse creditorio sotteso a un rapporto obbligatorio di cui non è parte. Pertanto, nel caso di specie questo non può ritenersi configurabile e, conseguentemente, la relativa domanda deve essere respinta.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidati in dispositivo, con applicazione dei valori minimi (essendo state le questioni trattate prevalentemente in fatto) delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 14772022, corrispondenti allo scaglione in cui rientra il valore della domanda di maggiore entità proposta dall'appellante ( 487.000,00), e dunque lo scaglione da 260.000,01 a € 520.000,00.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, alla stregua del principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (e in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…” a carico sia degli appellanti principali, sia di quelli incidentali, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, della e del Controparte_1 Controparte_1
, avverso l'ordinanza n. Controparte_2
1774/2022 del 17/06/2022, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al n. 6651/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore;
2) rigetta l'appello;
3) per l'effetto, conferma, nei termini di cui in motivazione, l'ordinanza impugnata;
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'
[...]
e del Controparte_1 [...]
, in solido, Controparte_6 della somma di € 10.060,00 (di cui € 2.195,00 per la fase di studio, €1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Nulla sulle spese, in favore della . Controparte_1
6) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente estensore (dr. Massimo GULLINO)
Si dà atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio.
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 567/2022 R.G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e ivi residente in [...] C.F._1
Guicciardini n. 52, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonello Currò, presso il cui studio in Messina, Via Ducezio n. 12 è elettivamente domiciliato;
- appellante;
e
Controparte_1 in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ), e
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Messina, in via dei Mille Is. 221, sono domiciliati per legge;
- appellati;
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ; Controparte_3 P.IVA_1
-appellata contumace;
****************** Oggetto: Appello ex art. 704 quater c.p.c. avverso l'ordinanza n. 1774/2022 del 17/06/2022, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al n. 6651/2017 R.G.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“1) in via principale, accogliere l'appello proposto per i motivi in atti e, per l'effetto, riformare l'ordinanza impugnata n. rep. 1774/2022 del Tribunale di Messina, resa nel giudizio N.R.G. 6651/2017, nella ricostruzione del fatto, nella parte in diritto, nella motivazione e nel dispositivo:
A) nella parte, capo e punto, in cui non ha accolto le domande, difese ed eccezioni svolte dal sig.
, non accertando, dichiarando e riconoscendo, in via contestuale: Parte_1
a) da un lato, che la domanda originaria, per i motivi spiegati, era da ritenersi totalmente fondata e/o, in estremo subordine, parzialmente nella misura eventualmente accertata in corso di causa;
b) da un altro lato, nella misura in cui non ha accolto totalmente e/o parzialmente, la domanda volta ad ottenere, nei limiti qualitativi e quantitativi ritenuti provati, il pagamento ed il credito originario vantato dal sig. per capitale, accessori e poste risarcitorie, come specificato in primo grado;
Pt_1
c) non ha, conseguentemente, accolto le domande svolte dal sig. in primo grado ed in Parte_1 calce di seguito integralmente trascritte.
B) nella parte, capo e punto in cui:
a) in modo errato, ha ritenuto che le prove precostituite al giudizio e/o di quelle costituite al suo interno (tutte di ordine e tipo documentale) e le stesse affermazione difensive avversarie non avessero una valenza e sufficienza probatoria tale, da un lato, da far accogliere totalmente o parzialmente la domanda proposta dall'attore e, dall'altro lato, da trarre, comunque, sufficienti argomenti di prova ed indizi utili a permettere di accertare il credito per sorte capitale e di tipo risarcitorio, vantato da
nei limiti ritenuti provati, con relativa condanna di chi di ragione tra le P.A. resistenti Parte_1 al pagamento delle relative somme;
C) nella parte, capo e punto in cui ha, conseguentemente, condannato le P.A. resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio solo nella misura pari alla metà e non anche all' intero in misura richiesta in nota spese secondo tariffa.
D) nella parte, capo e punto in cui non ha conseguentemente accolto le domande svolte in primo grado e di seguito integralmente ritrascritte:
A) in via principale,
a) ritenere e dichiarare le P.A. resistenti in solido (o chi di ragione tra le stesse), in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempienti negli obblighi di pagamento per il contratto per cui è causa e, pertanto, tenuta ed obbligata al pagamento, in favore di , in proprio e nella qualità Parte_1 di unico erede dell' ing. , titolare della ditta , della complessiva Parte_2 Parte_3 somma di Euro 10.530.02 per fatture e crediti non pagati ed Euro 10.488.72 per cauzione definitiva, oltre interessi moratori ex art. 35 e 36 DPR 1063/1962 o, in subordine, quelli legali, dall' 1.10.1994 ( vista la data di ultimazione dei lavori avvenuta nel settembre 1994) o, in subordine, dal 1.4.1995 (da quando avrebbe dovuto per legge essere eseguito il collaudo e cioè 6 mesi dopo dalla fine lavori
) al soddisfo, e rivalutazione monetaria nella misura e secondo parametri equi e di giustizia;
b) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad € 480.000,00, per i motivi in atti (danno da reato, danno curriculare, da mancata iscrizione delle riserve) o nella misura che il Tribunale vorrà ritenere equa e di giustizia e/o liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, perchè debito di valore dalla domanda al soddisfo.
B) In via consequenziale, condannare le P.A. resistenti in solido o chi di ragione tra le stesse in persona del legale rappresentante pro tempore:
a) al pagamento della somma in favore di , in proprio e nella qualità di unico erede Parte_1 dell' ing. , titolare della ditta individuale dell' ing. , delle somme di Parte_2 Pt_3 Parte_2
Euro 10.530,02 a tiolo di fatture non pagate ed Euro 10.488.72 a titolo di mancata restituzione della cauzione definitiva, oltre interessi moratori ex artt. 35 e 36 DPR 1063/1962 o, in subordine, legali, maturati o dall' 1.10.1994 ( vista la data di ultimazione dei lavori avvenuta nel settembre 1994) o, in subordine, dal 1.4.1995 ( da quando avrebbe dovuto per legge essere eseguito il collaudo e cioè 6 mesi dopo dalla fine lavori ) al soddisfo, e rivalutazione monetaria, nella misura e parametri ritenuti equi e di giustizia;
b) al pagamento e risarcimento dei danni pari a € 487.000,00 (Euro 150.000,00 + Euro 337.000,00) in favore del ricorrente a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale per i motivi spiegati in atti
o nella misura equa e di giustizia o che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore dalla domanda al soddisfo.
C) in via definitiva, condannare le P.A. resistente in solido (o chi di ragione tra gli stessi) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del procedimento nella misura di legge e di tariffa forense.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi anche per la fase di appello in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo rende la dichiarazione di rito.
2) In via consequenziale, porre la causa in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e note di replica nei termini di legge.”
Per gli appellati:
“a) rigettare l'appello avversario e confermare l'ordinanza appellata;
b) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nell'ordinanza appellata: “Con ricorso depositato il 28.11.2017 , qualificandosi Parte_1 erede universale – giusto testamento olografo del 11.2.2011 – di a sua volta titolare Parte_2 della ha adito l'intestato Tribunale ed ha esposto: che con contratto d'appalto stipulato in Pt_3 data 03.07.1993, seguito da un atto aggiuntivo in data 11.04.1994, alla stata commissionata Pt_3
l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna del Centro Sociale per la gioventù adiacente alla chiesa Maria SS. della Consolazione del Comune di Naso, ex Convento Cappuccini, per l'importo di
£ 561.636.614 oltre iva al 19%; che i lavori erano stati correttamente eseguiti, come da attestazione di fine lavori delle direzione lavori del 2.8.1994, dichiarati conclusi il 13.9.1994 e riconsegnati in data 18.11.1994, senza alcuna rimostranza o contestazione;
che il 22.2.1995 il Genio Civile di Messina aveva emesso il certificato di esecuzione dei lavori, attestando l'esecuzione a regola d'arte; che l'appaltatrice non aveva ricevuto il dovuto, essendo rimaste impagate la fattura n. 116/1995 del 16.3.1995, dell'importo di £ 12.394.015, iva inclusa, pari a € 6.400,97 e la fattura n. 201/1996 dell'importo di £ 3.451.000 iva inclusa, per altro lavoro;
che il pagamento delle predette somme era stato reiteratamente richiesto;
che inoltre era stato richiesto l'inserimento delle riserve nei registri di contabilità e la restituzione della cauzione definitiva per € 10.488,72, oltre interessi moratori e/o legali;
che inoltre l'appaltatrice aveva richiesto il pagamento delle seguenti somme: 1) £ 56.163.661 (€ 29.006,11) pari al 10% dei lavori eseguiti per il mancato utilizzo del c.d. utile di impresa rispetto all'importo contrattuale originario di £ 561.636.614; 2) £ 66.375.236 (€ 34.279,94) per spese generali affrontate per c.d. durata passiva in attesa della fase di collaudo, intervenuta dopo quasi 14 anni;
3) £ 73.012.759 (€ 37.707,95) per maggiori oneri di spese personali e gestione amministrativa per verifiche sui luoghi e su cantiere di Naso in attesa di collaudo;
4) £ 371.544.221 (€ 191.886,58) per maggiori spese affrontate riducendo allo 0,05% l'aliquota e non inserendola allo 0,10% come previsto per legge (£ 561.636.614x0,05x172 mesi di ritardo); 5) € 44.583,31 per interessi per ritardato pagamento sugli stati avanzamento lavori e fatture non pagate.
Ha lamentato il grave e colpevole ritardo nell'esecuzione del collaudo dell'opera, evidenziando che il certificato di collaudo era stato emesso solo il 1-4.8.2009, in assenza di contraddittorio con la ditta, e aveva acclarato il credito dell'impresa per € 2.346,76, senza menzionare gli ulteriori crediti e con la falsa attestazione dell'assenza di riserve iscritte nel registro di contabilità, ma senza la firma dell'impresa, in violazione del R.D. 350/1985 (artt. 91-117). Ha allegato che in data 11.10.2011 la stazione appaltante le aveva inviato il certificato di collaudo con esito negativo, pur senza attribuire colpa alla ditta, il cui titolare aveva comunque informato di ciò il Genio Civile e l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
Sulla scorta dei fatti come sopra rappresentati ha chiesto il pagamento delle somme indicate e dell'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura di € 150.000,00.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti eccependo il difetto di legittimazione attiva del , per la mancata prova della sua qualità di erede di inoltre hanno evidenziato Pt_1 Parte_2 che l'impresa era stata cancellata dal registro delle imprese in data 22.8.2011 per il decesso del titolare, senza indicazione alcuna in merito al subentro nella titolarità di impresa.
Hanno eccepito poi il difetto di legittimazione passiva della anziché Controparte_1 dell'Assessorato competente.
In merito all'esecuzione dell'appalto hanno dichiarato che dopo l'ultimazione dei lavori, attestata dal direttore dei lavori in data 13.9.1994, sono iniziate le operazioni di collaudo, con la nomina del collaudatore. Tali operazioni in effetti non risultano ancora concluse per problemi concernenti il collaudo statico di una modesta opera esterna che, a dire dell'ente appaltante, sulla base delle norme all'epoca vigenti, non necessitava di collaudo statico. In ogni caso hanno evidenziato che, sulla base del certificato di collaudo del 4.8.2009, il credito residuo dell'impresa era pari a € 2.346,76, importo non ancora liquidato per la mancata approvazione degli atti di contabilità finale da parte dell' . Controparte_1
Hanno contestato la variazione dell'importo dell'appalto, in quanto l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11/04/1994 non aveva modificato l'importo dei lavori a base d'asta, pari a £ 573.112.193, lasciando invariato, al netto del ribasso d'asta pari al 29,13 %, il corrispettivo dell'appalto, pari a
£ 406.164.611. Mentre con la perizia di variante e suppletiva n. 2, approvata in linea tecnica dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina con parere n. 5484 del 07.03.1994, l'importo dei lavori a base d'appalto è divenuto pari a £ 552.901.383.
Hanno altresì contestato l'asserito ritardo nei pagamenti, la fattura n. 116/1995, pari a £ 10.415.139 al netto di IVA, non corrispondente al saldo, come indicato nello stato finale rettificato firmato dall'impresa senza riserve e dalla Relazione - Verbale di visita e Certificato di collaudo redatto dal Collaudatore e la fattura n. 201/1996 del 03.04.1996 relativa ad altro lavoro.
Hanno escluso la riconducibilità del ritardo nelle operazioni di collaudo alla stazione appaltante.
Part Hanno poi evidenziato che l'inserimento di riserve è stato richiesto dalla ditta nel verbale di visita di collaudo n. 3 con riguardo al ritardo nella redazione e approvazione del collaudo ed alla restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute di garanzia.
Quanto alla cauzione hanno precisato che, come da contratto, è stata costituita mediante polizza fìdejussoria n. 223176 del 26/01/1993, e ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto ha perso efficacia alla data prevista per l'approvazione del collaudo.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28.6.2018 la causa è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 23.10.2019. Sono seguiti alcuni rinvii determinati dall'assenza del Giudice titolare e dall'esigenza di definire prioritariamente le numerose cause più anziane della presente.
Infine l'udienza del 7.4.2022 è stata sostituita dal deposito di note – ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34/20 - e il Giudice ha riservato la decisione.”
Con l'ordinanza richiamata in epigrafe, il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha dichiarato la sussistenza, in capo al sig. , della legittimazione attiva, essendo egli chiamato all'eredità Parte_1 del sig. , come da atto di pubblicazione del testamento, riversato in atti, e avendo lo stesso Parte_2 acquisito lo status di erede, quantomeno, in forza dell'atto di accettazione tacita costituito dall'aver spiegato azione giudiziale a tutela di diritti afferenti al de cuius;
ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo alla , in quanto l'appalto oggetto di causa è riferibile Controparte_3 all' , evocato in giudizio e costituitosi, conseguentemente dichiarando Controparte_1
l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della stessa;
ha accolto le Controparte_3 domande spiegate nei confronti dell' Controparte_1
, nei limiti di cui in motivazione, disponendo condanna al pagamento in
[...] favore del sig. della somma di € 2.346,76, oltre iva e interessi, nonché al pagamento Parte_1 degli interessi legali e moratori, come in motivazione, sull'importo di € 24.962,21; ha compensato le spese di lite per metà e ha condannato le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento in favore del sig. della residua metà, liquidate in € 1.750,00 per compensi ed € 324,63 per esborsi, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonello Currò.
Il giudice di prime cure, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al sig. Pt_1
e accolta quella inerente la carenza di legittimazione passiva in capo alla , ha
[...] Controparte_3 parzialmente accolto le domande spiegate col ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio, ritenendo: quanto alla domanda di pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto, che il credito residuo dell'impresa ammontasse a € 2.346,76, come emergente dal certificato di collaudo del 4/08/2009 e, pertanto, di doverla accogliere entro tali limiti, oltre iva come per legge e interessi come da motivazione;
quanto alla domanda di pagamento della somma di £ 3.451.000, di non doverla accogliere in difetto del titolo del relativo credito;
quanto alla domanda di pagamento degli interessi, di doverla accogliere sull'importo di € 24.962,21, in applicazione del disposto degli artt. 33 e 35 d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile al rapporto;
quanto alla domanda di condanna alla restituzione della cauzione definitiva, di non doverla accogliere, in quanto l'attore non aveva fornito prova di aver esteso la durata della polizza fino al compimento del collaudo, nonché in ragione della mancata custodia dell'opera fino allo stesso;
quanto alle domande di risarcimento del danno, a vario titolo spiegate dall'attore, di non doverle accogliere perché generiche e prive del nesso di causalità col ritardo nel collaudo e, comunque, mancanti della prova del danno.
Avverso la sopra richiamata ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. proponeva appello il sig.
, con atto notificato in data 26/07/2022, chiedendone la riforma e deducendo che la Parte_4 stessa fosse da censurare per violazione, falsa, errata e/o mancata applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. (in tema di responsabilità contrattuale, anche ai fini dell'accertamento e liquidazione del credito risarcitorio vantato sia di tipo patrimoniale che di tipo non patrimoniale); degli artt. 1218 e 1219 ss. e 1453 e ss. c.c. (in tema di inadempimento delle obbligazione, di costituzione in mora e responsabilità contrattuale e risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danno in tema di responsabilità contrattuale); degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c. (in tema di principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e conseguente vizio di omessa motivazione, di regime di valutazione della prove e riparto dell'onere della prova;
degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. ( in tema di esecuzione ed interpretazione del contratto secondo correttezza e buona fede); della normativa generale e speciale in tema di appalti pubblici ratione temporis applicabile in atti richiamata: il tutto anche in relazione alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in tema di diritto di difesa, al pieno e completo contraddittorio ed al giusto processo;
errata, insufficiente e contraddittoria motivazione;
errata valutazione del materiale probatorio.
L'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia valutato il materiale probatorio in maniera mancante, inesatta e incompleta, abbia proceduto a una non corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in particolare, la responsabilità dell'Amministrazione in tema di appalti pubblici, abbia errato nella lettura e analisi degli atti difensivi, ritenendo non applicabile la normativa posta a motivo di censura e non tenendo in cale gli artt. 115 e 116 c.p.c., finendo altresì per violare l'art. 112 c.p.c..
Più specificamente. con riguardo alla fattura n. 116/1995, inerente quanto dovuto a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che l'attore aveva contestato la contabilità finale predisposta dalla Pubblica Amministrazione, aveva apposto le relative riserve e che, in ogni caso, l'ammontare del dovuto avrebbe potuto trarsi dalla mera sottrazione delle somme già corrisposte dall'intera somma dovuta a titolo di prezzo del contratto di appalto;
con riguardo alla fattura n. 201/1996, inerente ad altra prestazione effettuata in favore dell'Amministrazione, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che non era stato addotto il titolo sottostante;
con riguardo alla cauzione definitiva, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto della circostanza che, essendo la polizza prevista e congegnata per essere trattenuta fino al momento del collaudo, lo stesso si era svolto a notevole distanza di tempo dallo spirare del termine di legge, decorrente dalla conclusione dei lavori, impedendo la richiesta per tempo alla società assicuratrice del relativo credito;
con riguardo agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria, secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere in conto che il pagamento di talune fatture in acconto sarebbe avvenuto oltre i termini di legge, avrebbe errato nel non aver disposto la rivalutazione monetaria in quanto, ancorché trattasi di debito di valuta, è fatto notorio che, essendo somma ingente dovuta a creditore che riveste la qualifica di imprenditore, essa avrebbe dato notevoli frutti e avrebbe potuto essere reinvestita, avrebbe altresì errato nel non procedere all'applicazione dell'art. 1284 c.c.; con riguardo alle diverse voci di danno, in relazione alle quali è stata chiesta condanna al risarcimento, segnatamente danno curriculare, danno da utile di impresa, danno da maggiori oneri per spese di personale e di gestione amministrativa, danno da spese generali per durata passiva del contratto, danno non patrimoniale, danno da lesione del credito, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dare applicazione ai principi che reggono il regime della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in relazione ai canoni di buon andamento di cui all'Art. 97 Cost., non tenendo altresì in considerazione l'apposizione di riserve a opera dell'impresa appaltatrice e il rilevante lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di conclusione del procedimento di collaudo e la data in cui esso si era effettivamente concluso. Tutto ciò avrebbe indotto il giudicante a non accertare l'an e il quantum del danno patito, respingendo le relative domande per difetto di prova.
Si sono costituiti in giudizio l' Controparte_4
, in persona dell'Assessore pro tempore, e il
[...] [...]
con comparsa di risposta depositata in data Controparte_5
21/10/2022, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata e il rigetto delle domande di parte attrice, unitamente alla condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del secondo grado di giudizio.
Non si è invece costituita la , benché ritualmente citata. Controparte_1
In particolare, le Amministrazioni costituite, in relazione alla somma residua inerente a quanto dovuto a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto, rilevano che l'importo dei lavori a base d'asta è rimasto invariato, essendo poi divenuto pari a £ 552.901.383 all'esito della perizia di variante e suppletiva n. 2, approvata dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Messina con parere 5484 del 07/03/1994, e che, comunque, la fattura n. 116/1995 non corrisponde a quanto dovuto a titolo di saldo. Mentre in relazione alla fattura n. 201/1996 rilevano che non è dato evincere a cosa si riferisca, perché riguardante altro lavoro.
Rispetto ai ritardi nei pagamenti, le appellate contestano che gli stessi siano avvenuti nelle date indicate da controparte.
Riguardo ai danni conseguenti al ritardato collaudo, le appellate osservano che l'impresa non ha subito danno alcuno dal mancato collaudo, in quanto il ritardo non ha inciso sul corrispettivo dovuto e in quanto le somme non ancora corrisposte sono state comunque oggetto di riconoscimento e che, in ogni caso, le opere sono state prese in consegna dall'ente utilizzatore, con conseguente venir meno di ogni obbligo custodiale. Inoltre, rilevano che il ritardo nelle operazioni di collaudo non può essere attribuito alla stazione appaltante.
Quanto alle riserve, le Amministrazioni appellate rilevano che le stesse si riferiscono al ritardo nella redazione e approvazione del collaudo, alla restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute in garanzia e che, comunque, il registro di contabilità risulta firmato senza riserve dall'impresa appaltatrice.
Riguardo alla restituzione della cauzione definitiva, le appellate richiamano l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che l'impresa appaltatrice non ha fornito prova di avere esteso la durata delle polizze fino al compimento del collaudo.
Rispetto alla domanda di rivalutazione monetaria, le appellate ne contestano la fondatezza in quanto trattasi di debito di valuta.
In relazione ai danni di cui l'appellante ha chiesto il risarcimento, le Amministrazioni appellate rilevano la genericità, l'infondatezza e la carenza di prova in ordine al nesso di causalità e al danno conseguenza. Con specifico riferimento al danno curriculare, osservano che manca la prova del danno sofferto e, richiamando ancora la pronuncia di prime cure, che l'impresa avrebbe potuto impiegare a tale scopo il contratto concluso e il certificato di fine lavori. Rispetto al danno da c.d. utile di impresa, rilevano che questo non è liquidabile, in quanto il contratto è stato interamente eseguito e in massima parte pagato. Quanto al danno da maggiori oneri per spese di personale e di gestione amministrativa e al danno da spese generali, osservano che lo stesso non è risarcibile , in ragione della carenza di oneri di custodia in capo all'impresa, della non imputabilità all'amministrazione di una condotta idonea a comportare l'aggravamento di tali spese e, comunque, della carenza di prova in relazione alle stesse.
Quanto al danno non patrimoniale, ivi compreso il danno esistenziale quale voce dello stesso, le Amministrazioni appellate rilevano la genericità delle allegazioni di controparte e la carenza di prova in ordine al danno conseguenza.
Infine, riguardo al danno da lesione del credito, le appellate ne rilevano la non predicabilità nel caso di specie, non potendosi assegnare alle stesse la posizione di terzo.
All'udienza in modalità cartolare del 16/12/2022, questa Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2023, anch'essa, in forza del Decreto del 05/06/2023, nella forma di cui all'art. 127-ter c.p.c., e nella quale le parti, nelle forme prescritte, provvedevano alla precisazione delle conclusioni. Rinviata ulteriormente quest'ultima udienza al 20/05/2024 e, successivamente, al 03/02/2025 e quest'ultima al 08/07/2025, la stessa veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali.
La camera di consiglio si teneva il 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio prende atto che non è stato formulato appello avverso i capi dell'ordinanza impugnata che hanno affermato la ricorrenza in capo all'attore della legittimazione attiva e l'insussistenza in capo alla della legittimazione passiva, sicché su tali Controparte_3 statuizioni deve intendersi formato il giudicato.
Nondimeno parte appellante ha provveduto alla notifica dell'atto d'appello anche nei confronti della
, la quale non si è costituita nel presente giudizio e, pertanto, riscontrata la regolarità Controparte_3 della notifica, deve esserne dichiarata la contumacia.
Quanto alle doglianze proposte dall'appellante, questi, in sintesi, lamenta che il giudice di prime cure non abbia valutato il materiale probatorio oggetto di allegazione e abbia proceduto a una non corretta applicazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e, in particolare, la responsabilità dell'Amministrazione in tema di appalti pubblici, nonché nel ritenere non applicabile la normativa posta a motivo di censura e non tenendo in cale gli artt. 115 e 116 c.p.c., finendo altresì per violare l'art. 112 c.p.c..
L'appello è infondato.
Riguardo alle domande inerenti il mancato pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto d'appalto stipulato in data 20/07/1993, con specifico riferimento al credito di cui alla fattura n. 116/1995, afferente la rata di saldo finale, occorre rilevare quanto segue.
L'importo complessivo del contratto di appalto era originariamente pari a £. 406.164.611, successivamente rettificato in £. 552.901.383, in forza di atto di rettifica del 11/04/1994. Secondo quanto dedotto da parte appellante, il prezzo era poi incrementato fino a £. 561.636.614, in ragione di una perizia di variante e suppletiva del 20/09/1993, di un atto di sottomissione del 20/09/1993, rep. 13209 del 18/10/1993, registrato in Messina il 19/10/1993 al n. 4297 Serie III, una seconda perizia di variante e suppletiva del 21/07/1994, di un secondo atto di sottomissione del 21/07/1994 rep. 13261 del 06/09/1994, registrato in Messina il 06/09/199 4 al n. 3522 Serie III.
Nonostante le superiori deduzioni risultino essere non sufficientemente sorrette dalle allegazioni documentali di controparte, le quali, sul punto, risultano essere carenti, la circostanza per la quale l'importo originariamente preventivato ha poi subito un incremento risulta essere fondata, in quanto, come si evince dal certificato di esecuzione dei lavori del 22/02/95 (rilasciato all'impresa appaltatrice in data 07/03/1995) e dal certificato di collaudo del 04/08/2009, l'importo netto autorizzato era pari alla somma di £. 561.636.614 e l'importo netto dei lavori era pari a £. 561.083.104. Del resto, gli atti richiamati dall'appellante, i quali hanno determinato il suddetto incremento, sono altresì citati nella relazione di collaudo. Invero, come emerge dalle stesse allegazioni di parte appellante e dalla stessa riconosciuto, l'Amministrazione ha provveduto alla corresponsione nei confronti dell'appaltatore delle rate di acconto, di cui a certificati di pagamento dal n. 1/A alla n.
7-bis, fino all'ammontare di £. 550.667.965.
Proceduto all'esecuzione dei lavori, come si evince dal già richiamato certificato di esecuzione del 22/02/95, l'impresa appaltatrice provvedeva, il 16/03/1995, all'emissione della fattura n. 116/1995 pari a £. 12.394.015, di cui £. 10.415.139 al netto e £.
1.978.876 a titolo IVA. Come osservato dal giudice di prime cure, essa è fattura a saldo, ottenuta detraendo dall'importo oggetto di appalto quanto versato per i vari saldi acconto lavori, in particolare sottraendo al valore dell'appalto, come modificato negli atti successivi al contratto, le somme già corrisposte.
Successivamente, l'impresa appaltatrice, con note del 10/05/1996 e del 04/04/1999, chiedeva il pagamento della suddetta fattura. Ulteriori solleciti venivano poi inviati all'Amministrazione con lettere raccomandate A.R. del 05/02/2003, del 15/01/2007 e del 12/03/2008.
Con lettera raccomandata A.R. del 10/02/2009, preceduta da altra nota del 05/02/2009 con la quale si chiedeva il pagamento della fattura n. 116/1995, l'impresa trasmetteva al collaudatore la specificazione delle riserve già apposte al verbale di visita di collaudo n. 2 del 27/01/2009, facendo in esse riferimento alla fattura non pagata. Allo stesso modo, con lettera raccomandata A.R. di pari data, l'esplicazione delle riserve veniva trasmessa al direttore dei lavori.
Le suddette riserve venivano poi confermate dall'impresa nel verbale di visita di collaudo n. 3 del 26/02/2009.
Dallo stato finale dei lavori, così come redatto dal direttore dei lavori, emergeva un credito dell'impresa pari a £. 10.415.039. Successivamente, il suddetto stato finale veniva rettificato in sede di collaudo, attraverso la detrazione dal conto finale di £. 5.871.173, residuando in favore dell'impresa appaltatrice un credito di £. 4.543.966, pari a €. 2.346,76, somma che veniva liquidata nel medesimo certificato di collaudo e indicata, nell'ammontare in lire, nello stato finale rettificato ad opera del collaudatore.
Con nota del 05/09/09, l'impresa appaltatrice riscontrava il collaudo, ma non contestava specificamente il conto finale, limitandosi, da un lato, a sottolineare che lo stesso non era stato firmato dalla ditta in quanto il geometra che aveva presenziato alle operazioni di collaudo non sarebbe stato abilitato alla firma, dall'altro, ad eccepirne l'incompletezza e la superficialità, senza precisare altro.
Con nuova lettera raccomandata A.R. del 24/01/2013, l'impresa appaltatrice sollecitava il pagamento della fattura n. 116/95 e sottolineava di non essere venuta ancora in possesso del certificato di collaudo. Affermazione quest'ultima scarsamente attendibile, alla luce del fatto che dalla nota del 05/09/09, sopra richiamata, ne emerge, quantomeno, la conoscenza.
Successivamente, a tali solleciti faceva riscontro l'Amministrazione che, con nota del 30/01/2013, trasmetteva copia del certificato di collaudo e indicava come dal conto finale rettificato emergesse un credito dell'impresa di £. 4.543.966, pari a €. 2.346,76; inoltre, sempre l'Amministrazione rilevava come tale cifra sarebbe stata liquidata solo all'approvazione degli atti di contabilità finale. Di contenuto sostanzialmente analogo a quanto sopra è la nota del 19/02/2013, con la quale l'Amministrazione ribadisce il credito dell'impresa, come risultante dallo stato finale rettificato. Occorre sin d'ora precisare che le Amministrazioni appellate, anche negli atti di causa, sia in prime cure che in grado d'appello, si riconoscono debitrici della suddetta somma.
Infine, con lettera raccomandata del 02/12/2013, l'impresa appaltatrice, facendo riscontro a comunicazione con la quale veniva trasmesso il certificato di collaudo, rilevava come non fossero state inserite le riserve già apposte durante le operazioni di collaudo e contestava le detrazioni apportate al conto finale, senza però provvedere a specificare il contenuto di tali contestazioni.
Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con il quale veniva introdotto il giudizio, l'impresa appaltatrice domandava la condanna dell'Amministrazione al pagamento, tra le altre, della somma risultante dalla fattura n. 116/1995, mentre le Amministrazioni, nel costituirsi, riconoscevano il credito di parte attrice nella misura risultante dallo stato finale rettificato, adducendo altresì che questo risultasse firmato senza riserve dall'impresa, eccezione reiterata anche in appello.
Su quest'ultimo punto è necessaria una precisazione, anche alla luce delle difese spiegate dall'odierno appellante, il quale sia in prime cure che in sede di gravame, ha più volte rilevato che lo stesso non fosse stato sottoscritto dall'impresa: è verosimile ritenere che la sottoscrizione apposta dall'imprenditore in calce allo stato finale sia riferibile al documento contabile così come redatto dal direttore dei lavori nel 1994 e non allo stesso documento, rettificato dal collaudatore, nel 2009 all'esito delle operazioni di collaudo;
a tale circostanza occorre ulteriormente aggiungere che le riserve apposte dall'appaltatrice sono tutte successive alla data di redazione del conto finale ad opera del direttore dei lavori.
Orbene, da quanto sopra emerge che, in relazione alla domanda inerente il pagamento del credito di cui alla fattura n. 116/1995, il punto controverso è rappresentato dalla quantificazione di ciò che è dovuto all'impresa appaltatrice in ragione del contratto di appalto per cui è causa.
A riguardo sono necessarie due premesse, una sul tema delle riserve e della loro iscrizione nel registro di contabilità e/o negli altri atti inerenti al rapporto contrattuale, l'altra sul tema dell'interazione tra l'onere di riserva e l'onere della prova.
Sul primo versante, la circostanza della mancata indicazione delle riserve nel registro di contabilità non è di per sé dirimente, in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: ”Questa Corte ha anche affermato che dal combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt 16, 54 e 64 e D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 26, si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo a esso spettante, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili. Tale onere è, peraltro, subordinato dalla legge, non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, con la conseguenza che non cessa neppure nell'ipotesi di indisponibilità, seppure momentanea, del registro di contabilità. In siffatta ipotesi, l'imprenditore deve, invero, iscrivere la riserva in documenti contabili equivalenti, come il verbale di sospensione o ripresa dei lavori, ovvero quelli contenenti gli stati di avanzamento, od ordini di servizio, o anche mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto (Sez. 1, 09/02/2016, n. 2537). E' evidente la correttezza di tale soluzione interpretativa che, per un verso, appare conforme al principio ad impossibilia nemo tenetur, poichè non accolla all'impresa appaltatrice un onere inesigibile imponendole la forma inderogabile dell'annotazione dell'esplicazione della riserva sul registro di contabilità, di cui non ha la materiale disponibilità, per altro verso soddisfa la necessità della forma scritta ad substantiam e della certezza della data, richieste dalla legge, ed infine soddisfa la ratio fondante della disciplina” (Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, n.7396).
In buona sostanza, non avendo il legislatore preso in specifica considerazione l'ipotesi in cui le riserve non siano annotate nel registro di contabilità o in altri atti che non siano nella disponibilità materiale dell'appaltatore, il relativo onere può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta le stesse siano state oggetto di comunicazione all'Amministrazione, ciò che, del resto, è sufficiente onde consentire alle riserve di realizzare lo scopo per cui sono previste.
Sul secondo versante, l'apposizione delle riserve, onere cui sono soggette tutte le possibili richieste inerenti i lavori eseguiti e le relative contestazioni tecniche e giuridiche, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, nonché tutti i pregiudizi sofferti e i costi aggiuntivi sostenuti dall'appaltatore, in ragione dello svolgimento del rapporto e in ragione dei comportamenti inadempienti della stazione appaltante, non esonera l'appaltatore dal fornire prova delle proprie pretese, non configurando l'istituto in commento alcuna inversione dell'onere della prova né, tantomeno, una prova legale.
Invero, in tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto: “In tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto, ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'articolo 2697 del Codice civile, per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (Cassazione civile sez. I, 24/05/2024, n.14522).
Pertanto, l'apposizione delle riserve esaurisce la propria funzione nel mettere l'Amministrazione nella condizione di conoscere l'effettivo costo del contratto di appalto e in tal senso deve essere altresì letta la decadenza dalle relative domande, ma non assume alcun ruolo in ordine alla prova della pretesa cui la riserva fa riferimento, sicché il regime di cui all'art. 2697 c.c. rimane immutato.
Ciò premesso, riguardo al credito vantato da parte appellante, in relazione alla fattura n. 116/1995, occorre rilevare quanto segue.
Il contratto d'appalto e, più specificamente, il credito dell'appaltatore derivante dalla sua esecuzione, è retto, come si evince dagli artt. 1665 e ss. c.c., dal c.d. principio della postnumerazione, in forza del quale l'obbligo del committente di pagare il corrispettivo sorge al momento dell'accettazione dell'opera. Ciò è immediata e diretta conseguenza della natura di obbligazione di risultato gravante sull'appaltatore e della circostanza che l'adempimento può dirsi configurato solo al momento dell'accettazione della stessa. Infatti, a mente dell'art. 1668 c.c., il committente può chiedere la rimozione dei vizi e delle difformità o, in via alternativa, la diminuzione del prezzo, con la precisazione che, laddove essi siano tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, il committente può rifiutarne la consegna e chiedere la risoluzione del rapporto.
Siffatto principio assume una connotazione peculiare ove sia calato nel contesto del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica. E invero, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “Il collaudo integra un procedimento amministrativo, che richiede da un lato l'emissione del certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e dall'altro l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera o del servizio e rende definitiva la predetta liquidazione” (Cass. n. 23016/2024).
Avendo riguardo alla normativa ratione temporis applicabile al rapporto, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. R.D. 25 maggio 1895. In particolare, l'art. 91 R.D. n. 350/1895 dispone che, tra gli altri scopi, il collaudo ha quello di verificare e certificare “se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste”; l'art. 101 R.D. n. 350/1895, nel disciplinare le operazioni di collaudo, al primo comma dispone che “In caso di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità o lo stato di fatto, si estenderanno maggiormente le verificazioni per apportare poi le opportune rettifiche nel conto finale”; ancora, l' art. 104 R.D. n. 350/1895, nel disciplinare il contenuto del certificato di collaudo, dispone, alla lett. a) che il collaudatore nel certificato “riassumerà per sommi capi il costo dell'opera o del servizio, accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale” e alla lettera c)
”dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l'Ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera, e sotto quali condizioni”.
Pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, può affermarsi che il collaudo risponde a una duplice funzione: accertare la conformità dell'opera alle prescrizioni concordate e liquidarne il corrispettivo.
Quanto sopra rilevato induce altresì, in relazione al credito vantato dall'appaltatore rispetto alla rata di saldo finale, una serie di considerazioni.
Il credito al pagamento del corrispettivo dell'appalto d'opera pubblica sorge in capo all'appaltatore una volta che si sia proceduto al collaudo e, conseguentemente, l'Amministrazione abbia accettato l'opera. La determinazione del quantum debeatur riviene dalla liquidazione del corrispettivo a opera del collaudatore, il quale, come si evince dalle disposizioni sopra richiamate, applicabili ratione temporis al rapporto per cui è causa, risulta essere dotato del potere di rettificare il conto finale, incidendo in tal modo nella quantificazione del corrispettivo. Del resto, in tal senso, depone la disciplina delle riserve, delle domande e delle osservazioni che l'appaltatore, una volta proceduto al collaudo, può apporre allo stesso, potendo egli far rilevare la non corrispondenza tra quanto liquidato e quanto in concreto realizzato e contestando dunque quanto statuito in sede di certificato di collaudo. In buona sostanza, può affermarsi che se anche il credito dell'appaltatore è astrattamente certo nell'an, non lo è nel quantum, se non all'esito delle operazioni di collaudo, le quali sono volte alla verifica di corrispondenza tra quanto realizzato e i costi prospettati in sede negoziale. Occorre immediatamente rilevare che, in un siffatto contesto, la fattura, che pure l'appaltatore può emettere anche prima del collaudo, di per sé non pare idonea a disvelare l'effettiva consistenza di quanto in concreto spettante all'appaltatore.
Nell'ambito del contratto di appalto tra privati, la Suprema Corte, dando applicazione ai principi espressi con le note Sezioni Unite del 30/10/2001 n.13533, ha avuto modo di affermare che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (in termini Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33575), e, in particolare che “In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve" (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, n.14399).
Orbene, i suesposti principi possono trovare applicazione anche nell'ambito dei contratti di appalto pubblici, con le precisazioni necessarie al contesto normativo e negoziale nel quale sono calati.
Invero, la quantificazione del corrispettivo si manifesta nel contraddittorio che la legislazione in materia delinea tra le parti, il quale si articola nelle rettifiche in sede di collaudo e nella possibilità da parte dell'impresa appaltatrice di contestarle, sicché una volta che si sia proceduto all'emanazione del certificato di collaudo, sorge in capo all'appaltatore un onere di contestazione delle risultanze cui questo è pervenuto, onere di contestazione che, assolto in sede di riserve e domande, deve essere reiterato nel contezioso tra le parti, alla luce del regime dell'onere della prova che riviene dall'art. 2697 c.c., in forza del quale l'appaltatore deve dimostrare la congruità della somma pretesa in relazione alle opere realizzate.
Da quanto sopra, consegue che la fattura non è dotata dell'attitudine probatoria necessaria all'accoglimento della domanda avente ad oggetto il credito in essa vantato, in quanto essa, alla luce del dato normativo e contrattuale, non è di per sé sola idonea a esprimere quanto in concreto spettante, essendo di contro necessaria una specifica allegazione in ordine alla corrispondenza tra quanto richiesto e quanto in concreto realizzato e, conseguentemente, una specifica contestazione delle risultanze del collaudo.
Onere di contestazione il quale non risulta essere stato assolto da parte appellante.
Invero, come sopra evidenziato, essa parte si è limitata, dapprima, con la nota del 05/09/09, a sottolineare che il collaudo non era stato firmato dalla ditta in quanto il geometra che ha presenziato alle operazioni di collaudo non sarebbe stato abilitato alla firma e ad eccepirne l'incompletezza e la superficialità, e, successivamente, con la con lettera raccomandata del 02/12/2013, a rilevare che non fossero state inserite le riserve già apposte durante le operazioni di collaudo, e a contestare le detrazioni apportate al conto finale, senza però provvedere a specificare il contenuto di tali contestazioni. Del pari, in sede giudiziale, le difese dell'appaltatrice si sono limitate a instare in ordine al pagamento della fattura n. 116/1995, senza prendere però specifica posizione sulle risultanze del certificato di collaudo.
Di contro, non può non rilevarsi che le Amministrazioni appellate hanno riconosciuto il credito dell'impresa per un ammontare pari a £. 4.543.966, ovvero €. 2.346,76, così come risultante dal certificato di collaudo e dal conto finale rettificato.
Pertanto, ritenuto quanto sopra esposto, deve respingersi il motivo di impugnazione sul punto prospettato da parte appellante e confermarsi l'ordinanza gravata nella parte in cui, in accoglimento parziale delle domande spiegate dall'odierno appellante, ha disposto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di €.2.346,76.oltre IVA e interessi.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in merito alla domanda di pagamento inerente la fattura n. 201/1996, pari a £ 3.451.000, iva compresa.
A riguardo occorre infatti considerare che l'appellante non ha fornito prova alcuna in ordine al titolo da cui scaturirebbe il credito del quale è chiesto il soddisfacimento, a ciò non potendosi ritenere sufficiente la mera allegazione della fattura. Inoltre, il credito vantato sulla scorta della stessa veniva contestato da parte appellata, la quale ha rilevato che non sia dato evincere a cosa essa si riferisca, in quanto inerente altro lavoro.
Invero, la fattura consiste in un atto giuridico a contenuto partecipativo di formazione unilaterale e, in quanto tale, non è di per sé sufficiente a fornire prova della sussistenza di un rapporto giuridico sottostante.
In tal senso ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, la quale ha affermato:
“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato” (Cassazione civile sez. II, 05/08/2011, n.17050).
Pertanto, posta la valenza soltanto indiziaria della fattura, in assenza di ulteriori elementi di prova che direttamente, o indirettamente, concorrano a dar contezza del titolo dal quale la pretesa scaturisce, la domanda fondata esclusivamente sull'allegazione della stessa deve essere respinta, dovendosi anche in tale capo confermare l'ordinanza impugnata. Passando all'analisi delle censure mosse alla decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto la cauzione definitiva, l'appellante deduce che il giudice avrebbe errato nel non tenere in cale la circostanza che il collaudo, evento cui è riconnesso lo svincolo delle garanzie, è avvenuto a notevole distanza di tempo.
Più specificamente, l'odierno appellante ha censurato la pronuncia impugnata nei seguenti termini: dopo aver rilevato, in parte narrativa, che residuava, tra gli altri, il credito dell'impresa pari a
£.20.309.000, ovvero €.10.488.72, a titolo di cauzione definitiva, non restituita dall'Amministrazione, nell'illustrazione dei motivi di gravame afferma che il Tribunale, avendo parzialmente accertato i fatti di causa e avendo solo parzialmente accolto le domande spiegate in primo grado, avrebbe errato nell'affermare la non dovutezza della domanda di restituzione della cauzione definitiva e che le parti resistenti non hanno fornito prova di averla restituita. Sul punto, assume poi che la polizza stipulata dall'impresa era congegnata in modo da essere trattenuta fino al momento del collaudo, sicché, tenuto conto del notevole ritardo dello stesso, tale voce avrebbe dovuto essere riconosciuta o in via restitutoria o in via risarcitoria. Allo stesso modo parte appellante argomenta in sede di precisazione delle conclusioni.
Alla luce di quanto sopra, ai fini della delibazione del motivo di impugnazione in commento, si impone un'analisi della questione muovendo dagli atti del primo grado di giudizio.
Innanzi al Tribunale, l'odierna appellante ha proposto la domanda in questione chiedendo che le Amministrazioni evocate in giudizio fossero condannate alla ripetizione della somma di
£.20.309.000, pari a €.10.488.72, a titolo di cauzione non definitiva. A tal fine non allegava nulla che dimostrasse l'avvenuta corresponsione all'amministrazione della suddetta somma, limitandosi a versare in atti il contratto di appalto del 03/07/1993, dal quale, di contro, risulta che la cauzione definitiva, nell'ammontare sopra indicato, è stata prestata mediante polizza fideiussoria n. 223176 del 20/01/1993, consentita da Assitalia Spa, Agenzia Generale di Messina, e ivi registrata al n. 831, serie III.
A fronte di tali deduzioni, nel costituirsi e nei successivi atti del giudizio, ivi compreso quello di impugnazione, le Amministrazioni hanno ribadito che la cauzione definitiva era stata prestata nei termini e nelle modalità descritte e hanno eccepito l'intervenuta estinzione della suddetta polizza giusto l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.
All'esito del giudizio, il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando che l'impresa aveva a suo tempo sottoscritto una polizza fideiussoria e che non risultasse che avesse esteso la durata della stessa fino al compimento del collaudo, richiamando inoltre la giurisprudenza della Suprema Corte nella quale si afferma l'obbligo del rimborso all'appaltatore delle somme versate per mantenere attive le polizze fideiussorie.
In sede di impugnazione, l'impresa appaltatrice censura l'ordinanza emessa dal Tribunale, dapprima insistendo per la condanna alla restituzione della somma asseritamente versata a titolo di cauzione. In particolare, così nell'atto di appello: “H) Il Tribunale, che ha parzialmente accertato i seguenti fatti (accogliendo solo parzialmente la domanda attrice), ha errato in quanto:[…] d) ha affermato la non dovutezza della domanda di restituzione della c.d. “ cauzione definitiva” pari a vecchie £. 20.309.000, pari oggi ad Euro 10.488,72.”; “I) Di contro tutte ( o gran parte ) le domande erano da accogliere in quanto controparte, da un lato, non aveva mai dato prova della restituzione della “ cauzione definitiva” del relaitvo importo”; successivamente, nel paragrafo dedicato al motivo, rubricato “sulla questione della cauzione definitiva”, fa riferimento alla polizza fideiussoria e alla circostanza che la stessa fosse congegnata per restare attiva fino al collaudo. Richiama la particolare durata della vicenda contrattuale e conclude affermando che “[…] anche tale voce doveva essere riconosciuta o in via di pagamento restitutorio o, comunque, in via risarcitoria non potendo, di certo, imputarsi alla ditta il costo di non aver potuto richiedere all'impresa assicurativa o al soggetto abilitato che aveva acceso la polizza assicurativa/fideiussoria come “ cauzione ” lo svincolo e la restituzione della somma congelata posta a garanzia degli interessi della P.A. fino al collaudo (atto che ovviamente non era nella disponibilità dell'impresa, ma imponeva la cooperazione della stazione appaltante)”; infine, sempre in atto di appello, nel rassegnare le conclusioni riproducendo le domande spiegate in prime cure, chiede la riforma dell'ordinanza impugnata e, segnatamente, per quanto qui assume rilievo, “… condannare le P.A. resistenti in solido o chi di ragione tra le stesse in persona del legale rappresentante pro tempore: a) al pagamento della somma in favore di , in Parte_1 proprio e nella qualità di unico erede dell' ing. , titolare della ditta individuale Parte_2 Pt_3 dell'ing. , delle somme di Euro 10.530,02 a tiolo di fatture non pagate ed Euro 10.488.72 Parte_2
a titolo di mancata restituzione della cauzione definitiva”.
Come si vede, i motivi di appello spiegati con riferimento alla questione della cauzione sono connotati da una certa ambiguità, poiché sembrano oscillare tra la impostazione originaria contenuta nel ricorso introduttivo, con il quale si faceva esplicito riferimento a una cauzione da restituire, e quella che segue la ricostruzione della fattispecie adottata in sentenza per rigettare la domanda, che invece fa riferimento alla diversa – sia pure analoga nella funzione di garanzia – fattispecie della polizza fideiussoria.
Al riguardo, è opportuno evidenziare l'ontologica diversità tra cauzione e prestazione di una polizza fideiussoria, le quali, pur essendo accomunate da una funzione di garanzia, sono caratterizzate da paradigmi tra loro differenti, sia dal punto di vista strutturale, che da quello rimediale. Sotto quest'ultimo profilo, mentre la cauzione, dando titolo restitutorio, nel caso di inadempimento comporta la ripetizione di quanto versato, confinando così i profili risarcitori alla questione degli interessi, la polizza fideiussoria nei rapporti col garantito non è di per sé fonte di titolo restitutorio, ma legittima il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui quest'ultimo, con una condotta inadempiente, abbia comportato una deminutio patrimoniale al debitore principale, consistente nei maggiori esborsi necessari a mantenere la polizza attiva.
Nel caso in esame, la domanda è da rigettare, sia che la si interpreti come pretesa alla restituzione di una cauzione, sia che la consideri come domanda di rimborso delle spese sopportate per mantenere la validità ed efficacia della polizza fideiussoria nel periodo protrattosi fino al rilascio del collaudo.
Quanto alla prima ipotesi, è sufficiente osservare che l'odierno appellante non ha, in alcun modo, documentato di avere versato la somma di £.20.309.000, pari a €.10.488.72, a titolo di vera e propria cauzione, di cui chiede la restituzione.
Con riferimento, invece, alla polizza fideiussoria, occorre, anche in questo caso, rilevare che tale contratto non è stato prodotto in atti, e la sua esistenza è desumibile soltanto dal riferimento che ne viene fatto nel contratto di appalto del 3 luglio 1993, da cui, tuttavia, non risultano quali fossero le condizioni della polizza medesima. Ne consegue che la mera prova dell'esistenza di una polizza fideiussoria ai fini delle garanzie connesse al contratto d'appalto, non è di per sé sufficiente a dar prova della circostanza che il ritardo nel collaudo abbia cagionato all'impresa appaltatrice un danno. In buona sostanza, occorre la prova del nesso causale tra la condotta dell'altro contraente e il danno cagionato dallo stesso e, dunque, delle maggiori spese sostenute all'esito della condotta inadempiente.
Tale onere probatorio non è stato assolto dall'appellante, non essendo stato dimostrato – e neppure specificamente allegato - che per effetto del ritardo nel collaudo l'impresa sia stata costretta a continuare a versale le commissioni al soggetto che aveva rilasciato detta garanzia, o che, comunque, abbia dovuto sopportare altri esborsi di qualsiasi tipo riferibili a tale polizza.
Peraltro, tale circostanza sembrerebbe da escludere, ove si consideri che parte appellata, già in prime cure, con eccezione reiterata in sede di gravame, ha rilevato come, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, (c'è? Quale allegato è?) detta polizza avrebbe perso efficacia alla data prevista per l'approvazione del collaudo, previsione che si raccorda a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, l. 741/1981, ratione temporis applicabile al rapporto, secondo cui “Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.”, l'art. 15 Capitolato Generale d'Appalto, alla luce di quanto pattuito in sede contrattuale in ordine alla sostituzione della cauzione definitiva con la polizza fideiussoria, facoltà questa prevista dalla legge, può essere interpretato nel senso della svincolabilità della polizza suddetta nei termini indicati.
Con riguardo agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere in conto che il pagamento di talune fatture in acconto sarebbe avvenuto oltre i termini di legge, avrebbe errato nel non aver disposto la rivalutazione monetaria in quanto, ancorché trattasi di debito di valuta, è fatto notorio che, essendo somma ingente dovuta a creditore che riveste la qualifica di imprenditore, essa avrebbe dato notevoli frutti e avrebbe potuto essere reinvestita, si duole, altresì, che il Tribunale non abbia proceduto all'applicazione dell'art. 1284 c.c..
Sui motivi d'impugnazione così proposti, occorre rilevare quanto segue.
Riguardo al ritardo nel pagamento delle fatture in acconto, il giudice di prime cure ha disposto la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento degli interessi legali e degli interessi moratori sull'importo di €. 24.962,21, pari a £. 48.333.590, ovverossia sulla somma dovuta in forza del certificato di pagamento n. 1/A, emesso in data 04/08/1993, e in relazione al quale l'ordinativo di pagamento risulta emesso soltanto in data 11/12/1993. Viceversa, il giudice di prime cure non ha riscontrato, né dalla documentazione riversata in atti da parte appellante, né da quella riversata da parte appellata, gli ulteriori ritardi allegati dall'impresa appaltatrice. Nell'atto di gravame, quest'ultima reitera le proprie domande in ordine alla corresponsione degli interessi legali e moratori inerenti il ritardo nel pagamento delle rate di acconto, facendo specialmente riferimento ai certificati di pagamento nn. 3, 6 e 7, non offrendo però alcun argomento in ordine alla prospettabilità di una diversa valutazione della questione e non muovendo altre censure.
Parte appellata, contesta tali rilievi ed eccepisce l'avvenuto pagamento in termini, in particolare, dei certificati di pagamento di cui ai nn. 3, 6 e 7.
Orbene, anche sul punto, l'ordinanza impugnata deve essere confermata, in quanto il giudice di prime cure, in conformità al principio acquisitivo, nella valutazione del compendio documentale riversato in atti, ha rilevato che l'unica rata in acconto rispetto alla quale si è manifestato il ritardo denunciato da controparte è quella di cui al certificato di pagamento n. 1/A del 04/08/1993, in relazione al quale l'ordinativo di pagamento risulta emesso il 11/12/1993.
Quanto alla rivalutazione monetaria, con specifico riferimento alle somme dovute a titolo di rata di acconto, l'art. 35 d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabile al rapporto per cui è causa, dispone al comma 3° che: “Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile”. Ne deriva che, rispetto alle rate di acconto, il legislatore ha voluto ricondurre il ristoro del maggior danno alla corresponsione degli interessi di mora, escludendo la praticabilità della rivalutazione monetaria.
Più in generale e con riferimento anche al saldo della rata finale, la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che “Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cassazione civile sez. un., 23/03/2015, n.5743). Inoltre “Invero, questa Corte si e' attestata sul principio secondo cui, in caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., puo' ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali;
ove il creditore rivesta la qualita' di imprenditore, e' sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidita'), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entita' dello stesso e alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento (cfr., e multis, Cass. 9 agosto 2021, n. 22512; Cass. 4 giugno 2018, n. 14289; Cass. 14 marzo 2017, n. 6575, in motiv.; Cass. 12 marzo 2014, n. 5639; Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499)” (Cass. Ord. 20/06/2023 n. 17572).
Invero, che l'obbligazione rimasta inadempiuta o tardivamente adempiuta sia da ricondurre alla categoria di quelle di valuta, non è circostanza di per sé sufficiente per indurre a escludere la praticabilità della rivalutazione monetaria, quale ulteriore voce di danno che si aggiunge a quella oggetto di forfettizzazione a mezzo interessi in ragione del disposto del 1° comma dell'art. 1224 c.c.. Nell'economia della richiamata disposizione, laddove al 2° comma si dispone che al creditore spetta il risarcimento del maggior danno, nella misura in cui ne fornisca dimostrazione, è dato rintracciare un principio in ragione del quale al ristoro conseguente gli interessi moratori può aggiungersi quello consistente nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, quale strumento di adeguamento del quantum debeatur al deprezzamento del costo del denaro nella mora. Al contempo ciò non toglie che, proprio il paradigma tracciato dalla norma, induce a ritenere che in relazione al maggior danno l'onere della prova si atteggia in maniera differente. Mentre in relazione agli interessi il danno conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta è presunto dal legislatore, in relazione alla rivalutazione monetaria la prova del maggior danno è posta in capo al creditore che lo lamenti.
Orbene, la prova in parola può essere fornita a mezzo di presunzioni ex art. 2727 c.c., ma ciò comunque non comporta alcuna esenzione dal relativo onere in capo al creditore che richieda il ristoro del danno ulteriore, il quale, pertanto, rimane tenuto quantomeno a fornire prova di quelle circostanze, tra cui il ricorso al credito o altre forme di approvvigionamento di liquidità, dalle quali può risalirsi al maggior danno patito.
L'appellante non ha ottemperato all'onere probatorio sopra delineato, limitandosi ad affermare che, rivestendo il creditore la qualifica di imprenditore, la somma sarebbe stata reinvestita, circostanza che, di per sé considerata, non è sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo di cui all'art. 2727 c.c., in quanto da essa non è dato trarre la ricorrenza di un effettivo danno in capo al creditore.
Pertanto, il motivo di censura è infondato e come tale deve essere respinto.
Del pari deve essere respinto l'ulteriore motivo di appello avente ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 1284 c.c.. In merito, occorre infatti rilevare che nella fattispecie per cui è causa il regime degli interessi legali e di quelli moratori è interamente retto dagli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962, ratione temporis applicabili al rapporto per cui è causa: essi atteggiandosi quale disciplina speciale della materia, si pongono in rapporto di specialità con l'art. 1284 c.c., escludendone pertanto l'applicazione.
Con riguardo al motivo d'appello, in forza del quale si lamenta che il giudice di cure avrebbe errato nel non dare applicazione ai principi che reggono il regime della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in relazione ai canoni di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., non tenendo altresì in considerazione l'apposizione di riserve a opera dell'impresa appaltatrice e il rilevante lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine di conclusione del procedimento di collaudo e la data in cui esso si è effettivamente concluso, occorre rilevare che l'appellante non ha fornito prova dei danni lamentati.
Più specificamente, sulla questione, occorre richiamare le considerazioni espresse sopra riguardo alle riserve e al loro impatto sull'atteggiarsi dell'onere della prova, considerazione cui deve aggiungersene una terza.
Quanto alle riserve, si è già osservato che la circostanza della mancata indicazione delle stesse riserve nel registro di contabilità non è di per sé dirimente, in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il relativo onere può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta le stesse siano state oggetto di comunicazione all'Amministrazione, ciò che, del resto, è sufficiente onde consentire alle riserve di realizzare lo scopo per cui sono previste, non essendo l'appaltatore nella disponibilità del registro di contabilità e non potendo lo stesso subire le conseguenze negative discendenti da un'omissione a lui non imputabile (sul punto la già richiamata Cassazione civile sez. I, 17/03/2020, n.7396).
Quanto all'impatto delle riserve sull'onere della prova, si è sopra rilevato che l'apposizione delle stesse non esonera l'appaltatore dal fornire prova del pregiudizio, a vario titolo subito, all'esito della condotta della stazione appaltante, secondo il paradigma di cui all'art. 2697 c.c. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2024, n.14522).
Alle considerazioni sopra riportate, occorre, come anticipato aggiungerne una terza, sempre sul versante dell'onere della prova.
Invero, in materia di responsabilità civile e a prescindere da ogni considerazione che possa farsi sulla natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, che di volta in volta viene in rilievo, è principio proprio del sistema quello per cui, in ogni caso, il danneggiato è tenuto, secondo il paradigma dell'art. 2697 c.c., a fornire prova del danno conseguenza e del nesso di causalità che intercede tra lo stesso e il danno evento, a sua volta scaturente dalla condotta illecita. Diversamente opinando si perverrebbe a predicare la risarcibilità del danno c.d. in re ipsa, in contrasto con la funzione riparatoria che emerge dal disposto dell'art. 1223 c.c.. Invero, colui il quale invochi il diritto al ristoro del danno patito ha “dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perchè non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere.” (Cass. Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328).
In termini analoghi, sullo specifico tema della responsabilità della Pubblica Amministrazione, conclude anche la giurisprudenza amministrativa: “Nell'ambito della responsabilità dell'amministrazione pubblica, qualora sussista solo il fatto lesivo, ma non vi sia un danno- conseguenza, non c'è alcuna obbligazione risarcitoria, intendendo con ciò affermare che qualora non si verifichi un danno-conseguenza non c'è danno ingiusto e quindi non si perfeziona l'illecito” (Consiglio di Stato sez. II, 09/04/2024, n.3256).
I superiori principi non sono revocati in dubbio nemmeno nelle ipotesi in cui al ristoro del danno possa procedersi in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c., nonché nelle ipotesi in cui lo stesso legislatore, assolvendo alle medesime esigenze sottese alla richiamata disposizione, provveda a quantificare il danno in via forfettaria.
L'art. 1226 c.c. trova applicazione, stando alla littera legis, quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Il giudizio di equità sopperisce, dunque, all'impossibilità di provare il quantum della deminutio sofferta dalla sfera giuridico-economica del soggetto danneggiato, ma non esime quest'ultimo di dar prova del danno evento, del danno conseguenza e del nesso di causalità giuridica tra loro intercedente, in quanto diversamente opinando si perverrebbe, di fatto, a predicare la sussistenza di un danno in re ipsa, il quale, come già osservato, non trova cittadinanza nel sistema della responsabilità civile. Invero, la Suprema Corte ha in merito affermato che “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8941). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nelle ipotesi in cui il legislatore, presa in considerazione la condotta idonea a determinare il sorgere del diritto al risarcimento del danno, provvede a indicarne i criteri di liquidazione. Si tratta di fattispecie nelle quali la prova dell'ammontare del danno risulta essere impossibile o, comunque, di difficile determinazione, tale per cui l'ordinamento viene in soccorso al danneggiato riducendo il complessivo onere probatorio in relazione al quantum, ma non lo esenta dalla dimostrazione in ordine alla sussistenza del danno conseguenza. In buona sostanza, in tutti questi casi, il legislatore provvede a soddisfare le medesime esigenze di tutela cui risponde l'art. 1226 c.c., ma ciò non autorizza un'interpretazione tale per cui colui il quale si dice danneggiato debba ritenersi dispensato dal dimostrare la ricorrenza del danno conseguenza, essendo solo esonerato dalla prova del suo preciso ammontare.
Ciò premesso, in relazione al danno curriculare, l'appellante si limita ad allegare che esso deriverebbe dalla circostanza che all'impresa appaltatrice sarebbe stato impedito, in ragione del mancato collaudo in termini, di spendere l'esecuzione dello stesso in appalti futuri e di arricchire il proprio curriculum.
In proposito, va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il danno curriculare è ricollegabile alla mancata aggiudicazione o esecuzione di un appalto (Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2638; Consiglio di Stato sez. V, 13/09/2024, n.7574), situazione non configurabile nel caso di specie, ove la ditta odierna appellante si è aggiudicata l'appalto e lo ha portato a esecuzione, ottenendo anche i relativi compensi, seppure in misura parziale.
Che tale voce di danno non sia pertinente al caso in esame lo si desume anche dalle stesse allegazioni della ditta appaltatrice, riguardanti i criteri di liquidazione del presunto danno.
E invero, quando la parte ricorrente chiede che il danno sia liquidato mediante la corresponsione di una percentuale (il 5%) dell'appalto, richiama un indirizzo giurisprudenziale che ha evidente riferimento non all'appalto aggiudicato (come invece è avvenuto nel caso in esame), bensì a quello al quale la ditta ha partecipato senza risultare aggiudicataria, trattandosi versandosi in una forma di liquidazione del danno per perdita di chance.
Inoltre, nell'atto di appello si afferma che le somme liquidate a tale titolo “…devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi alla data di stipula dei contratti con le imprese risultate illegittimamente aggiudicatarie fino alla data del deposito della sentenza.” Tale richiesta è del tutto estranea al caso in esame, nel quale – si ripete – non vi è alcuna illegittima aggiudicazione ad altre ditte, e non fa che confermare la infondatezza di tale pretesa risarcitoria
Peraltro, quand'anche si volesse ipotizzare che un danno curriculare sia configurabile, per essere stata l'impresa – fino al rilascio del collaudo - nell'impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall'esecuzione dell'appalto, l'appellante non fornisce prova alcuna del danno patito, in quanto non può ritenersi sufficiente, anche ai fini della prova presuntiva, la mera allegazione della mancata emissione del certificato di collaudo. In disparte quanto rilevato da parte appellata circa l'utilizzabilità a tal fine della certificazione inerente l'esecuzione dei lavori, occorre rilevare che è necessaria la prova rigorosa del nesso di causalità tra la mancata disponibilità delle referenze inerenti l'avvenuta esecuzione del contratto e la mancata aggiudicazione di ulteriori commesse pubbliche. In tal senso, va richiamata la recente pronuncia con cui si è affermato che “In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.” (Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n.2638). Nulla di tutto ciò è stato provato – e neppure allegato – dall'appellante.
Quanto al lamentato danno da mancato utile d'impresa, questo consiste nell'interesse dell'impresa all'esecuzione del contratto e, come tale, è risarcibile nella misura in cui tale interesse risulti essere stato frustrato dalla condotta illecita della Pubblica Amministrazione, ciò che non è dato riscontrare nel caso di specie, in quanto è dato pacifico che l'impresa ha proceduto alla realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto, residuando soltanto il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo.
In relazione al danno da maggiori oneri per spese di personale e di gestione amministrativa, danno da spese generali per durata passiva del contratto, lamentato da parte appellante, deve premettersi che in tale definizione si lasciano compendiare tutte le voci di danno afferenti ai costi e alle spese sostenute dall'appaltatore, nonché il mancato guadagno dallo stesso subito, in relazione all'andamento anomalo del contratto di appalto, ivi compreso l'eventuale lucro cessante, riconnessi alla mancata realizzazione dell'opera in termini per fatto riferibile all'amministrazione o al mancato collaudo nei tempi previsti.
Ancora una volta, in relazione a tale voce di danno, occorre rilevare che non è stata fornita prova del danno conseguenza. Invero dai documenti prodotti nel giudizio di prime cure emerge che i lavori sono stati formalmente riconsegnati alla stazione appaltante come finiti in data 18/11/1994 e che tale riconsegna è avvenuta onde consentire l'uso delle opere da parte dell'ente proprietario e che, inoltre, in data 22/02/1995 veniva emessa Certificazione Esecuzione Lavori. Invero, riconsegnati i lavori, emessa la certificazione di esecuzione e consegnato il bene all'ente utilizzatore, non è possibile individuare in capo all'impresa appaltatrice la ricorrenza di alcun onere custodiale idoneo a sorreggere la ricorrenza di maggiori esborsi in ordine alla durata passiva del contratto e, più specificamente, in ordine a eventuali spese riconnesse al mantenimento di un apparato organizzativo- aziendale destinato stabilmente all'opera oggetto del contratto di appalto. In merito la Suprema Corte ha affermato che “In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione” (Cassazione civile sez. I, 16/04/2014, n.8874).
In buona sostanza, l'avvenuta consegna dell'opera oggetto d'appalto, con il conseguente venir meno dell'onere custodiale, fa venir meno, in relazione alla prova del danno conseguenza, quel dato di fatto da quale muove il ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c. e dal quale trarre, in via inferenziale, la sussistenza del danno invocato dall'appellante.
Pertanto, nonostante il collaudo si sia concluso a notevole distanza di tempo dall'avvenuta consegna dei lavori, non può riscontrarsi la ricorrenza in capo all'appellato di un danno derivante da tale circostanza.
In merito al danno non patrimoniale, anche nella voce del danno esistenziale, di cui l'appellato richiede il ristoro, in ragione delle sofferenze patite dal de cuius e dallo stesso a causa dello svolgersi del rapporto sotteso al contratto di appalto e riconnesso altresì alla pendenza di un procedimento esecutivo, occorre rilevare che pure rispetto a tale domanda risulta non essere stato assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato. Invero, la prova del danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non può considerarsi in re ipsa, sicché devono essere allegati e provati, da chi ne domanda il risarcimento, il nesso di causalità e il danno conseguenza. Non può a tal fine ritenersi sufficiente l'allegazione della circostanza che l'attore ha subito delle procedure esecutive onde fondare il ristoro al pregiudizio lamentato, in quanto la mera allegazione non è di per sé sufficiente a disvelare la ricorrenza di un nesso eziologico tra la condotta riferibile all'Amministrazione, da una parte, e dall'altra la ricorrenza di un danno conseguenza.
Sotto il primo profilo è infatti necessaria la dimostrazione che l'esposizione debitoria che ha condotto all'esecuzione forzata sia stata effettivamente determinata dalla condotta riferibile alle Amministrazioni convenute, potendo essa conseguire a circostanze del tutto avulse dalla vicenda per cui è causa (nel caso in esame, va ribadito che le amministrazioni avevano adempiuto, in larga misura, agli obblighi di pagamento conseguenti all'esecuzione dell'appalto); sotto il secondo profilo, se è vero che il danno conseguenza può essere provato anche a mezzo di presunzioni, è altrettanto vero che non può ritenersi sufficiente ai fini del ragionamento presuntivo-inferenziale la mera allegazione delle sofferenze riconnesse all'esecuzione forzata. Del resto, anche se la stessa fosse sufficiente, in ogni caso la risarcibilità del danno sarebbe di per sé esclusa dalla mancata prova in ordine al nesso di causalità.
Passando alla domanda di risarcimento del danno da lesione del credito, occorre osservare che nel caso di specie non è possibile predicarne la ricorrenza. Invero, la figura dogmatica del danno da lesione del credito risulta configurabile laddove un soggetto terzo, estraneo dunque al rapporto obbligatorio, ponendo in essere una condotta riconducibile al paradigma di cui all'art. 2043 c.c., frustri il soddisfacimento dell'interesse creditorio sotteso a un rapporto obbligatorio di cui non è parte. Pertanto, nel caso di specie questo non può ritenersi configurabile e, conseguentemente, la relativa domanda deve essere respinta.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidati in dispositivo, con applicazione dei valori minimi (essendo state le questioni trattate prevalentemente in fatto) delle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 14772022, corrispondenti allo scaglione in cui rientra il valore della domanda di maggiore entità proposta dall'appellante ( 487.000,00), e dunque lo scaglione da 260.000,01 a € 520.000,00.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, alla stregua del principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (e in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…” a carico sia degli appellanti principali, sia di quelli incidentali, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, della e del Controparte_1 Controparte_1
, avverso l'ordinanza n. Controparte_2
1774/2022 del 17/06/2022, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al n. 6651/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore;
2) rigetta l'appello;
3) per l'effetto, conferma, nei termini di cui in motivazione, l'ordinanza impugnata;
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'
[...]
e del Controparte_1 [...]
, in solido, Controparte_6 della somma di € 10.060,00 (di cui € 2.195,00 per la fase di studio, €1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Nulla sulle spese, in favore della . Controparte_1
6) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente estensore (dr. Massimo GULLINO)
Si dà atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio.
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)