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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4143 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Campa, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferri, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 27.08.2024, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito , con il
[...] Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio in Frascati (RM) l'11.09.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (7.09.2000) e (16.08.2004) e formulando le seguenti Per_1 Per_2
conclusioni:
“
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 la casa coniugale, nella quale vivono i figli assieme alla madre, viene assegnata alla sig.ra essendosene il sig. già allontanato. Pt_1 CP_1
3. i figli essendo maggiorenni decideranno autonomamente quando come e se frequentare il padre.
4. ordinare al sig. di asportare i restanti effetti personali lasciati nella casa CP_1
coniugale entro e non oltre 30gg.
5. con vittoria di spese ed onorari della presente fase di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2025 si costituiva in giudizio
, il quale formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi , autorizzandoli a Parte_2 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Monte Porzio Catone alla via Galileo Galilei n. 15 alla
Signora che continuerà a viverci unitamente ai figli e;
il Parte_1 Per_1 Per_2
Sig. se ne è già allontanato asportando gran parte dei propri effetti personali mentre CP_1 per i restanti, laddove ancora giacenti alla data dell'udienza (10.03.2025), vi provvederà entro
30 giorni dalla pubblicazione della pronuncia di separazione;
3. nulla disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1
figli e , che, come detto, sono economicamente indipendenti e che, essendo Per_1 Per_2
maggiorenni, decideranno autonomamente quando vedere e frequentare il padre;
4. disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento e sostentamento con propri esclusivi mezzi senza, quindi, alcun contributo a carico dell'altro.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, rimborso spese ex art. 15 L.P., C.A. ed IVA come per legge.”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 10.03.2025 le parti comparivano personalmente e chiedevano di definire la controversia alle seguenti condizioni:
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) nulla a titolo di mantenimento dei figli e , in quanto entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti;
3) nulla sull'assegnazione della casa coniugale, la cui regolamentazione seguirà le norme di diritto comune;
4) spese di lite integralmente compensate.”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavo le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c. 2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e che, non presentando profilo di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4143/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(RM) l'11.02.1973 (CF: ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
il 25.04.1974 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio in Frascati C.F._2
(RM) l'11.09.1999;
b) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Frascati (anno 1999, n. 260, parte II, serie A, ufficio 1);
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4143 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Campa, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ferri, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 27.08.2024, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale chiedendo la separazione dal marito , con il
[...] Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio in Frascati (RM) l'11.09.1999, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (7.09.2000) e (16.08.2004) e formulando le seguenti Per_1 Per_2
conclusioni:
“
1. dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 la casa coniugale, nella quale vivono i figli assieme alla madre, viene assegnata alla sig.ra essendosene il sig. già allontanato. Pt_1 CP_1
3. i figli essendo maggiorenni decideranno autonomamente quando come e se frequentare il padre.
4. ordinare al sig. di asportare i restanti effetti personali lasciati nella casa CP_1
coniugale entro e non oltre 30gg.
5. con vittoria di spese ed onorari della presente fase di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.02.2025 si costituiva in giudizio
, il quale formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi , autorizzandoli a Parte_2 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Monte Porzio Catone alla via Galileo Galilei n. 15 alla
Signora che continuerà a viverci unitamente ai figli e;
il Parte_1 Per_1 Per_2
Sig. se ne è già allontanato asportando gran parte dei propri effetti personali mentre CP_1 per i restanti, laddove ancora giacenti alla data dell'udienza (10.03.2025), vi provvederà entro
30 giorni dalla pubblicazione della pronuncia di separazione;
3. nulla disporre a carico del Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei Controparte_1
figli e , che, come detto, sono economicamente indipendenti e che, essendo Per_1 Per_2
maggiorenni, decideranno autonomamente quando vedere e frequentare il padre;
4. disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento e sostentamento con propri esclusivi mezzi senza, quindi, alcun contributo a carico dell'altro.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, rimborso spese ex art. 15 L.P., C.A. ed IVA come per legge.”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 10.03.2025 le parti comparivano personalmente e chiedevano di definire la controversia alle seguenti condizioni:
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) nulla a titolo di mantenimento dei figli e , in quanto entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti;
3) nulla sull'assegnazione della casa coniugale, la cui regolamentazione seguirà le norme di diritto comune;
4) spese di lite integralmente compensate.”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavo le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c. 2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e che, non presentando profilo di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4143/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(RM) l'11.02.1973 (CF: ), e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
il 25.04.1974 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio in Frascati C.F._2
(RM) l'11.09.1999;
b) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Frascati (anno 1999, n. 260, parte II, serie A, ufficio 1);
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi