TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4146/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Donatella Vicari Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dall'Avv. Alessia CP_1
NN
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato l presente giudizio premettendo di essere stato già riconosciuto totalmente inabile al lavoro con diritto all'indennità di accompagnamento, che sottoposta a visita di revisione veniva accertata una percentuale di invalidità pari al 67-99% con revoca del beneficio ex art. 1
l. 18/80 e in condizioni di disabilità lieve;
di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 5573/2023) al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80, nonché la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 della
L. 104/92 e la riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% ai fini dell'assistenza sociosanitaria di cui all'art. 2 l. 118/71; che in sede di atp veniva riconosciuta la sussistenza di una invalidità pari al 100% e di condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/92 a decorrere dal gennaio 2024; che la ricorrente contestava parzialmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, depositando la dichiarazione di dissenso in data 2.7.2024; la parte ricorrente, ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. in data 3.7.2024, chiedendo che gli siano riconosciuti i requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagno a decorrere dalla domanda amministrativa, e che sia riconosciuto il suo diritto a beneficiare della prestazione con condanna dell'ente al pagamento dei ratei, in subordine dichiararsi la sussistenza dei requisiti già riconosciuti in sede d ATP a decorrere dal gennaio 2024.
Si è costituito l' resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 3.7.2024.
Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che la paziente è affetta da “da ipoacusia bilaterale (maggiore a sn) progressivamente peggiorata con necessità di apparecchio acustico;
diabete mellito in trattamento;
poliposi endometriale;
K utero trattato con intervento chirurgico di istero-annessiectomia con successivi cicli di radio e chemioterapia in attuale assenza di ripresa di malattia con riscontro di laparocele post chirurgico;
incidentaloma vescicale ed idronefrosi di grado III con “rene grinzo” sn;
spondilodiscoartrosi colonna vertebrale ed artrosi diffusa arti sup. ed inf. ad incidenza funzionale;
edemi declivi arto inf sn;
IRC di grado lieve/moderato; incontinenza urinaria con utilizzo di presidi;
stato ansioso con disturbi del sonno.” . Ha inoltre affermato che nonostante il quadro patologico è in grado di deambulare autonomamente ma con necessità di appoggio ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1 L. 18/80.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP e rispetto ai quali il ricorrente ha oggi insistito, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 3, e la percentuale di invalidità pari al 100%, a decorrere da gennaio 2024. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4146/2024 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 della l. 104/92 nonché invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 100% ai fini dell'assistenza sociosanitaria di cui all'art. 2 l. 118/71 a decorrere da gennaio 2024;
- Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 26.11.2025
Il Giudice
SI NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4146/2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Donatella Vicari Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dall'Avv. Alessia CP_1
NN
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato l presente giudizio premettendo di essere stato già riconosciuto totalmente inabile al lavoro con diritto all'indennità di accompagnamento, che sottoposta a visita di revisione veniva accertata una percentuale di invalidità pari al 67-99% con revoca del beneficio ex art. 1
l. 18/80 e in condizioni di disabilità lieve;
di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (rgn. 5573/2023) al fine di far accertare la sussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80, nonché la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 della
L. 104/92 e la riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% ai fini dell'assistenza sociosanitaria di cui all'art. 2 l. 118/71; che in sede di atp veniva riconosciuta la sussistenza di una invalidità pari al 100% e di condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3, co. 3 l. 104/92 a decorrere dal gennaio 2024; che la ricorrente contestava parzialmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, depositando la dichiarazione di dissenso in data 2.7.2024; la parte ricorrente, ha quindi agito in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. in data 3.7.2024, chiedendo che gli siano riconosciuti i requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagno a decorrere dalla domanda amministrativa, e che sia riconosciuto il suo diritto a beneficiare della prestazione con condanna dell'ente al pagamento dei ratei, in subordine dichiararsi la sussistenza dei requisiti già riconosciuti in sede d ATP a decorrere dal gennaio 2024.
Si è costituito l' resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente si rileva la procedibilità del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto nel termine perentorio dei 30 giorni dal deposito delle contestazioni avvenuto in data 3.7.2024.
Deve essere inoltre dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che la paziente è affetta da “da ipoacusia bilaterale (maggiore a sn) progressivamente peggiorata con necessità di apparecchio acustico;
diabete mellito in trattamento;
poliposi endometriale;
K utero trattato con intervento chirurgico di istero-annessiectomia con successivi cicli di radio e chemioterapia in attuale assenza di ripresa di malattia con riscontro di laparocele post chirurgico;
incidentaloma vescicale ed idronefrosi di grado III con “rene grinzo” sn;
spondilodiscoartrosi colonna vertebrale ed artrosi diffusa arti sup. ed inf. ad incidenza funzionale;
edemi declivi arto inf sn;
IRC di grado lieve/moderato; incontinenza urinaria con utilizzo di presidi;
stato ansioso con disturbi del sonno.” . Ha inoltre affermato che nonostante il quadro patologico è in grado di deambulare autonomamente ma con necessità di appoggio ha quindi concluso negando la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1 L. 18/80.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP e rispetto ai quali il ricorrente ha oggi insistito, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 3, e la percentuale di invalidità pari al 100%, a decorrere da gennaio 2024. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4146/2024 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 della l. 104/92 nonché invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 100% ai fini dell'assistenza sociosanitaria di cui all'art. 2 l. 118/71 a decorrere da gennaio 2024;
- Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 26.11.2025
Il Giudice
SI NI