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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11452/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11452/2023 R.G. LAVORO
TRA
c.f., C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Levita, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
P. IVA , in persona del Liquidatore p.t., rapp.to e difeso, giusta
[...] P.IVA_2 procura in atti dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento Tfr
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , rassegnando CP_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 25.10.2001 al 19.07.2020 con il Controparte_2
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
[...] CP_2 CP_2
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_2
e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per Controparte_2 CP_1
l'effetto condannare l' (C.F. )in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo a titolo di TFR di euro 25.269,34 o di quello maggiore o minore Parte_1 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014
e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver prestato dal 25.10.2001 al 19.07.2020 la propria attività lavorativa alle dipendenze del , con CP_2 Controparte_2 mansione di operatore autista, con inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL
Federambiente, rapporto a tempo indeterminato;
che il predetto rapporto di lavoro cessava in data CP_ 19.07.2020 per licenziamento;
che, dopo la cessazione, il C.U.B. aveva trasmesso all' - Gestione dipendenti pubblici -territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, CP_2 quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che visto l'eccessivo decorso del tempo e il mancato pagamento del Tfr, con pec del
05.06.2023, aveva chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere CP_1 visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
che L' con pec del 08.06.2023 CP_1 disattendeva la predetta richiesta assumendo che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
che pertanto era spirato il termine sospensivo previsto dall' art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 19.7.2020.
Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla liquidazione della CP_1 somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall'
[...]
, ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_3 Fissata udienza di discussione, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio il 27.11.2025 e, stante il pagamento della prestazione in CP_1 corso di causa, ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione CP_ delle spese di giudizio nei confronti dell'
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto del contenuto delle note di trattazione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti costituite e l'omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Sempre in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che Controparte_2 ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con CP_2 CP_2
L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di Controparte_2 autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e
Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' , essendo l'istituto CP_1 tenuto all'erogazione del TFR maturato alle dipendenze dell'ente pubblico, in virtù del rapporto di lavoro con il CUB pacificamente cessato il 19.07.2020.
Venendo all'esame del merito, mancando nella fattispecie in esame una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva e parimenti, la prescrizione dei CP_ contributi omessi, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto. CP_ Ed, invero, l' in corso di causa ha provveduto alla liquidazione del TFR richiesto dall'istante (cfr. prospetto di liquidazione del 6.03.2024 e dettaglio pagamento del 31.07.2024). CP_ Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'omissione contributiva a carico del convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del Controparte_2 giudizio e del tutto pacifica (cfr. Memoria di costituzione del , che nulla reca in segno CP_2 diverso).
Nei rapporti tra la ricorrente e i convenuti si procede al governo separato delle spese di lite: le spese CP_ tra la ricorrente e l' si compensano per la metà stante la serialità della controversia e il ruolo CP_ CP_ dell' nella fase precontenziosa;
le restanti spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta;
restando invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il convenuto, CP_2 nei cui confronti parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di condanna. Nei rapporti tra CP_ l' ed il , i motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella
Paesano, così decide: CP_ 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e l'
2) dichiara il non luogo a provvedere sulla restante parte della domanda nei confronti del;
CP_2
CP_ 3) condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite liquidate
– in tale misura già ridotta - in euro 1.350,00, oltre IVA e CPA, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione, compensandole nella restante parte;
5) compensa le spese di lite per intero tra la ricorrente e il;
CP_2
CP_
6) compensa le spese di lite per intero tra l' e . CP_2
Si comunichi.
Aversa, 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11452/2023 R.G. LAVORO
TRA
c.f., C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ottavio Levita, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
P. IVA , in persona del Liquidatore p.t., rapp.to e difeso, giusta
[...] P.IVA_2 procura in atti dagli Avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento Tfr
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e il , rassegnando CP_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 25.10.2001 al 19.07.2020 con il Controparte_2
delle Province di e , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
[...] CP_2 CP_2
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_2
e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per Controparte_2 CP_1
l'effetto condannare l' (C.F. )in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo a titolo di TFR di euro 25.269,34 o di quello maggiore o minore Parte_1 ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge. c) con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014
e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver prestato dal 25.10.2001 al 19.07.2020 la propria attività lavorativa alle dipendenze del , con CP_2 Controparte_2 mansione di operatore autista, con inquadramento nel livello III/A in applicazione del CCNL
Federambiente, rapporto a tempo indeterminato;
che il predetto rapporto di lavoro cessava in data CP_ 19.07.2020 per licenziamento;
che, dopo la cessazione, il C.U.B. aveva trasmesso all' - Gestione dipendenti pubblici -territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, CP_2 quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che visto l'eccessivo decorso del tempo e il mancato pagamento del Tfr, con pec del
05.06.2023, aveva chiesto all' di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere CP_1 visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;
che L' con pec del 08.06.2023 CP_1 disattendeva la predetta richiesta assumendo che le indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici soggiacciono alla normativa speciale di cui al DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre 1999, la quale derogherebbe al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali sancito dall' art. 2116 c.c., nonché in ragione della totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
che pertanto era spirato il termine sospensivo previsto dall' art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 19.7.2020.
Su tali premesse, prospettata la legittimazione passiva dell' , competente alla liquidazione della CP_1 somma di TFS/TFR e confutate le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall'
[...]
, ha concluso nei termini innanzi trascritti. CP_3 Fissata udienza di discussione, si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva in merito al pagamento del TFR/TFS. Nel merito ha invocato l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., con conseguenziale condanna dell' al pagamento del TFS. CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio il 27.11.2025 e, stante il pagamento della prestazione in CP_1 corso di causa, ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione CP_ delle spese di giudizio nei confronti dell'
In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto del contenuto delle note di trattazione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro tra le parti costituite e l'omessa corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Sempre in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_2 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che Controparte_2 ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con CP_2 CP_2
L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di Controparte_2 autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e
Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).
Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del quale ente CP_2 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio è preposto l' , essendo l'istituto CP_1 tenuto all'erogazione del TFR maturato alle dipendenze dell'ente pubblico, in virtù del rapporto di lavoro con il CUB pacificamente cessato il 19.07.2020.
Venendo all'esame del merito, mancando nella fattispecie in esame una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva e parimenti, la prescrizione dei CP_ contributi omessi, ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto. CP_ Ed, invero, l' in corso di causa ha provveduto alla liquidazione del TFR richiesto dall'istante (cfr. prospetto di liquidazione del 6.03.2024 e dettaglio pagamento del 31.07.2024). CP_ Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio.
Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'omissione contributiva a carico del convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del Controparte_2 giudizio e del tutto pacifica (cfr. Memoria di costituzione del , che nulla reca in segno CP_2 diverso).
Nei rapporti tra la ricorrente e i convenuti si procede al governo separato delle spese di lite: le spese CP_ tra la ricorrente e l' si compensano per la metà stante la serialità della controversia e il ruolo CP_ CP_ dell' nella fase precontenziosa;
le restanti spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta;
restando invece interamente compensate le spese di lite tra parte ricorrente e il convenuto, CP_2 nei cui confronti parte ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta di condanna. Nei rapporti tra CP_ l' ed il , i motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaella
Paesano, così decide: CP_ 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e l'
2) dichiara il non luogo a provvedere sulla restante parte della domanda nei confronti del;
CP_2
CP_ 3) condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite liquidate
– in tale misura già ridotta - in euro 1.350,00, oltre IVA e CPA, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione, compensandole nella restante parte;
5) compensa le spese di lite per intero tra la ricorrente e il;
CP_2
CP_
6) compensa le spese di lite per intero tra l' e . CP_2
Si comunichi.
Aversa, 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano