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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 26428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.07.2024
da
1) Parte_1
Nato a Morimondo (MI) in data 13 gennaio 1955 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Andrea Gatti e Barbara Bariggi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Rho (MI) in data 15 aprile 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Protti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alessandria in data 14.09.2013
(anno 2013, atto n. 106, uff. 1 parte I)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 228/2021 del 22.03.2021
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, parte ricorrente, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 228/2021 pubblicata il 22.03.2021 dal Tribunale di Alessandria, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della SI.ra . Pt_2
Parte resistente si è costituita in giudizio con atto depositato in data 18.11.2024, associandosi alla domanda di controparte.
Con decreto del 06.12.2024 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Le parti hanno quindi chiesto il recepimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“Dato atto dell'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 228/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria e depositata il 22.3.2021, posto che la signora ha instaurato una nuova convivenza stabile, Pt_2 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT quale contributo al Pt_1
mantenimento della signora , con decorrenza dalla data di deposito del ricorso Pt_2
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 228/2021 pubblicata il
22.03.2021 dal Tribunale di Alessandria, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.07.2024
da
1) Parte_1
Nato a Morimondo (MI) in data 13 gennaio 1955 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Andrea Gatti e Barbara Bariggi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Rho (MI) in data 15 aprile 1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Protti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alessandria in data 14.09.2013
(anno 2013, atto n. 106, uff. 1 parte I)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 228/2021 del 22.03.2021
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, parte ricorrente, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 228/2021 pubblicata il 22.03.2021 dal Tribunale di Alessandria, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento della SI.ra . Pt_2
Parte resistente si è costituita in giudizio con atto depositato in data 18.11.2024, associandosi alla domanda di controparte.
Con decreto del 06.12.2024 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Le parti hanno quindi chiesto il recepimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“Dato atto dell'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 228/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria e depositata il 22.3.2021, posto che la signora ha instaurato una nuova convivenza stabile, Pt_2 revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT quale contributo al Pt_1
mantenimento della signora , con decorrenza dalla data di deposito del ricorso Pt_2
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 228/2021 pubblicata il
22.03.2021 dal Tribunale di Alessandria, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, l'11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo