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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 625/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VETTORI GIUSEPPE (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
QUALE TITOLARE DITTA INDIVIDUALE Controparte_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
RUSSO LUCIO (CF ) C.F._3
APPELLATO avverso
• la sentenza non definitiva n. 43/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 22/01/2021
• la sentenza definitiva n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 12/02/2024
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
In data 08.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Prato n. 43/2021 pubblicata il 22/01/2021 e della sentenza n. 106/2024 pubblicata il 12/02/2024, entrambe rese nel giudizio RG n. 3204/2015:
• confermare l'ordinanza inibitoria del 21 maggio 2024;
• respingere le conclusioni dell'appellata e l'appello incidentale dalla stessa proposto perché inammissibile o comunque infondato;
Nel merito:
- dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande svolte, anche singolarmente prese, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che la Corte d'Appello riterrà di applicare.
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili ed in ogni caso rigettare, le richieste istruttorie avanzate da parte attrice. In via istruttoria, disporre un'integrazione della relazione peritale affinché il CTU elabori una ipotesi che, stante l'ammontare delle rimesse solutorie individuate dallo stesso CTU, veda prescritti tutti gli addebiti (su c/c e c/anticipi) ante decennio e svolga i ricalcoli richiesti dal quesito, considerata la totale prescrizione degli addebiti anteriori, partendo dal saldo banca alla data anteriore di un decennio all'atto interruttivo della prescrizione.
Condannare il procuratore antistatario Avv. Lucio Russo alla restituzione dell'importo riscosso a titolo di rimborso spese legali del primo grado (doc. 19 prodotto con istanza inibitoria).
Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 35 Per la parte appellata:
Perché piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, (i) in riforma dell'appellata Sentenza e (ii) in accoglimento del proposto appello incidentale, così provvedere e statuire:
1) respingere l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della Sentenza n. 106/24 del Tribunale di Prato siccome inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
2) rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla
[...]
, siccome infondato in fatto e in diritto;
Parte_2
3) in accoglimento dell'appello incidentale e per le esposte motivazioni, condannare la al pagamento in suo Controparte_3 favore della somma di €. 144.964,00, in luogo di quella già riconosciuta di €. 103.015,34 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma cc dalla domanda;
4) condannare la banca opposta/appellata al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 43/2021 pubblicata il 22/01/2021, il Tribunale di
Prato ha dichiarato la nullità ab origine dei contratti di c/c ordinario n. 52371.28 e n. 19451.18, nonché dei contratti di c/c anticipi n. 55300.89 e n. 52372.21, mentre con sentenza definitiva n. 106/2024, pubblicata il 12/02/2024, lo stesso giudice di prime cure ha accertato il credito dell'attore nei confronti CP_1 della convenuta, in € 103.015,34, quale saldo creditore alle date di Pt_1 chiusura dei rapporti e condannato la stessa al relativo pagamento, con Pt_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre alla rifusione della metà delle spese di lite, di quelle per procedimento di mediazione obbligatoria e di CTU, distraendole a favore dei procuratori costituiti.
Tali sentenze sono state emesse sulle domande del volte ad CP_1
pagina 3 di 35 ottenere l'accertamento della nullità delle clausole negoziali relative ai seguenti contratti:
a) c/c ordinario n. 52371.28 con decorrenza dal 31.12.1992 al 30.03.2015;
b) c/c ordinario n. 19451.18 con decorrenza dal 30.06.1994 al 30.07.2013;
c) c/c anticipi n. 55300.89 con decorrenza quantomeno dal 19.01.1994 al 30.03.2015;
d) c/c anticipi n. 52372.21 con decorrenza quantomeno dal 31.12.1992 al 30.03.2015;
e) c/c anticipi n.68559.30 con decorrenza dal 30.06.1994 al 31.07.2013;
Il ricorrente aveva, altresì, chiesto l'accertamento del rapporto di dare e avere tra le parti nonché la condanna della alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente a questa pagate, nella misura meglio specificata nella propria Consulenza di parte.
Si era costituita in giudizio la predetta banca, la quale aveva preliminarmente eccepito la prescrizione delle rimesse effettuate sino al 28.01.2006 (ovvero nei dieci anni anteriori alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), deducendo nel merito che gli addebiti eseguiti in riferimento a interessi debitori e CMS fossero conformi a quanto contrattualmente pattuito, come risulterebbe dalla comunicazione di concessione degli affidamenti del 26.04.1995 inviata dalla al ricorrente, per i conti sub a, b, c, e d, nonché dalla comunicazione di Pt_1 concessione degli affidamenti del 24.10.1994 inviata dalla al ricorrente, per Pt_1 il conto sub e.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] CP_4 Pt_1 giudizio, innanzi a questa Corte di Appello quale titolare Controparte_1 della impresa individuale (di seguito anche APPELLATO) Controparte_2 proponendo gravame avverso le suddette sentenze, per i seguenti sostanziali motivi di appello, come di seguito riassunti, afferenti rispettivamente:
pagina 4 di 35 a) quanto alla sentenza non definitiva n. 43/2021, tutti all'erroneità della medesima, in punto di:
1. ritenuta illegittimità della pattuizione degli interessi ultra-legali – errata ripartizione dell'onere della prova ad essa addossato per carenze di documenti che essa non aveva alcun obbligo di conservare, atteso il lunghissimo arco temporale trascorso dalla loro sottoscrizione;
2. ritenuta illegittimità degli interessi anatocistici - ritenuta illegittimità della CMS per mancata pattuizione;
3. omesso accertamento della prescrizione come inerente al periodo anteriore al 28.01.2006, essendo il primo atto interruttivo valido la notifica del ricorso introduttivo del primo grado;
4. ritenuta utilizzabilità della CTU;
b) quanto alla sentenza definitiva n. 106/2024, tutti all'erroneità della medesima, in punto di:
1. ritenuto assolvimento da parte del correntista all'onere probatorio di dimostrare che i conti correnti erano affidati – ritenuta natura ripristinatoria delle rimesse bancarie;
2. applicazione a vantaggio del correntista del criterio del c.d. saldo zero;
3. applicazione del criterio del saldo rettificato in luogo di quello del saldo banca;
4. determinazione del saldo finale in base al criterio del saldo rettificato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alle sentenze impugnate, chiedendo, a sua volta, la riforma di quella definitiva n. 106/2024, in quanto ritenuta errata, per i seguenti motivi di appello incidentale:
A. per quanto concerne il conto anticipi n. 55300.89 collegato al conto pagina 5 di 35 ordinario 52371.28, errato accertamento della prescrizione degli oneri finanziari ultra-legali, individuati come indebiti;
B. per quanto riguarda il conto anticipi n. 68559.30, collegato al conto corrente ordinario n. 19451.18:
• errata verifica della prescrizione;
• errata ricostruzione del saldo;
C. per quanto riguarda il conto n. 52372.21, collegato al conto corrente ordinario 52371.28:
• errata verifica della prescrizione.
Per queste ragioni, il ha concluso, in riforma parziale dell'appellata CP_1 sentenza definitiva, per la condanna di al pagamento, in proprio favore, CP_4 della somma di €. 144.964,00, in luogo di quella di € 103.015,34 già riconosciutagli dalla sentenza appellata, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Con ordinanza del 21.05.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dalla Pt_1
In data 08.07.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 35 A) Passando alla disamina dell'avanzato gravame, avverso la sentenza non definitiva n. 43/2021, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata.
Col motivo in argomento, si duole dell'omesso rilievo della tardività CP_4 dell'eccezione di nullità dei conti correnti, poiché da essa non sottoscritti, in quanto dedotta per la prima volta dal Consulente del GANGHERETI e non sollevata, né con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., né in sede di prima udienza, nonché dell'errata ripartizione dell'onere della prova ad essa addossato, in ordine alla ritenuta illegittimità della pattuizione degli interessi ultra-legali, per carenza dei documenti che essa stessa, in realtà, non avrebbe dovuto conservare, atteso il lunghissimo arco temporale trascorso dalla loro sottoscrizione.
Con riguardo al primo profilo, il capo della sentenza impugnato è quello relativo alle nullità contrattuali e alla conseguente pronuncia sul tema della illegittima applicazione di interessi ultra-legali alle pagine 5/11 il cui incipit è il seguente:
“Dalla ricostruzione operata nella CTU l'analisi è stata condotta sugli estratti conto
e sui documenti ritualmente prodotti dalle parti, anche allegati alle relazioni di parte. Da tali dati risulta invero l'assenza di pattuizione scritta originaria con riferimento ai contratti di conto corrente ordinario, n 52371.28, sia con riferimento a quello n. 19451.18, che ai conti anticipi ai medesimi correlati”.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che i documenti prodotti fossero “certamente inidonei a disciplinare i rapporti di conto correnti ordinari ma, al più, gli affidamenti nei limiti degli importi e delle forme concesse”, precisando che “nel caso in esame, l'attore ha allegato di avere concluso almeno due contratti di conto corrente ordinari e tre anticipi individuati come origine dei rapporti in data certamente antecedente agli affidamenti sopra indicati, data dalla quale i rapporti sono documentati dagli estratti, senza tuttavia precisare la data di perfezionamento”.
pagina 7 di 35 Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che “per tali contratti l'onere della forma scritta è previsto, dall'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993
(Cass. 9.4.2019, n 9896). In assenza di valide pattuizioni deve essere dichiarata la nullità degli interi contratti, prima ancora delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c.”.
Ciò posto, con riguardo al primo profilo relativo all'omesso rilievo della tardività dell'eccezione di nullità dei conti correnti, rileva la Corte, che il nel CP_1 ricorso introduttivo non aveva eccepito la nullità totale dei contratti di conto corrente per cui è lite, per mancanza di sottoscrizione, né allegato, nel rispetto delle preclusioni assertive, la circostanza della loro mancata conclusione per iscritto, avendo fatto valere soltanto la nullità parziale dei contratti in questione.
L'APPELLATO, infatti, aveva, in tale atto, allegato “l'inesistenza tra le parti di valide clausole contrattuali specialmente riguardanti le condizioni economiche e ciò in palese violazione degli artt. 1284 CC. e 117 TUB” e, dunque, non aveva eccepito la nullità totale dei contratti per carenza di forma scritta, né tantomeno allegato tale circostanza di fatto, essendo stata dedotta solo l'illegittima applicazione di oneri oggetto di clausole inesistenti o nulle.
In prima memoria ex art. 183 c.p.c., il aveva poi richiamato, CP_1
“altresì, tutti gli ulteriori motivi di nullità ed illegittimità, ampiamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio”, asserendo di aver quivi “tratteggiato esattamente tutte le ragioni poste a base della domanda introduttiva del giudizio, formulando contestazioni precise e puntuali in ordine alle illegittimità perpetrate dalla banca sui conti corrente oggetto di causa” ed aveva, questa volta,
“evidenziato specificamente: (i) l'omessa sottoscrizione, da parte del correntista,
pagina 8 di 35 delle condizioni economiche in calce al contratto del c/ordinario n. 52371.28 e del
c/anticipi n. 55300.89, entrambi datati 26.4.1995; (ii) la mancanza di pattuizioni economiche nel contratto del 13.7.1994 del c/ordinario n. 19451.18; (iii)
l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, cms, anatocismo, valute fittizie e spese su tutti i conti per cui è causa siccome non formalmente pattuiti”, senza però chiedere l'accertamento della nullità dei menzionati contratti.
Con riguardo al secondo profilo relativo all'errata ripartizione dell'onere della prova che la assume ad essa addossato, rileva il Collegio che nel ricorso Pt_1 ex art. 702 bis c.p.c. il aveva, in particolare dedotto che: CP_1
• relativamente al c/c ordinario n. 52371.28 ed al c/c anticipi n. 55300.89, a seguito della diffida ex art. 119 TUB, la aveva consegnato esclusivamente Pt_1 due contratti di affidamento, entrambi in data 26.04.1995, privi della propria sottoscrizione e quindi invalidi;
• relativamente al c/c ordinario n. 19451.18, aveva consegnato un CP_4 contratto di apertura del conto datato 13.07.1994, invalido perché privo di pattuizioni sulle condizioni economiche applicate e cinque contratti di affidamento, recanti data 23.1.1996, con CMS senza indicazione della causale e della modalità di calcolo;
- relativamente ai c/c anticipi n. 52372.21 e n. 68559.30, non era stato consegnato alcun contratto sottoscritto, per cui doveva concludersi che alcuna pattuizione scritta fosse mai intercorsa e, quindi, che tutti gli addebiti praticati sui predetti conti a titolo di anatocismo, CMS, valute fittizie, spese ed interessi ultra- legali fossero illegittimi.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la pronuncia non definitiva appellata debba essere in parte riformata.
pagina 9 di 35 In primo luogo, occorre avere riguardo ai contratti allegati dal e CP_1 segnatamente ai seguenti contratti:
a) c/c ordinario n. 52371.28;
b) c/c ordinario n. 19451.18;
c) c/c anticipi n. 55300.89;
d) c/c anticipi n. 52372.21;
e) conto anticipi n. 68559.30.
Essendo, con riguardo ad essi, come sopra evidenziato, le dedotte nullità solo parziali, anche per quanto argomentato in ordine al primo profilo, era indubbiamente onere dell'attore in ripetizione dell'indebito produrre i suddetti contratti onde desumere le pretese clausole nulle.
La Corte regolatrice, sul punto, ha avuto modo di statuire che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca - come nella specie - per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n. 33009/2019). La mancata produzione dei contratti di conto corrente - erroneamente imputata dalla sentenza di appello alla banca convenuta - ha comportato la conclusione della «illegittimità delle pattuizioni contrattuali rimaste prive di prova»” (Cass. Civile Sez. 1, Ordinanza n.
9972/2023).
Con la citata Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 la S.C. ha affermato che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la
pagina 10 di 35 restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
A ciò si aggiunga che costituisce ormai orientamento consolidato di questa Corte che, in caso di contestazione da parte della banca (che quindi allega la regolare stipulazione in forma scritta) o, a maggior ragione, come nel coso di specie, in cui non è stata sollevata tempestiva eccezione di mancata conclusione per iscritto dei contratti di conto corrente allegati dal a sostegno delle proprie CP_1 domande (ma non tutti prodotti), l'onere della prova continua a gravare sul correntista.
Inoltre, reputa il Collegio che l'onere probatorio resti a carico del cliente attore in ripetizione, anche in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente, in tale periodo, non abbia mai contestato, neanche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando, in ipotesi, un'istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni dopo, non essendo la banca tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.
Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che trattasi, di contratti di conti aperti dopo l'entrata in vigore, il 10 marzo 1992, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, di talché l'ipotetica nullità non avrebbe potuto essere considerata strutturale, bensì funzionale e che, nella fattispecie, ha prodotto i contratti di apertura dei c/c CP_4 ordinari n. 52371.28, del 29.05.1992 e n. 19451.18 del 13.07.1994 nonché il conto anticipi 52372.21, tutti sottoscritti dal seppure privi di CP_1
pagina 11 di 35 specifiche condizioni contrattuali, contenendo gli stessi solo condizioni generali di contratto.
Del contratto n. 19451.18 sono state, inoltre, prodotte le modifiche delle condizioni contrattuali sottoscritte dal in data 25.05.2011. CP_1
In tal modo, può ritenersi dimostrato soltanto che quei contratti non contenessero le clausole assunte nulle e che l'art. 7 dei c/c ordinari prevedesse una difforme periodicità degli interessi attivi e passivi, ma non anche che non fossero stati sottoscritti dal perché per la restante parte lo erano stati, di talché CP_5 il primo giudice non avrebbe potuto dichiararne la nullità totale ab origine.
Per contro, con riguardo al conto anticipi n. 55300.89 non prodotto in giudizio neppure da il deve ritenersi inottemperante all'onere della CP_4 CP_1 prova, non essendo la tenuto a conservarlo, risalendo lo stesso a data Pt_1 anteriore al 19/01/1994, come si evince dalla data del primo relativo estratto conto. In relazione ad esso, tuttavia, sono stati prodotti dalla i fidi Pt_1 accordati nel 1995, sotto forma di anticipazioni bancarie.
Lo stesso dicasi per il conto anticipi n. 68559.30, risalendo lo stesso a data anteriore al 30/06/1994, data del primo relativo estratto conto, in relazione al quale sono stati invece prodotti dalla i fidi accordati nel 1994, sotto forma Pt_1 sia di scoperto su c/c, che di anticipazioni bancarie. Di tale contratto sono state, altresì, prodotte le modifiche delle condizioni contrattuali sottoscritte dal in data 25.05.2011. CP_1
Alla luce degli estratti conto prodotti in giudizio e della stessa allegazione del contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il CTU – pur avendo CP_1 erroneamente qualificato il c/c n. 55300.89 come conto ordinario, anziché come conto anticipi (come poi ha fatto nei successivi elaborati) - ha, infatti, ricostruito la decorrenza di ciascun rapporto, nei termini che seguono:
pagina 12 di 35 Ne deriva che l'APPELLATO, avendo obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, che gli imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso dall'art. 119 TUB, va ritenuto, per quanto non prodotto o comunque acquisito in giudizio, inottemperante all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Non è dunque, condivisibile la motivazione spesa al riguardo dal giudice di prime cure, secondo cui: “Sono quindi invalidi, in quanto difettano le condizioni di forma richieste dall'art 117 TUB e, quanto agli interessi, dall'art 1283 c.c., i contratti di conto corrente:
a) c/c ordinario n. 52371.28;
b) c/c ordinario n. 19451.18;
c) c/c anticipi n. 55300.89;
d) c/c anticipi n. 52372.21.
Va, invece, per quanto detto, condivisa la seguente parte motivazionale: “Solo nei limiti degli specifici affidamenti e relativamente al c/c anticipi n.68559.30, per quanto si dirà, se ritenuto accessorio ad altro conto corrente (n 19451/06), e sempre limitatamente ai periodi indicati specificamente nelle lettere di concessione, potranno applicarsi gli interessi in misura ultra-legale risultanti dai documenti menzionati”.
pagina 13 di 35 Infatti, i menzionati contratti prodotti dalla (c/c ordinari n. 52371.28 Pt_1 del 29.05.1992 e n. 19451.18 (già 19451.06) del 13.07.1994, e conto anticipi 52372.21 del 29.05.1992) non avrebbero dovuto essere ritenuti nulli integralmente per difetto di forma scritta, ma per il fatto che, tranne il secondo, non contengono, la indicazione del tasso di interesse passivo, con conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, lettera a), TUB, che prevede una ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419, comma 2, c.c.), applicandosi in tal caso il tasso sostitutivo bancario (“tasso BOT”).
Relativamente al contratto di conto ordinario n. 19451.18 del 13.07.1994, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità della seguente clausola, sia perché anatocistica, non prevedendo la pari periodicità degli interessi attivi e passivi, sia perché carente del tasso degli interessi attivi:
Infine, relativamente ai c/c anticipi n. 55300.89 e n. 68559.30, per quanto detto - non avendo avuto l'obbligo di consegnarli, in quanto stipulati oltre il CP_4 decennio - non è possibile ritenere che non ci fosse stata la clausola relativa al tasso degli interessi da applicare, ove si consideri, altresì, che in relazione al primo conto, è stata provata l'esistenza di anticipazioni bancarie fino al limite di £
60 ML, con le relative condizioni ed, in relazione al secondo, la stessa ha CP_4
pagina 14 di 35 prodotto un documento relativo alle lettere di credito che sarebbero state concesse all'APPELLATO a partire dal 1994.
In questo senso, va quindi confermata la sentenza impugnata, laddove il primo
Giudice ha ritenuto che “solo nei limiti degli specifici affidamenti […] potranno applicarsi gli interessi in misura ultra-legale risultanti dai documenti menzionati”, rilevandosi la intempestiva formulazione della eccezione di nullità, per difetto di sottoscrizione da parte del delle successive comunicazioni degli CP_1 affidamenti concessi dalla in data 23.07.1993 e 26.04.1995. Pt_1
Infatti, tali contratti sono stati prodotti da nel primo grado del giudizio, a CP_4 corredo della comparsa di costituzione e risposta, nella quale si faceva ad essi riferimento, senza che su di essi sia stato contestato alcunché dal CP_1 nella I memoria ex art. 183 c.p.c., compreso il fatto che tali affidamenti fossero stati concessi proprio su sua richiesta.
Del resto - come evidenziato in ordine al primo motivo di appello principale avverso la sentenza definitiva - è lo stesso a sostenere, CP_1 contraddittoriamente, per dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, che l'esistenza di affidamenti strutturati tra le parti sarebbe anzitutto e risolutivamente dimostrata dalle comunicazioni di carattere confessorio della con cui quest'ultima gli aveva comunicato (i) sia l'esistenza di affidamenti, Pt_1
(ii) sia i relativi importi.
Occorre, altresì, evidenziare che risultano prodotte in giudizio le modifiche, in data 25.05.2011, sottoscritte dal delle condizioni del CP_1 contratto n. 68559.30, le quali, da tale epoca, sono idonee a giustificare gli addebiti effettuati in loro diretta applicazione da quella data in poi.
In conclusione, va dunque:
pagina 15 di 35 1) riformata la declaratoria di nullità ab origine, dei contratti di c/c ordinario
n. 52371.28 e n. 19451.18 nonché del conto anticipi n. 52372.21, essendo ravvisabile per tali contratti la nullità solo parziale;
2) revocata la declaratoria di nullità ab origine, del contratto di c/c anticipi n.
55300.89, in quanto non assunto concluso verbis tantum e non prodotto dal di talché i tassi degli interessi applicati dalla non possono CP_1 Pt_1 ritenersi illegittimi.
Va, inoltre, espletata nuova CTU contabile, al fine di accertare ed estrapolare:
• gli interessi ultra-legali ed anatocistici illegittimamente applicati in relazione al contratto di c/c ordinario n. 52371.28 ed al contratto di conto anticipi
n. 52372.21 e di sostituire i tassi illegittimi, con i tassi BOT sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
• gli interessi anatocistici applicati in relazione al contratto di c/c ordinario
n. 19451.18, senza procedere ad alcuna capitalizzazione.
Si richiamano in punto di anatocismo anche le considerazioni svolte in ordine al motivo che segue.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col motivo in esame, la lamenta la ritenuta illegittimità degli interessi Pt_1 anatocistici e della CMS, per mancanza della relativa pattuizione.
In particolare, per quanto riguarda gli interessi anatocistici, impugna il capo CP_4 della sentenza in argomento (a pagg. 13-16) laddove il Tribunale ha così statuito:
“in applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che difetta clausola di anatocismo conforme alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di reciprocità comunque essere redatta per iscritto), così che la capitalizzazione applicata non è in alcun modo giustificata e la pretesa
pagina 16 di 35 di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo deve essere accolta. Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, non vi era clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto e la sua applicazione si pone in contrasto rispetto
a quanto previsto dalla legge 2/2009 (conversione del Dl 185/2008)”.
L'APPELLANTE sul punto deduce di essersi attenuta alla delibera CICR del
9.02.2000, avendo provveduto all'adeguamento dei contratti in argomento, conclusi prima della sua entrata in vigore, mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deduce che, comunque, il proprio CTP avrebbe evidenziato l'effettiva applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi attivi e di quelli passivi.
Tale argomento non è fondato, occorrendo – come correttamente ritenuto dal
Tribunale - l'effettiva pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, di talché la stessa ammissione da parte della del mancato Pt_1 adeguamento, mediante nuova pattuizione in forma scritta, dei contratti de quibus, tutti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR del
9.02.2000, consente di confermare sul punto l'impugnata sentenza non definitiva.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto concerne la mancata pattuizione della CMS, ritenuta dal primo Giudice [Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, non vi era clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto e la sua applicazione si pone in contrasto rispetto a quanto previsto dalla legge 2/2009
(conversione del Dl 185/2008)] avendo entrambe le parti prodotto i contratti di apertura dei c/c ordinari n. 52371.28, del 29.05.1992 e n. 19451.18 del
13.07.1994 nonché il conto anticipi 52372.21, come detto, però privi di specifiche condizioni contrattuali, compresa quella relativa alla CMS.
pagina 17 di 35 Per i restanti contratti di c/c anticipi n. 55300.89 e n.68559.30, invece, non avendo avuto l'obbligo di consegnarli, in quanto stipulati oltre il decennio, CP_4 era onere del produrli, per dimostrare la mancata pattuizione della CP_1 clausola relativa alla CMS e non avendolo fatto, la sentenza non definitiva appellata va in parte riformata, non essendo dovuta allo stesso in CP_1 ripetizione, la CMS applicata da in relazione a tali contratti. CP_4
Tuttavia, non essendo prevista nella modifica del contratto n.68559.30, in data
25.05.2011, una valida pattuizione della CMS o di altre commissioni, queste se illegittimamente applicate vanno restituite.
In conclusione, va dunque espletata nuova CTU contabile al fine di accertare l'illegittima applicazione della CMS sui c/c ordinari n. 52371.28, del
29.05.1992 e n. 19451.18 del 13.07.1994 nonché sui conti anticipi
52372.21 e n.68559.30 (per quest'ultimo solo a far data dal 25.05.2011).
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo la lamenta l'omesso accertamento della prescrizione Pt_1 come inerente al periodo anteriore al 28.01.2006, essendo, a suo dire, il primo valido atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del primo grado e censura, quindi, la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, invece, che la prescrizione coprisse solo il periodo antecedente all'ottobre 2004.
Per la precisione, critica sul punto il seguente passo motivazionale: “parte CP_4 attrice ha documentato di avere notificato diffida contenente la volontà di avanzare le pretese di ripetere le somme indebitamente trattenute, sin dall'ottobre 2014, richiamando gli effetti interruttivi della prescrizione. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente, relativamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente
pagina 18 di 35 all'ottobre 2004”.
A tal fine invoca l'applicazione della Ipotesi B) – ricalcolo del conto corrente n.
52371.28, della relazione integrativa del CTU datata 26.02.2019, elaborata secondo i criteri da essa indicati, ovvero:
- rielaborazione dei dati a partire dal 28.01.2006, considerando irripetibili tutte le competenze illegittime calcolate nel periodo antecedente;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Il Giudice di prime ha, sul punto, ulteriormente argomentato: “D'altro canto, parte attrice ha documentato di avere notificato diffida contenente la volontà di avanzare le pretese di ripetere le somme indebitamente trattenute, sin dall' ottobre 2014, richiamando gli effetti interruttivi della prescrizione. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente, relativamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente all'ottobre 2004”.
Ciò posto, la Corte ritiene condivisibili tali valutazioni, avendo effettivamente il nella richiesta ex art. 119 TUB, in data 08.10.2014 di consegna dei CP_1 contratti e di documentazione contabile rivolta a a quest'ultima notificata in CP_4 data 13.10.2014, manifestato inequivocabilmente la propria volontà di interrompere la prescrizione: “con la presente interrompe i termini di prescrizione ex art. 2934 ss CC., ai sensi dell'art. 119 TUB 385/93”.
La sentenza non definitiva appellata va, dunque, solo sul punto confermata, essendo stato poi recepito un conteggio del CTU che, ai fini dell'accertamento delle rimesse prescritte, ha tenuto conto del periodo antecedente il 28.01.2006.
Va, comunque, espletata nuova CTU al fine di accertare i saldi dei conti corrente ordinari n. 52371.28 e n. 19451.18, sui quali sono confluite le poste dei pagina 19 di 35 collegati conti anticipi, epurati delle competenze illegittime sopra indicate e delle rimesse solutorie prescritte, tali da intendersi per l'appunto quelle addebitate oltre il decennio anteriore al 13.10.2014, avendo il precedente CTU effettuati i propri conteggi considerando un diverso periodo di prescrizione e segnatamente quello ante e post 28.01.2006.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo, la lamenta la ritenuta utilizzabilità della CTU, Pt_1 richiamando la pronuncia di legittimità n. 9201 del 7 maggio 2015, con la quale la
S.C. ha ribadito che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi' che, in quanto tali, non perdono il loro carattere costitutivo, di talché, a suo dire, il correntista avrebbe dovuto CP_1 provare – ma non l'ha fatto - l'esistenza dei pagamenti (atti solutori) di cui ha chiesto la restituzione, quali fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell'indebito.
Si richiamano, sul punto, le considerazioni già espresse in relazione al primo motivo di gravame a cui si aggiungono le seguenti con particolare riferimento all'onere della prova delle rimesse solutorie eseguite illegittimamente.
La Corte regolatrice, al riguardo, ha avuto modo di statuire che “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli
pagina 20 di 35 interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
Occorre precisare, al riguardo, che per rimesse solutorie devono intendersi quelle avvenute su un conto corrente passivo, in assenza di una apertura di credito oppure oltre il limite del fido concesso, al riguardo non assumendo alcuna rilevanza i c.d. contratti di castelletto di sconto, che indicano solo il limite fino al quale la banca può accordare anticipazioni bancarie, le quali, però, non implicano la messa a disposizione del cliente di una determinata somma e non sono quindi idonee a rendere coperto l'eventuale conto passivo.
Tanto premesso, nella fattispecie, risultano acquisiti alcuni documenti relativi ai fidi concessi dalla all'APPELLATO a far data dal 1994 e dal 1995, dai quali Pt_1 si desume l'esistenza di vere e proprie aperture di credito.
Ne deriva che, sulla base del materiale probatorio acquisito, nonché della CTU contabile ben avrebbe potuto il primo giudice individuare le rimesse solutorie, comprese quelle illegittime di cui il ha chiesto la restituzione, ove si CP_1 consideri che la Corte regolatrice a S.U., sul punto, ha avuto di affermare che in caso di mancato espletamento di CTU contabile, “le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi probatori postulati dal giudizio” (Cass. S.U. n. 3086/2022).
Pertanto, l'onere della prova delle rimesse solutorie deve ritenersi assolto dal
CORRENTISTA con la produzione (o l'acquisizione) delle aperture di credito e dei pagina 21 di 35 limiti dei fidi, essendo stato possibile demandare al CTU l'accertamento contabile sulla base di tali documenti.
La stessa eccezione di prescrizione sollevata dalla afferisce a tali rimesse, Pt_1 desumendosi da essa implicitamente la loro pregressa sussistenza, tanto che al
CTU è stata demandata l'individuazione di entrambe le rimesse (solutorie e ripristinatorie), proprio ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione (cfr.
Cass. S.U n. 24418 del 2.12.2010), pur non essendo stata la tenuta ad Pt_1 allegare le singole rimesse prescritte.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
B) Passando alla disamina dell'avanzato gravame, avverso la sentenza definitiva n. 106/2024, si osserva quanto segue.
1. Col primo motivo critica tale pronuncia per avere il Tribunale ritenuto CP_4 erroneamente assolto da parte del CORRENTISTA l'onere di provare che i conti correnti erano affidati.
Il passo motivazionale impugnato è il seguente: “Sul piano dell'onere della prova, infatti, la valutazione degli “sconfinamenti” rispetto alla esistenza di aperture di credito può essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio delle indicazioni fornite a riguardo dal CTU e il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista (Cass. 13,4,2023, n 9806) avvalendosi anche delle presunzioni di cui all'art 2729 c.c. (Cass., 14 dicembre 2023, n 34997)”.
Replica il che l'esistenza di strutturati affidamenti tra le parti CP_1 sarebbe anzitutto e risolutivamente dimostrata dalle comunicazioni di carattere confessorio della banca con cui comunica al correntista, sia l'esistenza di affidamenti, sia i relativi importi.
pagina 22 di 35 Il motivo è infondato.
Si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte in ordine all'ultimo motivo di critica alla sentenza non definitiva e, segnatamente, a quanto statuito dalla S.C. con Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024.
Risultano infatti, prodotti e/o comunque acquisiti in giudizio i seguenti contratti di apertura di credito:
A) Sul c/c n. 52371.28: in data 23.07.1993:
In data 26.04.1995:
B) Sul c/c n. 19451.06 (poi 19451.18):
In data 23.01.1996:
In data 14.06.1996:
pagina 23 di 35 In data 29.10.1996:
In data 15.10.1997:
In data 18.04.2008:
Appare evidente che la censura in argomento sia infondata e che, correttamente, il giudice di prime cure abbia ritenuto assolto, da parte del l'onere CP_1 di provare che i conti correnti ordinari sopra indicati fossero affidati e ciò anche con riguardo alle prime due comunicazioni della nel 1993 e nel 1995, per Pt_1 quanto già sopra osservato.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
2. Col secondo motivo la lamenta inoltre l'avvenuta applicazione a Pt_1 vantaggio del correntista del criterio del c.d. saldo zero e censura la sentenza pagina 24 di 35 definitiva laddove afferma: “Nella ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C. (sentenza 2.5.2019,
n 11543), secondo cui: “..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”. In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C., dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile -
l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla parte attrice che si afferma titolare della pretesa di credito”.
A detta di l'azzeramento del saldo iniziale sarebbe in totale contrasto con CP_4 la consolidata giurisprudenza affermatasi sul punto, in quanto permetterebbe al
CORRENTISTA di sanare illegittimamente il mancato obbligo a suo carico di provvedere ad una completa produzione dei documenti.
Replica l'APPELLATO deducendo che l'affermazione del Tribunale sarebbe meramente ipotetica, non essendo il criterio del saldo zero applicabile nel caso di specie e rilevando in proposito che “per la precisione, il c/c ordinario 19451.18 è
pagina 25 di 35 documentato sin dall'inizio e parte dalla data di inizio del 13.07.1994 con saldo iniziale 0 per cui non c'è nulla da azzerare, mentre il c/c ordinario 52371.28 alla data di inizio documentato del 31.12.1992 espone un saldo debitore documentato di - £. 11.029.327, mantenuto fermo dal Ctu in tutte le ipotesi di ricalcolo”.
La censura - seppure corretta in linea generale - non è idonea scalfire, in concreto, l'impugnata sentenza.
Rileva la Corte che il Tribunale - facendo propria la seguente ricostruzione contabile effettuata dal CTU nella relazione integrativa del 19.07.2021:
nella quale sono state distinte le competenze irripetibili da quelle ripetibili e sono state considerate prescritte le rimesse solutorie ante 28.01.2006 - ha motivato la propria decisione, per quanto qui di interesse, come segue: “In definitiva, richiamati i principi di cui alla sentenza e svolte le precisazioni sui punti in contestazione, la ricostruzione dei saldi conforme al criterio del c.d. saldo zero dovrà essere incentrata sui contratti di conto corrente ordinario n 5237128 (per €
46245,49+31316,84) ed al conto corrente ordinario n. 19451 (€ 16.366,59 +
28.840.84) e risultante quindi pari a complessivi € 122.769,75, da cui una volta escluse le rimesse prescritte, si perviene alla somma di € 98.306,27”.
Ebbene, il criterio del saldo zero seppure invocato dal Tribunale in maniera equivoca, risulta effettivamente applicato, come afferma il soltanto CP_1 per il conto corrente n. 19451.18 e perché il saldo iniziale era pari a zero,
pagina 26 di 35 mentre per il conto corrente n. 52371.28 risulta applicato il saldo rilevato dal primo estratto conto.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto sostanzialmente confermata, tuttavia con la sopra estesa diversa motivazione, volta a supplire la ritenuta legittima apodittica applicazione del criterio del saldo zero, ove si consideri che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Del resto, non è stata censurata la motivazione contraddittoria della pronuncia impugnata, ma solo l'applicazione di fatto non avvenuta, del criterio del saldo zero.
3. Col terzo motivo si duole dell'avvenuta applicazione del criterio del CP_4 saldo rettificato in luogo di quello del saldo banca.
Deduce in particolare l'APPELLANTE, a fondamento della critica in commento, che per individuare le operazioni extra-fido idonee a integrare "pagamento" di importi non dovuti, non si possa prescindere dal far riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca e non al saldo ricalcolato, in quanto, se si procedesse ad un ricalcolo del saldo, non si darebbe pressoché mai la ripetizione di indebito per oneri illegittimamente pretesi.
La censura non coglie nel segno.
E' orientamento di questa Corte, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, quello di far ricorso al criterio del saldo giornaliero rettificato ove si consideri che la stessa giurisprudenza di legittimità si sta ormai consolidando in pagina 27 di 35 tal senso, di recente con l'Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023, in cui si afferma
“nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
A ciò si aggiunga che “nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” e che quindi “solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come "pagamento" ai sensi dell'art. 1194, comma 2, cod. civ.”(Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
La Corte di legittimità anche con riguardo al criterio di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c., ha, quindi, precisato in cosa consista un pagamento ovvero una rimessa solutoria.
Sempre in tale pronuncia, la stessa S.C. ha affermato che “ove sia stato proprio
l'addebito degli interessi […] a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo
pagina 28 di 35 "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui
l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del
"pagamento".
In altra pronuncia di legittimità (la n. 10941 del 26/05/2016) si legge, in aderenza ai criteri dettati dalle SS.UU. con sentenza n. 24418/2010, che, in presenza di una apertura di credito, per distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, “potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito”.
Pertanto, in presenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente, costituiscono pagamenti le sole rimesse avvenute extra fido, in quanto avvenute oltre il limite di copertura del conto, essendo in tal caso, applicabile il principio di cui all'art. 1194 c.c., “ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito”.
Chiarita, dunque, la distinzione tra rimesse solutorie (di capitale ed interessi) e rimesse ripristinatorie, le stesse vanno individuate sulla base del saldo rettificato e ritenuto applicabile l'art. 1194 c.c., in costanza di rapporto solo per le prime, poiché costituiscono effettivi pagamenti, laddove avvenute extra-fido o in assenza di apertura di credito su conto passivo e scoperto, la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa va, dunque, accertata eliminando previamente “tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito” per poi procedere pagina 29 di 35 all'imputazione di un pagamento per interessi “solo in quanto questi interessi
(una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del
15/02/2021).
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
4) Col quarto motivo la lamenta infine, l'avvenuta determinazione del Pt_1 saldo finale in base al criterio del saldo rettificato.
Il motivo si sostanzia nell'evidenziare l'errore della sentenza nel non aver integralmente recepito le critiche che essa APPELLANTE avrebbe continuativamente rinnovato all'operato dal CTU (da ultimo con le note di trattazione scritta datate 13 aprile 2023, sarebbe stata censurata anche la relazione depositata dal CTU in data 30 marzo 2023), avendo invece il Tribunale sostanzialmente condiviso l'operato del CTU quale si è articolato nelle varie relazioni depositate. Inoltre, l'errore che inficerebbe l'operato della CTU riguarderebbe la base di calcolo per i riconteggi infra-decennio, non avendo lo stesso effettuato i ricalcoli partendo dal 'saldo banca'.
Replica il che tutte le rimesse solutorie comprese quelle prescritte CP_1 debbano essere individuate sulla base del criterio del saldo rettificato.
La Corte concorda con la tesi dell'APPELLATO richiamando le considerazioni svolte in ordine al terzo motivo di gravame avverso la sentenza definitiva impugnata ed anche in forza del principio di continuità delle movimentazioni eseguite nei conti correnti de quibus, di talché tutte le rimesse solutorie, comprese quelle prescritte avrebbero dovuto essere accertate sulla base del saldo rettificato.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
pagina 30 di 35 L'appello incidentale è infondato e va respinto.
A) Con il primo motivo di gravame relativo al conto anticipi n. 55300.89, il critica la sentenza definitiva per l'errato accertamento della CP_1 prescrizione delle rimesse, erroneamente ritenute solutorie anziché ripristinatorie.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE INCIDENTALE, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che, poiché il c/c ordinario collegato al predetto conto anticipi recava saldi extra fido o addirittura senza fido, tutte le rimesse illegittime
(peraltro neanche correttamente individuate) generate dal conto anticipi de quo, ivi addebitate sarebbero solutorie, avendo omesso di considerare, invece, che, stando alle risultanze della CTU, il conto anticipi n. 55300.89 in argomento
(iniziato il 19.01.1994 ed estinto il 30.03.2015) era collegato al conto ordinario
52371.28, che, a seguito della sua ricostruzione, avrebbe presentato un saldo ricalcolato a credito, sin dal II trimestre 1997.
Rileva in primo luogo il Collegio, che non risulta specificamente contestata la parte della sentenza definitiva in cui il Tribunale afferma: “Con riferimento a tutti i conti anticipi, la CTU ha segnalato che si tratta in ogni caso di conti autoliquidanti, poiché i corrispondenti accrediti sono movimenti di giro dai conti ordinari, avendo solo funzione di liquidazione degli interessi maturati nel periodo di scopertura tra corresponsione dell'anticipo e l'accredito della fattura anticipata (pag. 4 relazione del 6 maggio 2022)”.
In tale relazione, il CTU ha, infatti, precisato - nel paragrafo sub lett. d), rubricato
“Individuazione competenze irripetibili e rimesse solutorie per i conti anticipi” che
“il conto anticipi ha la sola funzione di consentire la liquidazione degli interessi maturati nel periodo di “scopertura” tra la corresponsione dell'anticipo e
l'accredito della fattura anticipata”.
Pertanto, in corretta applicazione del corretto criterio del saldo rettificato, il CTU
pagina 31 di 35 ha, quindi, individuato nella relazione del 19.07.2021 le rimesse solutorie effettuate mediante giroconto dal conto anticipi n. 55300.89 al conto corrente ordinario n. 52371.28, tenuto conto delle aperture di credito quivi concesse.
Avendo quindi valorizzato i fidi concessi su quest'ultimo conto, le rimesse effettuate dal sono state ritenute solutorie perché evidentemente Parte_3 avvenute extra fido o sine fido per il periodo in cui lo stesso conto corrente ordinario n. 52371.28, non era assistito da alcuna apertura di credito.
Ne deriva la correttezza della sentenza impugnata, che merita dunque sul punto di essere confermata.
B) Col motivo afferente al conto anticipi n. 68559.30, collegato al conto corrente ordinario n. 19451.18, l'APPELLANTE INCIDENTALE denuncia:
• l'errata verifica della prescrizione, perché il collegato conto ordinario
19451.18 avrebbe avuto un saldo a credito sin dal IV trimestre 1997, per cui nulla sarebbe prescritto, in quanto le rimesse avvenute su saldo creditore, non essendo pagamenti, non sarebbero soggette a prescrizione;
• l'errata ricostruzione del saldo, poiché trattandosi di c/c acceso il
30.06.1994, senza contratto fino al 24.05.2011, avrebbe dovuto essere ricostruito dal 1994 al 2011 secondo legge, ossia depurandolo dalle competenze ultra-legali ivi addebitate.
In relazione al primo profilo (errata verifica della prescrizione), la Corte richiama le considerazioni svolte in ordine al precedente motivo di appello incidentale.
Quanto al secondo profilo (errata ricostruzione del saldo), si osserva che non essendo stato prodotto dal il contratto anticipi in questione, in CP_1 violazione, per quanto già esposto, dell'onere della prova sullo stesso gravante, non è dato ravvisare l'esistenza di interessi-ultra legali che sarebbero stati pagina 32 di 35 illegittimamente addebitati dalla data coeva alla stipula del contratto, fino al
24.05.2011, ove si consideri altresì, come già evidenziato, che fino a tale data erano state concesse in relazione al conto corrente ordinario n. 19451/06
(poi 19451.18), pacificamente collegato al conto anticipi n.68559.30, in argomento, diverse anticipazioni bancarie recanti espresse condizioni, alcune delle quali sottoscritte dal altre, costituenti oggetto di CP_1 comunicazioni di variazione, da parte della a lui notificate. Pt_1
Correttamente, dunque, sul punto il Tribunale, richiamando la sentenza non definitiva, ha statuito che “relativamente al c/c anticipi n.68559.30, nei limiti degli importi oggetto degli affidamenti e limitatamente ai periodi indicati specificamente nelle lettere di concessione, potranno trovare applicazione gli interessi in misura ultra-legale risultanti dai documenti menzionati”.
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
C) Con l'ultimo motivo afferente al conto anticipi n. 52372.21 collegato al conto corrente ordinario 52371.28, il denuncia l'errata verifica CP_1 della prescrizione, poiché tale conto, a seguito della sua corretta ricostruzione, esporrebbe un saldo ricalcolato a credito dal II trimestre 1997 e quindi tutte le rimesse avrebbero natura ripristinatoria.
Valgono sul punto le considerazioni già svolte in ordine al primo motivo dell'appello in esame.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La pronuncia sulle spese processuali sarà effettuata in sede di definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello pagina 33 di 35 proposto da nei confronti di Parte_1
quale titolare della impresa individuale MANIFATTURA Controparte_1
GIULIA, avverso la sentenza non definitiva n. 43/2021 emessa dal Tribunale di
Prato e pubblicata il 22/01/2021 e la sentenza definitiva n. 106/2024 emessa dallo stesso Tribunale e pubblicata il 12/02/2024, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la predetta sentenza definitiva, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) ACCOGLIE IN PARTE l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva impugnata:
- DICHIARA la nullità parziale dei contratti di c/c ordinario n. 52371.28 e n.
19451.18 nonché di conto anticipi n. 52372.21, per le ragioni di cui in motivazione;
- DICHIARA la nullità parziale della modifica contrattuale in data 25.05.2011, del contratto di conto anticipi n.68559.30, per mancata previsione specifica della
CMS;
- REVOCA la declaratoria di nullità ab origine, del contratto di conto anticipi n.
55300.89 per le ragioni di cui in motivazione;
3) RIGETTA per il resto l'appello principale;
4) RIGETTA l'appello incidentale;
5) DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile come da separata ordinanza;
6) RISERVA la pronuncia sulle spese in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 30.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 34 di 35 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 625/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VETTORI GIUSEPPE (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
QUALE TITOLARE DITTA INDIVIDUALE Controparte_1
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
RUSSO LUCIO (CF ) C.F._3
APPELLATO avverso
• la sentenza non definitiva n. 43/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 22/01/2021
• la sentenza definitiva n. 106/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 12/02/2024
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
In data 08.07.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Prato n. 43/2021 pubblicata il 22/01/2021 e della sentenza n. 106/2024 pubblicata il 12/02/2024, entrambe rese nel giudizio RG n. 3204/2015:
• confermare l'ordinanza inibitoria del 21 maggio 2024;
• respingere le conclusioni dell'appellata e l'appello incidentale dalla stessa proposto perché inammissibile o comunque infondato;
Nel merito:
- dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande svolte, anche singolarmente prese, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che la Corte d'Appello riterrà di applicare.
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili ed in ogni caso rigettare, le richieste istruttorie avanzate da parte attrice. In via istruttoria, disporre un'integrazione della relazione peritale affinché il CTU elabori una ipotesi che, stante l'ammontare delle rimesse solutorie individuate dallo stesso CTU, veda prescritti tutti gli addebiti (su c/c e c/anticipi) ante decennio e svolga i ricalcoli richiesti dal quesito, considerata la totale prescrizione degli addebiti anteriori, partendo dal saldo banca alla data anteriore di un decennio all'atto interruttivo della prescrizione.
Condannare il procuratore antistatario Avv. Lucio Russo alla restituzione dell'importo riscosso a titolo di rimborso spese legali del primo grado (doc. 19 prodotto con istanza inibitoria).
Con vittoria di compensi e spese, compreso rimborso forfettario spese 15%, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 35 Per la parte appellata:
Perché piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, (i) in riforma dell'appellata Sentenza e (ii) in accoglimento del proposto appello incidentale, così provvedere e statuire:
1) respingere l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della Sentenza n. 106/24 del Tribunale di Prato siccome inammissibile, oltre che infondata in fatto e in diritto;
2) rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla
[...]
, siccome infondato in fatto e in diritto;
Parte_2
3) in accoglimento dell'appello incidentale e per le esposte motivazioni, condannare la al pagamento in suo Controparte_3 favore della somma di €. 144.964,00, in luogo di quella già riconosciuta di €. 103.015,34 o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 1284 quarto comma cc dalla domanda;
4) condannare la banca opposta/appellata al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 43/2021 pubblicata il 22/01/2021, il Tribunale di
Prato ha dichiarato la nullità ab origine dei contratti di c/c ordinario n. 52371.28 e n. 19451.18, nonché dei contratti di c/c anticipi n. 55300.89 e n. 52372.21, mentre con sentenza definitiva n. 106/2024, pubblicata il 12/02/2024, lo stesso giudice di prime cure ha accertato il credito dell'attore nei confronti CP_1 della convenuta, in € 103.015,34, quale saldo creditore alle date di Pt_1 chiusura dei rapporti e condannato la stessa al relativo pagamento, con Pt_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre alla rifusione della metà delle spese di lite, di quelle per procedimento di mediazione obbligatoria e di CTU, distraendole a favore dei procuratori costituiti.
Tali sentenze sono state emesse sulle domande del volte ad CP_1
pagina 3 di 35 ottenere l'accertamento della nullità delle clausole negoziali relative ai seguenti contratti:
a) c/c ordinario n. 52371.28 con decorrenza dal 31.12.1992 al 30.03.2015;
b) c/c ordinario n. 19451.18 con decorrenza dal 30.06.1994 al 30.07.2013;
c) c/c anticipi n. 55300.89 con decorrenza quantomeno dal 19.01.1994 al 30.03.2015;
d) c/c anticipi n. 52372.21 con decorrenza quantomeno dal 31.12.1992 al 30.03.2015;
e) c/c anticipi n.68559.30 con decorrenza dal 30.06.1994 al 31.07.2013;
Il ricorrente aveva, altresì, chiesto l'accertamento del rapporto di dare e avere tra le parti nonché la condanna della alla Parte_1 restituzione delle somme indebitamente a questa pagate, nella misura meglio specificata nella propria Consulenza di parte.
Si era costituita in giudizio la predetta banca, la quale aveva preliminarmente eccepito la prescrizione delle rimesse effettuate sino al 28.01.2006 (ovvero nei dieci anni anteriori alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), deducendo nel merito che gli addebiti eseguiti in riferimento a interessi debitori e CMS fossero conformi a quanto contrattualmente pattuito, come risulterebbe dalla comunicazione di concessione degli affidamenti del 26.04.1995 inviata dalla al ricorrente, per i conti sub a, b, c, e d, nonché dalla comunicazione di Pt_1 concessione degli affidamenti del 24.10.1994 inviata dalla al ricorrente, per Pt_1 il conto sub e.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] CP_4 Pt_1 giudizio, innanzi a questa Corte di Appello quale titolare Controparte_1 della impresa individuale (di seguito anche APPELLATO) Controparte_2 proponendo gravame avverso le suddette sentenze, per i seguenti sostanziali motivi di appello, come di seguito riassunti, afferenti rispettivamente:
pagina 4 di 35 a) quanto alla sentenza non definitiva n. 43/2021, tutti all'erroneità della medesima, in punto di:
1. ritenuta illegittimità della pattuizione degli interessi ultra-legali – errata ripartizione dell'onere della prova ad essa addossato per carenze di documenti che essa non aveva alcun obbligo di conservare, atteso il lunghissimo arco temporale trascorso dalla loro sottoscrizione;
2. ritenuta illegittimità degli interessi anatocistici - ritenuta illegittimità della CMS per mancata pattuizione;
3. omesso accertamento della prescrizione come inerente al periodo anteriore al 28.01.2006, essendo il primo atto interruttivo valido la notifica del ricorso introduttivo del primo grado;
4. ritenuta utilizzabilità della CTU;
b) quanto alla sentenza definitiva n. 106/2024, tutti all'erroneità della medesima, in punto di:
1. ritenuto assolvimento da parte del correntista all'onere probatorio di dimostrare che i conti correnti erano affidati – ritenuta natura ripristinatoria delle rimesse bancarie;
2. applicazione a vantaggio del correntista del criterio del c.d. saldo zero;
3. applicazione del criterio del saldo rettificato in luogo di quello del saldo banca;
4. determinazione del saldo finale in base al criterio del saldo rettificato.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alle sentenze impugnate, chiedendo, a sua volta, la riforma di quella definitiva n. 106/2024, in quanto ritenuta errata, per i seguenti motivi di appello incidentale:
A. per quanto concerne il conto anticipi n. 55300.89 collegato al conto pagina 5 di 35 ordinario 52371.28, errato accertamento della prescrizione degli oneri finanziari ultra-legali, individuati come indebiti;
B. per quanto riguarda il conto anticipi n. 68559.30, collegato al conto corrente ordinario n. 19451.18:
• errata verifica della prescrizione;
• errata ricostruzione del saldo;
C. per quanto riguarda il conto n. 52372.21, collegato al conto corrente ordinario 52371.28:
• errata verifica della prescrizione.
Per queste ragioni, il ha concluso, in riforma parziale dell'appellata CP_1 sentenza definitiva, per la condanna di al pagamento, in proprio favore, CP_4 della somma di €. 144.964,00, in luogo di quella di € 103.015,34 già riconosciutagli dalla sentenza appellata, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Con ordinanza del 21.05.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dalla Pt_1
In data 08.07.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
SULL'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
pagina 6 di 35 A) Passando alla disamina dell'avanzato gravame, avverso la sentenza non definitiva n. 43/2021, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata.
Col motivo in argomento, si duole dell'omesso rilievo della tardività CP_4 dell'eccezione di nullità dei conti correnti, poiché da essa non sottoscritti, in quanto dedotta per la prima volta dal Consulente del GANGHERETI e non sollevata, né con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., né in sede di prima udienza, nonché dell'errata ripartizione dell'onere della prova ad essa addossato, in ordine alla ritenuta illegittimità della pattuizione degli interessi ultra-legali, per carenza dei documenti che essa stessa, in realtà, non avrebbe dovuto conservare, atteso il lunghissimo arco temporale trascorso dalla loro sottoscrizione.
Con riguardo al primo profilo, il capo della sentenza impugnato è quello relativo alle nullità contrattuali e alla conseguente pronuncia sul tema della illegittima applicazione di interessi ultra-legali alle pagine 5/11 il cui incipit è il seguente:
“Dalla ricostruzione operata nella CTU l'analisi è stata condotta sugli estratti conto
e sui documenti ritualmente prodotti dalle parti, anche allegati alle relazioni di parte. Da tali dati risulta invero l'assenza di pattuizione scritta originaria con riferimento ai contratti di conto corrente ordinario, n 52371.28, sia con riferimento a quello n. 19451.18, che ai conti anticipi ai medesimi correlati”.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che i documenti prodotti fossero “certamente inidonei a disciplinare i rapporti di conto correnti ordinari ma, al più, gli affidamenti nei limiti degli importi e delle forme concesse”, precisando che “nel caso in esame, l'attore ha allegato di avere concluso almeno due contratti di conto corrente ordinari e tre anticipi individuati come origine dei rapporti in data certamente antecedente agli affidamenti sopra indicati, data dalla quale i rapporti sono documentati dagli estratti, senza tuttavia precisare la data di perfezionamento”.
pagina 7 di 35 Il Giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto che “per tali contratti l'onere della forma scritta è previsto, dall'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993
(Cass. 9.4.2019, n 9896). In assenza di valide pattuizioni deve essere dichiarata la nullità degli interi contratti, prima ancora delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c.”.
Ciò posto, con riguardo al primo profilo relativo all'omesso rilievo della tardività dell'eccezione di nullità dei conti correnti, rileva la Corte, che il nel CP_1 ricorso introduttivo non aveva eccepito la nullità totale dei contratti di conto corrente per cui è lite, per mancanza di sottoscrizione, né allegato, nel rispetto delle preclusioni assertive, la circostanza della loro mancata conclusione per iscritto, avendo fatto valere soltanto la nullità parziale dei contratti in questione.
L'APPELLATO, infatti, aveva, in tale atto, allegato “l'inesistenza tra le parti di valide clausole contrattuali specialmente riguardanti le condizioni economiche e ciò in palese violazione degli artt. 1284 CC. e 117 TUB” e, dunque, non aveva eccepito la nullità totale dei contratti per carenza di forma scritta, né tantomeno allegato tale circostanza di fatto, essendo stata dedotta solo l'illegittima applicazione di oneri oggetto di clausole inesistenti o nulle.
In prima memoria ex art. 183 c.p.c., il aveva poi richiamato, CP_1
“altresì, tutti gli ulteriori motivi di nullità ed illegittimità, ampiamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio”, asserendo di aver quivi “tratteggiato esattamente tutte le ragioni poste a base della domanda introduttiva del giudizio, formulando contestazioni precise e puntuali in ordine alle illegittimità perpetrate dalla banca sui conti corrente oggetto di causa” ed aveva, questa volta,
“evidenziato specificamente: (i) l'omessa sottoscrizione, da parte del correntista,
pagina 8 di 35 delle condizioni economiche in calce al contratto del c/ordinario n. 52371.28 e del
c/anticipi n. 55300.89, entrambi datati 26.4.1995; (ii) la mancanza di pattuizioni economiche nel contratto del 13.7.1994 del c/ordinario n. 19451.18; (iii)
l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, cms, anatocismo, valute fittizie e spese su tutti i conti per cui è causa siccome non formalmente pattuiti”, senza però chiedere l'accertamento della nullità dei menzionati contratti.
Con riguardo al secondo profilo relativo all'errata ripartizione dell'onere della prova che la assume ad essa addossato, rileva il Collegio che nel ricorso Pt_1 ex art. 702 bis c.p.c. il aveva, in particolare dedotto che: CP_1
• relativamente al c/c ordinario n. 52371.28 ed al c/c anticipi n. 55300.89, a seguito della diffida ex art. 119 TUB, la aveva consegnato esclusivamente Pt_1 due contratti di affidamento, entrambi in data 26.04.1995, privi della propria sottoscrizione e quindi invalidi;
• relativamente al c/c ordinario n. 19451.18, aveva consegnato un CP_4 contratto di apertura del conto datato 13.07.1994, invalido perché privo di pattuizioni sulle condizioni economiche applicate e cinque contratti di affidamento, recanti data 23.1.1996, con CMS senza indicazione della causale e della modalità di calcolo;
- relativamente ai c/c anticipi n. 52372.21 e n. 68559.30, non era stato consegnato alcun contratto sottoscritto, per cui doveva concludersi che alcuna pattuizione scritta fosse mai intercorsa e, quindi, che tutti gli addebiti praticati sui predetti conti a titolo di anatocismo, CMS, valute fittizie, spese ed interessi ultra- legali fossero illegittimi.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la pronuncia non definitiva appellata debba essere in parte riformata.
pagina 9 di 35 In primo luogo, occorre avere riguardo ai contratti allegati dal e CP_1 segnatamente ai seguenti contratti:
a) c/c ordinario n. 52371.28;
b) c/c ordinario n. 19451.18;
c) c/c anticipi n. 55300.89;
d) c/c anticipi n. 52372.21;
e) conto anticipi n. 68559.30.
Essendo, con riguardo ad essi, come sopra evidenziato, le dedotte nullità solo parziali, anche per quanto argomentato in ordine al primo profilo, era indubbiamente onere dell'attore in ripetizione dell'indebito produrre i suddetti contratti onde desumere le pretese clausole nulle.
La Corte regolatrice, sul punto, ha avuto modo di statuire che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca - come nella specie - per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n. 33009/2019). La mancata produzione dei contratti di conto corrente - erroneamente imputata dalla sentenza di appello alla banca convenuta - ha comportato la conclusione della «illegittimità delle pattuizioni contrattuali rimaste prive di prova»” (Cass. Civile Sez. 1, Ordinanza n.
9972/2023).
Con la citata Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 la S.C. ha affermato che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la
pagina 10 di 35 restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha
l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.
A ciò si aggiunga che costituisce ormai orientamento consolidato di questa Corte che, in caso di contestazione da parte della banca (che quindi allega la regolare stipulazione in forma scritta) o, a maggior ragione, come nel coso di specie, in cui non è stata sollevata tempestiva eccezione di mancata conclusione per iscritto dei contratti di conto corrente allegati dal a sostegno delle proprie CP_1 domande (ma non tutti prodotti), l'onere della prova continua a gravare sul correntista.
Inoltre, reputa il Collegio che l'onere probatorio resti a carico del cliente attore in ripetizione, anche in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente, in tale periodo, non abbia mai contestato, neanche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando, in ipotesi, un'istanza ex art. 119 TUB oltre dieci anni dopo, non essendo la banca tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore.
Ad ogni buon conto, rileva il Collegio che trattasi, di contratti di conti aperti dopo l'entrata in vigore, il 10 marzo 1992, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, di talché l'ipotetica nullità non avrebbe potuto essere considerata strutturale, bensì funzionale e che, nella fattispecie, ha prodotto i contratti di apertura dei c/c CP_4 ordinari n. 52371.28, del 29.05.1992 e n. 19451.18 del 13.07.1994 nonché il conto anticipi 52372.21, tutti sottoscritti dal seppure privi di CP_1
pagina 11 di 35 specifiche condizioni contrattuali, contenendo gli stessi solo condizioni generali di contratto.
Del contratto n. 19451.18 sono state, inoltre, prodotte le modifiche delle condizioni contrattuali sottoscritte dal in data 25.05.2011. CP_1
In tal modo, può ritenersi dimostrato soltanto che quei contratti non contenessero le clausole assunte nulle e che l'art. 7 dei c/c ordinari prevedesse una difforme periodicità degli interessi attivi e passivi, ma non anche che non fossero stati sottoscritti dal perché per la restante parte lo erano stati, di talché CP_5 il primo giudice non avrebbe potuto dichiararne la nullità totale ab origine.
Per contro, con riguardo al conto anticipi n. 55300.89 non prodotto in giudizio neppure da il deve ritenersi inottemperante all'onere della CP_4 CP_1 prova, non essendo la tenuto a conservarlo, risalendo lo stesso a data Pt_1 anteriore al 19/01/1994, come si evince dalla data del primo relativo estratto conto. In relazione ad esso, tuttavia, sono stati prodotti dalla i fidi Pt_1 accordati nel 1995, sotto forma di anticipazioni bancarie.
Lo stesso dicasi per il conto anticipi n. 68559.30, risalendo lo stesso a data anteriore al 30/06/1994, data del primo relativo estratto conto, in relazione al quale sono stati invece prodotti dalla i fidi accordati nel 1994, sotto forma Pt_1 sia di scoperto su c/c, che di anticipazioni bancarie. Di tale contratto sono state, altresì, prodotte le modifiche delle condizioni contrattuali sottoscritte dal in data 25.05.2011. CP_1
Alla luce degli estratti conto prodotti in giudizio e della stessa allegazione del contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il CTU – pur avendo CP_1 erroneamente qualificato il c/c n. 55300.89 come conto ordinario, anziché come conto anticipi (come poi ha fatto nei successivi elaborati) - ha, infatti, ricostruito la decorrenza di ciascun rapporto, nei termini che seguono:
pagina 12 di 35 Ne deriva che l'APPELLATO, avendo obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, che gli imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso dall'art. 119 TUB, va ritenuto, per quanto non prodotto o comunque acquisito in giudizio, inottemperante all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Non è dunque, condivisibile la motivazione spesa al riguardo dal giudice di prime cure, secondo cui: “Sono quindi invalidi, in quanto difettano le condizioni di forma richieste dall'art 117 TUB e, quanto agli interessi, dall'art 1283 c.c., i contratti di conto corrente:
a) c/c ordinario n. 52371.28;
b) c/c ordinario n. 19451.18;
c) c/c anticipi n. 55300.89;
d) c/c anticipi n. 52372.21.
Va, invece, per quanto detto, condivisa la seguente parte motivazionale: “Solo nei limiti degli specifici affidamenti e relativamente al c/c anticipi n.68559.30, per quanto si dirà, se ritenuto accessorio ad altro conto corrente (n 19451/06), e sempre limitatamente ai periodi indicati specificamente nelle lettere di concessione, potranno applicarsi gli interessi in misura ultra-legale risultanti dai documenti menzionati”.
pagina 13 di 35 Infatti, i menzionati contratti prodotti dalla (c/c ordinari n. 52371.28 Pt_1 del 29.05.1992 e n. 19451.18 (già 19451.06) del 13.07.1994, e conto anticipi 52372.21 del 29.05.1992) non avrebbero dovuto essere ritenuti nulli integralmente per difetto di forma scritta, ma per il fatto che, tranne il secondo, non contengono, la indicazione del tasso di interesse passivo, con conseguente applicazione dell'art. 117, comma 7, lettera a), TUB, che prevede una ipotesi di inserzione automatica di una clausola legale in sostituzione di quella contrattuale nulla (art. 1419, comma 2, c.c.), applicandosi in tal caso il tasso sostitutivo bancario (“tasso BOT”).
Relativamente al contratto di conto ordinario n. 19451.18 del 13.07.1994, avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità della seguente clausola, sia perché anatocistica, non prevedendo la pari periodicità degli interessi attivi e passivi, sia perché carente del tasso degli interessi attivi:
Infine, relativamente ai c/c anticipi n. 55300.89 e n. 68559.30, per quanto detto - non avendo avuto l'obbligo di consegnarli, in quanto stipulati oltre il CP_4 decennio - non è possibile ritenere che non ci fosse stata la clausola relativa al tasso degli interessi da applicare, ove si consideri, altresì, che in relazione al primo conto, è stata provata l'esistenza di anticipazioni bancarie fino al limite di £
60 ML, con le relative condizioni ed, in relazione al secondo, la stessa ha CP_4
pagina 14 di 35 prodotto un documento relativo alle lettere di credito che sarebbero state concesse all'APPELLATO a partire dal 1994.
In questo senso, va quindi confermata la sentenza impugnata, laddove il primo
Giudice ha ritenuto che “solo nei limiti degli specifici affidamenti […] potranno applicarsi gli interessi in misura ultra-legale risultanti dai documenti menzionati”, rilevandosi la intempestiva formulazione della eccezione di nullità, per difetto di sottoscrizione da parte del delle successive comunicazioni degli CP_1 affidamenti concessi dalla in data 23.07.1993 e 26.04.1995. Pt_1
Infatti, tali contratti sono stati prodotti da nel primo grado del giudizio, a CP_4 corredo della comparsa di costituzione e risposta, nella quale si faceva ad essi riferimento, senza che su di essi sia stato contestato alcunché dal CP_1 nella I memoria ex art. 183 c.p.c., compreso il fatto che tali affidamenti fossero stati concessi proprio su sua richiesta.
Del resto - come evidenziato in ordine al primo motivo di appello principale avverso la sentenza definitiva - è lo stesso a sostenere, CP_1 contraddittoriamente, per dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse, che l'esistenza di affidamenti strutturati tra le parti sarebbe anzitutto e risolutivamente dimostrata dalle comunicazioni di carattere confessorio della con cui quest'ultima gli aveva comunicato (i) sia l'esistenza di affidamenti, Pt_1
(ii) sia i relativi importi.
Occorre, altresì, evidenziare che risultano prodotte in giudizio le modifiche, in data 25.05.2011, sottoscritte dal delle condizioni del CP_1 contratto n. 68559.30, le quali, da tale epoca, sono idonee a giustificare gli addebiti effettuati in loro diretta applicazione da quella data in poi.
In conclusione, va dunque:
pagina 15 di 35 1) riformata la declaratoria di nullità ab origine, dei contratti di c/c ordinario
n. 52371.28 e n. 19451.18 nonché del conto anticipi n. 52372.21, essendo ravvisabile per tali contratti la nullità solo parziale;
2) revocata la declaratoria di nullità ab origine, del contratto di c/c anticipi n.
55300.89, in quanto non assunto concluso verbis tantum e non prodotto dal di talché i tassi degli interessi applicati dalla non possono CP_1 Pt_1 ritenersi illegittimi.
Va, inoltre, espletata nuova CTU contabile, al fine di accertare ed estrapolare:
• gli interessi ultra-legali ed anatocistici illegittimamente applicati in relazione al contratto di c/c ordinario n. 52371.28 ed al contratto di conto anticipi
n. 52372.21 e di sostituire i tassi illegittimi, con i tassi BOT sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
• gli interessi anatocistici applicati in relazione al contratto di c/c ordinario
n. 19451.18, senza procedere ad alcuna capitalizzazione.
Si richiamano in punto di anatocismo anche le considerazioni svolte in ordine al motivo che segue.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col motivo in esame, la lamenta la ritenuta illegittimità degli interessi Pt_1 anatocistici e della CMS, per mancanza della relativa pattuizione.
In particolare, per quanto riguarda gli interessi anatocistici, impugna il capo CP_4 della sentenza in argomento (a pagg. 13-16) laddove il Tribunale ha così statuito:
“in applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che difetta clausola di anatocismo conforme alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di reciprocità comunque essere redatta per iscritto), così che la capitalizzazione applicata non è in alcun modo giustificata e la pretesa
pagina 16 di 35 di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo deve essere accolta. Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, non vi era clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto e la sua applicazione si pone in contrasto rispetto
a quanto previsto dalla legge 2/2009 (conversione del Dl 185/2008)”.
L'APPELLANTE sul punto deduce di essersi attenuta alla delibera CICR del
9.02.2000, avendo provveduto all'adeguamento dei contratti in argomento, conclusi prima della sua entrata in vigore, mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deduce che, comunque, il proprio CTP avrebbe evidenziato l'effettiva applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi attivi e di quelli passivi.
Tale argomento non è fondato, occorrendo – come correttamente ritenuto dal
Tribunale - l'effettiva pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, di talché la stessa ammissione da parte della del mancato Pt_1 adeguamento, mediante nuova pattuizione in forma scritta, dei contratti de quibus, tutti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR del
9.02.2000, consente di confermare sul punto l'impugnata sentenza non definitiva.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto concerne la mancata pattuizione della CMS, ritenuta dal primo Giudice [Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla C.M.S. in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, non vi era clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto e la sua applicazione si pone in contrasto rispetto a quanto previsto dalla legge 2/2009
(conversione del Dl 185/2008)] avendo entrambe le parti prodotto i contratti di apertura dei c/c ordinari n. 52371.28, del 29.05.1992 e n. 19451.18 del
13.07.1994 nonché il conto anticipi 52372.21, come detto, però privi di specifiche condizioni contrattuali, compresa quella relativa alla CMS.
pagina 17 di 35 Per i restanti contratti di c/c anticipi n. 55300.89 e n.68559.30, invece, non avendo avuto l'obbligo di consegnarli, in quanto stipulati oltre il decennio, CP_4 era onere del produrli, per dimostrare la mancata pattuizione della CP_1 clausola relativa alla CMS e non avendolo fatto, la sentenza non definitiva appellata va in parte riformata, non essendo dovuta allo stesso in CP_1 ripetizione, la CMS applicata da in relazione a tali contratti. CP_4
Tuttavia, non essendo prevista nella modifica del contratto n.68559.30, in data
25.05.2011, una valida pattuizione della CMS o di altre commissioni, queste se illegittimamente applicate vanno restituite.
In conclusione, va dunque espletata nuova CTU contabile al fine di accertare l'illegittima applicazione della CMS sui c/c ordinari n. 52371.28, del
29.05.1992 e n. 19451.18 del 13.07.1994 nonché sui conti anticipi
52372.21 e n.68559.30 (per quest'ultimo solo a far data dal 25.05.2011).
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo la lamenta l'omesso accertamento della prescrizione Pt_1 come inerente al periodo anteriore al 28.01.2006, essendo, a suo dire, il primo valido atto interruttivo rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del primo grado e censura, quindi, la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto, invece, che la prescrizione coprisse solo il periodo antecedente all'ottobre 2004.
Per la precisione, critica sul punto il seguente passo motivazionale: “parte CP_4 attrice ha documentato di avere notificato diffida contenente la volontà di avanzare le pretese di ripetere le somme indebitamente trattenute, sin dall'ottobre 2014, richiamando gli effetti interruttivi della prescrizione. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente, relativamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente
pagina 18 di 35 all'ottobre 2004”.
A tal fine invoca l'applicazione della Ipotesi B) – ricalcolo del conto corrente n.
52371.28, della relazione integrativa del CTU datata 26.02.2019, elaborata secondo i criteri da essa indicati, ovvero:
- rielaborazione dei dati a partire dal 28.01.2006, considerando irripetibili tutte le competenze illegittime calcolate nel periodo antecedente;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Il Giudice di prime ha, sul punto, ulteriormente argomentato: “D'altro canto, parte attrice ha documentato di avere notificato diffida contenente la volontà di avanzare le pretese di ripetere le somme indebitamente trattenute, sin dall' ottobre 2014, richiamando gli effetti interruttivi della prescrizione. Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata, in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente, relativamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente all'ottobre 2004”.
Ciò posto, la Corte ritiene condivisibili tali valutazioni, avendo effettivamente il nella richiesta ex art. 119 TUB, in data 08.10.2014 di consegna dei CP_1 contratti e di documentazione contabile rivolta a a quest'ultima notificata in CP_4 data 13.10.2014, manifestato inequivocabilmente la propria volontà di interrompere la prescrizione: “con la presente interrompe i termini di prescrizione ex art. 2934 ss CC., ai sensi dell'art. 119 TUB 385/93”.
La sentenza non definitiva appellata va, dunque, solo sul punto confermata, essendo stato poi recepito un conteggio del CTU che, ai fini dell'accertamento delle rimesse prescritte, ha tenuto conto del periodo antecedente il 28.01.2006.
Va, comunque, espletata nuova CTU al fine di accertare i saldi dei conti corrente ordinari n. 52371.28 e n. 19451.18, sui quali sono confluite le poste dei pagina 19 di 35 collegati conti anticipi, epurati delle competenze illegittime sopra indicate e delle rimesse solutorie prescritte, tali da intendersi per l'appunto quelle addebitate oltre il decennio anteriore al 13.10.2014, avendo il precedente CTU effettuati i propri conteggi considerando un diverso periodo di prescrizione e segnatamente quello ante e post 28.01.2006.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quarto motivo, la lamenta la ritenuta utilizzabilità della CTU, Pt_1 richiamando la pronuncia di legittimità n. 9201 del 7 maggio 2015, con la quale la
S.C. ha ribadito che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi' che, in quanto tali, non perdono il loro carattere costitutivo, di talché, a suo dire, il correntista avrebbe dovuto CP_1 provare – ma non l'ha fatto - l'esistenza dei pagamenti (atti solutori) di cui ha chiesto la restituzione, quali fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell'indebito.
Si richiamano, sul punto, le considerazioni già espresse in relazione al primo motivo di gravame a cui si aggiungono le seguenti con particolare riferimento all'onere della prova delle rimesse solutorie eseguite illegittimamente.
La Corte regolatrice, al riguardo, ha avuto modo di statuire che “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli
pagina 20 di 35 interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 1550 del 19/01/2022).
Occorre precisare, al riguardo, che per rimesse solutorie devono intendersi quelle avvenute su un conto corrente passivo, in assenza di una apertura di credito oppure oltre il limite del fido concesso, al riguardo non assumendo alcuna rilevanza i c.d. contratti di castelletto di sconto, che indicano solo il limite fino al quale la banca può accordare anticipazioni bancarie, le quali, però, non implicano la messa a disposizione del cliente di una determinata somma e non sono quindi idonee a rendere coperto l'eventuale conto passivo.
Tanto premesso, nella fattispecie, risultano acquisiti alcuni documenti relativi ai fidi concessi dalla all'APPELLATO a far data dal 1994 e dal 1995, dai quali Pt_1 si desume l'esistenza di vere e proprie aperture di credito.
Ne deriva che, sulla base del materiale probatorio acquisito, nonché della CTU contabile ben avrebbe potuto il primo giudice individuare le rimesse solutorie, comprese quelle illegittime di cui il ha chiesto la restituzione, ove si CP_1 consideri che la Corte regolatrice a S.U., sul punto, ha avuto di affermare che in caso di mancato espletamento di CTU contabile, “le difficoltà di sondare compiutamente tutti gli aspetti di quanto è oggetto di lite, potrebbero risolversi nell'impedire alle parti, anche quando siano assistite dal consiglio di un esperto, una corretta valorizzazione dei temi decisionali ed, insieme, dei temi probatori postulati dal giudizio” (Cass. S.U. n. 3086/2022).
Pertanto, l'onere della prova delle rimesse solutorie deve ritenersi assolto dal
CORRENTISTA con la produzione (o l'acquisizione) delle aperture di credito e dei pagina 21 di 35 limiti dei fidi, essendo stato possibile demandare al CTU l'accertamento contabile sulla base di tali documenti.
La stessa eccezione di prescrizione sollevata dalla afferisce a tali rimesse, Pt_1 desumendosi da essa implicitamente la loro pregressa sussistenza, tanto che al
CTU è stata demandata l'individuazione di entrambe le rimesse (solutorie e ripristinatorie), proprio ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione (cfr.
Cass. S.U n. 24418 del 2.12.2010), pur non essendo stata la tenuta ad Pt_1 allegare le singole rimesse prescritte.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
B) Passando alla disamina dell'avanzato gravame, avverso la sentenza definitiva n. 106/2024, si osserva quanto segue.
1. Col primo motivo critica tale pronuncia per avere il Tribunale ritenuto CP_4 erroneamente assolto da parte del CORRENTISTA l'onere di provare che i conti correnti erano affidati.
Il passo motivazionale impugnato è il seguente: “Sul piano dell'onere della prova, infatti, la valutazione degli “sconfinamenti” rispetto alla esistenza di aperture di credito può essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio delle indicazioni fornite a riguardo dal CTU e il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista (Cass. 13,4,2023, n 9806) avvalendosi anche delle presunzioni di cui all'art 2729 c.c. (Cass., 14 dicembre 2023, n 34997)”.
Replica il che l'esistenza di strutturati affidamenti tra le parti CP_1 sarebbe anzitutto e risolutivamente dimostrata dalle comunicazioni di carattere confessorio della banca con cui comunica al correntista, sia l'esistenza di affidamenti, sia i relativi importi.
pagina 22 di 35 Il motivo è infondato.
Si richiamano, sul punto, le considerazioni svolte in ordine all'ultimo motivo di critica alla sentenza non definitiva e, segnatamente, a quanto statuito dalla S.C. con Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024.
Risultano infatti, prodotti e/o comunque acquisiti in giudizio i seguenti contratti di apertura di credito:
A) Sul c/c n. 52371.28: in data 23.07.1993:
In data 26.04.1995:
B) Sul c/c n. 19451.06 (poi 19451.18):
In data 23.01.1996:
In data 14.06.1996:
pagina 23 di 35 In data 29.10.1996:
In data 15.10.1997:
In data 18.04.2008:
Appare evidente che la censura in argomento sia infondata e che, correttamente, il giudice di prime cure abbia ritenuto assolto, da parte del l'onere CP_1 di provare che i conti correnti ordinari sopra indicati fossero affidati e ciò anche con riguardo alle prime due comunicazioni della nel 1993 e nel 1995, per Pt_1 quanto già sopra osservato.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
2. Col secondo motivo la lamenta inoltre l'avvenuta applicazione a Pt_1 vantaggio del correntista del criterio del c.d. saldo zero e censura la sentenza pagina 24 di 35 definitiva laddove afferma: “Nella ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C. (sentenza 2.5.2019,
n 11543), secondo cui: “..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”. In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C., dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile -
l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla parte attrice che si afferma titolare della pretesa di credito”.
A detta di l'azzeramento del saldo iniziale sarebbe in totale contrasto con CP_4 la consolidata giurisprudenza affermatasi sul punto, in quanto permetterebbe al
CORRENTISTA di sanare illegittimamente il mancato obbligo a suo carico di provvedere ad una completa produzione dei documenti.
Replica l'APPELLATO deducendo che l'affermazione del Tribunale sarebbe meramente ipotetica, non essendo il criterio del saldo zero applicabile nel caso di specie e rilevando in proposito che “per la precisione, il c/c ordinario 19451.18 è
pagina 25 di 35 documentato sin dall'inizio e parte dalla data di inizio del 13.07.1994 con saldo iniziale 0 per cui non c'è nulla da azzerare, mentre il c/c ordinario 52371.28 alla data di inizio documentato del 31.12.1992 espone un saldo debitore documentato di - £. 11.029.327, mantenuto fermo dal Ctu in tutte le ipotesi di ricalcolo”.
La censura - seppure corretta in linea generale - non è idonea scalfire, in concreto, l'impugnata sentenza.
Rileva la Corte che il Tribunale - facendo propria la seguente ricostruzione contabile effettuata dal CTU nella relazione integrativa del 19.07.2021:
nella quale sono state distinte le competenze irripetibili da quelle ripetibili e sono state considerate prescritte le rimesse solutorie ante 28.01.2006 - ha motivato la propria decisione, per quanto qui di interesse, come segue: “In definitiva, richiamati i principi di cui alla sentenza e svolte le precisazioni sui punti in contestazione, la ricostruzione dei saldi conforme al criterio del c.d. saldo zero dovrà essere incentrata sui contratti di conto corrente ordinario n 5237128 (per €
46245,49+31316,84) ed al conto corrente ordinario n. 19451 (€ 16.366,59 +
28.840.84) e risultante quindi pari a complessivi € 122.769,75, da cui una volta escluse le rimesse prescritte, si perviene alla somma di € 98.306,27”.
Ebbene, il criterio del saldo zero seppure invocato dal Tribunale in maniera equivoca, risulta effettivamente applicato, come afferma il soltanto CP_1 per il conto corrente n. 19451.18 e perché il saldo iniziale era pari a zero,
pagina 26 di 35 mentre per il conto corrente n. 52371.28 risulta applicato il saldo rilevato dal primo estratto conto.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto sostanzialmente confermata, tuttavia con la sopra estesa diversa motivazione, volta a supplire la ritenuta legittima apodittica applicazione del criterio del saldo zero, ove si consideri che “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22290 del 25/07/2023).
Del resto, non è stata censurata la motivazione contraddittoria della pronuncia impugnata, ma solo l'applicazione di fatto non avvenuta, del criterio del saldo zero.
3. Col terzo motivo si duole dell'avvenuta applicazione del criterio del CP_4 saldo rettificato in luogo di quello del saldo banca.
Deduce in particolare l'APPELLANTE, a fondamento della critica in commento, che per individuare le operazioni extra-fido idonee a integrare "pagamento" di importi non dovuti, non si possa prescindere dal far riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca e non al saldo ricalcolato, in quanto, se si procedesse ad un ricalcolo del saldo, non si darebbe pressoché mai la ripetizione di indebito per oneri illegittimamente pretesi.
La censura non coglie nel segno.
E' orientamento di questa Corte, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, quello di far ricorso al criterio del saldo giornaliero rettificato ove si consideri che la stessa giurisprudenza di legittimità si sta ormai consolidando in pagina 27 di 35 tal senso, di recente con l'Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023, in cui si afferma
“nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”.
A ciò si aggiunga che “nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista” e che quindi “solo le rimesse solutorie, come individuate secondo il criterio indicato dalla più volte citata sentenza delle S.U. del 2010, possono configurarsi come "pagamento" ai sensi dell'art. 1194, comma 2, cod. civ.”(Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del 15/02/2021).
La Corte di legittimità anche con riguardo al criterio di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c., ha, quindi, precisato in cosa consista un pagamento ovvero una rimessa solutoria.
Sempre in tale pronuncia, la stessa S.C. ha affermato che “ove sia stato proprio
l'addebito degli interessi […] a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo
pagina 28 di 35 "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui
l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del
"pagamento".
In altra pronuncia di legittimità (la n. 10941 del 26/05/2016) si legge, in aderenza ai criteri dettati dalle SS.UU. con sentenza n. 24418/2010, che, in presenza di una apertura di credito, per distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, “potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito”.
Pertanto, in presenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente, costituiscono pagamenti le sole rimesse avvenute extra fido, in quanto avvenute oltre il limite di copertura del conto, essendo in tal caso, applicabile il principio di cui all'art. 1194 c.c., “ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito”.
Chiarita, dunque, la distinzione tra rimesse solutorie (di capitale ed interessi) e rimesse ripristinatorie, le stesse vanno individuate sulla base del saldo rettificato e ritenuto applicabile l'art. 1194 c.c., in costanza di rapporto solo per le prime, poiché costituiscono effettivi pagamenti, laddove avvenute extra-fido o in assenza di apertura di credito su conto passivo e scoperto, la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa va, dunque, accertata eliminando previamente “tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito” per poi procedere pagina 29 di 35 all'imputazione di un pagamento per interessi “solo in quanto questi interessi
(una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3858 del
15/02/2021).
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
4) Col quarto motivo la lamenta infine, l'avvenuta determinazione del Pt_1 saldo finale in base al criterio del saldo rettificato.
Il motivo si sostanzia nell'evidenziare l'errore della sentenza nel non aver integralmente recepito le critiche che essa APPELLANTE avrebbe continuativamente rinnovato all'operato dal CTU (da ultimo con le note di trattazione scritta datate 13 aprile 2023, sarebbe stata censurata anche la relazione depositata dal CTU in data 30 marzo 2023), avendo invece il Tribunale sostanzialmente condiviso l'operato del CTU quale si è articolato nelle varie relazioni depositate. Inoltre, l'errore che inficerebbe l'operato della CTU riguarderebbe la base di calcolo per i riconteggi infra-decennio, non avendo lo stesso effettuato i ricalcoli partendo dal 'saldo banca'.
Replica il che tutte le rimesse solutorie comprese quelle prescritte CP_1 debbano essere individuate sulla base del criterio del saldo rettificato.
La Corte concorda con la tesi dell'APPELLATO richiamando le considerazioni svolte in ordine al terzo motivo di gravame avverso la sentenza definitiva impugnata ed anche in forza del principio di continuità delle movimentazioni eseguite nei conti correnti de quibus, di talché tutte le rimesse solutorie, comprese quelle prescritte avrebbero dovuto essere accertate sulla base del saldo rettificato.
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
pagina 30 di 35 L'appello incidentale è infondato e va respinto.
A) Con il primo motivo di gravame relativo al conto anticipi n. 55300.89, il critica la sentenza definitiva per l'errato accertamento della CP_1 prescrizione delle rimesse, erroneamente ritenute solutorie anziché ripristinatorie.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE INCIDENTALE, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che, poiché il c/c ordinario collegato al predetto conto anticipi recava saldi extra fido o addirittura senza fido, tutte le rimesse illegittime
(peraltro neanche correttamente individuate) generate dal conto anticipi de quo, ivi addebitate sarebbero solutorie, avendo omesso di considerare, invece, che, stando alle risultanze della CTU, il conto anticipi n. 55300.89 in argomento
(iniziato il 19.01.1994 ed estinto il 30.03.2015) era collegato al conto ordinario
52371.28, che, a seguito della sua ricostruzione, avrebbe presentato un saldo ricalcolato a credito, sin dal II trimestre 1997.
Rileva in primo luogo il Collegio, che non risulta specificamente contestata la parte della sentenza definitiva in cui il Tribunale afferma: “Con riferimento a tutti i conti anticipi, la CTU ha segnalato che si tratta in ogni caso di conti autoliquidanti, poiché i corrispondenti accrediti sono movimenti di giro dai conti ordinari, avendo solo funzione di liquidazione degli interessi maturati nel periodo di scopertura tra corresponsione dell'anticipo e l'accredito della fattura anticipata (pag. 4 relazione del 6 maggio 2022)”.
In tale relazione, il CTU ha, infatti, precisato - nel paragrafo sub lett. d), rubricato
“Individuazione competenze irripetibili e rimesse solutorie per i conti anticipi” che
“il conto anticipi ha la sola funzione di consentire la liquidazione degli interessi maturati nel periodo di “scopertura” tra la corresponsione dell'anticipo e
l'accredito della fattura anticipata”.
Pertanto, in corretta applicazione del corretto criterio del saldo rettificato, il CTU
pagina 31 di 35 ha, quindi, individuato nella relazione del 19.07.2021 le rimesse solutorie effettuate mediante giroconto dal conto anticipi n. 55300.89 al conto corrente ordinario n. 52371.28, tenuto conto delle aperture di credito quivi concesse.
Avendo quindi valorizzato i fidi concessi su quest'ultimo conto, le rimesse effettuate dal sono state ritenute solutorie perché evidentemente Parte_3 avvenute extra fido o sine fido per il periodo in cui lo stesso conto corrente ordinario n. 52371.28, non era assistito da alcuna apertura di credito.
Ne deriva la correttezza della sentenza impugnata, che merita dunque sul punto di essere confermata.
B) Col motivo afferente al conto anticipi n. 68559.30, collegato al conto corrente ordinario n. 19451.18, l'APPELLANTE INCIDENTALE denuncia:
• l'errata verifica della prescrizione, perché il collegato conto ordinario
19451.18 avrebbe avuto un saldo a credito sin dal IV trimestre 1997, per cui nulla sarebbe prescritto, in quanto le rimesse avvenute su saldo creditore, non essendo pagamenti, non sarebbero soggette a prescrizione;
• l'errata ricostruzione del saldo, poiché trattandosi di c/c acceso il
30.06.1994, senza contratto fino al 24.05.2011, avrebbe dovuto essere ricostruito dal 1994 al 2011 secondo legge, ossia depurandolo dalle competenze ultra-legali ivi addebitate.
In relazione al primo profilo (errata verifica della prescrizione), la Corte richiama le considerazioni svolte in ordine al precedente motivo di appello incidentale.
Quanto al secondo profilo (errata ricostruzione del saldo), si osserva che non essendo stato prodotto dal il contratto anticipi in questione, in CP_1 violazione, per quanto già esposto, dell'onere della prova sullo stesso gravante, non è dato ravvisare l'esistenza di interessi-ultra legali che sarebbero stati pagina 32 di 35 illegittimamente addebitati dalla data coeva alla stipula del contratto, fino al
24.05.2011, ove si consideri altresì, come già evidenziato, che fino a tale data erano state concesse in relazione al conto corrente ordinario n. 19451/06
(poi 19451.18), pacificamente collegato al conto anticipi n.68559.30, in argomento, diverse anticipazioni bancarie recanti espresse condizioni, alcune delle quali sottoscritte dal altre, costituenti oggetto di CP_1 comunicazioni di variazione, da parte della a lui notificate. Pt_1
Correttamente, dunque, sul punto il Tribunale, richiamando la sentenza non definitiva, ha statuito che “relativamente al c/c anticipi n.68559.30, nei limiti degli importi oggetto degli affidamenti e limitatamente ai periodi indicati specificamente nelle lettere di concessione, potranno trovare applicazione gli interessi in misura ultra-legale risultanti dai documenti menzionati”.
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
C) Con l'ultimo motivo afferente al conto anticipi n. 52372.21 collegato al conto corrente ordinario 52371.28, il denuncia l'errata verifica CP_1 della prescrizione, poiché tale conto, a seguito della sua corretta ricostruzione, esporrebbe un saldo ricalcolato a credito dal II trimestre 1997 e quindi tutte le rimesse avrebbero natura ripristinatoria.
Valgono sul punto le considerazioni già svolte in ordine al primo motivo dell'appello in esame.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La pronuncia sulle spese processuali sarà effettuata in sede di definitiva statuizione sul merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello pagina 33 di 35 proposto da nei confronti di Parte_1
quale titolare della impresa individuale MANIFATTURA Controparte_1
GIULIA, avverso la sentenza non definitiva n. 43/2021 emessa dal Tribunale di
Prato e pubblicata il 22/01/2021 e la sentenza definitiva n. 106/2024 emessa dallo stesso Tribunale e pubblicata il 12/02/2024, nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la predetta sentenza definitiva, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) ACCOGLIE IN PARTE l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva impugnata:
- DICHIARA la nullità parziale dei contratti di c/c ordinario n. 52371.28 e n.
19451.18 nonché di conto anticipi n. 52372.21, per le ragioni di cui in motivazione;
- DICHIARA la nullità parziale della modifica contrattuale in data 25.05.2011, del contratto di conto anticipi n.68559.30, per mancata previsione specifica della
CMS;
- REVOCA la declaratoria di nullità ab origine, del contratto di conto anticipi n.
55300.89 per le ragioni di cui in motivazione;
3) RIGETTA per il resto l'appello principale;
4) RIGETTA l'appello incidentale;
5) DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile come da separata ordinanza;
6) RISERVA la pronuncia sulle spese in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 30.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
pagina 34 di 35 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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