Art. 3.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.