Articolo 3 della Legge 10 maggio 1976, n. 317
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 giugno 1976
Art. 3.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.
Entrata in vigore il 13 giugno 1976