Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11329 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 11329 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. TONINI MICHELA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
L'ADS AVV. , con l'avv. Controparte_1 CP_2
CASOTTO ALESSIA , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
Pers 1. I figli minori e rimarranno affidati in via esclusiva al Padre, con Persona_2
collocamento prevalente e residenza presso il medesimo;
2. La casa già adibita ad abitazione familiare, sita in Padova, via Quattro Novembre n. 2,
di esclusiva proprietà del IG. rimarrà assegnata al Padre, in virtù del collocamento Pt_1
presso il medesimo dei figli minori, con esonero dei difensori avv.ti Daniela Savio e Michela
Tonini dall'obbligo di trascrizione del diritto di assegnazione;
3. I tempi di frequentazione della madre con i figli saranno gestiti come nell'attualità, con
prosecuzione del monitoraggio da parte del Consultorio familiare di via Piovese che potrà
apportarvi le modifiche necessarie nel superiore interesse dei minori, sia relativamente alle
tempistiche che alle modalità degli incontri, anche sulla base del progetto di cura e di
reinserimento sociale della IG.ra che verrà predisposto dal CSM di Padova che ha in CP_1
cura la medesima;
4. Il Padre contribuirà in via diretta ed esclusiva al mantenimento dei figli minori;
quanto
alle spese straordinarie relative a questi ultimi – così come individuate dal protocollo in essere
presso il Tribunale di Padova – le stesse saranno ripartite al 50% tra i genitori, con un tetto
massimo di euro 50,00 al mese per ciascun figlio a carico della IG.ra . Si precisa che la CP_1
madre si farà carico in via esclusiva delle spese per la baby sitter, qualora utilizzata nei periodi
di visita madre/figli.
5. Il IG. si obbliga a rendicontare alla madre le spese straordinarie sostenute per i Pt_1
figli con cadenza trimestrale;
qualora non richieste nel termine di sei mesi dall'esborso, le stesse
si intenderanno rinunciate.
6. Richiamando quanto già esposto nelle premesse, il IG. si obbliga a Parte_1
corrispondere alla IG.ra , che accetta, in sostituzione dell'assegno divorzile a titolo CP_1
di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8° L. 898/70, così come modificata dalla legge n.
74/87, ritenendo che il Tribunale ne confermerà l'equità, la somma complessiva di € 160.000,00.
Quanto alle modalità ed alle tempistiche di corresponsione del predetto importo, i Ricorrenti
convengono che il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di euro 160.000,00, a Pt_1 CP_1
mezzo bonifico bancario alle coordinate già note con causale “liquidazione una tantum ai sensi
dell'art, 5 c. 8 l. 898/70”, entro e non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato di divorzio che
verrà pronunciata dall'intestata Autorità a definizione del presente procedimento.
7. A fronte del positivo incasso da parte della IG.ra della somma di cui al precedente CP_1
punto, la IG.ra nulla avrà più a pretendere in virtù del rapporto di coniugio e il CP_1
IG. dunque, a far data dal mese successivo a quello di versamento della predetta somma, Pt_1
cesserà la corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile per la moglie statuito in sede
di separazione. 8. Con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui ai punti che precedono, i
Ricorrenti dichiarano che sarà definita ogni questione patrimoniale discendente dal
matrimonio.
9. Le parti concordano che l'intero importo (100%) dell'assegno unico e universale erogato
dall'Inps per i figli minori sia percepito dal IG. Parte_1
10. I genitori si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per i
figli minori.
11. Le spese e competenze di causa sono interamente compensate tra le Parti.
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 19/05/2012 a Padova, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 76 parte 2 serie A volume 1 - anno 2012; dall'unione sono
Pers nati a Padova i figli il giorno 8.04.2015 (c.f. ) e il C.F._1 Per_2
16.01.2017 (c.f. ); con sentenza non definitiva sullo status n. C.F._2
1014/2023 cron. pubblicata il 17.05.2023, divenuta irrevocabile, il Tribunale di
Padova ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza n. 628/2024 cron. pubblicata il 15.03.2024, la medesima Autorità ha definito il predetto procedimento.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
L'accordo riguardante la corresponsione dell'assegno divorzile per la moglie in una unica soluzione ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/70 appare equa alla luce della durata del matrimonio e delle condizioni delle parti come qui descritte;
peraltro,
l'accordo è stato autorizzato dal GT, in quanto la moglie è in ADS.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 19/05/2012 a Padova, trascritto presso l'Ufficio dello CP_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 76 parte 2 serie A volume 1 - anno 2012;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni, ravvisando l'equità
dell'accordo relativo alla corresponsione dell'assegno divorzile per la moglie in una unica soluzione ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/70;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 26.11.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti