Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2003, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
E A N L L O I E 9 Z 1 D 2 A 3 . R 7 N T . LFRE 1500 S IN0 08 08/ 0 3 1 T I 8 R CANCELLERIA G 9 A E ' 1 - R L 5 - L 4 E A 1 D D I E E S G T N G N E E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S A105079 L ▲ S T E A SEZIONE QUINTA CIVILE A105080 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 23551/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. мно Consigliere Rep. Dott. US V. A. Magno Consigliere c.c. del 3 giugno 2002 Dott. Nino Fico Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / terremo- sul ricorso proposto il 17 novembre 2000 da: to 1980 / aziende a- AR US rappresentato e difeso giusta procura speciale in gricole nuove attrez- calce al ricorso dall'avv. Ester Perifano ed elettivamente domiciliato zature I.v.a. in Roma, alla via Giovanni Battista Martini, n. 6, presso lo studio le- gale Rossetto ricorrente 21
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 [ contronicorrente intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. XXVIII- n. 183 del 4 ottobre 1999. proc. n. 23551/2000 R.G. 1 2397 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Benevento con pronuncia n. 83/06/95 accoglieva il ricorso proposto da AR US, eser- cente l'attività di agricoltore, avverso l'avviso di irrogazione di san- zioni con recupero di I.V.A. non versata nell'anno 1989, in relazione all'acquisto di attrezzature, rilevando che le agevolazioni fiscali pre- viste in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto del 1980 per l'acquisto di beni strumentali erano rimaste in vigore fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (T.U. delle leggi per gli in- terventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982). La decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 4 giugno 1999 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che si con- formava alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12100/98, con la quale era stato ritenuto che l'art. 8, 4° co., d.l. 20 novembre 1987, n. 487, conv. con 1. 21 gennaio 1988, n. 12, avesse natura interpretativa delle precedenti disposizioni di cui all'art. 5, lett. d), d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, e dell'art. 40, lett. e), d.l. 30 ottobre 1976, n. 730, ap- plicabile ai comuni terremotati in virtù dell'art. 3, 11° co., d.l. 28 proc. n. 23551/2000 R.G. 2 febbraio 1984, n. 19, per cui non poteva assumere un'efficacia auto- noma, incontrando lo stesso limite temporale di efficacia delle norme interpretate. Il AR ricorreva per la cassazione della sentenza con un unico complesso motivo e l'intimato Ministero delle finanze non si costi- tuiva in giudizio. La causa veniva trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 4° co., d.l. 20 novembre 1987, n. 474, conv. con mod. con 1. 21 gennaio 1988, n. 12, dell'art. 13, 1° co., 1. n. 48/89 in relazione all'art. 5, 1° олу co., lett. c) ed f), d.l. n. 799/80, conv. con mod. con 1. n. 875/80, dell'art. 74, 1° co., T.U. n. 76/90; per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 8, d.lgs. 312 dicembre 1992, n. 546; per insufficiente motivazione su un punto de- cisivo. Il motivo è manifestamente fondato. E' orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di esonero dall'I.V.A. in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismi- ci, all'art. 8, 4° co., d.l. 20 novembre 1987, n. 474, conv. con modifi- cazioni con 1. 21 gennaio 1988 n. 12, si deve attribuire il valore di di- sposizione introduttiva di un beneficio autonomo rispetto all'agevola- zione sugli atti di ripristino delle scorte vive o morte di cui all'art. 5, proc. n. 23551/2000 R.G. 3 1° co., lett. d), d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, conv. con modificazioni con 1. 12 dicembre 1980, n. 875. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8, 4° co., comporta, si- no alla fine dell'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprendito- ri agricoli dell'esonero dall'I.V.A. per gli investimenti in nuove at- trezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristi- no delle scorte. Mentre, poi, il beneficio per il ripristino delle scorte è venuto meno a partire dall'1 gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 1. 10 feb- braio 1989, n. 48, proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 6 del d.l. n. 799/80 con limitato riferimento alle lettere c) ed f), quello per gli ac- quisti di nuove attrezzature è perdurato invece fino all'entrata in vigo- re del d.lg. 30 marzo 1990 n. 76, che prevede all'art. 74 il non assog- gettamento ad I.V.A. degli acquisti medesimi soltanto per le imprese のり operanti in settori diversi dall'agricoltura ed all'art. 112 abroga le an- teriori disposizioni incompatibili (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 marzo 2002, n. 4585; Cass. civ., sez. V, sent. 28 dicembre 2001, n. 16209; Cass. civ., sez. V, sent. 5 dicembre 2001, n. 15372; Cass. civ., sez. V, sent. 3 agosto 2001, n. 10660; Cass. civ., sez. V, sent. 24 lu- glio 2001, n. 10018). La contraria soluzione della questione da parte della commissione tributaria regionale non e sorretta da alcun argomento nuovo che pos- sa indurre ad un riesame di tale giurisprudenza. Alla manifesta fondatezza del motivo seguono l'accoglimento del ri- corso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va emessa, ai proc. n. 23551/2000 R.G. 4 sensi dell'art. 384, c.p.c., decisione nel merito di accoglimento del ri- corso introduttivo del contribuente. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il Ministero delle finanze al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 750, ivi compresi euro 700 per onorari. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. Il consigliere est. Il presidente dorf. Giovanni PaoliniTilloumi Jork dott. Massimo Oddo 011 Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA B Oggi. 21 GEN, 2003..... IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AN E ZION DELLA ISTRA - 219 SENSI DELL'ART. 73 REG . N 14-5-1981 DA ESENTE E G G AT LE proc. n. 23551/2000 R.G. 5