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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4012/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Cavaliere, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
CA ZZ, ID AN e CO UM, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver percepito nell'anno 2015 l'indennità di mobilità ha proposto impugnazione avverso la richiesta di recupero somme n 14106385 avanzata dall' numero prestazione 2015/400021 e per l'importo di CP_2
€ 15.372,00, deducendo che la somma corrisposta era stata calcolata erroneamente dall'Ufficio, senza alcun intervento fraudolento o omissione da parte del beneficiario e, pertanto, aveva percepito le predette somme in buona fede;
che in particolare, sussistevano i presupposti per la sanatoria di cui all'art. 13 L. 412/1991 e all'art. 52 c. 2 L. 88/1989, stante la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e la sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento, nonché la decadenza dell'azione di recupero per il decorso del termine di un anno dalla effettiva conoscenza da parte dell' dei redditi dichiarati e la prescrizione della pretesa. CP_2
Pertanto, ha chiesto, previa sospensione del recupero delle somme in atto da parte dell' , CP_2 annullare il predetto provvedimento e dichiarare irripetibile la somma erogata, con condanna dell' alla restituzione della somma indebitamente trattenuta in compensazione con altre CP_2 prestazioni, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito la domanda è infondata e come tale va rigettata.
Va osservato in via generale che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero del CP_3 credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Venendo al caso di specie, come si evince dalla comunicazione dell'11.12.2017, notificata l'8.01.2018 oggetto di recupero è la prestazione di indennità di mobilità erogata per il periodo dal 10/08/2015 al
10/08/2017, e per l'importo di € 15.372,00 per i seguenti motivi: “E' stata corrisposta l'indennità di mobilità anticipata a lavoratore rioccupatosi entro i 24 mesi successivi alla erogazione della prestazione”. L'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del
1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla "ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire. Ne consegue che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono essere restituite per intero, e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (cfr. Cass. Ordinanza. n. 389/2024 del 05/01/2024).
Parte ricorrente nulla ha specificamente dedotto e provato circa la spettanza dell'indennità di mobilità richiesta in ripetizione, né ha contestato la circostanza di essersi rioccupato nei 24 mesi successivi alla erogazione della prestazione. Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la pretesa, evidenziando che la stessa era frutto di un errore di calcolo imputabile unicamente all' e CP_2 comunque deducendo la sua buona fede nella percezione della prestazione, richiamando erroneamente a sostegno la normativa in materia di indebito previdenziale ai sensi agli artt. 52 l. n.
88/89 e 13 L.412/1991, che non può trovare applicazione nel caso di specie essendo applicabile alla diversa fattispecie dell'indebito previdenziale pensionistico.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l' ha dedotto e provato di aver richiesto la CP_2 restituzione delle predette somme prima con comunicazione dell'11.12.2017, ricevuta l'8.01.2018 e e poi da ultimo con il sollecito di pagamento del 7.11.2023, ricevuto il 6.12.2023 che è stato opposto nel presente giudizio. Né risulta che il ricorrente abbia impugnato il primo provvedimento e comunque già contestato la richiesta di restituzione.
Infine, va rilevato che stante la rituale notifica dei provvedimenti di indebito, non può neppure ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che rispetto al credito vantato erogato per il periodo dal 10/08/2015 al 10/08/2017, la prima richiesta è del 8.01.2018 e la stessa opera come atto interruttivo del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta la domanda;
3. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 6/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Cavaliere, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
CA ZZ, ID AN e CO UM, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver percepito nell'anno 2015 l'indennità di mobilità ha proposto impugnazione avverso la richiesta di recupero somme n 14106385 avanzata dall' numero prestazione 2015/400021 e per l'importo di CP_2
€ 15.372,00, deducendo che la somma corrisposta era stata calcolata erroneamente dall'Ufficio, senza alcun intervento fraudolento o omissione da parte del beneficiario e, pertanto, aveva percepito le predette somme in buona fede;
che in particolare, sussistevano i presupposti per la sanatoria di cui all'art. 13 L. 412/1991 e all'art. 52 c. 2 L. 88/1989, stante la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta e la sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento, nonché la decadenza dell'azione di recupero per il decorso del termine di un anno dalla effettiva conoscenza da parte dell' dei redditi dichiarati e la prescrizione della pretesa. CP_2
Pertanto, ha chiesto, previa sospensione del recupero delle somme in atto da parte dell' , CP_2 annullare il predetto provvedimento e dichiarare irripetibile la somma erogata, con condanna dell' alla restituzione della somma indebitamente trattenuta in compensazione con altre CP_2 prestazioni, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel merito la domanda è infondata e come tale va rigettata.
Va osservato in via generale che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero del CP_3 credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Venendo al caso di specie, come si evince dalla comunicazione dell'11.12.2017, notificata l'8.01.2018 oggetto di recupero è la prestazione di indennità di mobilità erogata per il periodo dal 10/08/2015 al
10/08/2017, e per l'importo di € 15.372,00 per i seguenti motivi: “E' stata corrisposta l'indennità di mobilità anticipata a lavoratore rioccupatosi entro i 24 mesi successivi alla erogazione della prestazione”. L'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del
1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla "ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire. Ne consegue che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono essere restituite per intero, e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (cfr. Cass. Ordinanza. n. 389/2024 del 05/01/2024).
Parte ricorrente nulla ha specificamente dedotto e provato circa la spettanza dell'indennità di mobilità richiesta in ripetizione, né ha contestato la circostanza di essersi rioccupato nei 24 mesi successivi alla erogazione della prestazione. Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la pretesa, evidenziando che la stessa era frutto di un errore di calcolo imputabile unicamente all' e CP_2 comunque deducendo la sua buona fede nella percezione della prestazione, richiamando erroneamente a sostegno la normativa in materia di indebito previdenziale ai sensi agli artt. 52 l. n.
88/89 e 13 L.412/1991, che non può trovare applicazione nel caso di specie essendo applicabile alla diversa fattispecie dell'indebito previdenziale pensionistico.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l' ha dedotto e provato di aver richiesto la CP_2 restituzione delle predette somme prima con comunicazione dell'11.12.2017, ricevuta l'8.01.2018 e e poi da ultimo con il sollecito di pagamento del 7.11.2023, ricevuto il 6.12.2023 che è stato opposto nel presente giudizio. Né risulta che il ricorrente abbia impugnato il primo provvedimento e comunque già contestato la richiesta di restituzione.
Infine, va rilevato che stante la rituale notifica dei provvedimenti di indebito, non può neppure ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che rispetto al credito vantato erogato per il periodo dal 10/08/2015 al 10/08/2017, la prima richiesta è del 8.01.2018 e la stessa opera come atto interruttivo del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta la domanda;
3. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in CP_2 complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 6/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano