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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 54/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. LORENZO ZAMPINI e l'avv. SILVIA BOTTACINI appellanti
e in persona della mandataria Controparte_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
con l'Avv. ALBERTO ZORZI appellata avente ad oggetto: simulazione negoziale posta in decisione il 6 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI - di parte appellante, che ha chiesto “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa eccezione, deduzione e domanda disattesa:
IN VIA PRELIMINARE: accertati e dichiarati sussistenti i gravi e fondati motivi previsti dal combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., disporsi con effetto immediato la sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2257/2023 resa dal
Tribunale di Verona il 22/11/2023 all'esito del giudizio n. 6035/2022 R.G.
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato e dichiarato che altro giudice è chiamato a pronunciarsi sulla controversia dalla cui definizione dipende la decisione del presente appello come esposto nell'atto di citazione d'appello, disporsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 295
c.p.c. la sospensione dell'odierna impugnazione sino all'esito del giudizio n.42403/2020
R.G. promosso avanti il Tribunale di Milano, Sezione specializzata Impresa A, dal sig. contro il e assumendo all'uopo gli Parte_1 CP_3 Controparte_1
opportuni provvedimenti di legge;
NEL MERITO:
- richiamata la narrativa dell'atto di citazione d'appello e di tutti quelli, comprese le istanze, del primo grado del giudizio civile n.6035/2022 R.G. - Tribunale di Verona, nonché i documenti ivi prodotti, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n.2257/2023 resa all'esito del giudizio civile n.6035/2022 R.G. - Tribunale di
Verona e rigettare le domande proposte in danno dei sigg.ri e in Pt_1 Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
nell'ipotesi di riforma della sentenza n.2257/2023 resa all'esito del giudizio civile n.
6035/2022 R.G. - Tribunale di Verona, condannare la società alla Controparte_1
restituzione delle somme dovute dal sig. e dalla sig.ra alla medesima Pt_1 Parte_2
a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta ed oltre all'imposta di registro della sentenza impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, compreso il rimborso forfettario 15% per spese generali di studio. pag. 2/13 In via istruttoria: si precisano le istanze istruttorie come da atto di citazione di appello da intendersi qui trascritte integralmente”;
- di parte appellata, che ha chiesto: “In via preliminare:
Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità dell'appello promosso dai sig.ri e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.
[...]
Nel merito, in via principale: - Respingersi il gravame proposto dai sig.ri Pt_1
e nei confronti di avverso la sentenza
[...] Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Verona n. 2257/2023 del 22.11.2024, resa nel giudizio n. R.G.
6035/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 2257/2023 del 22.11.2024, resa nel giudizio n. R.G. 6035/2022, in ogni caso respingendosi le domande formulate da parte appellante nei confronti di CP_1
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto dai sig.ri
e nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 CP_1
Tribunale di Verona n. 2257/2023 del 22.11.2024, resa nel giudizio n. R.G.
6035/2022, revocarsi e dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
come sopra rappresentata e difesa, per le ragioni esposte in narrativa, l'atto di
[...]
compravendita stipulato tra , in qualità di venditore, e Parte_1
, in qualità di acquirente, che qui di seguito si specifica: Parte_2
contratto di compravendita stipulato in data 4/10/2017 a rogito del Notaio Per_1
di Lonigo n. 139.833 Rep. e n. 31.302 Racc., trascritto in data 12/10/2017 n.
[...]
41733 R.G. e n. 27716 R.P., con cui , nato il a Soave Parte_1
(VR) il 15 settembre 1946, c.f. residente in 37038, Soave C.F._1
(VR) via S. Lorenzo n. 12, risulta aver venduto a nata a [...]
Soave (VR) il 18 settembre 1951, c.f. , residente in 37038, C.F._2
pag. 3/13 Soave (VR) via S. Lorenzo n. 12, riservando a sé il diritto di abitazione vitalizio, il seguente bene immobile sito in Soave (VR) via San Lorenzo n. 12:
Intero fabbricato da cielo a sotterra ad uso civile abitazione non di lusso, posto su tre livelli
(piano scantinato, terra e primo), con annessi garage e zonetta di terreno di pertinenza esclusiva ad uso corte e giardino, contigua allo stesso, censito al N.C.E.U., foglio 31, mappali: 106 sub 4, cat. A/7, cl. 4, vani 11; 106 sub 5, cat. C/6, cl. 2, mq 50; inoltre è compresa la piena proprietà delle seguenti zonette di terreno pertinenziale esclusive ad uso corte e giardino, Censite al Catasto Terreni nel Comune di Soave, Foglio 31, mappali n. 3 di mq. 276 e 113 di mq. 724. Conseguentemente dichiararsi che il predetto atto è privo di efficacia nei confronti della società 28 Controparte_1
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- Respingersi le istanze istruttorie orali avversarie in quanto le circostanze di cui ai capitoli da 1 a 4 sono irrilevanti e generiche;
le circostanze di cui ai capitoli da 5 a 14 sono inammissibili in quanto vertono su circostanze che non hanno alcuna attinenza con la prova dei fatti di cui è onerata controparte.
- Respingersi richiesta di ordine di esibizione della pratica istruttoria relativa alla concessione del mutuo del 2005, in quanto inammissibile, poiché esplorativa, ed irrilevante poiché finalizzata a provare l'inadeguatezza del valore dell'immobile ipotecato a garantire il credito, argomento la cui irrilevanza in causa è già stato ampiamente dedotto, e oltretutto attiene a documentazione risalente a oltre il periodo di 10 anni per il quale non vi è un obbligo di conservazione.
In via subordinata istruttoria:
- Si chiede prova per interrogatorio formale della convenuta sulle … Parte_2
circostanze” articolate in atti;
per i seguenti motivi in pag. 4/13 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2257/2023 il Tribunale di VERONA – istruita la causa documentalmente, con rigetto delle istanze di prova orale e di esibizione – accoglieva la domanda proposta in via principale da Controparte_2
quale mandataria di (inde:
[...] Controparte_1
, a sua volta cessionaria del credito di CP_1 [...]
verso , avente ad Parte_3 Parte_1
oggetto la simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare con riserva del diritto di abitazione vitalizio stipulato in data 4 ottobre 2017 tra il sig. e la moglie ed avente ad oggetto Pt_1 Parte_2
la casa di abitazione familiare, sita in SOAVE;
omesso l'approfondimento della domanda subordinata di revocatoria ordinaria, il primo Giudice condannava i soccombenti e al pagamento Pt_1 Parte_2
delle spese processuali in favore dell'attrice.
Riteneva il Tribunale, in sintesi e per quanto qui interessa, che la simulazione fosse desumibile dalle tempistiche del rogito – intervenuto tra la notifica del decreto ingiuntivo dep. 14 aprile 2017 con cui aveva azionato il CP_3
proprio diritto al rimborso della somma mutuata a con la Parte_4
fideiussione di e l'udienza di prima comparizione indicata nella Pt_1
citazione in opposizione proposta dallo stesso sig. in un Pt_1
contesto in cui era chiaro che l'esecuzione contro il debitore principale Pt_4
avrebbe consentito di soddisfare solo in minima parte il credito della
[...]
banca; dalla controprestazione, rimasta inadempiuta – costituita dall'impegno all'accollo, da parte della moglie – acquirente, di altro debito pure gravante sul marito – venditore.
pag. 5/13 In questo quadro, secondo il primo Giudice del tutto irrilevanti erano le istanze istruttorie di prova orale e mediante ordine di esibizione formulate dalla difesa di e e come tali non sono state ammesse. Pt_1 Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto il presente appello, chiedendo, Parte_2
previa sospensione della sentenza ex art. 351 c.p.c. e del processo ex art. 295
c.p.c. per la pendenza, in fase di legittimità, del giudizio tra il sig.
e il rigetto delle domande avversarie, vuoi di Pt_1 CP_3
accertamento della simulazione assoluta della compravendita de qua; vuoi di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Vinte le spese di entrambi i gradi.
Due i motivi di appello: il primo, espresso in termini di “erronea valutazione delle istanze istruttorie formulate dai sigg. ri e , connesso alla Pt_1 Parte_2
mancata ammissione delle prove atte a escludere che l'atto in contesa avesse recato a il pregiudizio necessario a fondare tanto Controparte_1
l'accertamento della simulazione, quanto la pronuncia della revocatoria;
il secondo, riferito alla “omessa motivazione in ordine al rigetto delle domande istruttorie formulate dai convenuti”, in “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” e vertente sull'immotivato rigetto delle istanze idonee a dimostrare sia la carenza di sufficiente approfondimento, da parte del ed in vista della concessione del mutuo sopra richiamato, circa la CP_3
solvibilità del debitore principale e del fideiussore, sia l'effettiva motivazione dell'atto dispositivo sub iudice.
L'appellata, costituitasi, si opponeva alle istanze ex artt. 295 e 351 in rel, art. 283 c.p.c. e nel merito instava per il rigetto del gravame, siccome infondato.
Vinte le spese di fase.
pag. 6/13 Con ordinanza dep. 9.5.2024, questa Corte rigettava motivatamente sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che quella di sospensione del processo.
Sulle conclusioni sopra richiamate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'appello è infondato e va respinto.
Il primo motivo di impugnazione, consistente nell'erronea valutazione delle istanze istruttorie formulate da e censura la sentenza n. Pt_1 Parte_2
2257/2023 il Tribunale di Verona laddove ha ritenuto “inconferenti ai fini che ci occupano … le considerazioni svolte dai convenuti a proposito dell'insufficienza delle garanzie ottenute dalla banca al momento dell'erogazione del mutuo”.
Secondo parte appellante, invece, atteso che presupposto essenziale sia dell'azione di simulazione che della revocatoria ex art. 2901 c.c. è
l'accertamento del pregiudizio derivante al creditore dall'atto dispositivo sub iudice, nella specie tale pregiudizio sarebbe stato smentito ammettendo le prove, per testi e mediante ordine di esibizione della documentazione relativa all'istruttoria che precedette l'erogazione del mutuo ipotecario con fideiussione, articolate dalla difesa di e Pt_1 Parte_2
Secondo costoro, in altri termini, se il “Giudice di prime cure avesse ammesso le prove richieste da parte convenuta ed accertato i fatti dagli stessi eccepiti, sarebbe emersa l'assenza di pregiudizio asseritamente cagionato a dall'atto dispositivo e ciò a Controparte_1
cagione del comportamento non diligente, imprudente e comunque imperito tenuto dalla nella pratica di concessione del mutuo ipotecario e di richiesta delle fideiussioni ai Pt_5
garanti (Reppele e) con la conseguenza che l'Istituto di Credito non può lagnarsi Pt_1
pag. 7/13 legittimamente ora di un danno che lo stesso aveva cagionato” (atto di citazione in appello, p. 7).
Oltre che ad escludere la ravvisabilità del c.d. eventus damni in capo alla controparte, le prove richieste ed erroneamente non ammesse in primo grado avrebbero consentito, secondo gli appellanti, di superare la presunzione semplice con cui il Tribunale avrebbe accertato il consilium fraudis tra le parti della compravendita per cui è causa. In particolare, i testi avrebbero consentito di circoscrivere la rilevanza di elementi – erroneamente ritenuti decisivi – come rapporto di coniugio, convivenza e tempistica della stipula.
Tale motivo di appello è privo di pregio.
In diritto, va ricordato che l'azione di simulazione assoluta (art. 1414, I co.
c.c.) e la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) condividono unicamente la finalità di preservare la consistenza del patrimonio del debitore quale garanzia generica del credito, in funzione dell'esecuzione forzata, già iniziata ovvero solo futura ed eventuale.
Sennonché, mentre nella revocatoria l'atto dispositivo che diminuisce il patrimonio del debitore resta valido, rivelandosi inefficace per il solo creditore procedente, nell'ipotesi della simulazione (assoluta) si accerta che il bene simulatamente alienato appartiene ancora al patrimonio del debitore, non essendone mai validamente fuoriuscito.
Oltre che negli effetti, nella revocatoria solo indirettamente sostanziali, le due azioni divergono, e si pongono tra loro in rapporto di alternatività, per i rispettivi presupposti.
La c.d. actio pauliana ex art. 2901 c.c. mira a far dichiarare (o, secondo altra impostazione, accertare come) inefficace per il creditore procedente un atto dispositivo compiuto dal debitore d'intesa con la controparte (consilium fraudis)
pag. 8/13 e generatore del c.d. eventus damni per la sua attitudine del patrimonio del debitore ad assicurare la piena soddisfazione del creditore.
Tuttavia, mentre il creditore revocante impugna un atto che il debitore ha realmente voluto, e che come tale è pienamente valido e produttivo di effetti, al contrario, nel contratto simulato difetta l'elemento essenziale dell'accordo
(art. 1325 c.c.) e dunque non è ab origine né valido, né efficace.
La domanda di simulazione dell'atto di compravendita presuppone, da un lato, la prova che attraverso l'alienazione del bene il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori e, dall'altro, la prova che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Diversamente, la domanda di revocazione presuppone la prova di presupposti soggettivi, ossia i) la qualità di creditore e ii) il consilium fraudis, dato dalla consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e all'acquirente e del presupposto oggettivo, ossia iii) l'eventus damni, dato dal pregiudizio alle ragioni dei creditori che l'atto di disposizione del debitore può arrecare.
Nella specie la sentenza accerta la simulazione, valorizzando elementi di fatto come la tempistica del rogito, il vincolo familiare delle parti e la mancata esecuzione dell'impegno dell'acquirente ad accollarsi un determinato debito avversario verso terzi, ritenuti indici della mancanza assoluta di volontà di realizzare il trasferimento simulato.
In questa prospettiva, non coglie nel segno il motivo di appello che dà risalto alla (mancanza) di eventus damni la quale costituisce, come detto, il presupposto della domanda subordinata di revocatoria, rimasta assorbita in primo grado.
In altri termini, le circostanze oggetto delle prove non ammesse su cui si appunta il primo motivo di appello rileverebbero, almeno in astratto, se la pag. 9/13 sentenza avesse pronunciato la revocatoria, dato che tendono a confutare l'esistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Ma se, come detto, la sentenza gravata, pur muovendo dallo stesso quadro assertivo e probatorio, nemmeno prende in considerazione la domanda
(subordinata) di revocatoria, accertando (in accoglimento della domanda principale) la simulazione, la critica dell'odierno appellante non è pertinente, dato che non censura la sentenza sul suo stesso terreno (quello della simulazione), ma tende a confutare la sussistenza dei presupposti dell'altra – e legittimamente negletta dal primo Giudice – azione, volta alla revocatoria.
Il Tribunale di Verona, attraverso i plurimi elementi presuntivi offerti dall'attrice, ha invero accertato l'esistenza di una comune volontà dei contraenti finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti.
Dall'accoglimento della domanda svolta in via principale è logicamente disceso il mancato esame della domanda di inefficacia ex art. 2901 svolta in via subordinata e, conseguentemente, dei suoi relativi presupposti.
Peraltro, l'appellante non censura in alcun modo l'esame e la valutazione delle presunzioni effettuata dal Giudice in relazione all'accoglimento della domanda di simulazione assoluta: sul relativo capo della sentenza deve intendersi intervenuta acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., con conseguente impossibilità, per il Giudice dell'impugnazione, di procedere ad un controllo della decisione sullo stesso.
In ogni caso, il primo Giudice ha ben valutato la mancanza di volontà degli effetti dell'atto simulato in capo ad ambo i contraenti: mancanza di volontà evidenziata, in particolare, dal mancato accollo del debito da parte dell'acquirente, a ciò simulatamente impegnatasi, senza alcuna “reazione” da parte del venditore – creditore di tale accollo.
pag. 10/13 Le prove orali e mediante ordine di esibizione avrebbero eventualmente mutato questa conclusione, essendo riferite le prove orali alla conoscenza del debito del marito – venditore verso la e del “motivo” dell'attribuzione: elementi entrambi irrilevanti, dal momento che la conoscenza del debito attiene al presupposto del consilium fraudis, estraneo alla disciplina della simulazione, ed il motivo è irrilevante ex art. 1345 c.c.
A sua volta irrilevante nella prospettiva della simulazione, adottata dalla sentenza impugnata, sarebbe stata la documentazione che i sigg. ri e Pt_1
avevano chiesto di acquisire ex art. 210 c.p.c. per dimostrare la Parte_2
carenza di eventus damni in capo all'originario creditore.
Le suesposte considerazioni impongono la reiezione del primo motivo di appello.
*
Il secondo motivo di appello è formulato in termini di violazione, in sede di mancata ammissione delle istanze istruttorie delle parti, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che la formulazione letterale dell'art. 112
c.p.c. ed il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato si riferisce alle domande oggetto del giudizio – e dunque alle situazioni soggettive sostanziali che vi sono commesse – e non alle istanze (scil. istruttorie o comunque aventi natura e portata unicamente processuale).
Correlativamente, il vizio di omissione della pronuncia basato sull'art. 112
c.p.c. si riferisce alla (mancata) decisione le domande di merito, mentre il mancato esame di questioni processuali e delle istanze istruttorie, può al più essere invocato se riferito ad un punto decisivo della controversia, quale argomento per sostenere l'omissione, l'insufficienza o la contraddittorietà della pag. 11/13 motivazione che le relative prove avrebbero invece potuto correttamente fondare.
Per come formulato nel caso di specie, il motivo di doglianza è dunque inconsistente se considerato in sé e per sé come volto all'applicazione di un principio che non governa direttamente le determinazioni istruttorie del Giudice;
considerato, invece, con riferimento ai riflessi sulla decisione della mancata, immotivata, ammissione delle istanze istruttorie esso è infondato.
Parte appellante censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie che avrebbero a suo dire rivelato le reali motivazioni dell'attribuzione dal marito alla moglie ed escluso il comune disegno delle parti di diminuire artatamente la garanzia patrimoniale del debitore. Sennonché, se in generale ex art. 1345 c.c. i motivi sono irrilevanti in termini causali, nella specie la loro ricostruzione è finanche superflua, posto che l'attribuzione della proprietà dell'immobile dal marito alla moglie non fu unilaterale, ma avvenne simulando una controprestazione economicamente valutabile, quale l'accollo di altro debito del marito – venditore da parte della moglie – acquirente.
In altri termini, non è necessario verificare se il trasferimento dell'immobile fosse una forma di retribuzione (differita) per il lavoro svolto dalla moglie nello studio professionale del marito, peraltro fino ad un'epoca (il 2013) già lontana al momento del rogito (intervenuto nel 2017), per individuare la causa dell'attribuzione patrimoniale de qua, la quale è agevolmente riconducibile allo schema della compravendita con previsione – in capo all'acquirente – di una ben determinata controprestazione (quale l'accollo del debito avversario verso terzi).
Del pari, una volta acclarato, come puntualmente fa la sentenza impugnata, con motivazione non appellata sul punto, che tale controprestazione non è
pag. 12/13 mai stata eseguita, tanto basta per escludere che le parti volessero gli effetti dell'atto e ritenerlo, dunque, simulato.
Anche il secondo motivo d'appello non può dunque essere accolto.
La sentenza di prime cure va pertanto integralmente confermata.
Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato ex art. 12 c.p.c. in ragione del prezzo della simulata compravendita, della sua media complessità
e dell'attività processuale svolta, senza incombenti istruttori.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di VERONA n. 2257/2023, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 54/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Luca Boccuni Presidente dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. LORENZO ZAMPINI e l'avv. SILVIA BOTTACINI appellanti
e in persona della mandataria Controparte_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
con l'Avv. ALBERTO ZORZI appellata avente ad oggetto: simulazione negoziale posta in decisione il 6 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI - di parte appellante, che ha chiesto “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa eccezione, deduzione e domanda disattesa:
IN VIA PRELIMINARE: accertati e dichiarati sussistenti i gravi e fondati motivi previsti dal combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., disporsi con effetto immediato la sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2257/2023 resa dal
Tribunale di Verona il 22/11/2023 all'esito del giudizio n. 6035/2022 R.G.
IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato e dichiarato che altro giudice è chiamato a pronunciarsi sulla controversia dalla cui definizione dipende la decisione del presente appello come esposto nell'atto di citazione d'appello, disporsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 295
c.p.c. la sospensione dell'odierna impugnazione sino all'esito del giudizio n.42403/2020
R.G. promosso avanti il Tribunale di Milano, Sezione specializzata Impresa A, dal sig. contro il e assumendo all'uopo gli Parte_1 CP_3 Controparte_1
opportuni provvedimenti di legge;
NEL MERITO:
- richiamata la narrativa dell'atto di citazione d'appello e di tutti quelli, comprese le istanze, del primo grado del giudizio civile n.6035/2022 R.G. - Tribunale di Verona, nonché i documenti ivi prodotti, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n.2257/2023 resa all'esito del giudizio civile n.6035/2022 R.G. - Tribunale di
Verona e rigettare le domande proposte in danno dei sigg.ri e in Pt_1 Parte_2
quanto infondate in fatto ed in diritto;
nell'ipotesi di riforma della sentenza n.2257/2023 resa all'esito del giudizio civile n.
6035/2022 R.G. - Tribunale di Verona, condannare la società alla Controparte_1
restituzione delle somme dovute dal sig. e dalla sig.ra alla medesima Pt_1 Parte_2
a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta ed oltre all'imposta di registro della sentenza impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, compreso il rimborso forfettario 15% per spese generali di studio. pag. 2/13 In via istruttoria: si precisano le istanze istruttorie come da atto di citazione di appello da intendersi qui trascritte integralmente”;
- di parte appellata, che ha chiesto: “In via preliminare:
Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità dell'appello promosso dai sig.ri e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.
[...]
Nel merito, in via principale: - Respingersi il gravame proposto dai sig.ri Pt_1
e nei confronti di avverso la sentenza
[...] Parte_2 Controparte_1
del Tribunale di Verona n. 2257/2023 del 22.11.2024, resa nel giudizio n. R.G.
6035/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 2257/2023 del 22.11.2024, resa nel giudizio n. R.G. 6035/2022, in ogni caso respingendosi le domande formulate da parte appellante nei confronti di CP_1
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame proposto dai sig.ri
e nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 CP_1
Tribunale di Verona n. 2257/2023 del 22.11.2024, resa nel giudizio n. R.G.
6035/2022, revocarsi e dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
come sopra rappresentata e difesa, per le ragioni esposte in narrativa, l'atto di
[...]
compravendita stipulato tra , in qualità di venditore, e Parte_1
, in qualità di acquirente, che qui di seguito si specifica: Parte_2
contratto di compravendita stipulato in data 4/10/2017 a rogito del Notaio Per_1
di Lonigo n. 139.833 Rep. e n. 31.302 Racc., trascritto in data 12/10/2017 n.
[...]
41733 R.G. e n. 27716 R.P., con cui , nato il a Soave Parte_1
(VR) il 15 settembre 1946, c.f. residente in 37038, Soave C.F._1
(VR) via S. Lorenzo n. 12, risulta aver venduto a nata a [...]
Soave (VR) il 18 settembre 1951, c.f. , residente in 37038, C.F._2
pag. 3/13 Soave (VR) via S. Lorenzo n. 12, riservando a sé il diritto di abitazione vitalizio, il seguente bene immobile sito in Soave (VR) via San Lorenzo n. 12:
Intero fabbricato da cielo a sotterra ad uso civile abitazione non di lusso, posto su tre livelli
(piano scantinato, terra e primo), con annessi garage e zonetta di terreno di pertinenza esclusiva ad uso corte e giardino, contigua allo stesso, censito al N.C.E.U., foglio 31, mappali: 106 sub 4, cat. A/7, cl. 4, vani 11; 106 sub 5, cat. C/6, cl. 2, mq 50; inoltre è compresa la piena proprietà delle seguenti zonette di terreno pertinenziale esclusive ad uso corte e giardino, Censite al Catasto Terreni nel Comune di Soave, Foglio 31, mappali n. 3 di mq. 276 e 113 di mq. 724. Conseguentemente dichiararsi che il predetto atto è privo di efficacia nei confronti della società 28 Controparte_1
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- Respingersi le istanze istruttorie orali avversarie in quanto le circostanze di cui ai capitoli da 1 a 4 sono irrilevanti e generiche;
le circostanze di cui ai capitoli da 5 a 14 sono inammissibili in quanto vertono su circostanze che non hanno alcuna attinenza con la prova dei fatti di cui è onerata controparte.
- Respingersi richiesta di ordine di esibizione della pratica istruttoria relativa alla concessione del mutuo del 2005, in quanto inammissibile, poiché esplorativa, ed irrilevante poiché finalizzata a provare l'inadeguatezza del valore dell'immobile ipotecato a garantire il credito, argomento la cui irrilevanza in causa è già stato ampiamente dedotto, e oltretutto attiene a documentazione risalente a oltre il periodo di 10 anni per il quale non vi è un obbligo di conservazione.
In via subordinata istruttoria:
- Si chiede prova per interrogatorio formale della convenuta sulle … Parte_2
circostanze” articolate in atti;
per i seguenti motivi in pag. 4/13 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2257/2023 il Tribunale di VERONA – istruita la causa documentalmente, con rigetto delle istanze di prova orale e di esibizione – accoglieva la domanda proposta in via principale da Controparte_2
quale mandataria di (inde:
[...] Controparte_1
, a sua volta cessionaria del credito di CP_1 [...]
verso , avente ad Parte_3 Parte_1
oggetto la simulazione assoluta dell'atto di compravendita immobiliare con riserva del diritto di abitazione vitalizio stipulato in data 4 ottobre 2017 tra il sig. e la moglie ed avente ad oggetto Pt_1 Parte_2
la casa di abitazione familiare, sita in SOAVE;
omesso l'approfondimento della domanda subordinata di revocatoria ordinaria, il primo Giudice condannava i soccombenti e al pagamento Pt_1 Parte_2
delle spese processuali in favore dell'attrice.
Riteneva il Tribunale, in sintesi e per quanto qui interessa, che la simulazione fosse desumibile dalle tempistiche del rogito – intervenuto tra la notifica del decreto ingiuntivo dep. 14 aprile 2017 con cui aveva azionato il CP_3
proprio diritto al rimborso della somma mutuata a con la Parte_4
fideiussione di e l'udienza di prima comparizione indicata nella Pt_1
citazione in opposizione proposta dallo stesso sig. in un Pt_1
contesto in cui era chiaro che l'esecuzione contro il debitore principale Pt_4
avrebbe consentito di soddisfare solo in minima parte il credito della
[...]
banca; dalla controprestazione, rimasta inadempiuta – costituita dall'impegno all'accollo, da parte della moglie – acquirente, di altro debito pure gravante sul marito – venditore.
pag. 5/13 In questo quadro, secondo il primo Giudice del tutto irrilevanti erano le istanze istruttorie di prova orale e mediante ordine di esibizione formulate dalla difesa di e e come tali non sono state ammesse. Pt_1 Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto il presente appello, chiedendo, Parte_2
previa sospensione della sentenza ex art. 351 c.p.c. e del processo ex art. 295
c.p.c. per la pendenza, in fase di legittimità, del giudizio tra il sig.
e il rigetto delle domande avversarie, vuoi di Pt_1 CP_3
accertamento della simulazione assoluta della compravendita de qua; vuoi di revocatoria ex art. 2901 c.c.
Vinte le spese di entrambi i gradi.
Due i motivi di appello: il primo, espresso in termini di “erronea valutazione delle istanze istruttorie formulate dai sigg. ri e , connesso alla Pt_1 Parte_2
mancata ammissione delle prove atte a escludere che l'atto in contesa avesse recato a il pregiudizio necessario a fondare tanto Controparte_1
l'accertamento della simulazione, quanto la pronuncia della revocatoria;
il secondo, riferito alla “omessa motivazione in ordine al rigetto delle domande istruttorie formulate dai convenuti”, in “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.” e vertente sull'immotivato rigetto delle istanze idonee a dimostrare sia la carenza di sufficiente approfondimento, da parte del ed in vista della concessione del mutuo sopra richiamato, circa la CP_3
solvibilità del debitore principale e del fideiussore, sia l'effettiva motivazione dell'atto dispositivo sub iudice.
L'appellata, costituitasi, si opponeva alle istanze ex artt. 295 e 351 in rel, art. 283 c.p.c. e nel merito instava per il rigetto del gravame, siccome infondato.
Vinte le spese di fase.
pag. 6/13 Con ordinanza dep. 9.5.2024, questa Corte rigettava motivatamente sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che quella di sospensione del processo.
Sulle conclusioni sopra richiamate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello è infondato e va respinto.
Il primo motivo di impugnazione, consistente nell'erronea valutazione delle istanze istruttorie formulate da e censura la sentenza n. Pt_1 Parte_2
2257/2023 il Tribunale di Verona laddove ha ritenuto “inconferenti ai fini che ci occupano … le considerazioni svolte dai convenuti a proposito dell'insufficienza delle garanzie ottenute dalla banca al momento dell'erogazione del mutuo”.
Secondo parte appellante, invece, atteso che presupposto essenziale sia dell'azione di simulazione che della revocatoria ex art. 2901 c.c. è
l'accertamento del pregiudizio derivante al creditore dall'atto dispositivo sub iudice, nella specie tale pregiudizio sarebbe stato smentito ammettendo le prove, per testi e mediante ordine di esibizione della documentazione relativa all'istruttoria che precedette l'erogazione del mutuo ipotecario con fideiussione, articolate dalla difesa di e Pt_1 Parte_2
Secondo costoro, in altri termini, se il “Giudice di prime cure avesse ammesso le prove richieste da parte convenuta ed accertato i fatti dagli stessi eccepiti, sarebbe emersa l'assenza di pregiudizio asseritamente cagionato a dall'atto dispositivo e ciò a Controparte_1
cagione del comportamento non diligente, imprudente e comunque imperito tenuto dalla nella pratica di concessione del mutuo ipotecario e di richiesta delle fideiussioni ai Pt_5
garanti (Reppele e) con la conseguenza che l'Istituto di Credito non può lagnarsi Pt_1
pag. 7/13 legittimamente ora di un danno che lo stesso aveva cagionato” (atto di citazione in appello, p. 7).
Oltre che ad escludere la ravvisabilità del c.d. eventus damni in capo alla controparte, le prove richieste ed erroneamente non ammesse in primo grado avrebbero consentito, secondo gli appellanti, di superare la presunzione semplice con cui il Tribunale avrebbe accertato il consilium fraudis tra le parti della compravendita per cui è causa. In particolare, i testi avrebbero consentito di circoscrivere la rilevanza di elementi – erroneamente ritenuti decisivi – come rapporto di coniugio, convivenza e tempistica della stipula.
Tale motivo di appello è privo di pregio.
In diritto, va ricordato che l'azione di simulazione assoluta (art. 1414, I co.
c.c.) e la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) condividono unicamente la finalità di preservare la consistenza del patrimonio del debitore quale garanzia generica del credito, in funzione dell'esecuzione forzata, già iniziata ovvero solo futura ed eventuale.
Sennonché, mentre nella revocatoria l'atto dispositivo che diminuisce il patrimonio del debitore resta valido, rivelandosi inefficace per il solo creditore procedente, nell'ipotesi della simulazione (assoluta) si accerta che il bene simulatamente alienato appartiene ancora al patrimonio del debitore, non essendone mai validamente fuoriuscito.
Oltre che negli effetti, nella revocatoria solo indirettamente sostanziali, le due azioni divergono, e si pongono tra loro in rapporto di alternatività, per i rispettivi presupposti.
La c.d. actio pauliana ex art. 2901 c.c. mira a far dichiarare (o, secondo altra impostazione, accertare come) inefficace per il creditore procedente un atto dispositivo compiuto dal debitore d'intesa con la controparte (consilium fraudis)
pag. 8/13 e generatore del c.d. eventus damni per la sua attitudine del patrimonio del debitore ad assicurare la piena soddisfazione del creditore.
Tuttavia, mentre il creditore revocante impugna un atto che il debitore ha realmente voluto, e che come tale è pienamente valido e produttivo di effetti, al contrario, nel contratto simulato difetta l'elemento essenziale dell'accordo
(art. 1325 c.c.) e dunque non è ab origine né valido, né efficace.
La domanda di simulazione dell'atto di compravendita presuppone, da un lato, la prova che attraverso l'alienazione del bene il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori e, dall'altro, la prova che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla.
Diversamente, la domanda di revocazione presuppone la prova di presupposti soggettivi, ossia i) la qualità di creditore e ii) il consilium fraudis, dato dalla consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e all'acquirente e del presupposto oggettivo, ossia iii) l'eventus damni, dato dal pregiudizio alle ragioni dei creditori che l'atto di disposizione del debitore può arrecare.
Nella specie la sentenza accerta la simulazione, valorizzando elementi di fatto come la tempistica del rogito, il vincolo familiare delle parti e la mancata esecuzione dell'impegno dell'acquirente ad accollarsi un determinato debito avversario verso terzi, ritenuti indici della mancanza assoluta di volontà di realizzare il trasferimento simulato.
In questa prospettiva, non coglie nel segno il motivo di appello che dà risalto alla (mancanza) di eventus damni la quale costituisce, come detto, il presupposto della domanda subordinata di revocatoria, rimasta assorbita in primo grado.
In altri termini, le circostanze oggetto delle prove non ammesse su cui si appunta il primo motivo di appello rileverebbero, almeno in astratto, se la pag. 9/13 sentenza avesse pronunciato la revocatoria, dato che tendono a confutare l'esistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Ma se, come detto, la sentenza gravata, pur muovendo dallo stesso quadro assertivo e probatorio, nemmeno prende in considerazione la domanda
(subordinata) di revocatoria, accertando (in accoglimento della domanda principale) la simulazione, la critica dell'odierno appellante non è pertinente, dato che non censura la sentenza sul suo stesso terreno (quello della simulazione), ma tende a confutare la sussistenza dei presupposti dell'altra – e legittimamente negletta dal primo Giudice – azione, volta alla revocatoria.
Il Tribunale di Verona, attraverso i plurimi elementi presuntivi offerti dall'attrice, ha invero accertato l'esistenza di una comune volontà dei contraenti finalizzata, oltre che a creare una situazione di apparenza negoziale esteriore, a non produrre alcun effetto giuridico nei rapporti fra le parti.
Dall'accoglimento della domanda svolta in via principale è logicamente disceso il mancato esame della domanda di inefficacia ex art. 2901 svolta in via subordinata e, conseguentemente, dei suoi relativi presupposti.
Peraltro, l'appellante non censura in alcun modo l'esame e la valutazione delle presunzioni effettuata dal Giudice in relazione all'accoglimento della domanda di simulazione assoluta: sul relativo capo della sentenza deve intendersi intervenuta acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., con conseguente impossibilità, per il Giudice dell'impugnazione, di procedere ad un controllo della decisione sullo stesso.
In ogni caso, il primo Giudice ha ben valutato la mancanza di volontà degli effetti dell'atto simulato in capo ad ambo i contraenti: mancanza di volontà evidenziata, in particolare, dal mancato accollo del debito da parte dell'acquirente, a ciò simulatamente impegnatasi, senza alcuna “reazione” da parte del venditore – creditore di tale accollo.
pag. 10/13 Le prove orali e mediante ordine di esibizione avrebbero eventualmente mutato questa conclusione, essendo riferite le prove orali alla conoscenza del debito del marito – venditore verso la e del “motivo” dell'attribuzione: elementi entrambi irrilevanti, dal momento che la conoscenza del debito attiene al presupposto del consilium fraudis, estraneo alla disciplina della simulazione, ed il motivo è irrilevante ex art. 1345 c.c.
A sua volta irrilevante nella prospettiva della simulazione, adottata dalla sentenza impugnata, sarebbe stata la documentazione che i sigg. ri e Pt_1
avevano chiesto di acquisire ex art. 210 c.p.c. per dimostrare la Parte_2
carenza di eventus damni in capo all'originario creditore.
Le suesposte considerazioni impongono la reiezione del primo motivo di appello.
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Il secondo motivo di appello è formulato in termini di violazione, in sede di mancata ammissione delle istanze istruttorie delle parti, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che la formulazione letterale dell'art. 112
c.p.c. ed il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato si riferisce alle domande oggetto del giudizio – e dunque alle situazioni soggettive sostanziali che vi sono commesse – e non alle istanze (scil. istruttorie o comunque aventi natura e portata unicamente processuale).
Correlativamente, il vizio di omissione della pronuncia basato sull'art. 112
c.p.c. si riferisce alla (mancata) decisione le domande di merito, mentre il mancato esame di questioni processuali e delle istanze istruttorie, può al più essere invocato se riferito ad un punto decisivo della controversia, quale argomento per sostenere l'omissione, l'insufficienza o la contraddittorietà della pag. 11/13 motivazione che le relative prove avrebbero invece potuto correttamente fondare.
Per come formulato nel caso di specie, il motivo di doglianza è dunque inconsistente se considerato in sé e per sé come volto all'applicazione di un principio che non governa direttamente le determinazioni istruttorie del Giudice;
considerato, invece, con riferimento ai riflessi sulla decisione della mancata, immotivata, ammissione delle istanze istruttorie esso è infondato.
Parte appellante censura la mancata ammissione delle istanze istruttorie che avrebbero a suo dire rivelato le reali motivazioni dell'attribuzione dal marito alla moglie ed escluso il comune disegno delle parti di diminuire artatamente la garanzia patrimoniale del debitore. Sennonché, se in generale ex art. 1345 c.c. i motivi sono irrilevanti in termini causali, nella specie la loro ricostruzione è finanche superflua, posto che l'attribuzione della proprietà dell'immobile dal marito alla moglie non fu unilaterale, ma avvenne simulando una controprestazione economicamente valutabile, quale l'accollo di altro debito del marito – venditore da parte della moglie – acquirente.
In altri termini, non è necessario verificare se il trasferimento dell'immobile fosse una forma di retribuzione (differita) per il lavoro svolto dalla moglie nello studio professionale del marito, peraltro fino ad un'epoca (il 2013) già lontana al momento del rogito (intervenuto nel 2017), per individuare la causa dell'attribuzione patrimoniale de qua, la quale è agevolmente riconducibile allo schema della compravendita con previsione – in capo all'acquirente – di una ben determinata controprestazione (quale l'accollo del debito avversario verso terzi).
Del pari, una volta acclarato, come puntualmente fa la sentenza impugnata, con motivazione non appellata sul punto, che tale controprestazione non è
pag. 12/13 mai stata eseguita, tanto basta per escludere che le parti volessero gli effetti dell'atto e ritenerlo, dunque, simulato.
Anche il secondo motivo d'appello non può dunque essere accolto.
La sentenza di prime cure va pertanto integralmente confermata.
Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato ex art. 12 c.p.c. in ragione del prezzo della simulata compravendita, della sua media complessità
e dell'attività processuale svolta, senza incombenti istruttori.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di VERONA n. 2257/2023, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA CIVILE, in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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