Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 399/15 R.G.A.C., posta in decisione con ordinanza del
16 ottobre 2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente tra
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dei Custodi ed Amministratori Giudiziari, Dott.ssa e Ing. CP_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. SCOTTO FABRIZIO elettivamente domiciliato in VIA
[...]
MONTEVERGINE N. 7 89100 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv. SCOTTO
FABRIZIO;
ATTORE
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TOSCANO GIUSEPPE MARIA elettivamente domiciliato in - VIA GIUDECCA, N. 1/B 89100 REGGIO DI CALABRIA presso il difensore avv. TOSCANO GIUSEPPE MARIA
-convenuto pagina 1 di 15
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato la in amministrazione Parte_1
giudiziaria conveniva in giudizio il per ivi sentir Controparte_3
pronunciare le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del contratti di C/c n.ro 1788.00 e del contratto di apertura di credito del
21.10.2002, intervenuto nella forma dello sconto commerciale, per difetto di forma per le motivazioni sopra esposte;
.- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola pattizia dell'applicazione dei giorni di valuta sul contratto di C/c n.ro
18960.45, per difetto di causa per le motivazioni sopra esposte;
.- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di C/c n.ro 18960.45, per difetto di causa per le motivazioni sopra esposte;
.- dichiarare nulla la clausola pattizia di determinazione del tasso di interesse convenzionale poiché, ove scomputate la Commissione di Massimo
Scoperto e le altre spese che la Banca convenuta si imputa a credito, il TEG finisce con il superare il tasso soglia;
.- accertare se la previsione di reciprocità degli interessi a credito ed a debito sia stata effettivamente applicata dalla convenuta e/o sia rimasta, come CP_3
spesso accade, una mera intenzione;
.- sottoporre a verifica gli elementi contabili del rapporto (tasso di Interesse, determinazione, variazione) ed in ipotesi di illegittimità in ordine alla normativa vigente, comminarne la nullità; .- rideterminare l'effettivo saldo depurato dal tasso di interesse oltre soglia, con declaratoria di nullità della clausola e nessun obbligo di interessi;
.- ricomputare, dunque, in esito alle superiori richieste,
l'effettivo saldo sui rapporti di C/c n.ro 1788.00 e n.ro 18960.45 e per l'effetto – in ipotesi pagina 2 di 15 di saldo attivo in favore della correntista - condannare la Banca convenuta: .- al pagamento in favore degli attori delle somme rinvenienti dal ricalcolo dell'effettivo saldo sui rapporti di C/c n.ro 1788.00 e n.ro 18960.45 con aggiunta degli interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo, anche a titolo di indebito arricchimento realizzato in danno dell'amministrazione”
A sostegno della domanda rappresentava che : in data 3 luglio 2002, la società D'GU
Beton s.r.l aveva stipulato con la , filiale di Bova Marina, un Controparte_3
contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente n. 17844.00 ; su tale conto le parti avevano stipulato un contratto di apertura di credito nella forma dello sconto commerciale caratterizzato dall'estrema genericità delle condizioni pattizie;
sempre sul predetto conto erano state stipulate un rapporto anticipazioni contro cessioni di credito del
14.02.2008 e un nuovo contratto di apertura di credito del 2.7.2010; in data 27.11.2008
era stato acceso altro conto corrente portante n. 189060.450 sul quale era stata disposta un'apertura di credito con validità fino al 31.12.2010 per euro 20.000,00.
Lamentava che su tali rapporti la convenuta avesse capitalizzato interessi ultralegali,
commissioni di massimo scoperto, e competenze varie in violazione delle norme imperative di cui all'art. 1283 c.c.
Ancora, evidenziava che il contratto di conto corrente n. 17844 fosse nullo per assenza di forma per mancanza della sottoscrizione da parte della Banca e che il contratto di apertura di credito intervenuto nella forma dello sconto commerciale fosse caratterizzato dalla genericità delle previsioni pattizie. Evidenziava infine il possibile superamento del tasso soglia.
Lamentava l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Infine evidenziava che sul conto corrente 17844.00 fossero stati applicati giorni di valuta pagina 3 di 15 non pattuiti e che non fosse stato mai applicato il tasso creditorio previsto contrattualmente del 2%.
Evidenziava che l'apertura di credito sul cc 18960.45 fosse l'effetto del saldo negativo maturato sul conto 17844 e quindi fosse prima di causa.
Si costituiva il che eccepiva la prescrizione delle pretese, e Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito, la validità dei contratti e della cms.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio; dopo il deposito della perizia, veniva chiesta integrazione di CTU;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 6 aprile 2022 veniva assegnata a sentenza coi termini ex art. 190 c.p.c.
rimessa la causa sul ruolo per disporre integrazione della CTU, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 16 ottobre 2024, la causa veniva assegnata a sentenza.
1.1.In via preliminare quanto all'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione, va evidenziato che parte attrice ha specificato di agire per la sola rideterminazione dei saldi dei conti per cui è causa.
1.2.Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa è infondata.
Essendo ammissibile la sola domanda di accertamento del saldo, va evidenziato che il diritto alla rettifica del saldo è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla chiusura del conto ( Cass. n. 10848/21) che nel caso in esame non è avvenuta.
2.1.La censura sull'assenza di forma dei contratti è infondata.
Invero, la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto.
pagina 4 di 15 Per tale ragione, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro,
posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. U,
16/01/2018, n. 898).
Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019,
n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.
2.2.E' infondata anche la questione di nullità del contratto di apertura di credito per difetto di causa atteso che l'attore cita precedenti giurisprudenziali che concernono il mutuo fondiario o ipotecario.
3.1..Nel merito, va evidenziato che il CTU, nella relazione depositata il 24 maggio 2018, ha rilevato che conto corrente di corrispondenza n. 17844.00 (allegati 3 e 4 al fascicolo di pagina 5 di 15 parte attrice), acceso in data 3 luglio 2002 è regolato alle seguenti condizioni contrattuali: -
capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori;
- tasso creditore TAN 2% (TAE
2,015%); - tasso debitore TAN 13,775% (TAE 14,503%); - CMS 0,625% oltre commissione
aggiuntiva dello 0,125% su sconfinamenti, se autorizzati. Non è specificato il criterio di
calcolo della CMS;
- Salvo quanto previsto al punto d, non è prevista una linea di credito per
scoperto di conto corrente;
- valute sui versamenti di assegni circolari altri istituti 6 gg;
assegni bancari altri istituti fuori piazza 4 gg.; assegni bancari altri istituti su. piazza 3 gg.;
assegni bancari MPS fuoripiazza 3gg.; assegni bancari MPS su piazza 2 gg.; contanti,
assegni circolari MPS e assegni bancari MPS su sportello 0 gg. La documentazione prodotta
in giudizio è costituita dagli estratti conto ed i relativi scalari, per il calcolo delle competenze,
per il periodo dal 3 luglio 2002 al 30 settembre 2014 (allegati da 16 a 28 del fascicolo di
parte attrice). L'ultima operazione è stata contabilizzata il 7 luglio 2014. Sull'ultimo estratto
conto esaminato, non sono presenti scritture relative all'estinzione del rapporto. Il saldo
finale, a debito del cliente, sull'ultimo estratto conto prodotto in atti, alla data del 30
settembre 2014, è di € 328.237,78. b. In data 21 ottobre 2002, viene concessa una linea di
credito di € 130.000,00 (allegato 5 al fascicolo di parte attrice), con validità fino a revoca,
“utilizzabile sotto forma di sconto carta commerciale”, asseritamente a valere sul c/c
17844.00, ancorché sul contratto manchi l'indicazione del numero di conto corrente di
riferimento, al tasso nominale del 7,50%, entro i limiti dell'affidamento. Non vi è indicazione
di eventuali tassi maggiorati, in caso di sconfinamento. E', inoltre, previsto un “corrispettivo
sull'accordato” dello 0,50%, per trimestre, per il quale non è specificato il criterio di calcolo, se
non la periodicità trimestrale. c. In data 14 febbraio 2008, viene sottoscritto un contratto per
“anticipazioni contro cessione di credito” (allegato 6 al fascicolo di parte attrice), a valere sul
c/c 17844.00, al tasso del 9,50%, oltre ad una “commissione di utilizzo dello 0,50%
pagina 6 di 15 sull'importo dell'anticipazione”, di cui non è specificato il criterio di calcolo. Non è indicato
l'importo del affidamento concesso. Il contratto (prodotto in copia) riporta in calce una firma
illeggibile e su di essa non è apposto il timbro della società D'GU Beton. Non è pertanto
possibile stabilire se sia stata apposta da soggetto avente la rappresentanza legale della
società. d. In data 2 luglio 2010, viene concessa un'apertura di credito per scoperto di conto
corrente sul c/c 17844.00 (allegato 7 al fascicolo di parte attrice), di € 150.000,00, con
validità sino al 31/12/2010, al tasso nominale annuo dell'11,00%, entro il limite di
affidamento, e al tasso nominale annuo del 12,45%, in caso di sconfinamento. È previsto,
altresì, un corrispettivo sull'accordato dello 0,50% per trimestre, di cui non è specificato il
criterio di calcolo.
Di conseguenza per il conto corrente 17844.00 sono stati pattiziamente previsti i tassi di interesse che quindi vanno applicati.
Il CTU ha fatto presente che Nel calcolo degli interessi debitori la banca applica, per ciascun
trimestre, diversi tassi di interesse. In ciascun estratto conto, in effetti, per il calcolo degli
interessi, vengono indicati due o più tassi di interesse passivi, variabili nel tempo, e non è
indicato a quali tipologie di operazioni si riferiscano i tassi applicati (sconto commerciale,
anticipazione su cessione crediti, versamenti e prelevamenti, ecc.). Ciò determina, unitamente
alla mancanza delle distinte di presentazione degli effetti allo sconto e del dettaglio delle
operazioni di anticipo fatture, l'impossibilità di ricalcolare i tassi di interesse effettivamente
applicati dalla banca, su ciascuna tipologia di operazione, e di confrontarli con quelli pattuiti.
In sostanza, poiché sullo stesso conto corrente si movimentano più tipologie di operazioni,
non è possibile per il CTU stabilire quanta parte del debito accumulato sia riferibile alle
operazioni di sconto commerciale (tasso d'interesse 7,5%) o di anticipazione fatture (tasso di
interesse 9,50%), piuttosto che ad altre (tasso d'interesse 13,775%), per le quali sono stati
pagina 7 di 15 pattuiti contrattualmente tassi d'interesse differenti. Tale commistione di operazioni, di
diversa natura, sullo stesso conto corrente, unitamente all'applicazione di tassi di interesse
differenti per ciascuna tipologia di esse, impedisce al CTU di effettuare il ricalcolo richiesto,
utilizzando i tassi passivi indicati sugli estratti conto, seppur, in alcuni casi, apparentemente
più favorevoli al cliente, rispetto a quelli previsti contrattualmente>”
La soluzione adottata dal CTU nella prima relazione , ossia di applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB non è accoglibile perché i tassi debitori sono previsti pattiziamente.
La circostanza che non si possa stabilire se i tassi siano stati applicati correttamente per la mancanza di idonea documentazione non rileva atteso che l'onere della prova è carico dell'attore e comunque lo stesso non ha mai contestato gli estratti conto per erronea applicazione dei tassi, ma contesta la mancata pattuizione degli stessi.
E' invece fondata la doglianza relativa alla mancata applicazione del tasso creditorio del
2%.
Invero il CTU scrive I tassi applicati dalla banca sui saldi a credito del cliente, sono sempre
stati inferiori rispetto a quelli pattuiti contrattualmente (2%) e le relative modificazioni, in
senso sfavorevole al cliente, non risulta siano state comunicate, con le modalità prescritte
dall'art.118 del T.U.B.. Secondo quanto richiesto dal quesito del G.I., il ricalcolo degli
interessi è stato effettuato, applicando sui saldi attivi per il cliente, il tasso creditore del 2%,
previsto dal contratto.
Con riferimento al conto corrente n.18960.45, il CTU evidenzia :
Non è, dunque, presente in atti il contratto di conto corrente. Vi è solo una parte delle
“Condizioni giuridiche – Sezione affidamenti in conto corrente”, presumibilmente riferite al
c/c 18960.45. La documentazione contrattuale è da considerarsi incompleta, in quanto non
pagina 8 di 15 risulta alcuna informazione circa le condizioni economiche applicate al rapporto (tassi di
interesse attivi e passivi, capitalizzazione degli interessi, CMS e valute). Sono stati prodotti,
invece, gli estratti conto ed i relativi scalari, per il calcolo delle competenze, per il periodo dal
28 novembre 2008 al 30 giugno 2012 (allegati da 29 a 33 del fascicolo di parte attrice).
In data 28 novembre 2008, viene concessa un'apertura di credito per scoperto di conto
corrente (allegato 9 al fascicolo di parte attrice) di € 100.000,00, a valere sul c/c di
corrispondenza n. 18960.45, con validità fino a revoca, al tasso nominale annuo dell'11,65%,
con capitalizzazione trimestrale, oltre CMS dello 0,75%. Non è specificato il tasso d'interesse
applicabile su eventuali sconfinamenti, mentre è indicata la CMS dell'1,25%. Non è
specificato il criterio di calcolo delle CMS. g. Ulteriore linea di credito di € 20.000,00,
concessa il 2 luglio 2010, a valere anch'essa sul c/c 18960.45, per scoperto di conto
corrente, con validità fino a revoca, al tasso del 12,45%, entro il limite dell'affidamento e del
12,45% anche oltre tale limite. È previsto un corrispettivo sull'accordato dello 0,50% per
trimestre, senza alcuna indicazione del criterio di calcolo, se non la periodicità trimestrale.”
Ancora il CTU scrive: “ diversamente dal precedente, viene concessa una linea di credito di €
100.000,00, a revoca, da utilizzare per scoperto di conto corrente, con tasso d'interesse,
entro i limiti dell'affidamento, dell'11,65%, con capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Non è previsto alcun tasso d'interesse per eventuali sconfinamenti. Il conto corrente, che
viene utilizzato, prevalentemente, per effettuare rimesse sul conto n.17844.00, a parziale
copertura dell'esposizione maturata su quest'ultimo, presenta quasi esclusivamente saldi a
debito del cliente. Non vi sono sconfinamenti, rispetto al fido di € 100.000,00, se non per
importi irrisori e per periodi di pochi giorni. Calcolo interessi debitori: I tassi d'interesse
debitori, applicati dalla banca, sin dal primo estratto conto (al 31/12/2008) sono sempre
superiori rispetto a quello pattuito in contratto (oscillano, per l'intero periodo, tra il 12,45% e il
pagina 9 di 15 14,65%), pur non risultando, dagli atti di causa, che sia stata data comunicazione preventiva
al cliente di tali modificazioni, ai sensi dell'art. 118 del TUB. Secondo il quesito del G.I., “in
caso di mancata corrispondenza e di variazioni in senso sfavorevole al cliente, non
comunicate dalla banca”, occorre effettuare il ricalcolo degli interessi, a debito del cliente,
non tenendo conto di tali variazioni e applicando, quindi, il tasso convenzionale dell'11,65%.
Calcolo interessi creditori: Il contratto non indica il tasso d'interesse sui saldi a credito del
cliente. In assenza di specifica pattuizione, è richiesta l'applicazione i criteri previsti dall'art.
117 del T.U.B. (tasso nominale massimo dei BOT a dodici mesi emessi nell'anno precedente
a quello di applicazione)
Dunque per tale rapporto, è prodotto un contratto incompleto senza le condizioni pattuite;
tuttavia nell'apertura di credito, collegata al contratto, vi è la pattuizione degli interessi debitori, ma in mancanza di variazioni debitamente comunicate al cliente, va applicato il tasso contrattuale e non quello diverso applicato dalla banca. Di contro, per gli interessi creditori, non previsti contrattualmente, va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
3.2.E' fondata altresì la doglianza sulla CMS.
Il CTU invero evidenzia che Tutti i contratti esaminati prevedono le commissioni di massimo
scoperto e/o un corrispettivo sull'accordato, ma non specificano i criteri di calcolo di tali
oneri.
Di conseguenza le relative clausole sono nulle.
In merito questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “ si tratta di
clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale
applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La
commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice
messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita
pagina 10 di 15 allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole
di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza
dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della
commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo,
né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè
se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se
l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero
a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto
distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente
determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di
requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto
criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi
trimestrali di chiusura periodica del conto. (Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n.
2058)
3.3.La capitalizzazione trimestrale è prevista pattiziamente nel C/C 17844.00 e la clausola prevede la reciprocità ed è regolarmente sottoscritta.
Di contro, non è pattuita nel C/C 18960.45 per cui va esclusa ogni forma di capitalizzazione.
3.4.Parte attrice ha anche contestato l'applicazione dei tassi usurari.
Sul punto va evidenziato che, in tema di usura, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. civile sez. III, 13/05/2020, n.8883) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio pagina 11 di 15 l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29
aprile 2009, n. 9941) precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione,
risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100
c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità
testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità.
Nel caso in esame, le allegazioni dell'atto di citazione sono generiche, così come eccepito dalla convenuta, limitandosi parte attrice a dedurre di avere il fondato e ragionevole convincimento che sia stato superato il tasso, senza specificare i modi, i termini di tale superamento.
In ogni caso, il CTU nominato in assenza del dato contrattuale relativo al fido accordato, ha chiarito come la verifica risulti matematicamente impossibile, al momento della stipula del contratto.
4.Di conseguenza è corretto, per il contratto n. 17844.00 il conteggio dell'integrazione peritale depositata il 22 gennaio 2019, in cui il calcolo degli interessi attivi trimestrali è stato effettuato con applicazione del tasso di interesse creditore del 2%, contrattualmente pattuito, mentre nessun ricalcolo è stato eseguito in ordine agli interessi debitori, addebitati dalla banca trimestralmente, e alle altre condizioni applicate, quali giorni valuta e competenze di sconto (capitalizzate sul conto n.17844). Nel ricalcolo del saldo dare/avere tra pagina 12 di 15 le parti sono state escluse le commissioni di massimo scoperto ed il corrispettivo sull'accordato.
In considerazione di quanto sopra esposto, il saldo finale del conto corrente 17844.00 al
30/09/2014, così come ricalcolato dal CTU, è pari ad un debito del cliente nei confronti della banca di € 282.368,49.
Riguardo al conto corrente 18960.45, correttamente il CTU ha applicato il tasso d'interesse previsto nel contratto di apertura di credito effettuando il ricalcolo degli interessi, a debito del cliente, non tenendo conto di tali variazioni e applicando, quindi, il tasso convenzionale dell'11,65%.
Quanto al tasso creditorio lo stesso non è indicato per cui si è applicato l'applicazione i criteri previsti dall'art. 117 del T.U.B.
La cms è stata correttamente esclusa posto che non sono specificati i criteri di calcolo.
Va poi esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi perché non correttamente pattuita.
Non vi è alcuna pattuizione contrattuale riguardo i giorni di valuta. Si è, pertanto, tenuto conto, nel ricalcolo, della data di registrazione delle operazioni sul conto corrente,
escludendo le valute applicate dalla banca.
Il CTU, nella relazione depositata il 16 marzo 2023, è pervenuto alla conclusione per cui Il
saldo finale del conto corrente 18960.45 al 31 marzo 2012, escludendo la capitalizzazione
degli interessi attivi e passivi, è pari a un debito del cliente nei confronti della banca di €
3.508,42.
Conseguentemente in accoglimento parziale delle domande, va accertato che il saldo finale del conto corrente 17844.00 al 30/09/2014, è pari ad un debito del cliente nei confronti della banca di € 282.368,49, e che il saldo finale del conto corrente 18960.45 al 31 marzo pagina 13 di 15 2012, è pari a un debito del cliente nei confronti della banca di € 3.508,42.
5.Per quanto riguarda le spese, alla luce del parziale accoglimento delle domande, se ne dispone la compensazione nella misura della metà e il residuo, liquidato come in motivazione, viene posto a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando,
sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così
provvede :
1) Accerta e dichiara la nullità e/o inefficacia delle clausole applicate ai rapporti intestati D'GU Beton s.r.l. in essere presso la , nei limiti e Controparte_3
secondo quanto indicato in motivazione, e, per l'effetto :
2) Accerta e dichiara che il saldo finale del conto corrente 17844.00 al 30/09/2014, è pari ad un debito del cliente nei confronti della banca di € 282.368,49, e che il saldo finale del conto corrente 18960.45 al 31 marzo 2012, è pari a un debito del cliente nei confronti della banca di € 3.508,42.
3) Compensa in ragione della metà le spese di lite, ponendo il residuo che liquida in euro 9759,00, per onorari ed in euro 555,38 per spese vive, oltre spese generali al
15%, cpa ed iva, a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore.
4) Pone le spese di CTU, a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 12.2.2025
IL Giudice pagina 14 di 15
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
pagina 15 di 15