Sentenza 6 dicembre 1986
Massime • 2
Il ricorso in Sede nunciatoria può essere proposto per invocare sia la tutela possessoria, sia quella petitoria e, nel caso che il tipo di tutela voluta non risulti precisato nel ricorso stesso, ben può esserlo nella successiva fase di cognizione piena, senza che ciò comporti mutazione della domanda. Tale specificazione, in senso possessorio o petitorio, fa sì che la domanda debba ritenersi dell'una o dell'altra natura sin dall'origine, con la conseguenza che, mentre nel primo caso la Competenza resta comunque del pretore "ratione valoris", deve aversi riguardo al valore della causa non al momento della specificazione stessa, bensì al momento del ricorso introduttivo. Pertanto, se dopo la proposizione del ricorso e prima della fase di merito sia intervenuta una legge a modificare i criteri di valutazione del bene, come quella del 29 settembre 1973 n. 597 abolitiva dei Tributi diretti di carattere reale, e abrogativa dell'art. 15, primo e secondo comma, cod. proc. civ., la Competenza deve essere determinata in base a quest'ultima norma, ancora vigente all'epoca della "vocatio in jus". ( V 744/83, mass n 425490; ( V 3735/82, mass n 421694; ( V 122/80, mass n 403505).*
La "negatoria servitutis" è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo. Ne consegue che la contestuale domanda concernente la rimozione di opere lesive del diritto di proprietà, inerendo allo stesso oggetto della negatoria, deve ritenersi inclusa nel contenuto e quindi nel valore di questa, da determinarsi secondo il criterio fissato dalla legge, senza che trovi applicazione il principio del cumulo delle domande. ( V 1599/86, mass n 444967; ( Conf 646/85, mass n 438847; ( Conf 3220/82, mass n 421169; ( Conf 1423/78, mass n 390795; ( Conf 306/73, mass n 362201).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1986, n. 7267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7267 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1986 |
Testo completo
Il ricorso in Sede nunciatoria può essere proposto per invocare sia la tutela possessoria, sia quella petitoria e, nel caso che il tipo di tutela voluta non risulti precisato nel ricorso stesso, ben può esserlo nella successiva fase di cognizione piena, senza che ciò comporti mutazione della domanda. Tale specificazione, in senso possessorio o petitorio, fa sì che la domanda debba ritenersi dell'una o dell'altra natura sin dall'origine, con la conseguenza che, mentre nel primo caso la Competenza resta comunque del pretore "ratione valoris", deve aversi riguardo al valore della causa non al momento della specificazione stessa, bensì al momento del ricorso introduttivo. Pertanto, se dopo la proposizione del ricorso e prima della fase di merito sia intervenuta una legge a modificare i criteri di valutazione del bene, come quella del 29 settembre 1973 n. 597 abolitiva dei Tributi diretti di carattere reale, e abrogativa dell'art. 15, primo e secondo comma, cod. proc. civ., la Competenza deve essere determinata in base a quest'ultima norma, ancora vigente all'epoca della "vocatio in jus". ( V 744/83, mass n 425490; ( V 3735/82, mass n 421694; ( V 122/80, mass n 403505).*