Articolo 1 della Legge 30 agosto 1951, n. 952
Articolo 2
Versione
9 ottobre 1951
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675 .
Entrata in vigore il 9 ottobre 1951