Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3726
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Sentenza 15 aprile 1999

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In tema di artigianato, l'art. 5 della legge n. 433 del 1985 - a norma del quale, per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio - esalta le caratteristiche di funzionalità o stretta necessarietà del bene fornito rispetto al servizio o all'attività svolta e non consente di fondare sul valore del bene fornito un giudizio di prevalenza dell'attività commerciale su quella artigianale (nella specie, la S.C. ha così cassato la sentenza pretorile che, in un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione per l'applicazione di sanzione amministrativa, aveva fondato la prevalenza della natura commerciale dell'attività svolta da un elettrauto sul valore degli apparecchi autoradio che egli installava sulle autovetture, riconoscendo così il suo obbligo di iscrizione al R.E.C.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3726
    Data del deposito : 15 aprile 1999

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