Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
In tema di artigianato, l'art. 5 della legge n. 433 del 1985 - a norma del quale, per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio - esalta le caratteristiche di funzionalità o stretta necessarietà del bene fornito rispetto al servizio o all'attività svolta e non consente di fondare sul valore del bene fornito un giudizio di prevalenza dell'attività commerciale su quella artigianale (nella specie, la S.C. ha così cassato la sentenza pretorile che, in un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione per l'applicazione di sanzione amministrativa, aveva fondato la prevalenza della natura commerciale dell'attività svolta da un elettrauto sul valore degli apparecchi autoradio che egli installava sulle autovetture, riconoscendo così il suo obbligo di iscrizione al R.E.C.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE IG AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II^ 35, presso l'avvocato VALERIO CELESTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO FEDELI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - U.P.I.C.A. - DI VERCELLI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 555/96 della Pretura di BIELLA, depositata il 19/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LV IG ER conveniva l'UPICA di Vercelli davanti al Pretore di Biella per opporsi alla ordinanza ingiunzione a lui notificata il 1.12.1995. Con tale provvedimento gli era stato contestato di avere violato l'obbligo di iscrizione al REC, avendo tenuto presso la propria bottega artigiana di elettrauto, apparecchi autoradio ed altri beni installabili su automobili, tutti perciò stesso destinati alla vendita.
L'opponente dal sua canto precisava che tale detenzione non era finalizzata ad una attività commerciale, come tale soggetta alla registrazione in questione, in quanto essa era meramente strumentale a quella artigiana, tipica di elettrauto installatore. L'Ufficio resisteva. Il pretore respingeva l'opposizione. La sentenza impugnata rileva che il pacifico possesso da parte dell'opponente di apparecchi autoradio, di valore economico notoriamente superiore a quello della installazione, denota la prevalente attività di vendita, e fa dedurre l'obbligo di iscrizione al REC.
Contro questa sentenza ricorre in Cassazione con due motivi IG ER. Resiste con controricorso la amministrazione. Il ricorrente deposita una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo del suo ricorso IG ER lamenta la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 443 del 1985. Sostiene che la strumentalità del bene fornito, prescinde dal suo valore economico. Lamenta quindi la arbitrarietà e la erroneità del ricorso al notorio da parte del pretore.
2) Osserva la Corte che la legge quadro sull'artigianato n. 433 del 1985 nel ribadire la collocazione, storicamente di confine dell'artigiano, tra il lavoratore autonomo e l'imprenditore, e dunque la necessità per riconoscerlo di una funzione prevalente del lavoro rispetto al capitale ed agli altri elementi della azienda, non ha tuttavia escluso dalla sua nozione le attività che includono di norma la alienazione, attraverso anche la fornitura del servizio, di beni necessari a tale fornitura.
La legge, dopo di avere precisati taluni limiti dimensionali della nozione e dopo di avere ribadito che dentro di questa risulta caratterizzante lo "scopo prevalente" dello svolgimento di particolari forniture di beni o servizi, (artt. 2, 3, 4), all'art. 5 precisa una specifica conseguenza della vendita e della fornitura eventuale di beni diversi dal servizio stesso. Infatti stabilisce, tra l'altro, che "per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazionè del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni relative alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio...).
La legge dunque poiché la fornitura di un bene quale elemento integrante un servizio, ne comporta il passaggio di proprietà dal fornitore al committente, non consente la deduzione, da tale alienazione, della natura commerciale della attività in luogo di quella artigianale, risultante a tal fine (cfr. art. 5 comma cinque), dalla iscrizione all'albo degli artigiani.
Questa corte occupandosi di vicenda riguardante un idraulico ha dato luogo ad un indirizzo, che il collegio condivide, secondo il quale non si applica l'obbligo di iscrizione laddove l'artigiano fornisca i beni necessari al servizio richiesto, quali caldaie, scaldabagni o ricambi, la cui alienazione, perciò stesso, al committente, non esorbita, quale ne sia il valore, dalla nozione di attività artigiana, (cass. n. 13125 del 92). 3) Ritiene dunque il collegio che il valore economico del bene fornito con il servizio non rientra in alcune dei parametri fissati dalla legge per definire i contorni della attività in questione. Rispetto al problema che ne occupa rileva la funzionalità, ovvero il legame di stretta necessarietà del bene fornito con il servizio. La sentenza impugnata è errata perché ritiene di far rilevare sia il dato della alienazione del bene fornito e sia il valore del medesimo per dedurre una attività di commercio prevalente rispetto a quella artigiana. E ciò, a prescindere dal modo nel quale la stessa sentenza ha fatto uso del criterio del notorio per individuare il prevalente valore economico che ha affermato, non è conforme alla legge.
Tale conclusione rende assorbita la trattazione del secondo motivo di ricorso relativa alla adeguatezza della motivazione. 4) Il ricorso è fondato, e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con l'accoglimento della opposizione alla ingiunzione, la quale va pertanto annullata. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, e pronunciando nel merito accoglie l'opposizione ed annulla l'ingiunzione.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999