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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 31/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1778/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DAFFINOTI CATERINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
OGGETTO: Previdenza – Assegno ordinario di invalidità – recupero somme per integrazione al minimo – verifica limiti reddituali – anno 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2019, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione dell' del 3/11/2016, notificata il CP_1
29/11/2016, con la quale l' le richiedeva la restituzione della somma di euro CP_2
2.895,88 per indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo sull'assegno ordinario di invalidità, percepita nell'anno 2015.
La ricorrente ha dedotto di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984 (categoria IO), n. 2202/02/1903589094, con decorrenza dal 1° marzo 2004, e di aver percepito nel 2015 un importo mensile netto pari a euro 499,38. Contestava la
1 fondatezza della pretesa restitutoria, ritenendo errata la rideterminazione del trattamento pensionistico da parte dell' . CP_1
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito, ha sostenuto che la ricorrente non aveva diritto all'integrazione al minimo per l'anno 2015 in quanto, nel
2014, il coniuge aveva percepito euro 15.501,00 da lavoro dipendente e un TFR di euro
13.348,00, superando i limiti reddituali fissati dalla normativa.
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni preliminari
1.1 Le eccezioni sollevate dall' sono infondate. CP_1
1.2 Quanto alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, essa non sussiste: il provvedimento di recupero è stato notificato il 29/11/2016 e il ricorso è stato depositato il 2/10/2019, entro il termine triennale previsto.
1.3 Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, poiché è stato prodotto il ricorso amministrativo a prova dell'avvenuta conclusione dell'iter amministrativo
2. Sul merito
2.1. Il ricorso è infondato.
2.2 La sig.ra è titolare di assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, Pt_1
categoria IO. Come noto, per i titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1993, il diritto all'integrazione al trattamento minimo è subordinato al rispetto di limiti reddituali personali e coniugali, determinati annualmente.
2.3 Per l'anno 2015, l'importo annuo del trattamento minimo era pari a euro 6.530,17.
In base alla normativa vigente, l'integrazione al minimo non spetta se il reddito personale del pensionato supera il doppio del trattamento minimo annuo (13.060,34 euro) oppure se il reddito cumulato con il coniuge supera le quattro volte tale importo, ovvero 26.120,68 euro. Se i redditi sono inferiori a tali soglie ma superiori a quelle minime, l'integrazione può spettare in misura parziale.
2 2.4 Per l'anno 2015, l'importo annuo del trattamento minimo era pari a euro 6.530,17.
Ai sensi della normativa vigente (art. 6 L. 638/1983 e art. 4 L. 503/1992), per le pensioni con decorrenza successiva al 1993 l'integrazione al minimo spetta solo se: a) il reddito personale annuo del pensionato non supera il doppio dell'importo annuo del trattamento minimo (euro 13.060,34 per il 2015); b) il reddito complessivo del pensionato e del coniuge (non legalmente separato) non supera le quattro volte il trattamento minimo (euro 26.120,68 per il 2015).
2.5 Nel caso di specie, il reddito personale della ricorrente per l'anno 2014 (rilevante per l'anno 2015) risulta pari a euro 6.517,94, mentre il coniuge ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 15.501,00. Il reddito familiare complessivo risulta pertanto pari a euro 22.018,94.
2.6 Tale reddito, pur non eccedendo il limite massimo assoluto di euro 26.120,68, supera ampiamente la soglia utile per beneficiare dell'integrazione in misura piena, che corrisponde a tre volte il trattamento minimo (euro 19.590,51), e non lascia margine per una integrazione parziale effettivamente erogabile.
2.7 Infatti, l'integrazione parziale è possibile solo quando la “capienza” residua tra il reddito complessivo e la soglia massima consente di aggiungere almeno una frazione dell'integrazione teoricamente spettante, senza superare il limite. Nel caso in esame, la pensione percepita dalla ricorrente era pari a circa euro 5.992,56 annui, con una possibile integrazione massima teorica di euro 537,61. Tuttavia, tenuto conto del reddito coniugale di euro 22.018,94, l' ha correttamente rilevato l'assenza di spazio CP_1 reddituale sufficiente per riconoscere anche solo una parte dell'integrazione, poiché
l'aggiunta di qualunque importo comporterebbe comunque il superamento progressivo della soglia di esclusione.
2.8 Conseguentemente, la ricorrente non aveva diritto, per l'anno 2015, né all'integrazione piena né a quella parziale, e la relativa corresponsione da parte dell' è risultata indebita, legittimando il recupero delle somme versate. CP_1
2.9 Ne consegue che l' ha correttamente provveduto alla revoca dell'integrazione CP_1 percepita nel 2015 e alla richiesta di restituzione dell'indebito pari a euro 2.895,88, che risulta legittima.
3. Sulle spese
Considerata la natura previdenziale della controversia, l'oggettiva complessità della materia e l'assenza di mala fede, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di _ – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. / R.G., trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ogni contraria istanza disattesa:
• Rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
• Accerta e dichiara la legittimità della richiesta di restituzione dell'importo di CP_1 euro 2.895,88 per l'anno 2015, quale indebita percezione di integrazione al trattamento minimo;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, 31/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1778/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DAFFINOTI CATERINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
OGGETTO: Previdenza – Assegno ordinario di invalidità – recupero somme per integrazione al minimo – verifica limiti reddituali – anno 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 ottobre 2019, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione dell' del 3/11/2016, notificata il CP_1
29/11/2016, con la quale l' le richiedeva la restituzione della somma di euro CP_2
2.895,88 per indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo sull'assegno ordinario di invalidità, percepita nell'anno 2015.
La ricorrente ha dedotto di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984 (categoria IO), n. 2202/02/1903589094, con decorrenza dal 1° marzo 2004, e di aver percepito nel 2015 un importo mensile netto pari a euro 499,38. Contestava la
1 fondatezza della pretesa restitutoria, ritenendo errata la rideterminazione del trattamento pensionistico da parte dell' . CP_1
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, ha eccepito CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e l'improcedibilità del ricorso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo. Nel merito, ha sostenuto che la ricorrente non aveva diritto all'integrazione al minimo per l'anno 2015 in quanto, nel
2014, il coniuge aveva percepito euro 15.501,00 da lavoro dipendente e un TFR di euro
13.348,00, superando i limiti reddituali fissati dalla normativa.
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni preliminari
1.1 Le eccezioni sollevate dall' sono infondate. CP_1
1.2 Quanto alla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, essa non sussiste: il provvedimento di recupero è stato notificato il 29/11/2016 e il ricorso è stato depositato il 2/10/2019, entro il termine triennale previsto.
1.3 Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, poiché è stato prodotto il ricorso amministrativo a prova dell'avvenuta conclusione dell'iter amministrativo
2. Sul merito
2.1. Il ricorso è infondato.
2.2 La sig.ra è titolare di assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, Pt_1
categoria IO. Come noto, per i titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1993, il diritto all'integrazione al trattamento minimo è subordinato al rispetto di limiti reddituali personali e coniugali, determinati annualmente.
2.3 Per l'anno 2015, l'importo annuo del trattamento minimo era pari a euro 6.530,17.
In base alla normativa vigente, l'integrazione al minimo non spetta se il reddito personale del pensionato supera il doppio del trattamento minimo annuo (13.060,34 euro) oppure se il reddito cumulato con il coniuge supera le quattro volte tale importo, ovvero 26.120,68 euro. Se i redditi sono inferiori a tali soglie ma superiori a quelle minime, l'integrazione può spettare in misura parziale.
2 2.4 Per l'anno 2015, l'importo annuo del trattamento minimo era pari a euro 6.530,17.
Ai sensi della normativa vigente (art. 6 L. 638/1983 e art. 4 L. 503/1992), per le pensioni con decorrenza successiva al 1993 l'integrazione al minimo spetta solo se: a) il reddito personale annuo del pensionato non supera il doppio dell'importo annuo del trattamento minimo (euro 13.060,34 per il 2015); b) il reddito complessivo del pensionato e del coniuge (non legalmente separato) non supera le quattro volte il trattamento minimo (euro 26.120,68 per il 2015).
2.5 Nel caso di specie, il reddito personale della ricorrente per l'anno 2014 (rilevante per l'anno 2015) risulta pari a euro 6.517,94, mentre il coniuge ha percepito un reddito da lavoro dipendente di euro 15.501,00. Il reddito familiare complessivo risulta pertanto pari a euro 22.018,94.
2.6 Tale reddito, pur non eccedendo il limite massimo assoluto di euro 26.120,68, supera ampiamente la soglia utile per beneficiare dell'integrazione in misura piena, che corrisponde a tre volte il trattamento minimo (euro 19.590,51), e non lascia margine per una integrazione parziale effettivamente erogabile.
2.7 Infatti, l'integrazione parziale è possibile solo quando la “capienza” residua tra il reddito complessivo e la soglia massima consente di aggiungere almeno una frazione dell'integrazione teoricamente spettante, senza superare il limite. Nel caso in esame, la pensione percepita dalla ricorrente era pari a circa euro 5.992,56 annui, con una possibile integrazione massima teorica di euro 537,61. Tuttavia, tenuto conto del reddito coniugale di euro 22.018,94, l' ha correttamente rilevato l'assenza di spazio CP_1 reddituale sufficiente per riconoscere anche solo una parte dell'integrazione, poiché
l'aggiunta di qualunque importo comporterebbe comunque il superamento progressivo della soglia di esclusione.
2.8 Conseguentemente, la ricorrente non aveva diritto, per l'anno 2015, né all'integrazione piena né a quella parziale, e la relativa corresponsione da parte dell' è risultata indebita, legittimando il recupero delle somme versate. CP_1
2.9 Ne consegue che l' ha correttamente provveduto alla revoca dell'integrazione CP_1 percepita nel 2015 e alla richiesta di restituzione dell'indebito pari a euro 2.895,88, che risulta legittima.
3. Sulle spese
Considerata la natura previdenziale della controversia, l'oggettiva complessità della materia e l'assenza di mala fede, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di _ – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. / R.G., trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ogni contraria istanza disattesa:
• Rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
• Accerta e dichiara la legittimità della richiesta di restituzione dell'importo di CP_1 euro 2.895,88 per l'anno 2015, quale indebita percezione di integrazione al trattamento minimo;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, 31/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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