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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5863 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5716/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 12.04.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.I. ), con sede legale in Roma, Via della Cava
[...] P.IVA_2
Aurelia n. 145, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bubici
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5716/2021 1 “Voglia la Corte d'Appello adita, accogliere il presente gravame, previa pronuncia sull'istanza di sospensione, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
Per l'appellato:
“In via preliminare:
1) dichiarare l'odierna istanza di inibitoria “inammissibile” e per l'effetto rigettarla;
2) in via subordinata, dichiarare l'istanza infondata per carenza dei presupposti di legge
e pertanto rigettarla;
3) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi non creduta di accoglimento dell'istanza inibitoria, disporre in capo all'appellante una cauzione di importo pari alle somme oggetto di condanna previste nella sentenza di primo grado;
Sempre in via preliminare e in rito:
- dichiarare inammissibile e/o inutilizzabile ai fini del decidere la produzione documentale dell'appellante, relativamente alle memorie istruttorie di cui ai file denominati “All.
2 - Memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. completa”; “All.
2 - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. completa”;
“All.
3 - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.” perché già dichiarati tardivi dal
Giudice di prime cure con provvedimento dell'1.12.2017, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 24.11.2017;
Nel merito in via principale:
- respingere l'appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 12874/2021 pubbl. il 26/07/2021 - RG n. 44257/2016 -
Repert. n. 14280/2021 del 26/07/2021 del Tribunale di Roma;
In via subordinata e sempre nel merito:
- nell'ipotesi non creduta che l'appello venisse accolto totalmente o anche solo parzialmente, richiamate le argomentazioni e deduzioni di cui al presente atto, nonché all'atto introduttivo del primo grado di giudizio che, a tal fine, ivi, deve considerarsi integralmente richiamato e trascritto, si torna ad insistere affinché Voglia l'adita giustizia:
- accertato l'inadempimento della appellante, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'appellata della somma di Euro 40.715,29 (IVA compresa), oltre interessi
r.g. n. 5716/2021 2 maturati dalla data di messa in mora (10.10.2012) alla data odierna e pari ad Euro
10.777,96, nonché quelli maturandi fino all'effettivo pagamento, il tutto ex D.lgs. n.
231/2002 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in ulteriore subordine, accertata la locupletatio della convenuta e la relativa deminutio patrimoni dell'appellante e l'assenza di giusta causa, condannare la stessa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento di Euro 10.630,40 per le opere elencate nella fattura n. 31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati su detta somma dalla data di ultimazione lavori alla data odierna e pari ad Euro € 1.364,05, nonché condannare, altresì, parte avversa, per le medesime ragioni, al pagamento di Euro 22.287,45 per le opere elencate nella fattura n.
32, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati su detta somma dalla data di ultimazione lavori alla data odierna e pari ad € 2.859,83, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il per sentirlo Parte_1
condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 40.715,29, IVA compresa, oltre interessi ex D.L.vo n. 231/2002, in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione a n. 2 fatture rimaste impagate (la n. 31 e la n. 32 del
01.10.2012) afferenti l'esecuzione di lavori extra contratto, nello specifico la realizzazione dell'impianto per l'immissione aria all'interno della cucina, la predisposizione della batteria ad acqua per il preriscaldamento dell'aria dei locali adibiti al servizio mensa, la ristrutturazione ed il rifacimento dell'ingresso della mensa, del corridoio, dell'ufficio contabile e del locale macchine distribuzione bevande, eseguiti su richiesta dell'amministrazione committente per il tramite del direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione del contratto r.g. n. 5716/2021 3 stipulato nell'anno 2010 con il Controparte_2
per lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento
[...]
funzionale dei locali adibiti a mensa di servizio presso la CP_3
sita in Roma, Via Anicia n. 23.
[...]
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva Parte_1
l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza delle domande spiegate, osservando che l'impresa attrice, avendo sottoscritto senza apporre alcuna riserva la documentazione contabile dei lavori, risultava decaduta da ogni pretesa relativa alle lavorazioni svolte nell'ambito dei lavori ad essa affidati, ai sensi dell'art. 165 comma 5 DPR n. 554/1999 e dell'art. 190 DPR n. 207/2010.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 12874/2021, pubblicata il 26.07.2021 e notificata il 25.08.2021, accoglieva la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata da e condannava il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro Parte_1
40.715,29, oltre interessi legali e rivalutazione dal 01.10.2012, con gli interessi calcolati su detta somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della sentenza. Ad avviso del Tribunale: (i) è infondata l'eccezione di decadenza per mancata sottoscrizione di apposita riserva, in quanto si trattava di opere esulanti dal contratto e l'istituto della riserva postula l'esistenza di un valido contratto di cui si richiede l'esecuzione;
(ii) la domanda principale, fondata sull'inadempimento della committente, deve essere respinta, facendo difetto un contratto stipulato per iscritto, vigendo in tema di attività iure privatorum della Pubblica Amministrazione anche per le modifiche che le parti intendano apportare all'originario programma negoziale il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che richiede anche la contestualità in unico atto delle dichiarazioni dei contraenti;
(iii) è invece fondata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata, non costituendo requisito della stessa, ove proposta nei riguardi della P.A. il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, avendo il depauperato solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che gli possa essere imposto il mancato riconoscimento dello stesso, potendo però l'ente pubblico eccepire e dimostrare che l'arricchimento gli fu imposto, ipotesi non ricorrente nel caso di r.g. n. 5716/2021 4 specie;
(iv) la CTU espletata in corso di causa ha accertato la corrispondenza tecnica tra quanto riportato nel computo metrico estimativo relativo alle due fatture contestate e quanto riscontrabile nei locali della mentre le CP_3
testimonianze assunte hanno dato conto dell'utilizzazione delle opere.
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello il
[...]
, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ha richiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza appellata nelle parti in cui:
• il tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza per la mancata iscrizione di apposita riserva, poiché tale statuizione si pone in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 165 comma 5 e 174 D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 190
D.P.R. n. 207/2010 e tenuto conto che l'istituto della riserva trova applicazione ai rapporti intercorrenti tra Pubblica Amministrazione e appaltatore, ancorché riguardanti opere non strettamente riconducibili ad una specifica previsione contrattuale, e considerato che i lavori di cui si controverte erano comunque connessi ad un rapporto contrattuale (1°
); CP_4
• il tribunale ha omesso di esaminare la CTU espletata nella sua integralità, tenuto conto che l'ausiliario aveva rimarcato come non si potesse stabilire se e quando le opere riscontrate fossero state realizzate da Controparte_1
non fosse stata riscontrata la piena corrispondenza quantitativa e qualitativa tra i materiali che compongono gli impianti e quelli dichiarati nei computi metrici, alcune fatture di fornitura non corrispondessero ai materiali utilizzati nelle opere, i costi vivi rappresentati dall'impresa attrice per l'esecuzione delle opere non fossero compatibili con i costi che l'impresa avrebbe dovuto sostenere e vi fossero delle incongruità tra le voci dei computi metrici ed il Tariffario di riferimento (quello della Regione
Lazio anno 2007). Ferma restando la necessità ai sensi della normativa vigente di un atto aggiuntivo o di una perizia di variante o quanto meno di un riconoscimento delle opere extra contratto realizzate in sede di collaudo
(2° Motivo);
• il tribunale ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento, non potendo la pretesa azionata dall'impresa esecutrice dei lavori essere fatta valere per via negoziale stante la mancanza di un contratto scritto, tenuto r.g. n. 5716/2021 5 conto che le uniche opere extra contratto eseguite erano quelle indicate nel certificato di ultimazione dei lavori e nel certificato di regolare esecuzione
(quest'ultimo sostitutivo del certificato di collaudo, trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000) e che l'impresa appaltatrice aveva sottoscritto la documentazione contabile senza riserve (3° Motivo).
In data 09.02.2022 si è tempestivamente costituita la
[...]
che, previa Controparte_1
declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'istanza di inibitoria, ha richiesto di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il primo motivo di appello è fondato e il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto al vaglio dei restanti motivi di gravame.
Occorre innanzitutto premettere che, pur a fronte del nomen juris attribuito all'atto negoziale sottoscritto dalle parti il 09.12.2010 (“atto di cottimo”), il rapporto contrattuale de quo è senz'altro qualificabile come appalto di lavori, come si evince dal contenuto delle clausole, nelle quali peraltro più volte si fa esplicito riferimento a tale figura contrattuale (v. artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9), e dalla documentazione contabile (preventivi, fatture) afferente la fase esecutiva del rapporto. Ed invero, i lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento funzionale dei locali adibiti a servizio mensa della di Via Anicia n. 23 CP_3
furono affidati dall'amministrazione alla ditta che si era assunta CP_1
l'organizzazione completa dei lavori, compresi i mezzi e i materiali impiegati, mentre, come è noto, il cottimo è una modalità di subappalto che consiste nell'affidare a un terzo solo la manodopera o la lavorazione specifica, fornendo invece l'appaltatore i materiali.
Ciò premesso, la Corte osserva, conformemente a quanto già statuito dal
Tribunale, che i lavori di cui si controverte non sono stati oggetto di un atto aggiuntivo o di un atto di sottomissione sottoscritti dalla stazione appaltante né di una perizia di variante approvata dalla stessa stazione appaltante né tanto meno sono stati oggetto di un espresso riconoscimento da parte sempre della committente in sede di collaudo. Nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, che sostituisce per gli appalti di valore inferiore ad Euro 500.000 il certificato di collaudo, non si fa infatti menzione di tali lavorazioni. Resta dunque insuperabile il rilievo della mancanza della forma scritta, che è
r.g. n. 5716/2021 6 requisito richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione (v. art. 17 R.D. n. 2440/1923) e per tutte le modifiche all'originaria pattuizione, che parimenti devono risultare a pena di nullità da un atto posto in essere nella stessa forma di quello originario. E resta conseguentemente impraticabile l'azione fondata sull'inadempimento negoziale della stazione appaltante. Inconferenti risultano pertanto le argomentazioni spese dall'amministrazione appaltante nel secondo motivo di appello laddove ha richiamato le difese svolte in primo grado per rimarcare la mancanza di un atto negoziale avente il requisito di forma ad substantiam (v. pagg. 8 – 10 atto di appello).
Senonché, è pacifico e incontestato che l'impresa appaltatrice abbia sottoscritto senza formulare alcuna riserva la documentazione contabile relativa all'esecuzione del contratto di appalto, ed in particolare il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, nei quali, come già detto, alcun riferimento compare alle lavorazioni oggetto della presente controversia. Ne consegue inevitabilmente la decadenza dal rivendicare a qualsiasi titolo pretese economiche afferenti le lavorazioni de quibus.
Ed invero l'art. 165 comma 5 DPR n.554/99 stabilisce che: “Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”. L'art. 174 DPR cit. prevede a sua volta che: “Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo
149, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le r.g. n. 5716/2021 7 domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”. L'art. 190 DPR n. 207/10, infine, stabilisce che il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato o al massimo entro quindici giorni e che nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro entro detto termine “oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
Inoltre, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide ed al quale intende dare seguito, è nel senso di ritenere imprescindibile, tra le altre condizioni, la tempestiva iscrizione di riserva ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in capo all'impresa appaltatrice.
Infatti, “i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro
i limiti delle spese approvate (Cass., sez. 1, 28/3/2023, n. 8275; Cass., sez. 1,
31/12/2020, n. 29988) (così, la recente Cass. n. 27841/2024). Ed ancora. “La mancata iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, oltre alla mancanza di forma scritta della pattuizione di lavori aggiuntivi, esclude poi l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento che costituisce un'azione residuale” (così, Cass. n.
24261/2023).
E' appena il caso di rilevare che il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento ne preclude la proponibilità ove il soggetto depauperato sia incorso in decadenza del diritto azionato (v. Cass. S.U. n. 33954/2023).
Non essendo dunque stata iscritta alcuna riserva relativa all'esecuzione dei lavori extra contratto per cui è causa, l'appaltatore è evidentemente decaduto dal diritto di avanzare qualsivoglia pretesa economica anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
r.g. n. 5716/2021 8 L'appello del deve pertanto essere accolto e la Parte_1
condanna di a rifondere a parte appellante per entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (secondo i valori rettificati dal DM 147/2022 solo per il presente grado) segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da
[...]
Controparte_1
2) Condanna Controparte_1
a rifondere al le spese di lite da
[...] Parte_1
questo anticipate, che liquida in Euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 6.946,00, oltre accessori di legge, per il presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5716/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 12.04.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.I. ), con sede legale in Roma, Via della Cava
[...] P.IVA_2
Aurelia n. 145, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bubici
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5716/2021 1 “Voglia la Corte d'Appello adita, accogliere il presente gravame, previa pronuncia sull'istanza di sospensione, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
Per l'appellato:
“In via preliminare:
1) dichiarare l'odierna istanza di inibitoria “inammissibile” e per l'effetto rigettarla;
2) in via subordinata, dichiarare l'istanza infondata per carenza dei presupposti di legge
e pertanto rigettarla;
3) in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi non creduta di accoglimento dell'istanza inibitoria, disporre in capo all'appellante una cauzione di importo pari alle somme oggetto di condanna previste nella sentenza di primo grado;
Sempre in via preliminare e in rito:
- dichiarare inammissibile e/o inutilizzabile ai fini del decidere la produzione documentale dell'appellante, relativamente alle memorie istruttorie di cui ai file denominati “All.
2 - Memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. completa”; “All.
2 - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. completa”;
“All.
3 - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.” perché già dichiarati tardivi dal
Giudice di prime cure con provvedimento dell'1.12.2017, a scioglimento della riserva presa all'udienza del 24.11.2017;
Nel merito in via principale:
- respingere l'appello, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 12874/2021 pubbl. il 26/07/2021 - RG n. 44257/2016 -
Repert. n. 14280/2021 del 26/07/2021 del Tribunale di Roma;
In via subordinata e sempre nel merito:
- nell'ipotesi non creduta che l'appello venisse accolto totalmente o anche solo parzialmente, richiamate le argomentazioni e deduzioni di cui al presente atto, nonché all'atto introduttivo del primo grado di giudizio che, a tal fine, ivi, deve considerarsi integralmente richiamato e trascritto, si torna ad insistere affinché Voglia l'adita giustizia:
- accertato l'inadempimento della appellante, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'appellata della somma di Euro 40.715,29 (IVA compresa), oltre interessi
r.g. n. 5716/2021 2 maturati dalla data di messa in mora (10.10.2012) alla data odierna e pari ad Euro
10.777,96, nonché quelli maturandi fino all'effettivo pagamento, il tutto ex D.lgs. n.
231/2002 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in ulteriore subordine, accertata la locupletatio della convenuta e la relativa deminutio patrimoni dell'appellante e l'assenza di giusta causa, condannare la stessa, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento di Euro 10.630,40 per le opere elencate nella fattura n. 31, oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati su detta somma dalla data di ultimazione lavori alla data odierna e pari ad Euro € 1.364,05, nonché condannare, altresì, parte avversa, per le medesime ragioni, al pagamento di Euro 22.287,45 per le opere elencate nella fattura n.
32, oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati su detta somma dalla data di ultimazione lavori alla data odierna e pari ad € 2.859,83, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il per sentirlo Parte_1
condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 40.715,29, IVA compresa, oltre interessi ex D.L.vo n. 231/2002, in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., in relazione a n. 2 fatture rimaste impagate (la n. 31 e la n. 32 del
01.10.2012) afferenti l'esecuzione di lavori extra contratto, nello specifico la realizzazione dell'impianto per l'immissione aria all'interno della cucina, la predisposizione della batteria ad acqua per il preriscaldamento dell'aria dei locali adibiti al servizio mensa, la ristrutturazione ed il rifacimento dell'ingresso della mensa, del corridoio, dell'ufficio contabile e del locale macchine distribuzione bevande, eseguiti su richiesta dell'amministrazione committente per il tramite del direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione del contratto r.g. n. 5716/2021 3 stipulato nell'anno 2010 con il Controparte_2
per lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento
[...]
funzionale dei locali adibiti a mensa di servizio presso la CP_3
sita in Roma, Via Anicia n. 23.
[...]
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva Parte_1
l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza delle domande spiegate, osservando che l'impresa attrice, avendo sottoscritto senza apporre alcuna riserva la documentazione contabile dei lavori, risultava decaduta da ogni pretesa relativa alle lavorazioni svolte nell'ambito dei lavori ad essa affidati, ai sensi dell'art. 165 comma 5 DPR n. 554/1999 e dell'art. 190 DPR n. 207/2010.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 12874/2021, pubblicata il 26.07.2021 e notificata il 25.08.2021, accoglieva la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata da e condannava il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro Parte_1
40.715,29, oltre interessi legali e rivalutazione dal 01.10.2012, con gli interessi calcolati su detta somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat e fino alla data del deposito della sentenza. Ad avviso del Tribunale: (i) è infondata l'eccezione di decadenza per mancata sottoscrizione di apposita riserva, in quanto si trattava di opere esulanti dal contratto e l'istituto della riserva postula l'esistenza di un valido contratto di cui si richiede l'esecuzione;
(ii) la domanda principale, fondata sull'inadempimento della committente, deve essere respinta, facendo difetto un contratto stipulato per iscritto, vigendo in tema di attività iure privatorum della Pubblica Amministrazione anche per le modifiche che le parti intendano apportare all'originario programma negoziale il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che richiede anche la contestualità in unico atto delle dichiarazioni dei contraenti;
(iii) è invece fondata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata, non costituendo requisito della stessa, ove proposta nei riguardi della P.A. il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito, avendo il depauperato solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che gli possa essere imposto il mancato riconoscimento dello stesso, potendo però l'ente pubblico eccepire e dimostrare che l'arricchimento gli fu imposto, ipotesi non ricorrente nel caso di r.g. n. 5716/2021 4 specie;
(iv) la CTU espletata in corso di causa ha accertato la corrispondenza tecnica tra quanto riportato nel computo metrico estimativo relativo alle due fatture contestate e quanto riscontrabile nei locali della mentre le CP_3
testimonianze assunte hanno dato conto dell'utilizzazione delle opere.
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello il
[...]
, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ha richiesto Parte_1
l'integrale riforma della sentenza appellata nelle parti in cui:
• il tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza per la mancata iscrizione di apposita riserva, poiché tale statuizione si pone in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 165 comma 5 e 174 D.P.R. n. 554/1999 e dall'art. 190
D.P.R. n. 207/2010 e tenuto conto che l'istituto della riserva trova applicazione ai rapporti intercorrenti tra Pubblica Amministrazione e appaltatore, ancorché riguardanti opere non strettamente riconducibili ad una specifica previsione contrattuale, e considerato che i lavori di cui si controverte erano comunque connessi ad un rapporto contrattuale (1°
); CP_4
• il tribunale ha omesso di esaminare la CTU espletata nella sua integralità, tenuto conto che l'ausiliario aveva rimarcato come non si potesse stabilire se e quando le opere riscontrate fossero state realizzate da Controparte_1
non fosse stata riscontrata la piena corrispondenza quantitativa e qualitativa tra i materiali che compongono gli impianti e quelli dichiarati nei computi metrici, alcune fatture di fornitura non corrispondessero ai materiali utilizzati nelle opere, i costi vivi rappresentati dall'impresa attrice per l'esecuzione delle opere non fossero compatibili con i costi che l'impresa avrebbe dovuto sostenere e vi fossero delle incongruità tra le voci dei computi metrici ed il Tariffario di riferimento (quello della Regione
Lazio anno 2007). Ferma restando la necessità ai sensi della normativa vigente di un atto aggiuntivo o di una perizia di variante o quanto meno di un riconoscimento delle opere extra contratto realizzate in sede di collaudo
(2° Motivo);
• il tribunale ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento, non potendo la pretesa azionata dall'impresa esecutrice dei lavori essere fatta valere per via negoziale stante la mancanza di un contratto scritto, tenuto r.g. n. 5716/2021 5 conto che le uniche opere extra contratto eseguite erano quelle indicate nel certificato di ultimazione dei lavori e nel certificato di regolare esecuzione
(quest'ultimo sostitutivo del certificato di collaudo, trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000) e che l'impresa appaltatrice aveva sottoscritto la documentazione contabile senza riserve (3° Motivo).
In data 09.02.2022 si è tempestivamente costituita la
[...]
che, previa Controparte_1
declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'istanza di inibitoria, ha richiesto di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il primo motivo di appello è fondato e il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto al vaglio dei restanti motivi di gravame.
Occorre innanzitutto premettere che, pur a fronte del nomen juris attribuito all'atto negoziale sottoscritto dalle parti il 09.12.2010 (“atto di cottimo”), il rapporto contrattuale de quo è senz'altro qualificabile come appalto di lavori, come si evince dal contenuto delle clausole, nelle quali peraltro più volte si fa esplicito riferimento a tale figura contrattuale (v. artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9), e dalla documentazione contabile (preventivi, fatture) afferente la fase esecutiva del rapporto. Ed invero, i lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento funzionale dei locali adibiti a servizio mensa della di Via Anicia n. 23 CP_3
furono affidati dall'amministrazione alla ditta che si era assunta CP_1
l'organizzazione completa dei lavori, compresi i mezzi e i materiali impiegati, mentre, come è noto, il cottimo è una modalità di subappalto che consiste nell'affidare a un terzo solo la manodopera o la lavorazione specifica, fornendo invece l'appaltatore i materiali.
Ciò premesso, la Corte osserva, conformemente a quanto già statuito dal
Tribunale, che i lavori di cui si controverte non sono stati oggetto di un atto aggiuntivo o di un atto di sottomissione sottoscritti dalla stazione appaltante né di una perizia di variante approvata dalla stessa stazione appaltante né tanto meno sono stati oggetto di un espresso riconoscimento da parte sempre della committente in sede di collaudo. Nel certificato di regolare esecuzione dei lavori, che sostituisce per gli appalti di valore inferiore ad Euro 500.000 il certificato di collaudo, non si fa infatti menzione di tali lavorazioni. Resta dunque insuperabile il rilievo della mancanza della forma scritta, che è
r.g. n. 5716/2021 6 requisito richiesto ad substantiam per i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione (v. art. 17 R.D. n. 2440/1923) e per tutte le modifiche all'originaria pattuizione, che parimenti devono risultare a pena di nullità da un atto posto in essere nella stessa forma di quello originario. E resta conseguentemente impraticabile l'azione fondata sull'inadempimento negoziale della stazione appaltante. Inconferenti risultano pertanto le argomentazioni spese dall'amministrazione appaltante nel secondo motivo di appello laddove ha richiamato le difese svolte in primo grado per rimarcare la mancanza di un atto negoziale avente il requisito di forma ad substantiam (v. pagg. 8 – 10 atto di appello).
Senonché, è pacifico e incontestato che l'impresa appaltatrice abbia sottoscritto senza formulare alcuna riserva la documentazione contabile relativa all'esecuzione del contratto di appalto, ed in particolare il verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, nei quali, come già detto, alcun riferimento compare alle lavorazioni oggetto della presente controversia. Ne consegue inevitabilmente la decadenza dal rivendicare a qualsiasi titolo pretese economiche afferenti le lavorazioni de quibus.
Ed invero l'art. 165 comma 5 DPR n.554/99 stabilisce che: “Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”. L'art. 174 DPR cit. prevede a sua volta che: “Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo
149, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le r.g. n. 5716/2021 7 domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”. L'art. 190 DPR n. 207/10, infine, stabilisce che il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato o al massimo entro quindici giorni e che nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro entro detto termine “oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
Inoltre, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che questa Corte condivide ed al quale intende dare seguito, è nel senso di ritenere imprescindibile, tra le altre condizioni, la tempestiva iscrizione di riserva ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in capo all'impresa appaltatrice.
Infatti, “i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 del 1865, all. F) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro
i limiti delle spese approvate (Cass., sez. 1, 28/3/2023, n. 8275; Cass., sez. 1,
31/12/2020, n. 29988) (così, la recente Cass. n. 27841/2024). Ed ancora. “La mancata iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, oltre alla mancanza di forma scritta della pattuizione di lavori aggiuntivi, esclude poi l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento che costituisce un'azione residuale” (così, Cass. n.
24261/2023).
E' appena il caso di rilevare che il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento ne preclude la proponibilità ove il soggetto depauperato sia incorso in decadenza del diritto azionato (v. Cass. S.U. n. 33954/2023).
Non essendo dunque stata iscritta alcuna riserva relativa all'esecuzione dei lavori extra contratto per cui è causa, l'appaltatore è evidentemente decaduto dal diritto di avanzare qualsivoglia pretesa economica anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
r.g. n. 5716/2021 8 L'appello del deve pertanto essere accolto e la Parte_1
condanna di a rifondere a parte appellante per entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (secondo i valori rettificati dal DM 147/2022 solo per il presente grado) segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da
[...]
Controparte_1
2) Condanna Controparte_1
a rifondere al le spese di lite da
[...] Parte_1
questo anticipate, che liquida in Euro 7.254,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 6.946,00, oltre accessori di legge, per il presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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