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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 1904/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1904 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa Parte_1 e rappresentata dall'Avv. Bisogni Ferdinando, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Salvati Vincenzo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 25/03/2022 parte ricorrente , nato in Parte_1 Castello di CI (NA) il 11/11/1955, premesso di aver contratto matrimonio con nata in [...] (NA) il 26/07/1962, in data [...] in [...] Parte_2 (NA) (Atto n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1982), dalla cui unione nasceva una figlia -
a San Gennaro Vesuviano (NA) il 06/01/1984 - chiedeva disporsi la separazione Per_1 personale dei coniugi. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14/11/2022 (in cui compariva la sola parte ricorrente), autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione personale dei coniugi con addebito a parte ricorrente, oltre che disporsi in euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento a suo favore da porsi a carico di e disporsi Parte_1 la condanna di parte ricorrente al pagamento degli arretrati maturati sul diritto al mantenimento, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione.
1 Il Giudice, ritenute inammissibili le richieste istruttorie articolate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Entrambe le parti hanno dedotto la separazione di fatto dei coniugi risalente negli anni e l'assenza di ogni tipo di comunicazione. Ebbene, la perdurante cessazione della convivenza è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione posta da nei Parte_2 confronti di parte ricorrente, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì SInificativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte convenuta adduce quanto segue: Fin dai primi anni della vita coniugale emergevano divergenze caratteriali tra le parti, ed in generale un atteggiamento di intolleranza del SI. nei confronti della moglie, di cui e con la Pt_1 quale il medesimo non condivideva nulla. Ciò è tanto vero che in costanza di matrimonio, e con una figlia di pochi anni, negli anni 1986/1987 il SI. dapprima andava Pt_1 via di casa, di fatto abbandonando il tetto coniugale (comportamento per il quale la SI.ra
, sporgeva querela dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli, all'epoca Pt_2 dei fatti territorialmente competente), e poi emigrava in Germania, senza mai proporre alla famiglia di seguirlo e di stabilirvi una nuova residenza. L'insufficiente supporto probatorio fornito da parte convenuta alle circostanze peraltro genericamente rappresentate e l'incompatibilità caratteriale originaria dei coniugi (dichiarata dalla stessa parte convenuta), la quale ha dato sfogo sin dal principio del rapporto coniugale a dissidi relazionali, non consentono di ritenere tali circostanze quale causa e non l'effetto della crisi coniugale. Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per disporsi l'accoglimento della domanda di addebito formulata da parte convenuta.
*** 4. Circa la domanda di mantenimento di a carico di , è Parte_2 Parte_1 noto che, in quanto la separazione non es o coniugal né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi
2 che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, la separazione di fatto iniziata dopo pochi anni dall'unione coniugale e l'allontanamento reciproco dei coniugi avvenuto dal 1987 non consentono di ritenere sussistente un tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e derivante dagli introiti del coniuge;
in verità, è la stessa parte convenuta a dichiarare di essersi occupata in autonomia della cura e gestione della prole in costanza di matrimonio, svolgendo lavori saltuari, ma sufficientemente remunerativi. Inoltre, parte convenuta non ha adeguatamente comprovato lo stato di indigenza economica che giustificherebbe il riconoscimento del diritto invocato (risulta depositata in atti la sola attestazione Isee valida fino al 31/12/2023). Pertanto, non si può ritenere sussistere una disparità economica tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, tale da giustificarne l'accoglimento della domanda de qua. Quanto all'ulteriore richiesta di condanna al pagamento degli arretrati maturati sul diritto al mantenimento, la domanda è manifestamente infondata, attesa l'inesistenza di una statuizione in termini di riconoscimento di un tale diritto.
*** 5. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1904/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, ed che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 09/10/1982 in AN (NA) (Atto n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1982);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2 Parte_1 ;
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge posta da da porsi a Parte_2 carico di;
Parte_1
4)compensa le spese di lite;
5)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/03/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1904 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...] il [...], parte difesa Parte_1 e rappresentata dall'Avv. Bisogni Ferdinando, come da procura in atti;
ricorrente
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Salvati Vincenzo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione alle condizioni di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 25/03/2022 parte ricorrente , nato in Parte_1 Castello di CI (NA) il 11/11/1955, premesso di aver contratto matrimonio con nata in [...] (NA) il 26/07/1962, in data [...] in [...] Parte_2 (NA) (Atto n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1982), dalla cui unione nasceva una figlia -
a San Gennaro Vesuviano (NA) il 06/01/1984 - chiedeva disporsi la separazione Per_1 personale dei coniugi. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14/11/2022 (in cui compariva la sola parte ricorrente), autorizzava i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione personale dei coniugi con addebito a parte ricorrente, oltre che disporsi in euro 400,00 mensili l'assegno di mantenimento a suo favore da porsi a carico di e disporsi Parte_1 la condanna di parte ricorrente al pagamento degli arretrati maturati sul diritto al mantenimento, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione.
1 Il Giudice, ritenute inammissibili le richieste istruttorie articolate dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Entrambe le parti hanno dedotto la separazione di fatto dei coniugi risalente negli anni e l'assenza di ogni tipo di comunicazione. Ebbene, la perdurante cessazione della convivenza è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione posta da nei Parte_2 confronti di parte ricorrente, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì SInificativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso di specie, parte convenuta adduce quanto segue: Fin dai primi anni della vita coniugale emergevano divergenze caratteriali tra le parti, ed in generale un atteggiamento di intolleranza del SI. nei confronti della moglie, di cui e con la Pt_1 quale il medesimo non condivideva nulla. Ciò è tanto vero che in costanza di matrimonio, e con una figlia di pochi anni, negli anni 1986/1987 il SI. dapprima andava Pt_1 via di casa, di fatto abbandonando il tetto coniugale (comportamento per il quale la SI.ra
, sporgeva querela dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli, all'epoca Pt_2 dei fatti territorialmente competente), e poi emigrava in Germania, senza mai proporre alla famiglia di seguirlo e di stabilirvi una nuova residenza. L'insufficiente supporto probatorio fornito da parte convenuta alle circostanze peraltro genericamente rappresentate e l'incompatibilità caratteriale originaria dei coniugi (dichiarata dalla stessa parte convenuta), la quale ha dato sfogo sin dal principio del rapporto coniugale a dissidi relazionali, non consentono di ritenere tali circostanze quale causa e non l'effetto della crisi coniugale. Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per disporsi l'accoglimento della domanda di addebito formulata da parte convenuta.
*** 4. Circa la domanda di mantenimento di a carico di , è Parte_2 Parte_1 noto che, in quanto la separazione non es o coniugal né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi
2 che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame, la separazione di fatto iniziata dopo pochi anni dall'unione coniugale e l'allontanamento reciproco dei coniugi avvenuto dal 1987 non consentono di ritenere sussistente un tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e derivante dagli introiti del coniuge;
in verità, è la stessa parte convenuta a dichiarare di essersi occupata in autonomia della cura e gestione della prole in costanza di matrimonio, svolgendo lavori saltuari, ma sufficientemente remunerativi. Inoltre, parte convenuta non ha adeguatamente comprovato lo stato di indigenza economica che giustificherebbe il riconoscimento del diritto invocato (risulta depositata in atti la sola attestazione Isee valida fino al 31/12/2023). Pertanto, non si può ritenere sussistere una disparità economica tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, tale da giustificarne l'accoglimento della domanda de qua. Quanto all'ulteriore richiesta di condanna al pagamento degli arretrati maturati sul diritto al mantenimento, la domanda è manifestamente infondata, attesa l'inesistenza di una statuizione in termini di riconoscimento di un tale diritto.
*** 5. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1904/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, ed che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 09/10/1982 in AN (NA) (Atto n. 66, Parte II, Serie A, Anno 1982);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2 Parte_1 ;
[...]
3) rigetta la domanda di mantenimento del coniuge posta da da porsi a Parte_2 carico di;
Parte_1
4)compensa le spese di lite;
5)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/03/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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