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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 136/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 136 /2022 promosso da:
Avv. ( nella qualità di amministratore di CP_1 C.F._1
sostegno di ( ), nomina del Tribunale di Savona Parte_1 C.F._2
con decreto di apertura di amministrazione di sostegno del 22.02.2023 cronol. 566/2023 nel proc. RG 4264/2023, assistito e difeso dall'Avv. Gianluca Nasuti. appellante contro
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Elena Elisabetta Grignolio appellato
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2022 del
Tribunale di Savona, depositata in data 14.01.2022 e non notificata, accogliere tutte le seguenti conclusioni: 1 Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 cpc, dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso la controparte;
2 Ammettere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata informativa relativa alla notificazione della cartella n. R103R10320160010473408000; 3 Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, che la sottoscrizione del suddetto avviso non è dell'appellante e conseguentemente il messo notificatore ha attestato un falso;
4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. IN
ALTERNATIVA ED IN SUBORDINE: - Dichiarare nulli il giudizio e la sentenza di primo grado e rimettere la querela di falso, così come formulata, al Tribunale di Savona, in composizione diversa. CHIEDE INOLTRE - Comunicarsi all'ufficio del Pubblico
Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 cpc ultimo comma ed - ammettersi C.T.U. grafologica al fine di dimostrare la falsità della sottoscrizione di specie”.”
Per parte appellata: “Voglia la Corte di appello adita, NEL MERITO rigettare l'appello perché, nei confronti della è infondato in fatto e Controparte_3
diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Savona n. 36/2022, rigettando tutte le domande proposte da . Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'amministratore di sostegno di ha interposto appello avverso Parte_1
sentenza n. 36/2022 del Tribunale di Savona.
Nel giudizio d'appello si è costituita l' . Controparte_3
All'esito della precisazione delle conclusioni e della rimessione della causa in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc, nel decorso di tali termini – senza deposito di comparse conclusionali né memorie di replica – la parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cpc, con dichiarazione relativa alle spese di lite per la compensazione delle stesse, nonché la corrispondente accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, e i relativi pag. 2/3 files “.eml” di notificazione a mezzo PEC della dichiarazione di rinuncia e della corrispondente accettazione.
Stante lo scambio tra le parti delle intervenute rinunce agli atti e delle relative accettazioni, sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Essendo stata espressa dall'appellante rinunciante, ed accettata dall'appellato, dichiarazione relativa alla compensazione delle spese di lite, ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 136/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 136 /2022 promosso da:
Avv. ( nella qualità di amministratore di CP_1 C.F._1
sostegno di ( ), nomina del Tribunale di Savona Parte_1 C.F._2
con decreto di apertura di amministrazione di sostegno del 22.02.2023 cronol. 566/2023 nel proc. RG 4264/2023, assistito e difeso dall'Avv. Gianluca Nasuti. appellante contro
(C.F. , assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Elena Elisabetta Grignolio appellato
CONCLUSIONI: Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 36/2022 del
Tribunale di Savona, depositata in data 14.01.2022 e non notificata, accogliere tutte le seguenti conclusioni: 1 Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 cpc, dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso la controparte;
2 Ammettere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata informativa relativa alla notificazione della cartella n. R103R10320160010473408000; 3 Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, che la sottoscrizione del suddetto avviso non è dell'appellante e conseguentemente il messo notificatore ha attestato un falso;
4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. IN
ALTERNATIVA ED IN SUBORDINE: - Dichiarare nulli il giudizio e la sentenza di primo grado e rimettere la querela di falso, così come formulata, al Tribunale di Savona, in composizione diversa. CHIEDE INOLTRE - Comunicarsi all'ufficio del Pubblico
Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 cpc ultimo comma ed - ammettersi C.T.U. grafologica al fine di dimostrare la falsità della sottoscrizione di specie”.”
Per parte appellata: “Voglia la Corte di appello adita, NEL MERITO rigettare l'appello perché, nei confronti della è infondato in fatto e Controparte_3
diritto, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Savona n. 36/2022, rigettando tutte le domande proposte da . Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'amministratore di sostegno di ha interposto appello avverso Parte_1
sentenza n. 36/2022 del Tribunale di Savona.
Nel giudizio d'appello si è costituita l' . Controparte_3
All'esito della precisazione delle conclusioni e della rimessione della causa in decisione al collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc, nel decorso di tali termini – senza deposito di comparse conclusionali né memorie di replica – la parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 cpc, con dichiarazione relativa alle spese di lite per la compensazione delle stesse, nonché la corrispondente accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, e i relativi pag. 2/3 files “.eml” di notificazione a mezzo PEC della dichiarazione di rinuncia e della corrispondente accettazione.
Stante lo scambio tra le parti delle intervenute rinunce agli atti e delle relative accettazioni, sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo.
Essendo stata espressa dall'appellante rinunciante, ed accettata dall'appellato, dichiarazione relativa alla compensazione delle spese di lite, ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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