Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 13/03/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all’esito dell’udienza del 16 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37535 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...], il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall’avv. Salvatore Falconieri con cui è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Nicola De Nicolò presso lo studio dell’avv. Teresa Sacco.
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;
VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025 l’Avv. Salvatore Falconieri per il ricorrente e l’avv. Ilaria De Leonardis, in rappresentanza dell’INPS.
FATTO E DIRITTO
1.- Con il ricorso all’esame, il ricorrente, XXX, ex Maresciallo della Marina Militare Italiano, in quiescenza dal 22 giugno 2017, espone:
- che in data 4 dicembre 2014, presentava domanda per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “Spondilosi diffusa in PZ con discopatie ED EDD C-L multiple a compressione midollare; Radicolopatie C-L multiple EMG certificate ad elevata incidenza funzionale”;
- che la CMO di Taranto con verbale n. 729/2017 (poi rettificato con verbale n. 833/2019) si esprimeva favorevolmente sull’ascrivibilità dell’infermità alla tab. A, Cat. 7^, ai sensi dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973;
- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), nell’adunanza n. 982 del 20 febbraio 2018, rilasciava parere positivo di dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla colonna diagnosticata dalla CMO;
- che il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico n. LE012020920647, trasmesso dall’INPS nel 2020, si limitava a riconoscere la pensione diretta di inabilità, senza nulla disporre in ordine al trattamento privilegiato medio tempore richiesto con apposita domanda amministrativa del 27 aprile 2018;
- che, nonostante la presentazione della diffida (del 18 gennaio 2024) ad adempiere ai fini della liquidazione del trattamento privilegiato spettante, l’INPS non ha provveduto, anche, in prosieguo di tempo.
1.1- Stante quanto esposto, il ricorrente ha agito, in questa sede, per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione spettante, aggiornata con il riconoscimento del trattamento privilegiato, come da documentazione sanitaria ed amministrativa in possesso dell’INPS e depositata agli atti del giudizio.
2.- In data 11 ottobre 2024, si è costituito in giudizio l’INPS il quale ha chiesto il rinvio della discussione della causa in quanto “…non è pervenuta la documentazione medico- legale necessaria per l’accertamento della pensione di privilegio da parte degli enti coinvolti…” e, in ogni caso, nel merito, difetterebbe il requisito “...indispensabile per la concessione della pensione privilegiata (…) che il dipendente sia stato collocato a riposo a seguito di infermità e che queste siano ascrivibili a causa di servizio…”.
3.- Alla successiva udienza del 15 luglio 2025 (dopo che alla precedente del 4 febbraio 2025 era stato disposto un rinvio per approfondimenti sulla documentazione depositata dall’INPS), questo giudice ha ordinato all’INPS di concludere il procedimento amministrativo riguardante la posizione del XXX, a cui ha fatto seguito il deposito, in data 12 dicembre 2025, del provvedimento di riliquidazione del trattamento privilegiato (di 7^ cat. di Tab. A) spettante al ricorrente, con contestuale liquidazione dei ratei arretrati medio tempore maturati.
4.- All’odierna pubblica udienza, l’avv. Falconieri ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese, parimenti, l’avv. De Leonardis per l’INPS si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.
Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
5.- Ritiene il Giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovato, medio tempore, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall’INPS con il deposito agli atti del giudizio del provvedimento di riliquidazione del trattamento privilegiato spettante al ricorrente, unitamente al riconoscimento dei ratei arretrati maturati.
6.- Per quel che concerne le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017) quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all’Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37535, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 13.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)