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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2713/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Mariano Fiorito, presso il cui studio Parte_1
elett.te domicilia in Napoli, piazza Eritrea n.3.
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Beniamino Carnevale, Serena Giovidelli e
Claudia Cimmino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via A. De Gasperi
n.55.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 16/10/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n.796 del 18/4/2024, che aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento irrogatogli in data 4/11/2021 per superamento del periodo di comporto.
2.L'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 416, 115 e 116
c.p.c per avere il primo giudice fondato il rigetto della sua domanda sull'avvenuta modifica della domanda introduttiva, e quindi sull'assunto che nel ricorso introduttivo il ricorrente si era limitato a contestare genericamente i giorni di assenza oggetto del periodo di comporto, per cui i fatti posti a fondamento del licenziamento dovevano ritenersi incontestati tra le parti, e solo nel corso del giudizio aveva dedotto di non aver usufruito dell'indennizzo per la malattia, introducendo un nuovo tema di indagine, che non poteva desumersi neppure dalle conclusioni del ricorso in cui era stato “chiesto di accertarsi non l'insussistenza del periodo di comporto contestato al lavoratore ma la sussistenza delle malattia/ infortunio professionale del ricorrente in dipendenza delle nocività delle modalità di espletamento delle mansioni assegnate e dell'ambiente di lavoro e in ogni caso la dedotta imputabilità e responsabilità ex art. 2087 del codice civile e della normativa vigente, quanto meno concorrente del datore di lavoro, assumendo una posizione difensiva non compatibile con la contestazione della malattia addebitatagli dalla società”.
3.Ha sostenuto che, ai sensi dell'art.5 legge n.604/1966, spetta al datore di lavoro allegare e poi provare in giudizio i fatti costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso, per cui, in giudizio, lo stesso riveste la qualità di attore in senso sostanziale ex art.2697 c.c. , essendo il lavoratore in grado di contestare le suindicate circostanze solo a seguito della memoria di costituzione di controparte . Peraltro, nel caso di specie, nella memoria di costituzione la società datrice di lavoro aveva fatto riferimento alla mera assenza per malattia e non alla malattia indennizzata, quindi non aveva specificamente allegato i fatti costitutivi del potere di recesso, per cui erroneamente il primo giudice aveva ritenuto incontestati i fatti posti a fondamento del recesso. In ogni caso essa parte ricorrente, “nonostante il riferito difetto allegatorio e probatorio di parte datoriale”, già nella prima difesa utile, in sede di udienza ex art 420 cpc, aveva preso adeguata e tempestiva posizione, facendo rilevare al giudice di prime cure l'illegittimità del licenziamento, per cui già sulla base di tali considerazioni, e quindi alla luce delle note di trattazione scritta di udienza, il recesso dalla parte datoriale doveva ritenersi illegittimo.
4.Ha evidenziato di aver contestato le assenze indicate dalla società ed anche il superamento del periodo di comporto sia al capo 34 della premessa in fatto che nel primo e secondo motivo di diritto e poi nel corso dell'udienza tenuta in trattazione scritta del 21/11/2022, per cui erroneamente il primo giudice, violando il disposto dell'art.112 c.p.c, aveva interpretato le conclusioni contenute in ricorso solo in base al tenore letterale della domanda di cui al capo a), senza prendere in considerazione la domanda di cui al capo b) in cui era stato chiesto l'accertamento della nullità del licenziamento per il mancato superamento del periodo di comporto.
5.Ha sostenuto l'illegittimità del recesso per violazione ed errata applicazione degli artt.
2110 c.c, 2118 c.c e dell'art. 81 lettera e) del ccnl industria IA , considerato che la società datrice di lavoro non aveva provato il superamento del periodo di comporto previsto dall'ipotesi di cui all'art. 81 lettera e) del ccnl industria IA (360 giorni di malattia indennizzata), non avendo fornito la prova che per i 448 giorni di malattia indicati nella lettera di licenziamento esso appellante avesse ricevuto l'indennizzo da parte dell'assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente.
6. Ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art.2087 c.c. e degli artt. 115 e
116 c.p.c per avere il primo giudice escluso che la patologia da cui era affetto fosse dipesa dal lavoro espletato ed in particolare dalla nocività dell'ambiente di lavoro .
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, esso appellante aveva dettagliatamente allegato di essere stato sottoposto a ritmi di lavoro stressanti, lavorando in posizione eretta anche per 13/16 ore continue ed in ambienti angusti , di essere stato sottoposto a vibrazioni di rollio e beccheggio delle navi e di aver dovuto sollevare pacchi di alimenti del peso che variava dai 20 ai 50 kg e la società datrice di lavoro non aveva allegato e provato di aver adottato un modello organizzativo idoneo ad evitare il rischio specifico della patologia contratta da esso appellante.
7.L'appellante ha, quindi, insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado, in particolare nell'espletamento di consulenza medico-legale, ed ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo , e cioè:
“accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o l'illiceità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato per asserito superamento del periodo di comporto,al Sig. dalla Parte_1
(SOCIETÀ CON UNICO Controparte_1
SOCIO) in persona del Legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano alla via Larga, 26 – CAP 20122 Cod. Fisc. e P. Iva – REA: MI - P.IVA_1
2081676. indirizzopec: : con nota datata Email_1
21.10.2021 inoltrata con racc.ta a/r n. 20041516505-7 del 28.10.2021 all'indirizzo di residenza del ricorrente, e ricevuta da quest'ultimo il successivo 04.11.2021,- Per
l'effetto, ordinare alla resistente, l'immediata reintegrazione del ricorrente
[...]
nel posto di lavoro precedentemente occupato e quindi nelle liste del personale Pt_1
in CRL, ciò ai sensi dell'art 2 del D.lgs 23/2015 e/o dell'art 18 L.300/70 così come modificata dalla Legge 92/2012e/o di quella diversa normativa dovesse ritenere applicabile anche attraverso il mutamento del rito prescelto.
- Per l'effetto, condannare Controparte_2
in persona del Legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede legale in Milano alla via Larga, 26 –CAP 20122 Cod. Fisc. e P. Iva
– REA: MI - 2081676. Indirizzo pec: : P.IVA_1
al pagamento in favore della Sig. , Email_1 Parte_1
a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data direcesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di riferimento per il calcolo del tfr risultante dalle buste paga che versano in atti, ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare in base alla normativa ritenuta applicabile.
- Con espresso ordine alla Controparte_2
in persona del Legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede legale in Milano alla via Larga, 26 –CAP 20122 Cod. Fisc. e P. Iva
– REA: MI - 2081676. indirizzopec:: P.IVA_1
resistente, in ipotesi di inottemperanza Email_1
all'ordine giudiziario di reintegrazione nel posto di lavoro, dicorrispondere alla ricorrente le retribuzioni normalmente dovute in costanza di rapporto di lavoro.
- Condannare la Controparte_2
in persona del Legale rappresentante pro tempore con sede
[...]
legale in Milano alla via Larga, 26 – CAP 20122 Cod. Fisc e P. Iva – P.IVA_1
REA: MI - 2081676. indirizzo pec: : all'integrale Email_1
regolarizzazione eversamento delle contribuzioni previdenziali a decorrere dalla data diefficacia dell'impugnato recesso e sino alla reintegra nel posto di lavoro.
- Con interessi legali dalla data di maturazione dei crediti alla data del deposito del presente ricorso e con interessi moratori ex art.17 legge n°142/2014 di conversione del
d.l. n°132/2014 dalla data del deposito del presente ricorso in poi. Nonché comunque in aggiunta rivalutazione monetaria.
- Provvisoria esecuzione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
8.La si è costituita in giudizio Controparte_2
ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
9. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha rigettato l'impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto proposta da , argomentazioni che non risultano intaccate dalle doglianze Parte_1
oggetto del presente gravame.
11. L'odierno giudizio risulta instaurato da per far valere la nullità del Parte_1
licenziamento irrogatogli in data 21/10/2021 dalla Controparte_2
per essersi assentato, nel triennio antecedente al 21/10/2021,
[...]
per n.448 giorni di malattia indennizzati, e quindi per superamento del periodo di comporto previsto dall'art.81, lett.e) del CCNL 16 dicembre 2020.
12.Come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha fondato l'impugnativa di licenziamento sulla derivazione causale della patologia da cui era affetto (“Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple,cervicale e lombare tratto
C4-D1 e L4- S1”) dalla nocività delle condizioni e dell'ambiente in cui aveva reso la sua prestazione di lavoro di cuoco e cambusiere alle dipendenze della società resistente, ai sensi dell'art.2087 c.c., il che comportava il mancato superamento del periodo di comporto in conseguenza dell'addebitabilità delle assenze per malattia alla condotta inadempiente della datrice di lavoro.
Invero, già nella premessa in fatto del ricorso, dopo una analitica descrizione degli imbarchi effettuati, delle mansioni svolte e delle risultanze dei certificati medici prodotti, il ricorrente ai capi 88 ed 89, in sede di prima analisi dei fatti esposti e della documentazione medica allegata, sostiene che “si rileva nitidamente che tutte le suddette patologie ed i periodi di convalescenza osservati dal ricorrente derivano dalla medesima infermità e/o malattia professionale, contratta a bordo per esclusiva colpa
e/o responsabilità della società antagonista” ed al capo 89 che “ la mancata adozione di idonee misure organizzative e di prevenzione dei rischi di infortunio e/o di malattia professionale, e l'esposizione ripetuta e continua del ricorrente ai suddetti rischi, ha determinato nel tempo un'aggravamento della riferite patologie,che sono pertanto imputabili esclusivamente ad un comportamento illecito del datore di lavoro ed in quanto tali, tutti i giorni relativi non rientrano nel computo del periodo di comporto”,
ed alla luce di tale argomentazioni sostiene l'illegittimità del licenziamento irrogatogli.
Inoltre, nel primo motivo di impugnativa titolato “Infondatezza ed illegittimità del recesso per il mancato superamento del periodo di comporto” ( cfr. pag. 10 ricorso introduttivo) sostiene genericamente di non essersi assentato per malattia nei giorni indicati dalla società e di non aver superato il periodo di comporto, citando una sentenza della Suprema Corte ( Cass. n. 26307/2014) proprio in tema di mancato computo, ai fini del superamento del periodo di comporto, dei periodi di assenza dovuti alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori.
Tutto il resto del ricorso introduttivo si fonda sulla violazione, da parte della società datrice di lavoro, del precetto di carattere generale dell'art.2087 c.c., e quindi sull'inadempimento, da parte della stessa, agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e di tutela della salute dei lavoratori e sulla conseguente illegittimità del licenziamento per essere addebitabili alla società datrice di lavoro le assenze per malattia del ricorrente.
Anche nelle conclusioni del ricorso introduttivo la richiesta di nullità e/o illegittimità del licenziamento viene fondata su quella presupposta di:
“a) accertare e dichiarare per i fatti e le causali indicate in ricorso, la sussistenza della malattia/infortunio professionale del ricorrente in dipendenza della nocività delle modalità di espletamento delle mansioni assegnate e dell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso la dedotta imputabilità e responsabilità ex art 2087 cc e della normativa vigente, quantomeno concorrente, del datore di lavoro nella causazione della malattia/infortunio professionale,con la conseguente incomputabilità nel periodo di comporto, di tutte le assenze per malattia del lavoratore che dovessero essere riscontrate in giudizio.”
13.Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante , in nessuna parte del ricorso introduttivo è contenuta una chiara ed analitica contestazione dei giorni di assenza per malattia indicati dalla società nella lettera di licenziamento del 21/10/2021, né tanto meno vi è la contestazione dell'indennizzabilità dei giorni di malattia usufruiti.
Eppure nella suindicata lettera di licenziamento la società aveva: 1) circostanziato il triennio cui si riferivano le assenze ( 21 ottobre 2018-21 ottobre 2021), 2) evidenziato che il aveva “usufruito di n. 448 giorni di malattia indennizzati”, 3) indicato i Pt_1
giorni di assenza usufruiti nei singoli periodi, allegando una scheda riepilogativa, 4) esplicitato alla luce di quale ipotesi contrattuale ( art.81 lett. e del CCNL 16 dicembre
2020) doveva ritenersi superato il periodo di comporto .
Non vi è dubbio, quindi, che il già nella fase antecedente a quella giudiziaria Pt_1
fosse pienamente consapevole delle ragioni giustificative dell'irrogato licenziamento e fosse in condizione di articolare correttamente la sua impugnativa di licenziamento .
14.In tale contesto deve ritenersi che le argomentazioni contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21/11/2022 -con le quali il ricorrente sosteneva la nullità del licenziamento contestando di aver usufruito di giornate di assenza indennizzate -avessero tardivamente introdotto in giudizio un tema di indagine assolutamente nuovo, e quindi inammissibile alla luce dei principi vigenti nel rito del lavoro.
15.E' noto infatti che nel rito del lavoro esiste una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, per cui nel ricorso introduttivo deve essere contenuta una esauriente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che consenta alla parte resistente di prendere specifica posizione su tali fatti eventualmente contestandoli e di proporre le relative eccezioni processuali e di merito ed al giudice di avere, in sede di udienza di discussione, una visione completa della controversia da decidere.
La Suprema Corte ha infatti stigmatizzato che il principio della ragionevole durata del processo,espressamente sancito dall'art.111 c.2 Cost., debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali , rilevando come i termini acceleratori e le preclusioni volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova siano funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio ( cfr. Cass. sez.un. n.8202 del
2005) .
In base a tali principi cardine si è poi affermato che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova, per modificazione della causa petendi , non solo quando gli elementi dedotti comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere nel ricorso introduttivo, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio vengano dedotti in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia(cfr. Cass, Sez. Lav., 12.7.2010 n. 16298).
16.Nel caso di specie è proprio avvenuto questo inammissibile mutamento della causa petendi della domanda originariamente proposta, per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto inammissibile la nuova domanda proposta e pacifiche, in quanto non contestate, le ragioni giustificative dell'irrogato licenziamento.
17. Per completezza motivazionale deve tuttavia rilevarsi, alla luce delle indicazioni risultanti dal portale INPS prodotte in primo grado in data 4/1/2024 dall'odierno appellante, che i periodi di malattia del indicati nella lettera di licenziamento Pt_1
erano sicuramente indennizzati, in quanto rientranti nei 180 giorni successivi agli sbarchi dello stesso.
18.Deve condividersi anche il rigetto della domanda come proposta nel ricorso introduttivo, e quindi fondata sul presupposto che le giornate di malattia usufruite dal SO non potevano computarsi ai fini del comporto, in quanto dipendenti da un comportamento inadempiente della società ex art.2087 c.c.
19.In via preliminare appare opportuno delineare il quadro normativo applicabile .
L'art.2087 c.c., considerato dalla giurisprudenza una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, obbliga l'imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte quelle che, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, la cui prova liberatoria, correlata alla diligenza esigibile, è a carico della parte datoriale che dovrà provare di aver adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati ( Cass. sez.lav. ord. n.
33239 del 10/11/2022).
Deve, tuttavia, escludersi che tale norma configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ravvisabile in tutti i casi in cui si sia verificato un evento dannoso per il lavoratore in conseguenza dell'attività svolta.
Ciò significherebbe infatti, sulla base di una valutazione ex post, far assurgere il solo verificarsi dell'evento a riprova del mancato utilizzo di ulteriori accorgimenti di valido contrasto (cfr. Cass. sez. lav. 5/12/2001 n. 15350).
La Suprema Corte ha, invece, affermato, con orientamento consolidato, che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art.2087 c.c. ha natura contrattuale, per cui incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'inadempimento del datore di lavoro, consistente nella mancata o inesatta predisposizione di misure di sicurezza nonché della correlazione tra tale inadempimento ed il danno, mentre spetta al datore di lavoro la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di tutela sanciti dall'art.2087 c.c. e della imprevedibilità del verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. sez. lav. 17/2/2009
n. 3788, Cass. sez. lav. 8/5/2007 n. 10441, Cass. 29\5\90 n. 5002, in Giust. Civ. Mass. 1990, fasc. 5; Cass. 18\2\00 n. 1886 in Giust. Civ. Mass. 2000, 405; Cass. 28\5\2004 n.
10361 in Foro it. Rep. 2004 n. 1074).
20.Nel caso di specie l'odierno appellante ha sostenuto che la patologia da cui era affetto (“Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple,cervicale e lombare tratto C4-D1
e L4- S1”) e l'aggravamento della stessa fossero dipesi dal lavoro espletato ed in particolare dalla nocività dell'ambiente di lavoro, avendo allegato di essere stato sottoposto a ritmi di lavoro stressanti, lavorando in posizione eretta anche per 13/16 ore continue ed in ambienti angusti , di essere stato sottoposto a vibrazioni di rollio e beccheggio delle navi e di aver dovuto sollevare pacchi di alimenti del peso variabile dai 20 ai 50 kg .
21.Correttamente il primo giudice ha ritenuto, in relazione al lungo periodo di dipendenza del dalla C.I.N ( dal 2012 al 2021) ed al considerevole numero di Pt_1
navi su cui era stato imbarcato(11 navi), l'estrema genericità delle circostanze allegate e la conseguente inammissibilità della articolata prova testimoniale.
22. Deve, inoltre, rilevarsi che alcune delle condizioni lamentate dal , e cioè la Pt_1
sottoposizione a vibrazioni di rollio e beccheggio delle navi, risultano proprie di tutti i lavoratori marittimi e sicuramente non evitabili dalle compagnie di armamento e che il sollevamento di pesi considerevoli non appare insito nelle mansioni di cuoco svolte dal e può quindi essere avvenuto solo occasionalmente, con una incidenza quasi Pt_1
nulla nel determinismo della malattia. Infine deve rilevarsi che la patologia osteoarticolare da cui risulta affetto il rinviene nella sua genesi una Pt_1
predisposizione individuale ( familiarità), unitamente alle abitudini di vita ed al decorso del tempo, per cui particolarmente analitica e dettagliata sarebbe dovuta essere la descrizione delle condizioni nocive asseritamente addebitabili alla datrice di lavoro .
23.L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata. 24.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia, come in dispositivo, ai sensi del DM
n.147/2022.
25.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2713/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Mariano Fiorito, presso il cui studio Parte_1
elett.te domicilia in Napoli, piazza Eritrea n.3.
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Beniamino Carnevale, Serena Giovidelli e
Claudia Cimmino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via A. De Gasperi
n.55.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 16/10/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, n.796 del 18/4/2024, che aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento irrogatogli in data 4/11/2021 per superamento del periodo di comporto.
2.L'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 416, 115 e 116
c.p.c per avere il primo giudice fondato il rigetto della sua domanda sull'avvenuta modifica della domanda introduttiva, e quindi sull'assunto che nel ricorso introduttivo il ricorrente si era limitato a contestare genericamente i giorni di assenza oggetto del periodo di comporto, per cui i fatti posti a fondamento del licenziamento dovevano ritenersi incontestati tra le parti, e solo nel corso del giudizio aveva dedotto di non aver usufruito dell'indennizzo per la malattia, introducendo un nuovo tema di indagine, che non poteva desumersi neppure dalle conclusioni del ricorso in cui era stato “chiesto di accertarsi non l'insussistenza del periodo di comporto contestato al lavoratore ma la sussistenza delle malattia/ infortunio professionale del ricorrente in dipendenza delle nocività delle modalità di espletamento delle mansioni assegnate e dell'ambiente di lavoro e in ogni caso la dedotta imputabilità e responsabilità ex art. 2087 del codice civile e della normativa vigente, quanto meno concorrente del datore di lavoro, assumendo una posizione difensiva non compatibile con la contestazione della malattia addebitatagli dalla società”.
3.Ha sostenuto che, ai sensi dell'art.5 legge n.604/1966, spetta al datore di lavoro allegare e poi provare in giudizio i fatti costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso, per cui, in giudizio, lo stesso riveste la qualità di attore in senso sostanziale ex art.2697 c.c. , essendo il lavoratore in grado di contestare le suindicate circostanze solo a seguito della memoria di costituzione di controparte . Peraltro, nel caso di specie, nella memoria di costituzione la società datrice di lavoro aveva fatto riferimento alla mera assenza per malattia e non alla malattia indennizzata, quindi non aveva specificamente allegato i fatti costitutivi del potere di recesso, per cui erroneamente il primo giudice aveva ritenuto incontestati i fatti posti a fondamento del recesso. In ogni caso essa parte ricorrente, “nonostante il riferito difetto allegatorio e probatorio di parte datoriale”, già nella prima difesa utile, in sede di udienza ex art 420 cpc, aveva preso adeguata e tempestiva posizione, facendo rilevare al giudice di prime cure l'illegittimità del licenziamento, per cui già sulla base di tali considerazioni, e quindi alla luce delle note di trattazione scritta di udienza, il recesso dalla parte datoriale doveva ritenersi illegittimo.
4.Ha evidenziato di aver contestato le assenze indicate dalla società ed anche il superamento del periodo di comporto sia al capo 34 della premessa in fatto che nel primo e secondo motivo di diritto e poi nel corso dell'udienza tenuta in trattazione scritta del 21/11/2022, per cui erroneamente il primo giudice, violando il disposto dell'art.112 c.p.c, aveva interpretato le conclusioni contenute in ricorso solo in base al tenore letterale della domanda di cui al capo a), senza prendere in considerazione la domanda di cui al capo b) in cui era stato chiesto l'accertamento della nullità del licenziamento per il mancato superamento del periodo di comporto.
5.Ha sostenuto l'illegittimità del recesso per violazione ed errata applicazione degli artt.
2110 c.c, 2118 c.c e dell'art. 81 lettera e) del ccnl industria IA , considerato che la società datrice di lavoro non aveva provato il superamento del periodo di comporto previsto dall'ipotesi di cui all'art. 81 lettera e) del ccnl industria IA (360 giorni di malattia indennizzata), non avendo fornito la prova che per i 448 giorni di malattia indicati nella lettera di licenziamento esso appellante avesse ricevuto l'indennizzo da parte dell'assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente.
6. Ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art.2087 c.c. e degli artt. 115 e
116 c.p.c per avere il primo giudice escluso che la patologia da cui era affetto fosse dipesa dal lavoro espletato ed in particolare dalla nocività dell'ambiente di lavoro .
Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, esso appellante aveva dettagliatamente allegato di essere stato sottoposto a ritmi di lavoro stressanti, lavorando in posizione eretta anche per 13/16 ore continue ed in ambienti angusti , di essere stato sottoposto a vibrazioni di rollio e beccheggio delle navi e di aver dovuto sollevare pacchi di alimenti del peso che variava dai 20 ai 50 kg e la società datrice di lavoro non aveva allegato e provato di aver adottato un modello organizzativo idoneo ad evitare il rischio specifico della patologia contratta da esso appellante.
7.L'appellante ha, quindi, insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in primo grado, in particolare nell'espletamento di consulenza medico-legale, ed ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo , e cioè:
“accertare e dichiarare per i titoli e causali di cui in ricorso, la nullità e/o l'illiceità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento comminato per asserito superamento del periodo di comporto,al Sig. dalla Parte_1
(SOCIETÀ CON UNICO Controparte_1
SOCIO) in persona del Legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano alla via Larga, 26 – CAP 20122 Cod. Fisc. e P. Iva – REA: MI - P.IVA_1
2081676. indirizzopec: : con nota datata Email_1
21.10.2021 inoltrata con racc.ta a/r n. 20041516505-7 del 28.10.2021 all'indirizzo di residenza del ricorrente, e ricevuta da quest'ultimo il successivo 04.11.2021,- Per
l'effetto, ordinare alla resistente, l'immediata reintegrazione del ricorrente
[...]
nel posto di lavoro precedentemente occupato e quindi nelle liste del personale Pt_1
in CRL, ciò ai sensi dell'art 2 del D.lgs 23/2015 e/o dell'art 18 L.300/70 così come modificata dalla Legge 92/2012e/o di quella diversa normativa dovesse ritenere applicabile anche attraverso il mutamento del rito prescelto.
- Per l'effetto, condannare Controparte_2
in persona del Legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede legale in Milano alla via Larga, 26 –CAP 20122 Cod. Fisc. e P. Iva
– REA: MI - 2081676. Indirizzo pec: : P.IVA_1
al pagamento in favore della Sig. , Email_1 Parte_1
a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o retributivo, di una somma equivalente a tutte le mensilità di retribuzione intercorrenti tra data direcesso e data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile di riferimento per il calcolo del tfr risultante dalle buste paga che versano in atti, ovvero sulla diversa base retributiva mensile, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse ritenere e dichiarare in base alla normativa ritenuta applicabile.
- Con espresso ordine alla Controparte_2
in persona del Legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede legale in Milano alla via Larga, 26 –CAP 20122 Cod. Fisc. e P. Iva
– REA: MI - 2081676. indirizzopec:: P.IVA_1
resistente, in ipotesi di inottemperanza Email_1
all'ordine giudiziario di reintegrazione nel posto di lavoro, dicorrispondere alla ricorrente le retribuzioni normalmente dovute in costanza di rapporto di lavoro.
- Condannare la Controparte_2
in persona del Legale rappresentante pro tempore con sede
[...]
legale in Milano alla via Larga, 26 – CAP 20122 Cod. Fisc e P. Iva – P.IVA_1
REA: MI - 2081676. indirizzo pec: : all'integrale Email_1
regolarizzazione eversamento delle contribuzioni previdenziali a decorrere dalla data diefficacia dell'impugnato recesso e sino alla reintegra nel posto di lavoro.
- Con interessi legali dalla data di maturazione dei crediti alla data del deposito del presente ricorso e con interessi moratori ex art.17 legge n°142/2014 di conversione del
d.l. n°132/2014 dalla data del deposito del presente ricorso in poi. Nonché comunque in aggiunta rivalutazione monetaria.
- Provvisoria esecuzione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
8.La si è costituita in giudizio Controparte_2
ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
9. All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. La Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha rigettato l'impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto proposta da , argomentazioni che non risultano intaccate dalle doglianze Parte_1
oggetto del presente gravame.
11. L'odierno giudizio risulta instaurato da per far valere la nullità del Parte_1
licenziamento irrogatogli in data 21/10/2021 dalla Controparte_2
per essersi assentato, nel triennio antecedente al 21/10/2021,
[...]
per n.448 giorni di malattia indennizzati, e quindi per superamento del periodo di comporto previsto dall'art.81, lett.e) del CCNL 16 dicembre 2020.
12.Come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha fondato l'impugnativa di licenziamento sulla derivazione causale della patologia da cui era affetto (“Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple,cervicale e lombare tratto
C4-D1 e L4- S1”) dalla nocività delle condizioni e dell'ambiente in cui aveva reso la sua prestazione di lavoro di cuoco e cambusiere alle dipendenze della società resistente, ai sensi dell'art.2087 c.c., il che comportava il mancato superamento del periodo di comporto in conseguenza dell'addebitabilità delle assenze per malattia alla condotta inadempiente della datrice di lavoro.
Invero, già nella premessa in fatto del ricorso, dopo una analitica descrizione degli imbarchi effettuati, delle mansioni svolte e delle risultanze dei certificati medici prodotti, il ricorrente ai capi 88 ed 89, in sede di prima analisi dei fatti esposti e della documentazione medica allegata, sostiene che “si rileva nitidamente che tutte le suddette patologie ed i periodi di convalescenza osservati dal ricorrente derivano dalla medesima infermità e/o malattia professionale, contratta a bordo per esclusiva colpa
e/o responsabilità della società antagonista” ed al capo 89 che “ la mancata adozione di idonee misure organizzative e di prevenzione dei rischi di infortunio e/o di malattia professionale, e l'esposizione ripetuta e continua del ricorrente ai suddetti rischi, ha determinato nel tempo un'aggravamento della riferite patologie,che sono pertanto imputabili esclusivamente ad un comportamento illecito del datore di lavoro ed in quanto tali, tutti i giorni relativi non rientrano nel computo del periodo di comporto”,
ed alla luce di tale argomentazioni sostiene l'illegittimità del licenziamento irrogatogli.
Inoltre, nel primo motivo di impugnativa titolato “Infondatezza ed illegittimità del recesso per il mancato superamento del periodo di comporto” ( cfr. pag. 10 ricorso introduttivo) sostiene genericamente di non essersi assentato per malattia nei giorni indicati dalla società e di non aver superato il periodo di comporto, citando una sentenza della Suprema Corte ( Cass. n. 26307/2014) proprio in tema di mancato computo, ai fini del superamento del periodo di comporto, dei periodi di assenza dovuti alla violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori.
Tutto il resto del ricorso introduttivo si fonda sulla violazione, da parte della società datrice di lavoro, del precetto di carattere generale dell'art.2087 c.c., e quindi sull'inadempimento, da parte della stessa, agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e di tutela della salute dei lavoratori e sulla conseguente illegittimità del licenziamento per essere addebitabili alla società datrice di lavoro le assenze per malattia del ricorrente.
Anche nelle conclusioni del ricorso introduttivo la richiesta di nullità e/o illegittimità del licenziamento viene fondata su quella presupposta di:
“a) accertare e dichiarare per i fatti e le causali indicate in ricorso, la sussistenza della malattia/infortunio professionale del ricorrente in dipendenza della nocività delle modalità di espletamento delle mansioni assegnate e dell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso la dedotta imputabilità e responsabilità ex art 2087 cc e della normativa vigente, quantomeno concorrente, del datore di lavoro nella causazione della malattia/infortunio professionale,con la conseguente incomputabilità nel periodo di comporto, di tutte le assenze per malattia del lavoratore che dovessero essere riscontrate in giudizio.”
13.Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante , in nessuna parte del ricorso introduttivo è contenuta una chiara ed analitica contestazione dei giorni di assenza per malattia indicati dalla società nella lettera di licenziamento del 21/10/2021, né tanto meno vi è la contestazione dell'indennizzabilità dei giorni di malattia usufruiti.
Eppure nella suindicata lettera di licenziamento la società aveva: 1) circostanziato il triennio cui si riferivano le assenze ( 21 ottobre 2018-21 ottobre 2021), 2) evidenziato che il aveva “usufruito di n. 448 giorni di malattia indennizzati”, 3) indicato i Pt_1
giorni di assenza usufruiti nei singoli periodi, allegando una scheda riepilogativa, 4) esplicitato alla luce di quale ipotesi contrattuale ( art.81 lett. e del CCNL 16 dicembre
2020) doveva ritenersi superato il periodo di comporto .
Non vi è dubbio, quindi, che il già nella fase antecedente a quella giudiziaria Pt_1
fosse pienamente consapevole delle ragioni giustificative dell'irrogato licenziamento e fosse in condizione di articolare correttamente la sua impugnativa di licenziamento .
14.In tale contesto deve ritenersi che le argomentazioni contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21/11/2022 -con le quali il ricorrente sosteneva la nullità del licenziamento contestando di aver usufruito di giornate di assenza indennizzate -avessero tardivamente introdotto in giudizio un tema di indagine assolutamente nuovo, e quindi inammissibile alla luce dei principi vigenti nel rito del lavoro.
15.E' noto infatti che nel rito del lavoro esiste una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, per cui nel ricorso introduttivo deve essere contenuta una esauriente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che consenta alla parte resistente di prendere specifica posizione su tali fatti eventualmente contestandoli e di proporre le relative eccezioni processuali e di merito ed al giudice di avere, in sede di udienza di discussione, una visione completa della controversia da decidere.
La Suprema Corte ha infatti stigmatizzato che il principio della ragionevole durata del processo,espressamente sancito dall'art.111 c.2 Cost., debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali , rilevando come i termini acceleratori e le preclusioni volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova siano funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio ( cfr. Cass. sez.un. n.8202 del
2005) .
In base a tali principi cardine si è poi affermato che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova, per modificazione della causa petendi , non solo quando gli elementi dedotti comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere nel ricorso introduttivo, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio vengano dedotti in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia(cfr. Cass, Sez. Lav., 12.7.2010 n. 16298).
16.Nel caso di specie è proprio avvenuto questo inammissibile mutamento della causa petendi della domanda originariamente proposta, per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto inammissibile la nuova domanda proposta e pacifiche, in quanto non contestate, le ragioni giustificative dell'irrogato licenziamento.
17. Per completezza motivazionale deve tuttavia rilevarsi, alla luce delle indicazioni risultanti dal portale INPS prodotte in primo grado in data 4/1/2024 dall'odierno appellante, che i periodi di malattia del indicati nella lettera di licenziamento Pt_1
erano sicuramente indennizzati, in quanto rientranti nei 180 giorni successivi agli sbarchi dello stesso.
18.Deve condividersi anche il rigetto della domanda come proposta nel ricorso introduttivo, e quindi fondata sul presupposto che le giornate di malattia usufruite dal SO non potevano computarsi ai fini del comporto, in quanto dipendenti da un comportamento inadempiente della società ex art.2087 c.c.
19.In via preliminare appare opportuno delineare il quadro normativo applicabile .
L'art.2087 c.c., considerato dalla giurisprudenza una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, obbliga l'imprenditore ad adottare, ai fini della tutela delle condizioni di lavoro, non solo le particolari misure imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte quelle che, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, la cui prova liberatoria, correlata alla diligenza esigibile, è a carico della parte datoriale che dovrà provare di aver adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati ( Cass. sez.lav. ord. n.
33239 del 10/11/2022).
Deve, tuttavia, escludersi che tale norma configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ravvisabile in tutti i casi in cui si sia verificato un evento dannoso per il lavoratore in conseguenza dell'attività svolta.
Ciò significherebbe infatti, sulla base di una valutazione ex post, far assurgere il solo verificarsi dell'evento a riprova del mancato utilizzo di ulteriori accorgimenti di valido contrasto (cfr. Cass. sez. lav. 5/12/2001 n. 15350).
La Suprema Corte ha, invece, affermato, con orientamento consolidato, che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art.2087 c.c. ha natura contrattuale, per cui incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'inadempimento del datore di lavoro, consistente nella mancata o inesatta predisposizione di misure di sicurezza nonché della correlazione tra tale inadempimento ed il danno, mentre spetta al datore di lavoro la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di tutela sanciti dall'art.2087 c.c. e della imprevedibilità del verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. sez. lav. 17/2/2009
n. 3788, Cass. sez. lav. 8/5/2007 n. 10441, Cass. 29\5\90 n. 5002, in Giust. Civ. Mass. 1990, fasc. 5; Cass. 18\2\00 n. 1886 in Giust. Civ. Mass. 2000, 405; Cass. 28\5\2004 n.
10361 in Foro it. Rep. 2004 n. 1074).
20.Nel caso di specie l'odierno appellante ha sostenuto che la patologia da cui era affetto (“Spondilodiscoartrosi con discopatie multiple,cervicale e lombare tratto C4-D1
e L4- S1”) e l'aggravamento della stessa fossero dipesi dal lavoro espletato ed in particolare dalla nocività dell'ambiente di lavoro, avendo allegato di essere stato sottoposto a ritmi di lavoro stressanti, lavorando in posizione eretta anche per 13/16 ore continue ed in ambienti angusti , di essere stato sottoposto a vibrazioni di rollio e beccheggio delle navi e di aver dovuto sollevare pacchi di alimenti del peso variabile dai 20 ai 50 kg .
21.Correttamente il primo giudice ha ritenuto, in relazione al lungo periodo di dipendenza del dalla C.I.N ( dal 2012 al 2021) ed al considerevole numero di Pt_1
navi su cui era stato imbarcato(11 navi), l'estrema genericità delle circostanze allegate e la conseguente inammissibilità della articolata prova testimoniale.
22. Deve, inoltre, rilevarsi che alcune delle condizioni lamentate dal , e cioè la Pt_1
sottoposizione a vibrazioni di rollio e beccheggio delle navi, risultano proprie di tutti i lavoratori marittimi e sicuramente non evitabili dalle compagnie di armamento e che il sollevamento di pesi considerevoli non appare insito nelle mansioni di cuoco svolte dal e può quindi essere avvenuto solo occasionalmente, con una incidenza quasi Pt_1
nulla nel determinismo della malattia. Infine deve rilevarsi che la patologia osteoarticolare da cui risulta affetto il rinviene nella sua genesi una Pt_1
predisposizione individuale ( familiarità), unitamente alle abitudini di vita ed al decorso del tempo, per cui particolarmente analitica e dettagliata sarebbe dovuta essere la descrizione delle condizioni nocive asseritamente addebitabili alla datrice di lavoro .
23.L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata. 24.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia, come in dispositivo, ai sensi del DM
n.147/2022.
25.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente