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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5420/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. , in proprio e quale tutore del figlio interdetto, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ), Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
tutti anche nella qualità di eredi di (c.f. ), Persona_1 C.F._6 elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aveni che li rappresenta e difende con l'avv. Ezio Bonanni per procura in atti, ricorrenti
e
p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv.
RO NO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente
(p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RO NO che la rappresenta e difende per procura in atti, interveniente oggetto: risarcimento danni ex art. 2087 c.c.
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 23 novembre 2017 gli istanti adivano questo giudice del lavoro e, premesso di essere moglie e figli di ex dipendente delle Persona_1 [...]
dal 15 dicembre 1977 al 2 novembre 2000 con qualifica di elettricista a bordo delle CP_1 navi traghetto impiegate nello stretto di Messina, deceduto in data 15 aprile 2015 poiché affetto da “mesotelioma pleurico epitelioide dx”, lamentavano la derivazione causale della patologia dall'insalubrità del luogo di lavoro, avendo il de cuius sempre lavorato a contatto quotidiano con l'amianto, all'epoca ampiamente utilizzato per la coibentazione delle apparecchiature elettriche e non, nonché quale rivestimento delle pareti della sala macchina e dei locali operativi delle navi. Deducevano, in particolare, la mancata adozione da parte della società datrice di lavoro di tutte le misure e cautele necessarie atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore e ne chiedevano, pertanto, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio per la perdita parentale e iure ereditario dal defunto, compreso il danno morale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, con atto del 4 maggio 2018 la Controparte_2
già spiegava intervento
[...] Controparte_3 volontario in qualità di reale datrice di lavoro del in luogo della Pt_2 Controparte_1
[...]
Quindi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, assunta la prova testimoniale e disposta consulenza medico-legale, sostituita l'udienza del 23 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
[...]
Come indicato in memoria e non contestato, con deliberazione CIPE del 12 agosto 2002,
l' , ente pubblico economico, è stato trasformato in s.p.a., con la nuova Controparte_4 denominazione sociale di (F.S. Controparte_3
s.p.a.), alle cui dipendenze il ha pacificamente prestato servizio fino al 2 novembre Pt_2
2000, data del collocamento in quiescenza, con qualifica di elettricista.
Con successiva delibera del 19 aprile 2001 l'assemblea straordinaria ha disposto il nuovo mutamento della denominazione sociale nell'attuale (R.F.I. Controparte_2
s.p.a.) e ha contemporaneamente disposto la scissione parziale di Controparte_3
mediante il trasferimento alla neoistituita Ferrovie dello Stato
[...]
Holding s.r.l. del complesso aziendale composto dai rami di azienda Corporate e Centro
2 Servizi. Come chiarito dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 386/2016 del 23 settembre
2017, in atti, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., risulta che le attività riconducibili a tali rami sono, a titolo esemplificativo, per la prima “attività di regolazione, di indirizzo e di controllo (a livello strategico, politico e formale) all'interno di FS e verso le società del gruppo, nel rispetto delle autonomie societarie e della separazione di ruoli e responsabilità tra attività infrastrutturali e attività di trasporto” e per la seconda attività di
“erogazione di servizi comuni, a supporto del core business, forniti a FS e alle società operative del Gruppo”, tutte attività estranee a quelle di tipo prettamente operativo alle quali era addetto il e rimaste, invece, in capo dell'attuale R.F.I.. Pt_2
Da ultimo anche la Ferrovie dello Stato Holding s.r.l., capo gruppo del sistema
[...]
, è stata trasformata in società per azioni, con l'attuale denominazione di CP_1 [...]
qui convenuta. Controparte_1
Trattasi, dunque, di due società diverse delle quali solo la prima, attuale Controparte_2
è legittimata a resistere nel presente giudizio, in qualità di datrice di lavoro del
[...]
Pt_2
3.- Sempre in via preliminare, va poi disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito in relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti iure proprio.
La pretesa risulta, infatti, funzionalmente connessa a quella relativa al risarcimento dei danni sofferti dal dante causa e fatti valere iure hereditatis dagli istanti, per la quale sussiste la competenza del giudice del lavoro trattandosi di accertamento della responsabilità ex art. 2087
c.c. del datore di lavoro.
Si rammenta, in ogni caso, che in seguito all'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (v. ex multis Cass. n. 2393/2023), sicché, non essendo avvenuta alla prima udienza la trasmissione degli atti alla sezione civile, la questione di “incompetenza” deve ritenersi superata.
4.- Nel merito, occorre premettere che l'art. 2087 c.c., quale norma di chiusura del sistema di sicurezza del lavoratore, impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare non solo le misure generiche di prudenza e diligenza, ma tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità psico-fisica del dipendente (v. Cass. n.
17576/2021, conforme a Cass. n. 20142/2010).
3 Ne discende un'ampia gamma di obblighi di prevenzione che, in base al principio della
“massima sicurezza tecnologicamente possibile”, non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ma si estendono, nella fase dinamica di espletamento della prestazione, all'attività di impresa e all'ambiente di lavoro (v. Cass. n. 4012/1998).
Peraltro, è ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. non è di tipo oggettivo, sicché può essere affermata solo quando sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla colpevole violazione di determinate regole di comportamento (v. da ultimo Cass. nn. 37738/2021 e 26495/2018).
Sul piano della distribuzione dell'onere probatorio ciò comporta che il lavoratore, il quale lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività svolta, debba allegare e provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi, mentre incombe sul datore di lavoro la prova liberatoria, a lui spettando di dimostrare di avere adempiuto interamente agli obblighi di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile alla loro inosservanza (così, ex plurimis, Cass. n. 23921/2020).
Va, infine, aggiunto che le somme eventualmente versate dall' a titolo di CP_5 indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124/1965 e in tal caso potrà procedere, anche d'ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto cit., ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile. Ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri legali, in relazione alle CP_5 medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità
4 del danno civilistico in confronto all'indennizzo e anche se l' non abbia in concreto CP_6 provveduto all'indennizzo stesso (v. Cass. n. 9166/2017).
Nella specie, è anzitutto pacifico e comunque documentalmente provato che Per_1 ha lavorato alle dipendenze di R.F.I. s.p.a., nelle varie denominazioni assunte, per oltre
[...]
23 anni, dal 15 dicembre 1977 al 14 maggio 2001, data del collocamento in quiescenza, prestando servizio a bordo delle navi traghetto impiegate nello stretto di Messina, con qualifica di elettricista. Il ctu, dott. Messina, ha inoltre verificato che il lavoratore è risultato affetto da mesotelioma pleurico epitelioide destro a seguito di intervento di toracoscopia con biopsia pleurica del 30 marzo 2014, andando incontro al decesso il 15 aprile 2015 per cachessia neoplastica dopo evidenza strumentale di metastasi polmonari.
La società ha, tuttavia, contestato che egli abbia svolto mansioni comportanti contatto diretto con l'amianto, precisando: - che fino al 23 marzo 2000 egli ha svolto attività di elettricista, occupandosi di servizi di guardia ai quadri ed apparecchiature elettriche, manutenzione degli impianti e macchinari elettrici ed elettronici di bordo, riparazione di organi e parti di impianti elettrici ed elettronici;
- che per il periodo successivo e fino al pensionamento ha prestato, invece, attività di capo elettricista, occupandosi di sorveglianza e controllo del servizio agli impianti ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, organizzando e dirigendo il personale adibito al servizio stesso;
- che solo saltuariamente e in occasione di guasti alle macchine utensili si è occupato di smontaggio ed eventuale sostituzione di alcune parti;
- che in ogni caso per svolgere tali attività gli erano stati forniti, al pari di tutti gli altri lavoratori, i DPI (mascherina, guanti isolanti e occhiali).
Ha, per il resto, dedotto: - che erano altri dipendenti ad occuparsi della revisione dei motori elettrici;
- che solo in alcuni locali delle navi vi erano tubature rivestite con amianto confinato ma che la loro manutenzione non rientrava tra le mansioni del - che ai fini Pt_2 dell'abbattimento degli inquinanti tutti gli ambienti delle navi erano dotati di impianti di aerazione con aspirazione;
- che il veniva inviato, come gli altri dipendenti, a visita Pt_2 medica periodica secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 271/1999; - che le navi traghetto Per_ ROlia, , e a partire dal 1987 furono sottoposte a lavori di bonifica Per_2 Per_3 Per_4 dell'amianto, mediante incapsulamento, confinamento o rimozione (tutti lavori eseguiti da ditte specializzate, senza alcun intervento da parte dei lavoratori FS), mentre le unità Riace, e CP_7
erano prive di detto materiale fin dalla loro costruzione. CP_8
Ciò posto, dalla nota redatta dal CON.T.A.R.P., organo di Consulenza Tecnica
Accertamenti Rischio e Prevenzione dell' , sulle linee guida per il riconoscimento CP_5
5 dell'esposizione ad amianto dei ferrovieri risulta che con specifico riferimento alle navi traghetto della flotta FS, ove era pacificamente impiegato il “Le indagini condotte per Pt_2 la rilevazione della quantità di fibre di amianto sui traghetti non sono sufficientemente numerose e accreditabili perché condotte in anni troppo recenti (solo a partire dal 1994) e ovviamente non hanno evidenziato presenza significativa di fibre (da fonte IPSEMA, le indagini condotte su rimorchiatori hanno evidenziato concentrazioni variabili da meno di 10 fibre/litro ad un massimo di 40 fibre/litro)”. E' stato, dunque, precisato che “Per tali motivi è essenziale approfondire lo studio delle situazioni lavorative soprattutto in relazione al personale di macchina addetto alla conduzione e manutenzione degli apparati meccanici ed elettrici, in particolare dell'apparato motore” e che, in generale, “l'amianto o i suoi prodotti si ritrovano sulle navi principalmente sotto forma di: - amianto spruzzato applicato a paratie metalliche a scopo termocoibente o tagliafuoco, a volte libero e a volte isolato sotto lamierini,
o sotto cemento (tipo bull-dog), o sotto rivestimento pennellato negli alloggi;
- impasto cementizio o di corda avvolto intorno ai tubi o alle condotte di scarico gas, a volte rivestito con lamierini rivettati o con tela cucita;
- fogli in particolari zone a scopo coibente;
- tessuto per particolari utilizzi (dispositivi di protezione, guanti, grembiuli, materassini,...); - placche o rondelle o guarnizioni in molte parti degli impianti elettrici (quadri, interruttori, ...) e meccanici (rubinetterie, ...)”.
Nel caso di specie, l'effettiva esposizione del all'inalazione di fibre di amianto Pt_2 nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di R.F.I. s.p.a. è stata accertata dalla sede di Messina dell' in data 14 dicembre 2017 e, dunque, in epoca successiva al CP_5 deposito del ricorso, per il periodo dal 15 dicembre 1977 al 31 dicembre 1992; l' ha, CP_6 inoltre, riconosciuto l'origine professionale della patologia contratta dal lavoratore
(“mesotelioma pleurico epitelioide dx”) e, per l'effetto, il suo diritto alla rendita per inabilità permanente, nella misura del 62%, con prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime dell'Amianto.
Dal verbale redatto dal competente medico legale risulta, in particolare, che il “a Pt_2 bordo delle navi mercantili e dei Traghetti FFSS era dedito a lavori di riparazione, manutenzione ed aggiornamento degli impianti elettrici nei vari apparati elettrici della nave.
Detta attività comportava tra l'altro la permanenza in ambienti con presenza di materiale amiantaceo per la coibentazione di apparati (sale motori, caldaie, fumaioli etc.) Spesso il materiale amiantaceo era a vista, facilmente sfaldabile in caso di contatto accidentale con dispersione nell'ambiente e l'attività spesso comportava dover intervenire sull'isolamento delle varie tubazioni contigue e conglobate all'impianto elettrico;
tale attività di preparazione
6 e ripristino della coibentazione veniva svolta da altro personale specificamente addetto ma spesso in presenza dell'elettricista, con rimozione dell'isolamento”.
Ulteriore conferma si ricava, poi, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (
[...]
e , ex colleghi del lavoratore), i quali hanno riferito: - che le Tes_1 Testimone_2 apparecchiature elettriche sulle quali operava il così come i motori principali e Pt_2 ausiliari per l'energia elettrica, erano dotati di rivestimento in amianto;
- che per svolgere il suo lavoro egli sostava spesso in sala macchine, ove pareti, tubazioni e macchine erano rivestite in amianto;
- che gli spazi, di per sé ampi, erano notevolmente ridotti dalla presenza dei macchinari, per cui durante gli interventi il veniva a contatto con tali materiali da cui si Pt_2 sprigionavano polveri (il ha precisato, in realtà, di non saper indicare con Tes_2 precisione se si trattasse di amianto o meno, “vedevo che uscivano polveri, ma non posso sapere se fosse amianto o meno;
si sprigionano dalle coperture termiche ma non posso indicare di cosa si trattasse;
poteva essere gas di scarico combinato con altro, non so”); - che sebbene vi fossero delle ditte esterne specializzate, il primo intervento sui manufatti contenenti amianto veniva sempre svolto dal personale di R.F.I., motoristi o elettricisti.
4.1.- Orbene, riscontrata la dedotta patologia e accertata l'insalubrità dell'ambiente di lavoro, occorre poi verificare la derivazione causale dell'una dall'altra.
A tal riguardo, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, l'esistenza del nesso causale può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dall'entità e dall'esposizione del lavoratore a fattori di rischio, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione e dall'assenza di fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possono costituire causa della malattia
(…), utilizzando a tale scopo, congiuntamente, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità” (v. Cass. n. 3909/2020, conf. a n. 3227/2011).
E ciò per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani a fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche ex post quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato.
Inoltre, nella materia in esame trova applicazione l'art. 41 c.p., per cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé
7 sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni (v. ex plurimis Cass. 23653/2016 e n. 18472/2012).
Nel caso di specie la società ha eccepito in memoria che il oltre ad essere un Pt_2 accanito fumatore, aveva prestato attività lavorativa anche presso altri armatori, su navi ove vi era sicuramente presenza di amianto.
Tali circostanze, rimaste pressocché incontestate, risultano parzialmente provate dalla documentazione in atti. Si vedano, in particolare, quanto all'abitudine al tabagismo: - verbale di visita per esame e riconoscimento malattia professionale, dal quale risulta che il CP_5
Sorrenti, quantomeno fino al 2009/2010, fumava “20 sigarette al dì dall'età di 14 aa”; - cartella clinica rilasciata dall'UOC di Oncologia dell'AOU Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania, nella quale viene riportata un'abitudine al fumo di circa 2 pacchetti di sigarette al giorno per circa 50 anni;
- copia del verbale di visita dell'8 aprile 2014 ove il viene Pt_2 indicato quale “fumatore di 40 sigarette die per 45 anni”.
Quanto alla pregressa storia lavorativa dall'estratto matricola mercantile emerge che prima del 15 dicembre 1977, epoca di assunzione alle dipendenze di R.F.I., il aveva Pt_2 prestato servizio su navi mercantili con qualifica di mozzo dal 16 giugno all'8 luglio 1972, di secondo elettricista dal 27 novembre 1993 al 1 marzo 1994 e di elettricista dal 13 dicembre
1974 al 30 gennaio 1975, dall'11 settembre all'8 dicembre 1975, dal 16 marzo al 25 agosto
1976 e dal 29 dicembre 1976 al 5 marzo 1977.
Tuttavia, posto che l'eccepita esposizione del all'amianto per detto breve periodo Pt_2 non è stata in alcun modo allegata e provata, il nominato ctu ne ha comunque escluso l'incidenza nell'eziopatogenesi della neoplasia del lavoratore, trattandosi di appena venti mesi di imbarco a fronte dei quattordici trascorsi alle dipendenze di R.F.I. e consumatisi, peraltro, in epoca di gran lunga antecedente rispetto all'insorgenza della malattia (potendosi considerare a tal fine quale prima data utile quella del 31 marzo 2014, riportata sul referto dell'esame istologico).
Nel confermare l'esistenza del nesso causale tra la prolungata esposizione nel corso della seconda attività lavorativa e l'insorgenza di mesotelioma pleurico egli nulla ha precisato quanto alla possibile incidenza, nella causazione della malattia, del fumo di sigaretta.
Sul punto è, però, sufficiente rilevare che come sopra accennato nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché solamente se possa essere con certezza ravvisato
8 l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (v. in tal senso Cass. 23653/2016 cit., che riconosce come malattia professionale la neoplasia polmonare contratta da lavoratore esposto all'azione delle fibre di asbesto presenti nell'ambiente di lavoro, costituendo tale esposizione un fattore di rischio previsto dalle tabelle approvate con d.P.R. 13 aprile 1994 n. 336, indipendentemente dai limiti di concentrazione della sostanza nell'ambiente che, ai sensi dell'art. 153 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rilevano per la sola determinazione del premio supplementare asbestosico, ai fini del nesso causale rimanendo irrilevante il tabagismo del lavoratore colpito dalla malattia, pur trattandosi di patologia ad eziologia multifattoriale).
Del resto, è ormai dato noto nella comunità scientifica e acquisito dalla più attenta giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Corte di Appello di Perugia n. 85/2018) che “tra le varie neoplasie correlate all'esposizione all'amianto, il mesotelioma pleurico sia quella in cui il rapporto tra inalazione di fibre e malattia è più stretto, specifico e forte, non a caso rientrando il mesotelioma tra le rare patologie cosiddette ad "alta frazione eziologica" e, cioè, fortemente associate ad un determinato agente, nel nostro caso l'amianto. In tale senso, del resto, depongono i dati epidemiologici correnti che mostrano come circa il 95 % dei mesoteliomi siano preceduti da un'esposizione ad amianto”.
Anche di recente la Cassazione ha ribadito che solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge;
mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale. “… chi sia stato esposto all'amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, quand'anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento
(ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo. … Inoltre in relazione alle malattie asbesto correlate, deve essere considerata, attraverso il giudizio demandato al ctu, la rilevanza della dose complessiva
(Cass. sentenza n. 18503/2016) posto che il mesotelioma è malattia dose correlata (in cui rilevano le dosi iniziali e quelle successive) caratterizzata dall'effetto acceleratore della latenza;
da cui discende che le dosi successive all'iniziazione del processo cancerogenetico possono essere ritenute causali ed inoltre che le misure omesse nel corso del tempo potrebbero
9 diminuire l'intensità dell'esposizione, la progressione della malattia ed allungare la vita del lavoratore esposto;
in quanto l'esposizione continuativa, intensa e massiccia diminuisce la latenza della malattia ed influisce perciò sul più rapido decorso della stessa ...” (v. in termini
Cass. n. 4092/2025).
Applicando tali principi al caso di specie, data l'accertata esposizione prolungata del all'amianto (per oltre un ventennio), non si ravvisano ragioni per le quali il tabagismo, Pt_2 anziché costituire un fattore concorrente, dovrebbe assumere preponderanza causale, tale da far degradare il fattore di rischio lavorativo a mere occasioni.
Pertanto, in assenza di fattori determinanti preesistenti, concomitanti o successivi, risponde ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica affermare l'esistenza del nesso causale tra il mesotelioma pleurico diagnosticato al e l'esposizione ad asbesto Pt_2 nel luogo di lavoro.
Affermazione che resta convalidata anche sotto il concorrente profilo temporale, posto che la neoplasia in questione ha generalmente tempi di latenza molto lunghi (da anni a decenni)
e variabili (dai 16 ai 45 anni) e che, nella specie, il cancro è stato diagnosticato nel 2014, dunque ad una distanza dall'ultimo contatto con le indicate sostanze tossiche (1992) pienamente compatibile.
5.- Si è, inoltre, già detto che la responsabilità ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma è volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della loro maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sulla esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v. Cass. 26590/2014).
Dunque, qualora sia accertato, come nella specie, che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, grava sul datore di lavoro la prova liberatoria di avere adottato, pure in difetto di una specifica disposizione precauzionale, le misure generiche di prudenza necessarie a preservare la salute del lavoratore dal rischio espositivo, secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia (v. Cass. n.
4092/2025 cit, n. 10145/2017, n. 22710/2015, n. 18626/2013, n. 17092/2012, n. 13956/2012).
10 Quest'ultimo punto è assai importante, perché si tratta di stabilire se nel lungo periodo che qui rileva, 1977-2000, quel rischio era noto e se ne erano conosciute le implicazioni e le difese.
In merito, per completezza e approfondimento della ricostruzione circa il progresso delle conoscenze in ordine agli effetti cancerogeni dell'amianto, si può richiamare la sentenza della
Corte di Appello di Roma (datata 11 maggio 2012, in un caso simile, verificatosi all'interno della centrale termoelettrica di San Paolo, Roma) e ripresa più di recente da questo ufficio nella sentenza n. 323/2021 del 16 febbraio 2021, la quale ne sintetizza nel modo che segue le tappe più significative sotto il profilo scientifico:
«1907: riconoscimento dei primi casi di asbestosi in operai di stabilimenti tessili nel
Regno Unito;
- 1909: sancita la grande lesività per la salute dell'inalazione da amianto;
- 1927: coniato il termine “asbestosi” per la fibrosi polmonare indotta dalla inalazione di fibre d'amianto;
- 1930: riconoscimento dell'asbestosi come malattia professionale causata da esposizione professionale ad amianto;
- 1935: prime segnalazioni sulla possibilità di un rapporto causale tra carcinomi bronchiali ed esposizione professionale ad amianto;
- 1943: citata la presenza di "carcinomi pleurici" fra i tumori dell'apparato respiratorio insorti in soggetti ammalati di asbestosi;
- 1947: presentazione di un caso di mesotelioma pleurico in un lavoratore esposto al rischio asbesto negli Stati Uniti;
- 1955: dimostrato in maniera incontrovertibile che l'esposizione ad amianto determina una significativa incidenza di mortalità per cancro polmonare, essendo il rischio per soggetti con esposizione almeno ventennale di 10 volte superiore rispetto alla popolazione generale
(…)».
La stessa pronuncia aggiunge che dal punto di vista normativo «… già con la Legge 12 aprile 1943 n. 455 si riconosce la tutela del rischio professionale da esposizione all'amianto, sebbene limitatamente alla sola asbestosi».
Se quanto precede è vero – e nulla la resistente ha allegato a prova contraria – se ne deve inferire che una società quale la R.F.I., tra le più grandi del Paese e incaricata della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, non poteva ignorare, almeno dal 1955, le caratteristiche
11 nocive dell'amianto evidenziate dagli studi scientifici e aveva comunque il dovere di attingervi per documentarsi adeguatamente.
Nello stesso senso conduce l'analisi della giurisprudenza di legittimità, che ha ammesso la conoscibilità dei rischi da amianto in fattispecie relative al periodo 1975-1995 (v. Cass. n.
2491/2008 e n. 13956/2012), ovvero a quello 1956-1987 (così Cass. n. 14010/2005 e n.
17334/2012) o agli anni '60 (v. Cass. n. 644/2005).
Quanto, poi, alle misure di protezione esistenti all'epoca dei fatti va richiamato, anzitutto, il d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), che contiene, in particolare all'art. 21, veri e propri obblighi per il datore di lavoro di adozione di misure preventive atte ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione di polveri - di qualunque specie - nelle attività lavorative che normalmente ne producono.
La particolare importanza dei suddetti obblighi preventivi risiede nel fatto che risultano contemplate non soltanto cautele generiche, ma anche precauzioni specifiche. Vi è stabilito, infatti, che "le misure da adottare a tal fine devono tener conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera" e che "ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atte ad impedirne la diffusione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione ...
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro".
Sempre nel 1956 viene emanato un altro d.P.R., il n. 648 del 20 marzo, il quale estende l'assicurazione per l'asbestosi a tutte le altre attività lavorative comportanti l'impiego di amianto e di materiali che lo contengono, o che comunque espongono ad inalazione di polveri di amianto, introducendo quindi anche il concetto di esposizione ambientale in relazione alla presenza nell'ambiente di lavoro di amianto, quantunque non direttamente trattato, nonché
l'obbligo di sottoporre i lavoratori ad accertamenti sanitari pre-impiego e periodici nel corso di tutta l'attività lavorativa.
E ciò ben prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277/1991 che ha disciplinato l'uso dell'amianto (v. artt. 22-34, che contengono specifiche norme sulla valutazione dei rischi,
l'informazione preventiva e periodica dei lavoratori, le misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche da seguire, i controlli sanitari dei lavoratori, i controlli periodici sull'esposizione, i lavori di demolizione e rimozione dell'amianto) e della legge n. 257/1992
12 che lo ha vietato, introducendo un indennizzo per chi è stato esposto per più di dieci anni alla sostanza nell'assoluta mancanza di cautele e informazioni atte alla protezione.
5.1.- Ebbene, nel negare la propria responsabilità nella causazione del danno patito dal lavoratore, la società convenuta ha elencato una serie di misure che avrebbe adottato per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro (sistemi di ventilazione e areazione, impianti di aspirazione e raccolta delle polveri, fornitura ai lavoratori di appositi mezzi di protezione individuale, effettuazione di controlli, prelievi e misure negli ambienti di lavoro).
A tal fine ha allegato copia dell'elenco riepilogativo di tutti i mezzi di protezione individuale già approvati per la prevenzione, però, degli infortuni in generale e datato 5 luglio
1966 (nel quale figurano ad esempio, tra le “protezioni delle vie respiratorie”, le “maschere protettive antipolvere”), nonché delle istruzioni, modalità e prescrizioni per l'esecuzione delle lavorazioni comportanti contatti o impiego di amianto, datate 1 aprile 1983 e 28 settembre 1989 ove, preso atto della “possibile insorgenza di malattie professionali causate dalla inalazione di fibre elementari che si diffondono nell'ambiente a causa delle lavorazioni che vi si svolgono”, sono state specificate: - le caratteristiche e tipizzazioni dei locali e degli ambienti in cui eseguire le lavorazioni;
la classificazione delle lavorazioni da eseguire in tali locali;
- le modalità e i criteri da osservare per l'esecuzione delle lavorazioni;
- i tipi di protezione speciale da utilizzare da parte del personale;
- le modalità di pulizia periodica degli ambienti di lavoro e di raccolta e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Nella specie, però, la sufficienza di tali accorgimenti è stata smentita in sede istruttoria.
I testimoni intimati da parte ricorrente hanno, infatti, dichiarato che sebbene tutti gli ambienti delle navi in cui prestava servizio il fossero dotati di impianti di aerazione Pt_2 con aspirazione (in particolare le sale macchine, dotate di impianti di ventilazione ed estrazione di aria) e i lavoratori fossero a conoscenza dell'obbligo di indossare i mezzi di protezione forniti dalla società – comunicato agli stessi anche tramite la cartellonista presente a bordo – tuttavia: - a nessuno di loro è mai stata consegnata, tra i DPI, una mascherina;
- anche durante le operazioni ordinarie si sprigionavano polveri, specie “durante la manovra di ingresso nel porto Villa San Giovanni a causa di una rapida decelerazione dovuta a una regolare manovra”; - solo i lavori più grossi venivano eseguiti dalle ditte esterne specializzate, mentre il primo intervento e, più in generale, le piccole operazioni sui manufatti contenenti amianto venivano comunque svolte dal personale interno di R.F.I, motoristi ed elettricisti.
Nessuno di loro ha poi dichiarato di avere conoscenza diretta delle presunte attività di bonifica eseguite a bordo delle navi traghetto indicate dalla resistente.
13 Scarsamente utili sono risultate, invece, le dichiarazioni rese dai testimoni intimati dalla società ( , responsabile della sicurezza nel settore Navigazione dal 2012, e Testimone_3
ex dipendente di RFI – direzione Navigazione Messina dal febbraio 2011), i Testimone_4 quali hanno precisato di non aver mai conosciuto il e di non essere, dunque, in grado di Pt_2 riferire alcunché circa la specifica attività da lui svolta;
quanto, invece, alle misure di prevenzione e protezione adottate da R.F.I., entrambi hanno riferito per il solo periodo successivo al loro passaggio al settore Navigazione – 2011/2012 – e, dunque, per un'epoca di gran lunga successiva al pensionamento del (maggio 2001). Pt_2
Inoltre, non vi è alcuna prova che il ricorrente sia mai stato sottoposto ad accertamenti sanitari periodici e a monitoraggi biologici nel corso dell'attività lavorativa, né ancora che lo stesso sia stato sottoposto a procedimento disciplinare per il mancato o non corretto utilizzo dei
DPI forniti dall'azienda.
Alla luce di quanto precede risulta, dunque, accertata la responsabilità della CP_3 convenuta.
6.- Quanto ai danni risarcibili, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento iure hereditatis del danno biologico e morale patito dal congiunto dal momento dell'insorgere della patologia fino alla morte, nonché iure proprio del danno da perdita parentale e degli ulteriori danni subiti per averlo dovuto assistere e curare durante il periodo della malattia e scaturenti dalle sofferenze e dall'impegno psico-fisico affrontati.
In relazione ai primi si rammenta che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità “Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita” (Cass. n. 13594/2024 e i numerosi precedenti in essa richiamati).
La Corte ha, in particolare, ribadito la duplicità del danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, distinguendo “il danno morale terminale e quello biologico terminale: il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute
14 che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo
(cfr. Cass. n. 5618/2025).
Con riguardo alla liquidazione del danno biologico terminale la S.C. ha precisato che, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. Dunque, un riscontro di carattere decisivo assume, nell'esame della concreta adeguatezza di tale procedimento di liquidazione, la verifica della congruità dei risultati conseguiti, segnatamente in rapporto al requisito consistente nel carattere 'non meramente simbolico' degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio (v. Cass. n. 33009/2024).
Ciò posto, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che le menomazioni correlate alla neoplasia possono essere computate nella misura del 60% dall'epoca della diagnosi (3 aprile 2014) a quella di effettuazione dell'ultima seduta di chemioterapia (17 febbraio 2015), con rapido incremento all'80% per il periodo successivo e al
100% dal 7 aprile 2015 al decesso (15 aprile 2015). Dunque non vi è una stabilizzazione dei postumi e le percentuali si riferiscono al danno permanente, non a quello temporaneo, di cui ci si deve invece occupare ai fini della liquidazione del danno terminale.
Pertanto, con valutazione equitativa, per evitare arbitrarie e ingiustificate differenziazioni, secondo le direttive di Cass. n. 18022/2025, si prendono a riferimento le tabelle, aggiornate al
2024, elaborate dal Tribunale di Milano, che liquidano entrambe le voci di danno con l'indicazione di un valore monetario complessivo.
In definitiva, tenuto conto del numero di giorni decorrenti dalla diagnosi al decesso ed escludendo ulteriori personalizzazioni in assenza di qualsivoglia prova sul punto (v. Cass. n.
24473/2020 secondo cui le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento), il danno patito dal si determina in complessivi 129.531 euro, oltre interessi legali e Pt_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, di cui 35.247 (misura massima danno terminale
15 per i primi 3 gg.) dal 3 al 5 aprile 2014 + 62.544 euro (danno terminale dal 4° al 100° g.) dal 6 aprile al 12 luglio 2014 + 31.740 (solo danno biologico temporaneo pari a 115 euro x 276 gg.) dal 13 luglio 2014 al 15 aprile 2015.
Giova poi chiarire che il danno non patrimoniale (terminale) spettante iure hereditatis non rientra tra le voci indennizzabili dall' e si colloca, pertanto, tra i danni cd. CP_5 complementari, rispetto ai quali non si pone un problema attinente ai criteri di scomputo (come ribadito da Cass. n. 8580/2019).
6.1.- Quanto, invece, al danno parentale è, ormai, ius receptum che a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosca ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto;
tale voce risarcitoria tende, in particolare, a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare e dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, se è indubbio che in linea generale spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito (onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza), nel caso di morte di un prossimo congiunto l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. di recente Cass. n.
25541/2022); rimane comunque salva, trattandosi di una praesumptio hominis, la possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Orbene, nella specie a fronte del pacifico rapporto di parentela sussistente tra gli istanti e il defunto (di coniugio per la e di discendenza diretta per gli altri), nonché della dedotta Pt_1 sofferenza psichica e morale patita da ciascuno, in considerazione del lungo decorso della patologia del de cuius e dei pesanti effetti della stessa sul benessere psicofisico suo e dei suoi familiari, avendolo questi assistito per l'intera durata della malattia, la resistente nulla ha eccepito.
16 Ne consegue che va riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. n. 26300/2021, 33005/2021 e 10579/2021) e al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi si liquida “seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
A tali fini è possibile fare ricorso ancora una volta alle Tabelle di Milano aggiornate al
2024 e che tengono conto, nella liquidazione di tale danno, del nuovo orientamento della S.C. e dei parametri di fatto da questa indicati corrispondenti a: - età della vittima primaria e secondaria;
- eventuale convivenza tra le due;
- sopravvivenza di altri congiunti;
- qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Esaminata, dunque, la posizione di ciascun ricorrente e tenuto conto dei dati comuni a tutti gli istanti, vale a dire età del de cuius al momento della morte (67 anni, con attribuzione di
16 punti secondo le menzionate tabelle) e sopravvivenza di altri congiunti nel medesimo nucleo familiare (4 oltre alla singola vittima secondaria, con nessun punto aggiuntivo), è possibile quantificare il risarcimento nella misura che segue:
- 246.393 euro (= 63 punti x 3.911 euro) in favore di , vista l'età al Parte_1 momento del decesso del marito (62 anni, rientrante nel medesimo range dei 16 punti), la convivenza (presunta atteso il rapporto di coniugio, con attribuzione di ulteriori 16 punti) e la dedotta assistenza prestatagli (limitandone la valorizzazione con il riconoscimento di ulteriori 5 punti di cui al punto E, relativo a “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti”);
- 250.304 euro (= 64 punti x 3.911 euro) in favore di in ragione dell'età Parte_2
(34 anni all'epoca del decesso, pari a 22 punti tabellari), della dedotta convivenza con il padre
(16 punti) e del particolare rapporto che li legava, atteso il grave handicap di cui è affetto e le quotidiane cure che gli venivano prestate dal de cuius prima dell'insorgenza della malattia (con
17 riconoscimento di ulteriori 10 punti su 30, tenuto conto a tal fine della sopravvivenza della madre, attuale tutrice, e dei due fratelli e della sorella);
- 160.351 euro (= 41 punti x 3.911 euro) in favore di in ragione di età (41 Parte_3 anni, pari a 20 punti tabellari) e prestata assistenza (5 punti). Nulla è stato dedotto, invece, quanto all'eventuale convivenza;
- 168.173 euro (= 43 punti x 3.911 euro) ciascuno in favore di e Pt_4 Pt_5
tenuto conto dell'età (39 e 35 anni all'epoca del decesso del padre, pari a 22 punti
[...] tabellari) e della prestata assistenza (5 punti). Anche in questo caso nulla è stato dedotto in relazione all'eventuale convivenza.
Dette somme vanno maggiorate degli accessori di legge.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
7.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 19.176 euro, di cui 259 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Si pongono, inoltre, a integrale carico della R.F.I le spese di ctu, già liquidate con separato decreto. Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese sostenute dall'altra convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la responsabilità ex art. 2087 c.c. della per Controparte_2
l'esposizione di all'inalazione di fibre di amianto, causa dell'insorgenza del Persona_1 mesotelioma pleurico che ne ha determinato il decesso;
2) per l'effetto condanna detta società a risarcire in favore di e di Parte_1
, e in qualità di eredi di la somma Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Persona_1 complessiva di 129.531 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di danno biologico e morale subito dal de cuius;
3) condanna, altresì, la stessa società a risarcire agli istanti il danno da perdita del rapporto parentale subito, liquidato nella somma di 246.393 euro in favore di , Parte_1
250.304 euro in favore di 160.351 euro in favore di 168.173 Parte_2 Parte_3 euro in favore di e 168.173 euro in favore di il tutto oltre Parte_4 Parte_5 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
18 4) condanna, da ultimo, R.F.I. a pagare le spese di ctu e a rimborsare ai ricorrenti le ulteriori spese del giudizio, liquidate in complessivi 19.176 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 24.12.2025
Il Giudice del lavoro
RI TO
19