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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Emanuele De Gregorio Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.215/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.319/2022 resa dal Tribunale di
Caltanissetta il 27.4.2022 e depositata il 28.4.2022 e successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 28.4.2022, avente ad oggetto azione revocatoria
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 12.1.1992 c.f. , difesi per procura in atti C.F._2 dall'avv.Umberto Ilardo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Caltanissetta via La Cittadella 1 - appellanti - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._3 difeso per procura in atti dall'avv. Danilo Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta via Istria 4 - appellato -
c.f. con sede a Caltanissetta, in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante - appellata, contumace -
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 15.3.2019, il geom. conveniva avanti il CP_1
Tribunale di Caltanissetta la società nonché Controparte_2 Parte_1
e , esponendo di aver sottoscritto il 26
[...] Parte_2
settembre 2010 un contratto di prestazione professionale con CP_2
per l'erogazione di servizi di consulenza propedeutici all'ottenimento di
[...]
finanziamenti regionali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013.
Esponeva che il compenso era stato pattuito in ragione del 3% del computo metrico dei progetti approvati (da erogare per il 50% all'atto del finanziamento e per il restante 50% a consuntivo dei lavori) e che aveva regolarmente svolto le attività commissionate, consentendo di ottenere i finanziamenti a numerose aziende agricole che si erano rivolte alla ma di aver richiesto Controparte_2
invano a quest'ultima il pagamento pattuito, rimasto insoluto nonostante la diffida dell'11 settembre 2014.
Quantificava il suo onorario in € 75.962/17 lorde, per il cui riconoscimento era pendente il giudizio di merito iscritto al r.g. n.855/2015 presso il Tribunale di
Caltanissetta, contro la stessa Controparte_2
2 Allegava, però, che in pendenza del giudizio la società aveva Controparte_2
alienato tutti i suoi immobili proprio all'amministratore unico Parte_1
e alla sorella , dipendente della medesima
[...] Parte_2
società convenuta, sottraendo tutte e garanzie patrimoniali utili al soddisfacimento del proprio credito.
Per l'effetto, concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art.2901 codice
civile, così come descritti in narrativa, disporre la revoca dell'atto pubblico del
29 novembre 2018 repertorio n.73668, Notaio Rogante: Dott.
[...]
, Compravendita (n.9960.1/2018) stipulato tra l Per_1 Controparte_2
(da un lato) e i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
(dall'altro) dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione
del patrimonio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA
come per legge.”
Con comparsa del 10.7.2019 si costituiva la società Controparte_2
contestando integralmente la domanda attorea e reputando insussistenti i presupposti dell'azione revocatoria promossa ex art.2901 c.c.
Rappresentava che il credito vantato dal OM. , oltre a essere sub CP_1
iudice, non rivestiva affatto i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità,
evidenziando che lo stesso Professionista aveva volontariamente abbandonato l'incarico senza giustificato motivo e che, ai sensi dell'art.6 della scrittura di incarico del 20 settembre 2010, aveva diritto al compenso solo nel caso che il recesso fosse stato giustificato da causa di forza maggiore,
3 circostanza questa non integrata.
In subordine, esponeva che l'atto di cessione immobiliare oggetto della domanda revocatoria non era stato finalizzato a pregiudicare le aspettative creditorie dell'attore, bensì costituiva una misura necessaria e funzionale a salvaguardare la società, che aveva accumulato rilevanti passività verso dipendenti, fisco e istituti bancari.
Peraltro, la cessione degli immobili era avvenuta a prezzo congruo,
considerato che su uno di essi risultava iscritto un gravame ipotecario a favore di un istituto di credito e gli acquirenti si erano fatti carico del debito residuo,
estinguendo il finanziamento bancario a cui la società non era più in grado di far fronte.
Inoltre, il ricavato era stato utilizzato per provvedere al pagamento di stipendi arretrati di dipendenti, di contributi INPS e di altre esposizioni debitorie privilegiate, tutte da soddisfarsi prioritariamente rispetto all'eventuale credito dell'attore.
Per l'effetto, era certamente assente il presupposto oggettivo dell'eventus
damni, così come quelli soggettivi della scientia damni o del consilium fraudis.
Con autonoma comparsa si costituivano e Parte_1
, negando la sussistenza dei presupposti per Parte_2
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c., anch'essi rilevando che il credito dedotto nei confronti di era ancora sub iudice e Controparte_2
che il Professionista aveva volontariamente abbandonato l'incarico senza giustificato motivo.
Allegavano che la cessione immobiliare oggetto di domanda revocatoria non
4 era stata posta in essere per ledere le aspettative del geom. , bensì con CP_1
la finalità di rafforzare la posizione economico-finanziaria della società, gravata da ingenti passività.
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata e una consulenza tecnica estimativa riferita agli immobili oggetto di compravendita, con sentenza n.319/2022 il Tribunale di Caltanissetta accoglieva l'azione revocatoria proposta dall'attore, argomentando che la sussistenza dell'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente anche una mera parziale compromissione che renda “più incerto o
difficile il soddisfacimento del credito” e che la non deteneva Controparte_2
beni ulteriori rispetto a quelli alienati, peraltro evidenziando che la vendita era avvenuta a un prezzo (€ 175.000/00) significativamente inferiore rispetto al valore stimato dal CTU (€ 250.000/00).
Inoltre, riguardo la sussistenza della “scientia damni”, l'acquirente
[...]
era certamente a conoscenza del potenziale danno arrecato ai Parte_1
creditori, essendo anche amministratore unico e legale rappresentante della società venditrice, così come era certamente consapevole l'altra acquirente
, dipendente della società. Parte_2
Quindi, il Tribunale di Caltanissetta così disponeva:
“Dichiara la inefficacia nei confronti dell'attore - atto di compravendita CP_1
stipulato in data 29/11/2018 in Notaio di Caltanissetta con Persona_1
rep. n.23668, racc. n.10473, tra il dante causa in favore Controparte_2
degli aventi causa e . Parte_1 Parte_2
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore
5 delle spese di lite del presente giudizio liquidate, ridotte del 30%, in
complessivi Euro 9.401,00 per competenze, Euro 786,00 per spese, oltre il
15% di quanto liquidato per competenze a titolo di rimborso forfettario spese
generali ed oltre IVA e C.A.
Pone inoltre in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro le spese
della disposta CTU separatamente liquidate.”
Con successiva ordinanza del 28.4.2022, il medesimo Tribunale disponeva “la
correzione della sentenza emessa nel presente procedimento in data
27/4/2022, eliminando la dizione CONTUMACI dalla prima pagina”.
Con atto di citazione del 27.6.2022, propongono appello Parte_1
e , deducendo l'erroneità della statuizione
[...] Parte_2
del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA: INSUSSISTENZA DELL'EVENTUS DAMNI
La sentenza ha erroneamente ritenuto sussistente l'eventus damni, fondando la propria decisione su una presunta perdita patrimoniale derivante dalla vendita degli immobili di Controparte_2
Tuttavia, come provato e non contestato, la vendita ha avuto lo scopo di ripianare passività aziendali pregresse, consentendo alla società di continuare la propria attività e di evitare l'accumulo di ulteriori debiti,
CP_ molti dei quali di grado privilegiato e anteriori rispetto al credito vantato dal geom. .
In particolare, la somma ricavata è stata destinata a pagare stipendi arretrati e debiti fiscali e bancari, tra cui un mutuo ipotecario che gravava su uno degli immobili alienati.
Tali circostanze escludono nel caso di specie la sussistenza del danno patrimoniale concreto e attuale richiesto nell'azione revocatoria ordinaria, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo e dell'eventus damni.
In più, la valutazione economica degli immobili da parte del CTU risulta sovrastimata, giacché non tiene conto
6 della reale situazione di mercato, della destinazione d'uso ad ufficio e della cronica difficoltà nella vendita.
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA: INSUSSISTENZA DEL CREDITO PROFESSIONALE DEL GEOM. RIZZO
La sentenza ha illecitamente superato i limiti della cognizione propria del Giudice revocatorio, pronunciandosi sulla sussistenza e sull'entità di un credito che è ancora oggetto di un giudizio pendente
CP_ Invero, il comportamento del geom. - che ha esercitato un recesso dal contratto privo delle condizioni legittimanti previste dall'art.6 della lettera di incarico - ha determinato l'inefficacia della prestazione svolta,
azzerandone o riducendone l'utilità e, conseguentemente, il diritto al compenso.
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI SCIENTIA DAMNI E Controparte_3
Il Giudice di prime cure ha erroneamente attribuito agli appellanti e a terzi una consapevolezza (scientia damni) e un intento doloso (consilium fraudis) nella stipulazione dell'atto di compravendita.
La documentazione e la concreta situazione di fatto dimostrano, invece, che la vendita è avvenuta con finalità
di tutela aziendale e finanziaria e che gli acquirenti, tra cui la dipendente della società Parte_2
, non potevano avere conoscenza precisa e consapevole di un pregiudizio arrecato al creditore.
[...]
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA CIRCA LA LIQUIDAZIONE DI SPESE DEL GIUDIZIO E CTU
È altresì da censurare la misura della condanna alle spese processuali, nonché il riconoscimento e la quantificazione del compenso per la CTU, ritenuto eccessivo sia per le modalità del computo, che per lo scostamento tra materia stimata e quella effettivamente oggetto di incarico.
Per ragioni di equità e nel rispetto del principio di proporzionalità, si chiede la revisione della statuizione in questo capo ponendo a carico della controparte le spese complessive.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Per l'effetto, si richiede:
- il richiamo o la nomina di nuovo CTU per la corretta determinazione del valore di mercato degli immobili oggetto di compravendita, alla luce delle obiezioni tecnico-estimative formulate dalla parte appellante e dalle evidenze relative al contesto di crisi e specificità della zona e della destinazione d'uso.
7 - l'ammissione di prova testimoniale, già dedotta in primo grado ma respinta, riguardante il corretto
CP_ espletamento degli incarichi affidati al geom. e le ragioni del recesso, nonché la concreta situazione amministrativa e finanziaria della con particolare riferimento al dott. agr. , la Controparte_2 Persona_2
cui testimonianza risulta essenziale ai fini della valutazione del credito e delle ragioni della revoca dell'atto.
Con comparsa di risposta si costituisce il geom. , contestando CP_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale e chiedendone il rigetto.
Resta contumace la società che nonostante la rituale notifica Controparte_2
dell'atto di appello, ha divisato non costituirsi.
Con ordinanza del 14.3.2023, “ritenuto, sulle richieste istruttorie reiterate dalle
parti in questa sede, che il rinnovo della Ctu risulta superfluo ai fini del
decidere, in quanto i rilievi critici hanno già costituito oggetto di osservazioni
del Ctp ai quali il consulente nominato dal primo giudice ha già dato esaustiva
risposta … quanto alle prove orali, che le stesse risultano superflue ai fini del
decidere”, la Corte rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.3.2025, le parti costituite depositano note precisando le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi e, in particolare, l'appellato produce la sentenza n.393 del 14 giugno 2023 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha accolto la domanda azionata contro riconoscendo la ragione Controparte_2
di credito a titolo di prestazioni professionali rese, quindi la causa viene trattenuta in decisione con i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
8 e hanno impugnato la decisione, Parte_1 Parte_2
deducendo che la vendita non costituiva atto lesivo, essendo il prezzo congruo e avendo la società destinato il ricavato al pagamento di debiti certi e privilegiati (stipendi arretrati dipendenti, mutui ipotecari, debiti fiscali e bancari),
richiamando il principio secondo cui non è revocabile la vendita quando il prezzo sia destinato all'estinzione di debiti scaduti.
Evidenziavano, altresì, la scarsa appetibilità degli immobili (uffici in zona periferica, gravati da ipoteca, numerosi invenduti nello stesso stabile), con
CTU errata ed eccessiva.
Assumevano che peraltro il credito di era ancora sub iudice, ostacolato CP_1
dall'art.6 della lettera d'incarico che escludeva compensi in caso di recesso non dovuto a forza maggiore;
la domanda doveva quindi ritenersi inammissibile o infondata, non essendo certo il credito.
Contestavano l'addebito di spese processuali e di CTU, quest'ultime ritenute eccessive, chiedendo, in caso di riforma, fosse il a sopportarne gli oneri. CP_1
Concludendo per il rigetto dell'appello, il geom. allegava la sopravvenuta CP_1
sentenza n.393/2023 nel proc. n.855/2015 R.G., con la quale il Tribunale di
Caltanissetta gli aveva riconosciuto il credito di € 75.698/17 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 e che, per quanto impugnata, l'inibitoria era stata rigettata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta (r.g. n.216/2023).
Evidenziava che la vendita del 29.11.2018 era stata compiuta pochi mesi dopo l'ordinanza 25.9.2018 con cui il Tribunale aveva rigettato le istanze istruttorie della convenuta prefigurando l'esito favorevole alla sua domanda CP_2
e che, peraltro, l'amministratore aveva venduto a sé stesso e alla Pt_2
9 sorella, mantenendo i beni nel perimetro familiare.
L'eventus damni sussisteva perché la società si era spogliata della totalità dei suoi beni immobiliari, unica effettiva garanzia patrimoniale;
la trasformazione da beni immobili a liquidità (peraltro in parte redistribuita a soggetti interni,
quali dipendenti di cioè alla convenuta - CP_2 Parte_2
sorella dell'amministratore - e ad - madre di entrambi i Persona_3
convenuti) accresceva la volatilità delle garanzie.
Quanto alla scientia damni, essa era comprovata dal duplice ruolo di
[...]
(acquirente e amministratore della società cedente) e dal Parte_1
vincolo familiare con la sorella acquirente.
Quanto alle spese di CTU, le censure avversarie erano inammissibili.
SULLA SUSSISTENZA DEL CREDITO TUTELABILE
L'eccezione di insussistenza del credito dell'attore non è fondata.
La giurisprudenza consolidata ammette l'azione revocatoria anche per crediti litigiosi, condizionati o eventuali, purché non manifestamente inesistenti;
in questo senso ex multis, v. Cass. sent. 12235/2011: “Ai fini dell'esperibilità
dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di
un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che
non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile,
anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di
conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia
generica delle ragioni creditizie (in tal senso, anche Cass. sent. n.20002/2008;
Cass. sent. n.5359/2009)”.
Nel caso concreto, non solo al momento dell'introduzione dell'actio pauliana
10 (2019) era pendente il giudizio di accertamento, ma successivamente alla domanda giudiziaria è anche intervenuta la sentenza n.393/2023 del Tribunale
di Caltanissetta, che riconosce il credito professionale in favore del con CP_1
importo determinato, oltre il rigetto dell'inibitoria da parte della Corte d'appello.
SULL'EVENTUS DAMNI
Il Tribunale di Caltanissetta ha correttamente richiamato l'orientamento costante della Suprema Corte, secondo cui anche la sola variazione qualitativa del patrimonio – da immobili a denaro liquido – integra l'eventus damni, poiché
rende più difficile la fruttuosità dell'esecuzione (in questo senso, tra le altre,
Cass. sent. n.1902/2015: “In tema di revocatoria ordinaria, non essendo
richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del
debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile
la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in
ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che
eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni”).
Nel caso di specie, si è spogliata dell'unico compendio immobiliare CP_2
di sua proprietà con l'atto di compravendita del 29.11.2018, ai rogiti del notaio di Caltanissetta rep. n.23668 – racc. n.10473 (all. 7 all'atto Persona_1
di citazione), avente ad oggetto la vendita da parte di a Controparte_2 [...]
e del seguente compendio: Parte_1 Parte_2
fg. 86, p.lla 1196, sub 19 (locale ufficio sito in Caltanissetta, via Borremans,
s.n., piano terra, interno A, mq 80); fg. 86, p.lla 1196, sub 15 (locale ufficio sito in Caltanissetta, via Borremans, s.n., piano terzo, interno B, mq 99); fg. 86,
p.lla 1196, sub 20 (locale ufficio sito in Caltanissetta, via Borremans, s.n.,
11 piano primo, interno B, mq 99).
Il prezzo della cessione (€ 175.000/00) risulta inferiore al valore di mercato
(€250.000/00), stimato dal CTU con metodo scientifico esaustivo, puntuale ed immune da vizi logici, emergendo la perdita economica nel confronto.
Le critiche difensive (destinazione ad uffici, perifericità, crisi mercato nisseno)
non scalfiscono la solidità della stima, già valutata come attendibile dal Giudice
di primo grado e ritenuta non bisognevole di rinnovazione da questa Corte con ordinanza del 14.3.2023.
La destinazione della liquidità in parte a stipendi arretrati, in parte a rientri bancari (alcuni di modesta entità), non esclude il danno arrecato al creditore:
la revocatoria non si fonda sul principio della par condicio concorsuale, ma tutela specificamente il singolo creditore a fronte di atti che riducano le garanzie.
In tal senso è significativo che la stessa alleghi che parte dei CP_2
pagamenti sia confluita proprio a favore della coacquirente Parte_2
(€18.000/00 circa) e della madre dei convenuti Persona_3
(€17.000/00 circa), mostrando come l'operazione abbia privilegiato interessi intrafamiliari a scapito dell'attore, creditore anteriore per prestazioni professionali svolte prevalentemente nel 2013-2014, che gode di privilegio ai sensi dell'art.2751 bis c.c.
SULLA SCIENTIA DAMNI
Per gli atti a titolo oneroso successivi al credito, l'art.2901 c.c. richiede la prova della mera conoscenza del pregiudizio in capo all'alienante e all'acquirente.
, in qualità di amministratore unico della società Parte_1
12 venditrice e al contempo acquirente, non può sostenere di ignorare la lite in corso e le ragioni creditorie del geom. . CP_1
, sorella di ed al contempo Parte_2 Pt_1 Parte_1
dipendente della società non poteva non conoscere, secondo CP_2
criteri di ragionevolezza e normalità (id quod plerumque accidit), il contenzioso che coinvolgeva l'impresa.
SULLE SPESE E SULLA CTU
Alla soccombenza nel giudizio avanti il Tribunale, consegue correttamente il condannatorio alle spese a carico dei convenuti in solido.
Quanto alla CTU, la censura sulla liquidazione è inammissibile poiché gli appellanti avrebbero dovuto esperire l'opposizione ex art.170 DPR 115/2002.
Per l'effetto, il complessivo quadro probatorio raccolto e il contegno dei convenuti non coerente con la normale diligenza esigibile in un comportamento improntato a buona fede, integrano presunzioni gravi, precise e concordanti a concludere per la consapevolezza/coscienza dell'arrecando pregiudizio alle ragioni del creditore, secondo il giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit.
Di qui il rigetto del gravame.
Gli appellanti vanno condannati alle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi secondo il D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, nel testo applicabile “ratione temporis”, riferito allo scaglione inerente il valore della causa da € 52.001,00 ad € 260.000,00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà
e il pregio dell'attività svolta, e tenendo conto che sono state svolte le
13 attività rientranti nella fase studio, nella fase introduttiva e nella fase decisionale.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.215/2022 R.G.
cont., conferma la sentenza n.319/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta il
27.4.2022 e depositata il 28.4.2022 e successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 28.4.2022, appellata da e Parte_1
. Parte_2
Condanna gli appellanti e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in solido, delle spese del grado in favore di , che CP_1
liquida in complessive € 4.997,00, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Nulla per le spese con riferimento all'altra appellata perché Controparte_2
non costituitasi.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
14 Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Emanuele De Gregorio)
15