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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. EL LA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1388/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. SOLETO MAURIZIO appellante
E
CP_1
Avv. RUPERTO CLAUDIA appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1538/2023 pubblicata in data 12/12/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto da , volto Parte_1
a dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma CP_1 di € 24.681,72 (come quantificato dall' con nota del 20.6.2019, CP_1 pervenuta al ricorrente il 7.7.2019) del a titolo di indebito richiesta dall' corrispondere all' alcunché in relazione alla prestazione CP_2 CP_1 dell'indennità di accompagnamento, in godimento dal 2.8.2010 al mese di luglio 2015, data della revoca, a seguito di visita di revisione del
27.7.2015 che aveva riconosciuto esclusivamente il 100% di invalidità.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello l'assistito insistendo per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio.
3. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
4. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5. A sostegno dell'originaria domanda il ricorrente aveva dedotto l'erronea applicazione della normativa e della giurisprudenza formatasi in materia di indebito previdenziale, nonché della circolare n. CP_1
47/2018 che prende atto dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/89 e dell'art. 13 L. n. 412/1991, in quanto disciplina derogatoria rispetto all'indebito civilistico di cui all'art. 2033
c.c.
Aveva sostenuto il ricorrente che non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, a meno che l'indebita prestazione non sia dovuta a dolo dell'interessato.
2 In via subordinata, il aveva eccepito l'intervenuta decadenza per Pt_1 decorso del termine annuale dalla effettiva conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, ex art. 13, co. 2, L. n. 412/1991.
6. Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, ha rilevato che avendo avuto il ricorrente comunicazione dell'esito della visita di revisione, non poteva invocare la buona fede ed eccepire l'irripetibilità dell'indebito erogato.
7. L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando:
a) in via pregiudiziale, la nullità/inesistenza/infondatezza della pronuncia per difetto di motivazione, essendo priva delle ragioni di fatto e diritto della decisione;
b) errata valutazione da parte del giudice id primo grado delle normative e della giurisprudenza applicate, in particolare in quanto la revoca del trattamento di invalidità civile comporta l'obbligo di restituzione all' dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento CP_1 ablatore, trattandosi di disciplina speciale rispetto a quella di cui all'art. 2033 c.c..
8. L'appello è infondato.
8.1. Quanto al primo motivo, si osserva che il giudice di prime cure ha motivato escludendo – correttamente – l'applicabilità al caso in esame della normativa invocata da parte ricorrente riguardante integralmente la diversa tipologia dell'indebito previdenziale e richiamando i principi elaborati in materia dalla Corte di cassazione.
8.2. In ordine al secondo motivo, si osserva che nella situazione di specie, è pacifico che il è stato titolare dell'indennità di Pt_1 accompagnamento dal 1.8.2010, sino al 27.7.2015, data della visita di
3 revisione, all'esito della quale è stata ricono0scioutà esclusivamente l'invalidità del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
È pacifica pure la circostanza che il verbale di visita della Commissione medica sia stato notificato al ricorrente il 20.8.2015 e che l' con CP_1 provvedimento del 20.6.2019 ha proceduto a riliquidare la prestazione a decorrere dal 1.8.2015.
9. Deve premettersi che non può trovare applicazione al caso in esame la disciplina di cui all'art. 52 L. n. 88/1989, trattandosi di sanatoria riguardante la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale.
9.1. In tema di ripetizione di indebito dovuto alla mancanza del requisito sanitario, la Suprema Corte, ribadendo il proprio precedente orientamento, con la recente pronuncia n. 24180/2022, ha statuito che: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
«la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
4 addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Con pronuncia n. 12759/2003, la Suprema Corte aveva già evidenziato che: “La questione proposta dal ricorso in esame è stata già affrontata da questa Corte, che, con la sentenza 14 ottobre 2002 n. 14590, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3- bis, d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti
(tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato art. 4, comma 3-bis non si discosta sostanzialmente dal precedente art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge
27 dicembre 1997 n. 449. In termini sostanzialmente analoghi si era già pronunciata Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, secondo cui non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, obbligo che rileva all'interno della pubblica amministrazione”.
9.2. Tale ultima pronuncia citata (Cass. n. 6091/2002) chiarisce come
“… Pretendere di collegare l'irripetibilità anche di prestazioni eseguite dopo tale accertamento al mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo
i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati è assolutamente non condivisibile sul piano dei
5 concetti giuridici. Si è già ampiamente dimostrato come tali atti
(sospensione e revoca) non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini”.
10. Alla luce di tali principi deve dunque ritenersi legittimo il provvedimento di ripetizione dell'indebito, tenuto conto, sotto il profilo soggettivo, che all'assistito è stata tempestivamente inviata comunicazione, all'esito della visita di revisione, del verbale di visita relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della sussistenza dello stato di invalidità, dai quali è emersa la permanenza della sola inabilità lavorativa al 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 L. n. 118/71 e non anche del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
11. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
12. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
6 13. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del grado che liquida Parte_1 in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15/7/2025
Il Presidente Estensore
EL LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. EL LA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1388/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15/7/2025, sostituita dalla trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. SOLETO MAURIZIO appellante
E
CP_1
Avv. RUPERTO CLAUDIA appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
1538/2023 pubblicata in data 12/12/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto da , volto Parte_1
a dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire all' la somma CP_1 di € 24.681,72 (come quantificato dall' con nota del 20.6.2019, CP_1 pervenuta al ricorrente il 7.7.2019) del a titolo di indebito richiesta dall' corrispondere all' alcunché in relazione alla prestazione CP_2 CP_1 dell'indennità di accompagnamento, in godimento dal 2.8.2010 al mese di luglio 2015, data della revoca, a seguito di visita di revisione del
27.7.2015 che aveva riconosciuto esclusivamente il 100% di invalidità.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello l'assistito insistendo per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio.
3. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
4. All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5. A sostegno dell'originaria domanda il ricorrente aveva dedotto l'erronea applicazione della normativa e della giurisprudenza formatasi in materia di indebito previdenziale, nonché della circolare n. CP_1
47/2018 che prende atto dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/89 e dell'art. 13 L. n. 412/1991, in quanto disciplina derogatoria rispetto all'indebito civilistico di cui all'art. 2033
c.c.
Aveva sostenuto il ricorrente che non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, a meno che l'indebita prestazione non sia dovuta a dolo dell'interessato.
2 In via subordinata, il aveva eccepito l'intervenuta decadenza per Pt_1 decorso del termine annuale dalla effettiva conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, ex art. 13, co. 2, L. n. 412/1991.
6. Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, ha rilevato che avendo avuto il ricorrente comunicazione dell'esito della visita di revisione, non poteva invocare la buona fede ed eccepire l'irripetibilità dell'indebito erogato.
7. L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando:
a) in via pregiudiziale, la nullità/inesistenza/infondatezza della pronuncia per difetto di motivazione, essendo priva delle ragioni di fatto e diritto della decisione;
b) errata valutazione da parte del giudice id primo grado delle normative e della giurisprudenza applicate, in particolare in quanto la revoca del trattamento di invalidità civile comporta l'obbligo di restituzione all' dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento CP_1 ablatore, trattandosi di disciplina speciale rispetto a quella di cui all'art. 2033 c.c..
8. L'appello è infondato.
8.1. Quanto al primo motivo, si osserva che il giudice di prime cure ha motivato escludendo – correttamente – l'applicabilità al caso in esame della normativa invocata da parte ricorrente riguardante integralmente la diversa tipologia dell'indebito previdenziale e richiamando i principi elaborati in materia dalla Corte di cassazione.
8.2. In ordine al secondo motivo, si osserva che nella situazione di specie, è pacifico che il è stato titolare dell'indennità di Pt_1 accompagnamento dal 1.8.2010, sino al 27.7.2015, data della visita di
3 revisione, all'esito della quale è stata ricono0scioutà esclusivamente l'invalidità del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
È pacifica pure la circostanza che il verbale di visita della Commissione medica sia stato notificato al ricorrente il 20.8.2015 e che l' con CP_1 provvedimento del 20.6.2019 ha proceduto a riliquidare la prestazione a decorrere dal 1.8.2015.
9. Deve premettersi che non può trovare applicazione al caso in esame la disciplina di cui all'art. 52 L. n. 88/1989, trattandosi di sanatoria riguardante la diversa ipotesi dell'indebito previdenziale.
9.1. In tema di ripetizione di indebito dovuto alla mancanza del requisito sanitario, la Suprema Corte, ribadendo il proprio precedente orientamento, con la recente pronuncia n. 24180/2022, ha statuito che: «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
«la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
4 addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Con pronuncia n. 12759/2003, la Suprema Corte aveva già evidenziato che: “La questione proposta dal ricorso in esame è stata già affrontata da questa Corte, che, con la sentenza 14 ottobre 2002 n. 14590, previo ampio esame della normativa susseguitasi a regolare gli effetti, sul piano temporale, delle visite di verifica dello stato di invalidità civile, ha precisato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili, ai sensi dell'art. 4, comma 3- bis, d.l. n. 323/1996, produce i suoi effetti
(tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite) dalla data della visita sanitaria di verifica, mentre la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. La stessa sentenza ha rilevato che il citato art. 4, comma 3-bis non si discosta sostanzialmente dal precedente art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge
27 dicembre 1997 n. 449. In termini sostanzialmente analoghi si era già pronunciata Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, secondo cui non può rilevare, al fine di escludere la ripetizione, il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, obbligo che rileva all'interno della pubblica amministrazione”.
9.2. Tale ultima pronuncia citata (Cass. n. 6091/2002) chiarisce come
“… Pretendere di collegare l'irripetibilità anche di prestazioni eseguite dopo tale accertamento al mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo
i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati è assolutamente non condivisibile sul piano dei
5 concetti giuridici. Si è già ampiamente dimostrato come tali atti
(sospensione e revoca) non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini”.
10. Alla luce di tali principi deve dunque ritenersi legittimo il provvedimento di ripetizione dell'indebito, tenuto conto, sotto il profilo soggettivo, che all'assistito è stata tempestivamente inviata comunicazione, all'esito della visita di revisione, del verbale di visita relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della sussistenza dello stato di invalidità, dai quali è emersa la permanenza della sola inabilità lavorativa al 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 L. n. 118/71 e non anche del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
11. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
12. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
6 13. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del grado che liquida Parte_1 in complessivi € 1.984,00, oltre accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15/7/2025
Il Presidente Estensore
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