Decreto 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 127/2025 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
Il Giudice,
- letto il ricorso che precede;
- esaminata la documentazione depositata;
- ritenuta la natura di persona fisica dell'ingiunto;
- ritenuto che, in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito del Decreto Legislativo n. 206/2005 (c.d. “Codice del
Consumo”);
- viste la giurisprudenza comunitaria culminata nelle decisioni del 17.05.22 della Corte di
Giustizia Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, CP_1
e da cui è possibile trarre l'assunto per
[...] Controparte_2 cui, sul presupposto dello squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, il Giudice della fase ordinaria è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto (giurisprudenza sostanzialmente recepita da Cass. civ., Sez. Un., n.
9479/2023)
- verificate (sia pur nei limiti della compatibilità con il rito azionato) le clausole dei contratti in atti soggette al controllo ex art. 33 D.lgs. 206/05;
- rilevato che la pattuizione in ordine agli interessi, in base ad un esame – sempre nei limiti della natura del procedimento - di tale pattuizione, non risulta abusiva ai sensi dell'articolo
33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo;
- ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nel contratto depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa
C-600/19 Ibercaja”; cfr. altresì Cass. civ., Sez. Un., n. 9479/2023);
- ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., ma non quelli di cui all'art. 642 c.p.c.;
a , dom.to come in atti, di pagare alla ricorrente la complessiva somma di € Controparte_3
23.630,98, oltre interessi come da domanda (e sempre che nei limiti del tasso soglia usurario) oltre ad € 567,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso), entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto.
AVVERTE
l'ingiunto che nello stesso termine potrà essere proposta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Depositato telematicamente in data 8.3.2025
Il Giudice
dott. Marco Ponsiglione