Articolo 4 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 novembre 1970
Art. 4.
Dopo l' articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' inserito il seguente articolo 3-bis:
"Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovra' di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis".
Entrata in vigore il 10 novembre 1970
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