Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4484/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4484/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ANGELA VACCARI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a
Forlì, viale Matteotti n. 105
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA FILIPUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a
Lugo (RA), piazza Trisi n. 17
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritte depositate telematicamente in data
21.11.2024.
In pari data, il BB Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4
Con ricorso congiunto ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 23.10.2024,
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato Parte_1 Parte_2 una convivenza more uxorio nel febbraio 2020 eleggendo a casa familiare l'abitazione da loro condotta in locazione sita a Fusignano, via Santa Barbara n. 59, che, dalla loro unione, erano nati in data
22.09.2020 a Bologna i gemelli e , che il loro rapporto si era progressivamente R_ Per_2 deteriorato tanto che avevano deciso di interrompere la convivenza e che il sig. , in attesa di Parte_1 reperire un'abitazione adeguata, era al momento ospite dell'abitazione della madre ubicata a Forlì.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna di disciplinare il regime di affidamento e mantenimento dei due figli minori con le seguenti modalità:
“1)I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne R_ Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2)La IG.ra rimarrà a vivere nella casa familiare unitamente ai due figli minori che ivi Pt_2 pertanto avranno la propria collocazione principale, onerandosi del relativo canone d'affitto, mentre il
IG. - allo stato precariamente appoggiato presso l'abitazione della propria madre- si Parte_1 trasferirà, appena possibile presso altra abitazione, onerandosi naturalmente del relativo canone locatizio, adatta a sé stesso ed ai due figlioletti.
3) I mobili e le suppellettili contenuti nell'abitazione familiare resteranno alla IG.ra con Pt_2 eccezione dei beni personali del , alcuni dei quali già prelevati, ed altri utili per la sua Parte_1 nuova abitazione.
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste dei minori, gli stessi resteranno con l'una o con l'altro secondo il seguente calendario bisettimanale:
La settimana in cui i minori trascorreranno il week end col padre egli li terrà un pomeriggio/sera andandoli a prendere sulle 16.30 appena finito il lavoro presso l'abitazione materna, tenendoli con sé fino alle ore 22.00 quando ivi li riaccompagnerà, e due pomeriggi/sere nella settimana in cui i minori staranno con la madre, ai medesimi orari;
quando il avrà reperito una propria abitazione Parte_1
e senza necessità di modifica del provvedimento di cui al giudizio de quo, lo stesso terrà i figli due giorni a settimana dall'uscita dell'asilo/scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà all'asilo/scuola;
-I bambini trascorreranno poi coi genitori week end alternati dalle 17.00 del venerdi sera alle 22.00 della domenica;
- Quanto alle feste natalizie e pasquali: 7giorni e 3 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno le singole giornate di Natale e Pasqua e, quanto alle vacanze estive, 15 gg ciascuno, anch'essi consecutivi o non;
a tal proposito ogni genitore si impegna a comunicare all'altro il proprio piano ferie con i minori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
-La succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa ed i genitori potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, nonché in relazione ai personali impegni lavorativi, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste dei minori stessi.
pagina 2 di 4 5) Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè i piccoli, dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsi dei minori. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà;
6) Ogni spostamento anche temporaneo dei bimbi fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro genitore che potrà, previo preavviso, fare visita ai figli ovunque esso si trovino;
7) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi ai minori;
8) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori il IG. , dalla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, verserà il giorno 15 di ogni mese alla IG.ra Parte_2
l'importo complessivo € 350,00 all'IBAN [...]. 9) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei minori ed identificate come da Protocollo in uso (All. 10), saranno sostenute al 50% tra i genitori i quali, in deroga a detto protocollo, suddivideranno in pari quota anche le spese annuali per acquisto cappottini/piumini e scarponcini invernali ed il costo della mensa dell'asilo/scuola dei minori;
10) L'assegno unico di circa € 430,00 verrà integralmente trattenuto dalla madre collocataria IG.ra
; Parte_2
11) Così come la medesima resterà in esclusivo possesso della “carta buoni alimentari”, pari a circa €
130,00 mensili ed intestata al;
Parte_1
12) Il cd. “assegno di frequenza” erogato dall'NP a favore del minore verrà parimenti R_ suddiviso tra i genitori;
13) La IG.ra si impegna infine, entro l'udienza di comparizione del presente giudizio, a Pt_2 trasferire sulla propria busta paga il finanziamento acceso per l'acquisto della propria vettura, allo stato gravante sulla busta paga del . Nonché a restituire a quest'ultimo il 50% Parte_1 dell'importo che le verrà corrisposto da NP (circa € 600,00 omnia) a titolo di rimborso parziale delle spese per Centro Estivo 2024 dei minori, sostenute in pari quota dai genitori;
14) Quanto alle spese legali i ricorrenti dichiarano che provvederanno ciascuno alle competenze del proprio legale con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.;
15) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
16) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Con decreto emesso in data 11.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 12.02.2025 disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al BB Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c..
In data 21.11.2024 il BB Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note scritte depositate parimenti in data 21.11.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra le parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio Parte_1 Pt_2 della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori alle condizioni di cui al ricorso.
pagina 3 di 4 Con ordinanza emessa in data 21.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e R_
, in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine Per_2 pubblico e sono conformi all'interesse dei minori, come disciplinato dalle norme positive.
Il Collegio prende invece atto delle condizioni nn. 3, 11 e 13 in quanto riguardanti la regolazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti.
Come da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del BB , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- PRENDE ATTO delle condizioni nn. 3, 11 e 13 del ricorso;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 24.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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