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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1662/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2677/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2335/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TYXCR2021FF00034 REC.CREDITO.IMP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/9/2021 Ricorrente_1 s.r.l. chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero di credito n. TYXCR2021FF00034 notificato in data 24/3/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 32.247,00 conseguente ad utilizzo del detto credito (apparentemente derivante da assunzione in aree svantaggiate) in compensazione mediate mod. F24 senza che detto credito fosse stato mai esposto.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2335/2022 del 17/10/2022 mediante la quale si riteneva: non necessario il contraddittorio, legittimo il recupero essendo stata omessa dalla ricorrente la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 6 d.m. 12/3/2008, norma di attuazione dell'art. 1 commi 539 e ss. l. 244/2007.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 s.r.l. eccependo difetto di contraddittorio e difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo fondatezza e legittimità del recupero.
L'appellante, quindi, comunicava l'avvenuto decesso del procuratore in data 15/8/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La morte del procuratore determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c. salva la riassunzione, ai sensi dell'art. 299 c.p.c. L'interruzione, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. si «verifica dal giorno della morte del procuratore stesso». Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. se il processo non è riassunto o proseguito « entro tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Nella specie la comunicazione del decesso è avvenuta in data 23/1/2026 a udienza già fissata. Tuttavia, come sopra osservato, trattandosi di decesso del procuratore, l'interruzione opera di diritto dalla data del decesso, nella specie avvenuta in data 15/8/2025. Non essendo intervenuta nel termine di tre mesi da tale momento la riassunzione del giudizio da parte degli interessati, il processo si è estinto e, come tale, va dichiarato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2677/2023 depositato il 16/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2335/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
3 e pubblicata il 17/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TYXCR2021FF00034 REC.CREDITO.IMP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/9/2021 Ricorrente_1 s.r.l. chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero di credito n. TYXCR2021FF00034 notificato in data 24/3/2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 32.247,00 conseguente ad utilizzo del detto credito (apparentemente derivante da assunzione in aree svantaggiate) in compensazione mediate mod. F24 senza che detto credito fosse stato mai esposto.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2335/2022 del 17/10/2022 mediante la quale si riteneva: non necessario il contraddittorio, legittimo il recupero essendo stata omessa dalla ricorrente la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 6 d.m. 12/3/2008, norma di attuazione dell'art. 1 commi 539 e ss. l. 244/2007.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 s.r.l. eccependo difetto di contraddittorio e difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo fondatezza e legittimità del recupero.
L'appellante, quindi, comunicava l'avvenuto decesso del procuratore in data 15/8/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La morte del procuratore determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c. salva la riassunzione, ai sensi dell'art. 299 c.p.c. L'interruzione, ai sensi dell'art. 301 c.p.c. si «verifica dal giorno della morte del procuratore stesso». Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. se il processo non è riassunto o proseguito « entro tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».
Nella specie la comunicazione del decesso è avvenuta in data 23/1/2026 a udienza già fissata. Tuttavia, come sopra osservato, trattandosi di decesso del procuratore, l'interruzione opera di diritto dalla data del decesso, nella specie avvenuta in data 15/8/2025. Non essendo intervenuta nel termine di tre mesi da tale momento la riassunzione del giudizio da parte degli interessati, il processo si è estinto e, come tale, va dichiarato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.