Decreto cautelare 27 febbraio 2023
Sentenza breve 13 marzo 2023
Decreto presidenziale 12 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00766/2026REG.PROV.COLL.
N. 08438/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8438 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della società semplice Boschi Sport, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Scancarello, Stefano Bottacchi e Mario Mangino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Dentico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, 13 marzo 2023, n. 223, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visto l’atto di intervento di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere UC MA IC e uditi per le parti gli avvocati Stefano Bottacchi e Mario Mangino per parte appellante, Salvatore Mirabile per il Comune di Moncalieri e Giorgio Giuseppe Sobrino, in sostituzione dell’avvocato Serena Dentico, per l’interveniente ad opponendum ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Moncalieri ha ordinato la demolizione delle opere edilizie (due campi da PA e un campo da tennis) realizzate dall’appellante.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è amministratore e legale rappresentante, dal 2017, della Boschi Sport s.s., che gestisce l’impianto sportivo ubicato nel Comune di Moncalieri, in Strada Maddalena n. 109/1;
- durante un sopralluogo svolto in data 31 marzo 2021 il personale dell’Ufficio vigilanza urbanistico-edilizia del Comune, unitamente alla Polizia locale, ha accertato la presenza di lavori in corso di esecuzione e l’intervenuta realizzazione di opere edilizie consistenti, tra l’altro, in una piattaforma di calcestruzzo, sbancamenti e riporti di terreno, strutture di servizio e impianti connessi ai campi sportivi;
- a seguito di tali accertamenti il Comune ha avviato il procedimento repressivo, adottando un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, un’ordinanza di demolizione (n. 231 del 2021), non impugnata;
- nel 2022 è stato avviato un ulteriore procedimento volto a verificare la legittimità edilizia dei due campi da PA e del campo da tennis;
- all’esito dell’istruttoria, accertata l’assenza di titoli abilitativi riferibili alle opere predette, localizzate in area vincolata, il Comune di Moncalieri ha adottato l’ordinanza n. 447 del 12 dicembre 2022, con cui ha ordinato la demolizione delle stesse e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
3. Avverso tale ordinanza la società e il legale rappresentante hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, deducendo, in sintesi:
- la loro buona fede circa la legittimità delle opere, stante la preesistenza, nell’area, di impianti sportivi realizzati da decenni e mai contestati dall’Amministrazione;
- l’irrilevanza edilizia e paesaggistica degli interventi o, comunque, la loro riconducibilità all’edilizia libera;
- la mancata considerazione delle loro osservazioni procedimentali.
4. Con sentenza n. 223 del 13 marzo 2023, adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il T.a.r. ha respinto il ricorso.
4.1. Secondo la motivazione della pronuncia:
- l’ordine di demolizione ha natura vincolata e reale, sicché esso prescinde dalla responsabilità del proprietario e rende irrilevante la dedotta buona fede;
- le opere oggetto dell’ordinanza (campi da PA e campo da tennis) non sono riconducibili all’edilizia libera, poiché comportano una trasformazione significativa e permanente del territorio, integrando interventi di nuova costruzione soggetti a previo titolo edilizio;
- le censure procedimentali relative alla mancata considerazione delle osservazioni endoprocedimentali sono comunque inidonee a determinare l’annullamento dell’atto, trattandosi di provvedimento vincolato, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990;
- l’ordinanza impugnata risulta, in ogni caso, sorretta da autonome ragioni giustificatrici (vincoli paesaggistici ed idrogeologici insistenti sull’area, destinazione urbanistica incompatibile), non specificamente censurate.
5. Il privato ha proposto appello contro la predetta sentenza, articolando i seguenti motivi:
I. « Illegittimità dell’ordinanza di demolizione 12 dicembre 2022, n. 447. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. »;
II. « Illegittimità dell’ordinanza di demolizione 12 dicembre 2022, n. 447. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli artt. 6, co. 1, lett. e-ter, 6, co. 1, lett. E-quinquies, 10, co.1 lett. a del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.. Violazione dell’art. 136, co.1, lett. c e d, 146, co. 1 e 167 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42. Violazione degli artt. 1, co.1 e 13 l.r. Piemonte 45/1989. Violazione dell’art. 9.2 delle NTA del PAI »;
III. « Illegittimità dell’ordinanza di demolizione 12 dicembre 2022, n. 447. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione di legge. Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 e s.m.i. ».
6. Unitamente all’atto di appello, e con successivo deposito del 6 dicembre 2025, l’appellante ha prodotto ulteriore documentazione, afferente a pratiche edilizie risalenti agli anni Settanta del secolo scorso, che comproverebbe la legittimità degli interventi contestati.
7. È intervenuto ad opponendum il sig. -OMISSIS-, proprietario di un immobile ubicato in prossimità delle opere oggetto dell’ordinanza demolitoria, argomentando per il rigetto del gravame.
8. Si è costituito altresì il Comune di Moncalieri, ugualmente argomentando per l’infondatezza dell’appello.
9. Con memoria del 12 dicembre 2025, l’appellante ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum e ha insistito per l’ammissione della documentazione prodotta nel presente grado di giudizio.
10. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile la documentazione depositata per la prima volta in grado di appello, risultando carenti i rigorosi presupposti richiesti a tal fine dall’art. 104, comma 2, c.p.a. Nello specifico:
a) non si rinviene, in primo luogo, alcuna circostanza impeditiva della produzione dei documenti in primo grado. Si tratta, infatti, di atti preesistenti all’instaurazione del giudizio, che l’appellante avrebbe potuto acquisire mediante una tempestiva istanza di accesso (presentata, invece, solo in data successiva all’emanazione della sentenza del T.a.r.). Tale circostanza esclude, di per sé, l’ammissibilità di un deposito tardivo, che non può supplire a una lacuna istruttoria interamente imputabile alla negligenza della parte (cfr. Cons. Stato, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 1719; id., sez. VI, 22 luglio 2025, n. 6469);
b) difetta, altresì, il requisito dell’indispensabilità dei documenti ai fini della decisione, inteso come capacità degli stessi di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, rilevante per l’esito del giudizio (sulla portata del requisito, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 727). I provvedimenti prodotti – nulla osta n. 538 del 19 novembre 1964, relativo a « piscina coperta e fabbricato uso servizi », e concessione n. 647 del 27 novembre 1979, relativa a « costruzione di muro per contenimento terra » – sono infatti riferiti ad opere diverse da quelle oggetto dell’ordinanza impugnata, mentre gli ulteriori elaborati progettuali versati in atti non risultano assistiti da alcun titolo abilitativo, né altrimenti assentiti dall’Amministrazione.
12. Tali documenti risultano, inoltre, strumentali all’introduzione – con la memoria del 12 dicembre 2025 – di nuovi motivi di censura avverso il provvedimento impugnato, volti a dedurre una preesistente legittimità edilizia delle opere, mai formalmente rivendicata in primo grado (ove si rappresentava solo la risalente esistenza dell’impianto sportivo, quale elemento costitutivo di un legittimo affidamento sulla legittimità delle opere).
12.1. Tali censure sono inammissibili, sia perché estranee al perimetro dell’originario ricorso, e quindi ampliative del thema decidendum di prime cure, in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a. ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1184), sia perché introdotte – non con l’atto di appello ritualmente notificato, ma – mediante semplice memoria difensiva.
13. È ammissibile, invece, l’intervento ad opponendum del sig. -OMISSIS-, il quale, oltre alla proprietà di un immobile abitativo collocato in prossimità degli impianti sportivi ( vicinitas ), ha allegato e provato (attraverso la foto satellitare prodotta) l’esistenza di uno specifico pregiudizio derivante dalle opere, in termini di impatto visivo percepibile dall’abitazione – riferito in particolare ai campi da PA, coperti da una tensostruttura in materiale plastico – e di incidenza sul contesto paesaggistico.
14. Nel merito, l’appello è fondato in parte, nei termini e per le ragioni che seguono.
15. Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado, diretto a valorizzare la buona fede degli appellanti, subentrati nella gestione del complesso sportivo solo nel 2017.
15.1. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce dei noti e consolidati principi (affermati anche dall’Adunanza plenaria, con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 9) relativi al carattere reale della misura ripristinatoria e all’irrilevanza – anche ai fini dell’ampiezza dell’onere motivazionale – del tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e dello stato soggettivo dell’attuale proprietario, quand’anche diverso dall’autore materiale dell’intervento.
15.2. Secondo la Plenaria, infatti, « gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, 26 luglio 2017, n. 3694) ».
16. Con il secondo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado. L’appellante deduce che i due campi da PA e il campo da tennis non integrerebbero interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, trattandosi di manufatti privi di volumetria e superficie utile, costituiti da strutture leggere e rimovibili, non stabilmente infisse al suolo. Sostiene, inoltre, che le opere sarebbero state realizzate in un contesto normativo diverso - antecedente all’imposizione dei vincoli paesaggistici e idrogeologici oggi vigenti – oltre a derivare dalla trasformazione di impianti sportivi già esistenti (campo da bocce e campo da tennis).
17. Il motivo è infondato con riferimento ai due campi da PA. La realizzazione di un campo da PA comporta, infatti una trasformazione permanente e significativa del territorio, richiedendo la realizzazione di una pavimentazione specifica e l’installazione di strutture perimetrali permanenti, costituite da lastre di vetro temperato ed elementi metallici (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9679; C.G.A., sez. giur., 5 agosto 2024, n. 615; Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2024, n. 11999). L’opera, pertanto, non è riconducibile all’attività edilizia libera, ma integra un intervento di nuova costruzione, per il quale si rendeva necessario un permesso di costruire.
17.1. Nel caso di specie, i verbali di sopralluogo (prot. n. 17705/2021 e n. 30074/2021) e i rilievi fotografici confermano che i campi da PA insistono su un getto continuo in calcestruzzo di rilevanti dimensioni (circa 31,40 m x 21,35 m), sopraelevato rispetto al piano di campagna. Tale piattaforma costituisce un’alterazione irreversibile dello stato dei luoghi per la cui realizzazione si rendeva necessario il titolo edilizio.
17.2. L’abusività di tali opere risulta, peraltro, definitivamente accertata per effetto del consolidamento della precedente ordinanza n. 231/2021, non resa oggetto di impugnazione, che ha riscontrato la mancanza di titolo edilizio con riferimento alle opere strumentali alla realizzazione del campo da PA (oltre al citato « getto continuo in cls di dimensioni massime circa 31,40 m x 21,35 m », anche « strutture verticali alte circa 6 m e larghezza complessiva di circa 14 ml per lato » e « tensostruttura di circa 400 mq di superficie ») e ne ha ordinato la rimozione.
18. Il motivo è invece fondato con riferimento al campo da tennis. Dall’esame degli atti di causa emerge infatti che l’Amministrazione non ha fornito un’adeguata prova della natura di “nuova costruzione” di tale specifica opera che, qualora realizzata mediante semplice livellamento del terreno e posa di materiali sciolti, può non integrare i presupposti della nuova costruzione e quindi non richiedere il permesso di costruire (C.g.a., 615/2024 cit.). Con riferimento ad essa, del resto, non risulta accertata la presenza di opere di fondazione o altre strutture stabili che comportino una trasformazione permanente del suolo.
19. Ne consegue che, limitatamente al campo da tennis, il provvedimento impugnato risulta carente di adeguata istruttoria e motivazione, con conseguente fondatezza del secondo motivo di appello nei limiti indicati.
20. Con il terzo motivo di appello, si lamenta la violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990, sotto il profilo della mancata valutazione delle osservazioni presentate nel corso del procedimento.
20.1. Il motivo è infondato per quanto concerne i campi da PA, trovando applicazione l’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990. Accertata la mancanza del titolo edilizio e la sua necessità ai fini della realizzazione delle opere, l’Amministrazione è tenuta a ordinare la rimessione in pristino, sicché restano irrilevanti le eventuali deduzioni procedimentali del privato.
20.2. Con riferimento al campo da tennis, invece, la censura deve ritenersi assorbita dall’accoglimento del precedente motivo.
21. In conclusione, l'appello è accolto in parte, nei termini sopra esposti.
21.1. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado viene accolto limitatamente alla parte dell’ordinanza n. 447 del 2022 relativa al campo da tennis, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento. Resta, invece, confermata la legittimità del provvedimento nella parte riferita ai due campi da PA.
21.2. L’accoglimento parziale dell’appello e la novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
UC MA IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC MA IC | IO IE |
IL SEGRETARIO