Decreto cautelare 26 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01273/2026REG.PROV.COLL.
N. 01452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo, Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
l’Azienda Sanitaria Territoriale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Salerno, n. 2234/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026, il Cons. NI IM RA e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I coniugi -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, nato ad [...] -OMISSIS-, gravemente affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, hanno adìto il TAR per la Campania, sede di Salerno, lamentando l’omessa erogazione, da parte del servizio sanitario regionale, del trattamento terapeutico ABA (Applied Behavior Analysis), necessario alle esigenze di salute del minore per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA, fino al compimento del diciottesimo anno d’età.
1.1. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto al giudice di prime cure l’annullamento: a) del Progetto Riabilitativo Individualizzato (P.R.I.) con il quale l’ASL di Avellino ha predisposto un piano terapeutico in favore del minore di 10 ore settimanali di detta terapia, oltre due ore di supervisione ogni due mesi, per la durata di sei mesi; b) della delibera n. 1757 del 17.12.2019, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; c) del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) n. 131/2021, adducendone l’illegittimità, là dove dispone la suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce di età, in quanto non si terrebbe conto della specificità dell’ABA; per il quale la stessa Regione avrebbe affermato che “l’intensità media” è compresa tra 10 e 37,5 ore a settimana e, quindi, pari di media a 26 ore settimanali.
1.2. I ricorrenti hanno, infine, chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre a 3 ore mensili di supervisione da parte di un BCBA fino al compimento del diciottesimo anno d’età.
2. Con la sentenza n. 2234/2024 il TAR per la Campania ha accolto parzialmente il ricorso, annullando: i) in parte qua la delibera n. 1757/2019, con salvezza degli ulteriori atti di tale amministrazione; ii.) il Piano terapeutico individuale (PRI) impugnato; ed ordinando all’A.S.L. di Avellino “di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario, con le modalità ABA nella misura di 25 ore a settimana, 5 ore mensili di supervisione di cui 3 ore dirette alla formazione di terapisti e insegnanti, e 2 di parent training per la durata di un anno. Il giudice di prime cure ha, invece, respinto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la durata fino a 18 anni di età, fissandola come detto nella misura di un anno; consentendo -allo scadere dell’annualità- la rivalutazione della situazione del minore, salvo revisione.
2.1. Si è costituita in giudizio, nel primo grado di giudizio, la ASL di Avellino per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione; non si è, invece, costituita la Regione Campania.
2.2. Indi, i signori -OMISSIS-, quali esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, hanno impugnato tale sentenza, nella sola parte relativa alla durata del trattamento terapeutico. La parte appellante deduce un unico motivo di censura, lamentando il difetto di motivazione, sul rilievo che il giudice di prime cure si sarebbe limitato a giustificare l’aggiornamento annuale con la seguente statuizione: “in 1 (uno) anno al termine del quale “l’amministrazione intimata procederà a rivalutare il minore”. Si duole la parte appellante anche perché tale conclusione, cui è pervenuto il TAR, si porrebbe in dissonanza con le determinazioni a cui era, invece, pervenuto il consulente, là dove era stata argomentata la scelta di indicare la durata del trattamento accertato in favore del minore fino al compimento della sua maggiore età.
2.3. Si è costituita anche in questo grado di giudizio la ASL appellata, chiedendo la reiezione dell’appello.
3. Nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello, con cui i ricorrenti insistono per la durata fino alla maggiore età della terapia ABA in favore del figlio minore, senza verifica periodica, va accolto solo in parte, anche alla luce di un recentissimo precedente della Sezione (sent. n. 4914/2025) che, dopo avere ricostruito il quadro normativo, ha affrontato funditus la questione de qua, riguardante la durata del trattamento terapeutico per lunghi periodi.
4.1. Il tema, oggetto della controversia, va in generale, ricondotto alle ipotesi in cui i privati chiedono l’erogazione della terapia ABA in favore di minori con disturbi dello spettro autistico; imponendo, anzitutto, l’esigenza di bilanciare l’effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto della disciplina nazionale e regionale di riferimento, quanto alla durata della terapia ABA da riconoscere in giudizio.
4.2. La questione risulta di particolare rilievo nelle ipotesi, come nel caso che qui occupa, in cui i genitori dei minori reclamano che il trattamento, nelle modalità richieste, venga erogato fino alla maggiore età dei figli o, comunque, per periodi molto estesi.
5. Con l’unico motivo di appello, i ricorrenti reiterano la censura già proposta avanti al TAR, nella parte in cui, fissa un monte ore massimo di ABA per fasce di età; denunziando, in particolare, l’erroneità della sentenza per difetto di motivazione, giacché il primo giudice, dopo avere riconosciuto la durata del trattamento ABA nella misura massima, ha statuito in 1 (uno) anno, il termine per rivalutare la situazione del minore, aggiornandone se del caso la terapia; determinazione che, a dire della parte appellante, si pone in dissonanza con le indicazioni del CTU, riportanti una durata fino al compimento del 18° anno di età.
5.1. Nello specifico, gli originari ricorrenti avevano inter alia impugnato davanti al Tar -con censura reiterata in appello - il PDTA n. 131/2021, peraltro senza depositarlo, denunziandone l’illegittimità nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce di età: sarebbe illegittima la suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce di età, in quanto non si terrebbe conto della specificità dell’ABA, per il quale la stessa Regione afferma che: “l’intensità media” è compresa tra 10 e 37,5 ore a settimana e, quindi, pari di media a 26 ore settimanali. Si contesta specificamente il numero di ore settimanali, non già la durata temporale.
5.2. Il motivo, nei termini sin qui esposti e riassunti, non merita accoglimento.
5.3. Il T.A.R. per la Campania ha, anzitutto, statuito che: “Quanto alla durata la stessa va fissata nella misura di un anno a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza. Al termine di tale periodo l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore con conseguente possibilità che le ore di trattamento, all’esito della rivalutazione predetta ed in base alla risposta del minore al trattamento, non siano confermate bensì anche aumentate o ridotte.”
5.4. Al riguardo si deve tenere presente che se è certamente vero che, in simili casi, qualora le risultanze istruttorie supportino -come nella specie- la pretesa degli odierni appellanti, è possibile condannare le Amministrazioni sanitarie ad assicurare il trattamento per un tempo maggiore di quello originariamente previsto, anche per evitare che i privati siano continuamente costretti ad impugnare nuovi piani terapeutici, che eventualmente eludano la decisione del giudice, tuttavia l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus ; ossia, fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche.
5.5. Nella pronuncia 4914/2025 sopra richiamata, questo Consiglio ha rilevato -citando l’esempio del Piano Riabilitativo Individuale (PRI) della Regione Campania- che, per la fascia di età fino a 7 anni, deve avere una durata orientativa compresa tra i 12 e i 36 mesi; laddove, invece, durate diverse sono previste per altre fasce d’età. Le indicazioni relative alla durata e alle caratteristiche degli interventi, peraltro, variano -come detto- nelle diverse fasce d’età (oltre quella su richiamata, sono indicate le fasce “7 anni – 13 anni e 11 mesi” e “14 anni – 17 anni e 11 mesi”). Deve poi rilevarsi il PTDA prevede comunque, fino ai 13 anni di età, una verifica, almeno ogni 6 mesi, per valutare l’efficacia del trattamento e apportare eventuali modifiche.
5.6. Alla stregua di dette coordinate ermeneutiche deve essere, anzitutto, rilevato che il minore, nel caso che qui occupa, ha 12 anni, (ne compirà 13 il 30.5.2026). In base al citato PDTA, per la fascia 7-13 anni, la terapia dura da 36 mesi a 60 mesi, con revisione ogni sei mesi. Combinando tali previsioni con le risultanze della CTU, al minore va riconosciuto un massimo di sessanta mesi di terapia, tuttavia con la prescrizione di revisione ogni 6 mesi. Invero, -in parte qua, ossia laddove viene prevista la revisione semestrale- il PDTA, non è specificamente impugnato e, in ogni caso, detta previsione non risulta, ad avviso del Collegio, illegittima. Rafforza tale conclusione la circostanza che neppure dalle Linee guida nazionali, elaborate dall’Istituto superiore di sanità (ISS), risultano, per vero, elementi che facciano ritenere possibile l’adozione di un piano terapeutico che accompagni il soggetto fino al raggiungimento della maggiore età senza revisione periodica; quanto piuttosto in esse viene rimarcata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento.
5.7. È ben possibile, se del caso, che il giudice condanni l’Azienda Sanitaria ad adottare un piano avente durata maggiore di quella inizialmente prevista, ma non risulta ragionevole impedire agli enti regionali di procedere alla verifica con la periodicità stabilita dall’atto di indirizzo regionale. Peraltro un eventuale controllo giudiziario sugli esiti di tale verifica e i provvedimenti conseguenti (ad esempio in sede di ottemperanza alla precedente sentenza), permetterà di valutare se sia effettivamente stata rispettata la clausola rebus sic stantibus di cui sopra (e quindi, a partire dalle risultanze alla base della sentenza, si siano dovute prendere in considerazione circostanze sopravvenute o comunque una diversa evoluzione del quadro clinico), ovvero la rivalutazione abbia rappresentato un modo per eludere la pronuncia giurisdizionale.
5.8. Non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di estendere il piano (a prescindere dal numero di ore di terapia erogate) fino al compimento del diciottesimo anno del minore, mentre la domanda va accolta nel senso di riconoscere al minore la terapia, nel numero di ore settimanali fissate dal Tar, per la durata di sessanta mesi a decorrere dalla pronuncia del Tar, e con la revisione periodica prescritta dal PDTA n. 131/2021.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto in parte.
7. Le spese del grado del giudizio, considerata la parziale reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del minore o di persone citate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 8 - 21 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
SA De LI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
NI IM RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IM RA | SA De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.