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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica,
nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1624/2023 R.G. in materia di ripetizione di indebito proposta da
(c.f. ), in qualità di esercente la potestà Parte_1 C.F._1
genitoriale sul figlio minore (c.f. ), Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'originale dell'atto di citazione, dall'Avv.
Nicoletta Donadio, domiciliataria;
-attore-
contro
(c.f. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._3
data 7.4.1958 e residente in [...] alla v. N. Serra 1;
-convenuta contumace–
CONCLUSIONI
(come da note di precisazione delle conclusioni del 20.9.2024)
Per l'attore: “…Accertare e dichiarare che il minore ha diritto a Persona_1
ottenere le somme indebitamente percepite dalla convenuta, per le causali di cui in premessa nell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire allo stesso la somma complessiva di € 16.296,00 pari a quanto indebitamente percepito dalla
stessa, dal settembre 2016 all'aprile 2020, per i titoli di che trattasi, e / o, a quella somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla data di incasso di ogni singola rata ovvero, in subordine, dalla prima messa in mora inviata alla e / o, dalla domanda sino al soddisfo;
con condanna CP_1 della convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2023, nella dedotta Parte_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato da una R_
relazione con , nelle more cessata, allegava che il proprio figlio era Controparte_2
stato affidato, giusta provvedimento del 28.5.2015 del Tribunale per i Minorenni di
Potenza, dapprima ai nonni materni e , e, Controparte_1 Persona_2
successivamente, ai nonni paterni, e , con Controparte_3 Persona_3
decreto del 25.8.2016, fino al 2018, quando il medesimo Tribunale affidava in via esclusiva al padre. R_
Deduceva l'attore che dal novembre 2015, essendo deceduto il nonno , Persona_2
il minore aveva maturato il diritto alla pensione di reversibilità, corrisposta dall'INPS, circostanza di cui il tesso era venuto a conoscenza soltanto nel marzo 2020; Pt_1
quindi con decreto del 21.5.2020, l'odierno attore era stato autorizzato dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Matera ad incassare per conto del minore ed a liberamente reimpiegare le predette somme erogate dall'INPS a titolo di indennità (cfr. prospetti riepilogativi allegati sub 12 e 13 all'atto di citazione).
Il allegava quindi che dal settembre 2016 all'aprile 2020 dette provvidenze Pt_1
non erano state percepite nell'interesse dell'avente diritto né dai nonni paterni affidatari né successivamente dal padre del minore, essendo state invece riscosse dalla odierna convenuta, benché quest'ultima, nelle more, avesse cessato il proprio ufficio di affidataria del nipote R_
, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1
dichiarata contumace all'udienza del 15.5.2024.
La domanda risulta fondata e, conseguentemente, per le ragioni di seguito illustrate, merita accoglimento.
Ricorrono, invero, nel caso de quo le condizioni per l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c., risultando documentalmente provato che dal novembre pag. 2/5 2015 il minore fosse divenuto titolare del diritto alla pensione di Persona_1
reversibilità (sino al 2020 di importo pari ad € 5.089,67 e dall'anno 2022 ascendente alla somma di € 398,18 circa mensili) e dovendosi ritenere che siffatta indennità fosse stata legittimamente riscossa per suo conto dalla nonna materna affidataria soltanto fino all'agosto 2016, e, dunque, nel periodo intercorrente tra il 28.5.2015 (epoca dell'emissione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Potenza) ed il 25.8.2016, allorché,
mutate le condizioni sottese alle valutazioni di cui al primo decreto sopra menzionato, ne era stato disposto l'affidamento ai nonni paterni.
Sotto il profilo probatorio, pertanto, deve reputarsi adeguatamente assolto dall'attore l'onere, su di esso gravante ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c., di provare i fatti posti alla base della domanda, ovverosia l'esistenza del credito del figlio minore e R_
l'inadempimento in favore di quest'ultimo, a mezzo dei soggetti affidatari nel periodo di riferimento, della relativa obbligazione indennitaria.
Di contro, l'odierna convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito contrarie evidenze probatorie né è comparsa, senza giustificato motivo, a rendere il deferito interrogatorio formale, proprio in relazione alla circostanza dell'avvenuto incasso da parte della delle provvidenze mensili erogate dall'INPS in favore del nipote CP_1
nel periodo dal settembre 2016 all'aprile 2020, allorché ella non era più R_
affidataria del minore.
Alla luce del disposto dell'articolo 232 c.p.c. e tenuto conto delle ulteriori e complessive risultanze documentali offerte in contributo probatorio dalla parte attrice, nonché in considerazione della formale diffida, mai riscontrata, alla restituzione delle somme (v.
racc. con avviso di ricevimento del 22.2.2023 allegata all'atto introduttivo del giudizio) può quindi ragionevolmente inferirsi, anche in ragione dell'assenza di contrarie evidenze,
che la convenuta abbia indebitamente incassato le somme erogate dall'INPS in favore del minore.
Ne consegue che la deve essere condannata alla restituzione della somma CP_1
complessiva di euro € 16.296,00, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data della ricezione della messa in mora (22.2.2023), potendosi ritenere che, al più tardi, da tale pag. 3/5 momento la convenuta non fosse più in buona fede;
del resto costituisce principio pacifico che “l'espressione dal giorno della "domanda" contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. Civ.
n. 9757/2024).
Va, invece, esclusa la rivalutazione monetaria chiesta genericamente dall'attore, poiché in caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, qual è quella in esame, il danno da svalutazione monetaria non è in re ipsa, sicché il creditore di un'obbligazione di valuta che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve allegare e dimostrare il maggior danno - ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.,- non potendo limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (cfr. in tal senso Cass., SS. UU, n. 5743/2013).
Onere, quest'ultimo, che non è stato adeguatamente assolto dall'odierno attore.
In applicazione del criterio della soccombenza, va quindi disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio, liquidate come da dispositivo in conformità ai parametri prossimi ai minimi, in ragione della semplicità delle questioni e della contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.11.2023 da Parte_1
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
[...] R_
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a versare all'attore, nella sua qualità, la somma complessiva di € 16.296,00, oltre interessi legali dalla data di ricezione della messa in mora (22.02.2023) sino al soddisfo;
condanna altresì alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1
processuali, liquidate in complessivi € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
pag. 4/5 400,00 per quella introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per quella decisionale), oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera l'11.2.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 5/5