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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1239/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1239 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
(c.f. in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vitali (c.f. ) ed
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Manzoni n. 40 a Pesaro, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Rossi (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pantalini n. a C.F._2
Piacenza, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 470/2020 del 23.7.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
Appellante : Parte_1
“In via principale e nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie come da secondo motivo di appello, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
pagina 1 di 9 l'effetto, in riforma della sentenza n. 470/2020 del Tribunale Ordinario di Rimini, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, R.G. n. 4723/2017 pubblicata il 23/07/2020, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado e che qui si riportano:
Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1643/2017 del
06.10.2017 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.
In subordine, accertato il credito di di come in D.I., ovvero in Parte_1 Parte_1 quella diversa somma che risulterà in istruttoria, effettuate le eventuali compensazioni, condannare al pagamento delle somme così come accertate. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale di Rimini. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto della proposta impugnazione in relazione ai primi tre motivi, accogliere il presente appello per quanto dedotto con il quarto motivo e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. Adria catering di Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso Parte_1 forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nei motivi del presente appello.”
Appellata ): Controparte_1
“Dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto da titolare della ditta Parte_1
corrente in Cattolica alla via Estense n 6 per il contrasto con l'art. 16 bis Parte_1 comma 9 octies del D.L. n 179/2012 come modificato dal D.L. 83/2015 e dalla legge di conversione n 132/2015;
- In subordine, comunque rigettare nel merito l'interposto appello avverso la sentenza n
470/2020 del Tribunale civile di Rimini, resa nel giudizio rubricato al n. R.G. 4723/2017, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- Irrogare comunque la sanzione di cui all'art. 96 comma 2 e 3 c.p.c. per abuso di questo grado del processo nella misura ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del grado, oltre rimborso, all'Iva e al cpa nelle misure di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ditta individuale (da qui ) Parte_1 Parte_1
otteneva dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo n. 1643/2017 provvisoriamente esecutivo nei confronti della società da qui o debitrice) per € Controparte_1 CP_1
40.886,00 quale somma dovuta per le fatture 2/C del 30.6.2016, 3/C del 31.12.2016 e della ricevuta 1/C emesse per attività svolta da (da qui nella fase di start-up della Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 9 società e successivamente.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la esponendo: CP_1
- il socio e amministratore della stessa fino al marzo 2016 aveva ricevuto Pt_1 CP_1 il compenso per l'attività di “start-up” per complessivi € 30.000,00 oltre IVA, ma nessun compenso era stato concordato per il periodo successivo;
- il business plan sulla base del quale erano state emesse le fatture azionate monitoriamente, era solo un brogliaccio riepilogativo di ciò che sarebbe stato necessario per avviare l'attività di produzione e vendita di gelati che i soci avevano affidato al Pt_1
esperto del settore;
- il veva proposto detto piano ma l non l'aveva mai accettato e comunque Pt_1 CP_1
le condizioni richieste dal revedevano 1) contratto dal 1/10/2015 al 30/03/2016 con Pt_1
compenso per i sei mesi di euro 30000 più iva di legge, fatturato ogni mese;
2) il 30% degli utili;
3) la società dovrà rimborsare tutte le spese di trasferta/alloggio/vitto durante i sei mesi di contratto”;
- nessun compenso era stato pattuito con il per l'attività ulteriore rispetto ai € Pt_1
30.000,00 iniziali ed in nessuna parte del documento era prevista la somma di cui alle fatture azionate con il monitorio per il periodo successivo ai primi sei mesi;
- a seguito della situazione patrimoniale della società, con delibera del 12.3.2017 il Pt_1
era stato revocato dall'amministrazione;
- successivamente i soci nel corso dell'assemblea del 28.6.2017 erano venuti a conoscenza di numerosi atti di mala gestio da parte del Pt_1
- di aver quindi avviato un'azione di responsabilità nei confronti del oltre ad aver Pt_1
presentato denuncia/querela per appropriazione indebita di un pastorizzatore.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la contestando Parte_1
l'opposizione ed esponendo:
- la era stata costituita nel maggio 2015 con lo scopo di aprire una Controparte_1
gelateria a Roma ed il titolare dell'omonima impresa individuale e del marchio Pt_1
Mammamia, con esperienza nel settore, ne era divenuto socio;
- per la fase di start-up dei primi sei mesi (1.10.2015-30.3.2016) era stato previsto un emolumento del di € 30.000,00 oltre IVA e un compenso anche per gli anni Pt_1 successivi di € 3.000,00 (2016-2017-2018);
- fino al giugno 2016 le fatture erano state pagate senza contestazione ed il credito de
pagina 3 di 9 quo era stato registrato nella contabilità della società opponente, con conseguente riconoscimento del debito;
- il bilancio al 31.6.2016, redatto dal dott. conteneva le indicazioni di tutti i Pt_2
costi riferiti agli emolumenti dovuti o pagati al sig. solo con verbale del 29.6.2017 Pt_1
era stato proposto di espungere le fatture in questione;
- nessuna responsabilità era imputabile al Pt_1
Parte opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Rimini con sentenza n. 470/2020 accoglieva l'opposizione e condannava la al pagamento in favore Parte_1
dell'opponente di € 5.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c..
5. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1
[...]
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il credito azionato per difetto di prova dell'accordo fra le parti. Secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe caduto in errore avendo considerato come business plan il documento n. 3 di controparte nel quale non è previsto alcun emolumento a favore del per il periodo successivo oltre i primi sei mesi di attività; in Pt_1
particolare, detto documento, allegato alla e-mail del 2.10.2015 unitamente ad un prospetto delle spese iniziali, rappresenterebbe solo la comunicazione di accettazione da parte del Pt_1
della proposta fatta dai soci circa il compenso per i sei mesi iniziali. Il vero business plan per il periodo 2015-2018 sarebbe invece costituito dal documento n. 2 dell'allegato 4 del fascicolo dell'appellante ovvero dal file excel inviato dal socio il 9.10.2015 Parte_3
agli altri soci della In detto documento, alle righe 10 e 11 sarebbero indicati per il CP_1
er i primi sei mesi (dicembre 2015-maggio 2016) emolumenti per € 5.000,00 e per il Pt_1
periodo successivo per € 3.000,00. Detto documento, quindi, sarebbe la prova dell'accordo sul compenso da corrispondere al er i mesi successivi ai primi sei. A conferma di tale Pt_1
pagina 4 di 9 accordo, vi sarebbero ulteriori elementi probatori quali la registrazione nelle scritture contabili delle fatture ed il libro giornale riportante il credito del il bilancio del 2015 e del 2016, Pt_1
oltre alla comparsa di costituzione e risposta del nel giudizio innanzi al Tribunale di Pt_2
Bari. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove orali richieste dalla perché ritenute inconferenti dal Tribunale;
i capitoli Parte_1
di prova richiesti con l'interrogatorio formale e prova per testi, sarebbero invece rilevanti e pertinenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'accordo in questione. Strettamente connesso al primo motivo, con il terzo motivo di appello, si duole del fatto che il Tribunale Parte_1
non avrebbe considerato il materiale documentale prodotto ed in particolare che le fatture azionate monitoriamente erano state regolarmente registrate da in contabilità, sia CP_1
nel mastrino, sia nel libro giornale e quindi sarebbe provato l'an ed il quantum debeatur.
9. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
10. In applicazione di tale principio, vengono quindi esaminati il terzo ed il primo motivo di appello proposto da , strettamente connessi tra di loro. Parte_1
11. La Corte ritiene che le doglianze siano fondate.
12. Premesso che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del debito, la sentenza impugnata si è limitata a negare l'esistenza di un accordo sui compensi del solo sulla irrilevanza probatoria del business plan (o Pt_1
comunque della proposta formulata dal del 2.10.2015, nel quale erano indicate le spese Pt_1
previste per l'apertura dell'esercizio commerciale e i compensi per la fase iniziale (fino al
31.3.2016). Se effettivamente tale documento n. 3 di non specifica esattamente il CP_1
compenso del er la fase successiva a quella iniziale, è altrettanto vero che il file excel Pt_1
inviato ai soci da il 9.10.2015 - nel quale si prospettano i costi del personale Parte_3 per il periodo 2015-2018 (e comprendenti “a regime” anche quelli per il - non può Pt_1
costituire prova dell'an e del quantum della pretesa attorea;
difatti, lo stesso Parte_3
pagina 5 di 9 nel testo della e-mail di accompagnamento inviata agli altri soci, specifica che si tratta di una elaborazione prospettica di simulazione in base allo sviluppo dell'attività commerciale negli anni a venire e quindi non può assurgere a prova del riconoscimento di debito verso il Pt_1
13. La Corte ritiene invece fondata la censura circa la mancata valutazione da parte del
Tribunale in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo, della annotazione nelle scritture contabili delle fatture azionate monitoriamente ed in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tali documenti.
14. Va ricordato che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. Cass. n. 26801/2019; v. anche n.
15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994; n. 35870/2022; n. 2211/2022). Una volta che la fattura è stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
15. In tale contesto, le fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Il principio è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 3581/2024).
16. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (v. Cass. n. 1444/2024; n. 1972/2023; n. 2514/2022; n. 128/2022; n.
35171/2021; n. 29176/2021; n. 32935/2018). È stato anche chiarito che "pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall'art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce
pagina 6 di 9 atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 3383/2005; n.
32935/2018) (Cass. n. 26801/2019 cit.).
17. Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie sono stati prodotti in giudizio i documenti contabili nei quali le fatture in questione emesse da sono Parte_1
regolarmente annotate, come risulta dal mastrino di (doc. 10 fasc. app.nte) ove le CP_1
fatture nn. 2/C (€ 15.860,00) e 3/C (€ 20.740,00) sono registrate rispettivamente il 30.6.2016
e 31.12.2026 ai nn. 193/00 e 355/00, mentre la ricevuta 1/C di € 8.150,00 è registrata il
31.12.2016 al n. 356/00. Anche il libro giornale di reca la registrazione delle fatture CP_1
e della ricevuta (doc. 12). Non può quindi revocarsi in dubbio, che stante la natura confessoria di tale documentazione contabile, il credito dell'appellante può ritenersi provato sulla base di un accordo fra le parti.
18. Tale conclusione è corroborata da altri indici che contribuiscono a rafforzare il quadro probatorio in merito alla sussistenza di accordo per i compensi a favore dell'appellante, così come indicati dai predetti documenti contabili. Difatti, l'appellata non ha contestato l'inserimento del credito nel bilancio 2015, in quello semestrale al 30.6.2016 e nella bozza di bilancio del 31.12.2016 ed a nulla rileva che dette fatture siano state contestate successivamente (v. verbale di assemblea ordinaria di del 29.7.2017). CP_1
19. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame relativo alla mancata ammissione delle prove orali richieste dall'appellante e dirette appunto a dimostrare la sussistenza dell'accordo e quindi la fondatezza del credito.
20. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. inflitta dal Tribunale in ragione dell'assenza di fondamento del credito, concretizzandosi una ipotesi di “abuso del processo”. Secondo l'appellante, la condanna sarebbe ingiusta considerato che sarebbero stati forniti tutti gli elementi specifici per l'accoglimento della domanda ed avendo comunque tenuto un comportamento esente da colpa.
21. Il motivo è fondato.
22. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale che presuppone la soccombenza totale (v. Cass. n. 24158/2017) e va considerato che la norma configura una sanzione di carattere pubblicistico volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione della condotta oggettivamente valutabile pagina 7 di 9 alla stregua di “abuso del processo”. La Suprema Corte ha altresì affermato che "la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cass. n. 13859/2022).
23. Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che nella fattispecie non sussistano i presupposti applicativi della norma, non solo perché difetta la soccombenza dell'appellante, ma in quanto non rilevano condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo. Anche sotto tale profilo la sentenza del Tribunale va quindi riformata.
24. In conclusione, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza appellata.
25. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
470/2020 del 23.7.2020, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
e conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1643/2017 del Tribunale di
[...]
Rimini del 28.9.2017;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
e spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 7.254,00
[...]
per compensi, oltre spese non imponibili, spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 804,00 per spese anticipate ed in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1239 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
(c.f. in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Vitali (c.f. ) ed
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Manzoni n. 40 a Pesaro, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Rossi (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Pantalini n. a C.F._2
Piacenza, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 470/2020 del 23.7.2020, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
Appellante : Parte_1
“In via principale e nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie come da secondo motivo di appello, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
pagina 1 di 9 l'effetto, in riforma della sentenza n. 470/2020 del Tribunale Ordinario di Rimini, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, R.G. n. 4723/2017 pubblicata il 23/07/2020, accogliere le conclusioni avanzate in primo grado e che qui si riportano:
Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1643/2017 del
06.10.2017 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.
In subordine, accertato il credito di di come in D.I., ovvero in Parte_1 Parte_1 quella diversa somma che risulterà in istruttoria, effettuate le eventuali compensazioni, condannare al pagamento delle somme così come accertate. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale di Rimini. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi di rigetto della proposta impugnazione in relazione ai primi tre motivi, accogliere il presente appello per quanto dedotto con il quarto motivo e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. Adria catering di Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso Parte_1 forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nei motivi del presente appello.”
Appellata ): Controparte_1
“Dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto da titolare della ditta Parte_1
corrente in Cattolica alla via Estense n 6 per il contrasto con l'art. 16 bis Parte_1 comma 9 octies del D.L. n 179/2012 come modificato dal D.L. 83/2015 e dalla legge di conversione n 132/2015;
- In subordine, comunque rigettare nel merito l'interposto appello avverso la sentenza n
470/2020 del Tribunale civile di Rimini, resa nel giudizio rubricato al n. R.G. 4723/2017, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- Irrogare comunque la sanzione di cui all'art. 96 comma 2 e 3 c.p.c. per abuso di questo grado del processo nella misura ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del grado, oltre rimborso, all'Iva e al cpa nelle misure di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ditta individuale (da qui ) Parte_1 Parte_1
otteneva dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo n. 1643/2017 provvisoriamente esecutivo nei confronti della società da qui o debitrice) per € Controparte_1 CP_1
40.886,00 quale somma dovuta per le fatture 2/C del 30.6.2016, 3/C del 31.12.2016 e della ricevuta 1/C emesse per attività svolta da (da qui nella fase di start-up della Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 9 società e successivamente.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione la esponendo: CP_1
- il socio e amministratore della stessa fino al marzo 2016 aveva ricevuto Pt_1 CP_1 il compenso per l'attività di “start-up” per complessivi € 30.000,00 oltre IVA, ma nessun compenso era stato concordato per il periodo successivo;
- il business plan sulla base del quale erano state emesse le fatture azionate monitoriamente, era solo un brogliaccio riepilogativo di ciò che sarebbe stato necessario per avviare l'attività di produzione e vendita di gelati che i soci avevano affidato al Pt_1
esperto del settore;
- il veva proposto detto piano ma l non l'aveva mai accettato e comunque Pt_1 CP_1
le condizioni richieste dal revedevano 1) contratto dal 1/10/2015 al 30/03/2016 con Pt_1
compenso per i sei mesi di euro 30000 più iva di legge, fatturato ogni mese;
2) il 30% degli utili;
3) la società dovrà rimborsare tutte le spese di trasferta/alloggio/vitto durante i sei mesi di contratto”;
- nessun compenso era stato pattuito con il per l'attività ulteriore rispetto ai € Pt_1
30.000,00 iniziali ed in nessuna parte del documento era prevista la somma di cui alle fatture azionate con il monitorio per il periodo successivo ai primi sei mesi;
- a seguito della situazione patrimoniale della società, con delibera del 12.3.2017 il Pt_1
era stato revocato dall'amministrazione;
- successivamente i soci nel corso dell'assemblea del 28.6.2017 erano venuti a conoscenza di numerosi atti di mala gestio da parte del Pt_1
- di aver quindi avviato un'azione di responsabilità nei confronti del oltre ad aver Pt_1
presentato denuncia/querela per appropriazione indebita di un pastorizzatore.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio la contestando Parte_1
l'opposizione ed esponendo:
- la era stata costituita nel maggio 2015 con lo scopo di aprire una Controparte_1
gelateria a Roma ed il titolare dell'omonima impresa individuale e del marchio Pt_1
Mammamia, con esperienza nel settore, ne era divenuto socio;
- per la fase di start-up dei primi sei mesi (1.10.2015-30.3.2016) era stato previsto un emolumento del di € 30.000,00 oltre IVA e un compenso anche per gli anni Pt_1 successivi di € 3.000,00 (2016-2017-2018);
- fino al giugno 2016 le fatture erano state pagate senza contestazione ed il credito de
pagina 3 di 9 quo era stato registrato nella contabilità della società opponente, con conseguente riconoscimento del debito;
- il bilancio al 31.6.2016, redatto dal dott. conteneva le indicazioni di tutti i Pt_2
costi riferiti agli emolumenti dovuti o pagati al sig. solo con verbale del 29.6.2017 Pt_1
era stato proposto di espungere le fatture in questione;
- nessuna responsabilità era imputabile al Pt_1
Parte opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
4. All'esito della trattazione, il Tribunale di Rimini con sentenza n. 470/2020 accoglieva l'opposizione e condannava la al pagamento in favore Parte_1
dell'opponente di € 5.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c..
5. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello la Parte_1
[...]
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente il credito azionato per difetto di prova dell'accordo fra le parti. Secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe caduto in errore avendo considerato come business plan il documento n. 3 di controparte nel quale non è previsto alcun emolumento a favore del per il periodo successivo oltre i primi sei mesi di attività; in Pt_1
particolare, detto documento, allegato alla e-mail del 2.10.2015 unitamente ad un prospetto delle spese iniziali, rappresenterebbe solo la comunicazione di accettazione da parte del Pt_1
della proposta fatta dai soci circa il compenso per i sei mesi iniziali. Il vero business plan per il periodo 2015-2018 sarebbe invece costituito dal documento n. 2 dell'allegato 4 del fascicolo dell'appellante ovvero dal file excel inviato dal socio il 9.10.2015 Parte_3
agli altri soci della In detto documento, alle righe 10 e 11 sarebbero indicati per il CP_1
er i primi sei mesi (dicembre 2015-maggio 2016) emolumenti per € 5.000,00 e per il Pt_1
periodo successivo per € 3.000,00. Detto documento, quindi, sarebbe la prova dell'accordo sul compenso da corrispondere al er i mesi successivi ai primi sei. A conferma di tale Pt_1
pagina 4 di 9 accordo, vi sarebbero ulteriori elementi probatori quali la registrazione nelle scritture contabili delle fatture ed il libro giornale riportante il credito del il bilancio del 2015 e del 2016, Pt_1
oltre alla comparsa di costituzione e risposta del nel giudizio innanzi al Tribunale di Pt_2
Bari. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove orali richieste dalla perché ritenute inconferenti dal Tribunale;
i capitoli Parte_1
di prova richiesti con l'interrogatorio formale e prova per testi, sarebbero invece rilevanti e pertinenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'accordo in questione. Strettamente connesso al primo motivo, con il terzo motivo di appello, si duole del fatto che il Tribunale Parte_1
non avrebbe considerato il materiale documentale prodotto ed in particolare che le fatture azionate monitoriamente erano state regolarmente registrate da in contabilità, sia CP_1
nel mastrino, sia nel libro giornale e quindi sarebbe provato l'an ed il quantum debeatur.
9. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014 e Cass. n. 11458/2018).
10. In applicazione di tale principio, vengono quindi esaminati il terzo ed il primo motivo di appello proposto da , strettamente connessi tra di loro. Parte_1
11. La Corte ritiene che le doglianze siano fondate.
12. Premesso che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del debito, la sentenza impugnata si è limitata a negare l'esistenza di un accordo sui compensi del solo sulla irrilevanza probatoria del business plan (o Pt_1
comunque della proposta formulata dal del 2.10.2015, nel quale erano indicate le spese Pt_1
previste per l'apertura dell'esercizio commerciale e i compensi per la fase iniziale (fino al
31.3.2016). Se effettivamente tale documento n. 3 di non specifica esattamente il CP_1
compenso del er la fase successiva a quella iniziale, è altrettanto vero che il file excel Pt_1
inviato ai soci da il 9.10.2015 - nel quale si prospettano i costi del personale Parte_3 per il periodo 2015-2018 (e comprendenti “a regime” anche quelli per il - non può Pt_1
costituire prova dell'an e del quantum della pretesa attorea;
difatti, lo stesso Parte_3
pagina 5 di 9 nel testo della e-mail di accompagnamento inviata agli altri soci, specifica che si tratta di una elaborazione prospettica di simulazione in base allo sviluppo dell'attività commerciale negli anni a venire e quindi non può assurgere a prova del riconoscimento di debito verso il Pt_1
13. La Corte ritiene invece fondata la censura circa la mancata valutazione da parte del
Tribunale in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo, della annotazione nelle scritture contabili delle fatture azionate monitoriamente ed in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tali documenti.
14. Va ricordato che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (v. Cass. n. 26801/2019; v. anche n.
15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994; n. 35870/2022; n. 2211/2022). Una volta che la fattura è stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
15. In tale contesto, le fatture regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c., costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Il principio è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 3581/2024).
16. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (v. Cass. n. 1444/2024; n. 1972/2023; n. 2514/2022; n. 128/2022; n.
35171/2021; n. 29176/2021; n. 32935/2018). È stato anche chiarito che "pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall'art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro
l'imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce
pagina 6 di 9 atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 3383/2005; n.
32935/2018) (Cass. n. 26801/2019 cit.).
17. Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie sono stati prodotti in giudizio i documenti contabili nei quali le fatture in questione emesse da sono Parte_1
regolarmente annotate, come risulta dal mastrino di (doc. 10 fasc. app.nte) ove le CP_1
fatture nn. 2/C (€ 15.860,00) e 3/C (€ 20.740,00) sono registrate rispettivamente il 30.6.2016
e 31.12.2026 ai nn. 193/00 e 355/00, mentre la ricevuta 1/C di € 8.150,00 è registrata il
31.12.2016 al n. 356/00. Anche il libro giornale di reca la registrazione delle fatture CP_1
e della ricevuta (doc. 12). Non può quindi revocarsi in dubbio, che stante la natura confessoria di tale documentazione contabile, il credito dell'appellante può ritenersi provato sulla base di un accordo fra le parti.
18. Tale conclusione è corroborata da altri indici che contribuiscono a rafforzare il quadro probatorio in merito alla sussistenza di accordo per i compensi a favore dell'appellante, così come indicati dai predetti documenti contabili. Difatti, l'appellata non ha contestato l'inserimento del credito nel bilancio 2015, in quello semestrale al 30.6.2016 e nella bozza di bilancio del 31.12.2016 ed a nulla rileva che dette fatture siano state contestate successivamente (v. verbale di assemblea ordinaria di del 29.7.2017). CP_1
19. Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di gravame relativo alla mancata ammissione delle prove orali richieste dall'appellante e dirette appunto a dimostrare la sussistenza dell'accordo e quindi la fondatezza del credito.
20. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. inflitta dal Tribunale in ragione dell'assenza di fondamento del credito, concretizzandosi una ipotesi di “abuso del processo”. Secondo l'appellante, la condanna sarebbe ingiusta considerato che sarebbero stati forniti tutti gli elementi specifici per l'accoglimento della domanda ed avendo comunque tenuto un comportamento esente da colpa.
21. Il motivo è fondato.
22. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale che presuppone la soccombenza totale (v. Cass. n. 24158/2017) e va considerato che la norma configura una sanzione di carattere pubblicistico volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione della condotta oggettivamente valutabile pagina 7 di 9 alla stregua di “abuso del processo”. La Suprema Corte ha altresì affermato che "la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione. (Cass. n. 13859/2022).
23. Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che nella fattispecie non sussistano i presupposti applicativi della norma, non solo perché difetta la soccombenza dell'appellante, ma in quanto non rilevano condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo. Anche sotto tale profilo la sentenza del Tribunale va quindi riformata.
24. In conclusione, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza appellata.
25. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n.
470/2020 del 23.7.2020, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
e conferma integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1643/2017 del Tribunale di
[...]
Rimini del 28.9.2017;
pagina 8 di 9 - condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
e spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 7.254,00
[...]
per compensi, oltre spese non imponibili, spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 804,00 per spese anticipate ed in € 6.946,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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