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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1165/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ (cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf ) rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_1 Parte_3 P.IVA_2
Massimo CERNIGLIA e dall'avv. Alessandro CAPONI entrambi del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_3 dall'avv. Luca FRASCA del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 255/23 del 12 aprile
2023 in tema di nullità clausole contratto di mutuo e di ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila, con una pronunzia sostanzialmente in rito, ha rigettato le domande che la ditta (quale debitore principale), e la (questi Parte_2 Parte_1 Parte_3
ultimi nella qualità di fideiussori) hanno proposto nei confronti di Controparte_1
per sentire dichiarare la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo fondiario del 20
[...]
novembre 2000 e, conseguentemente, condannare la controparte al pagamento, secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, della somma di € 3.295.432,47.
1 In estrema sintesi, gli attori hanno premesso di aver sottoscritto il predetto mutuo per l'importo di €
5.164.569,45.
Hanno tuttavia aggiunto che alcune delle condizioni applicate devono ritenersi nulle per l'indeterminatezza del tasso di interessi, per l'applicazione di un TAEG difforme rispetto a quello riportato nel contratto, per il superamento del limite soglia ai fini dell'usura.
Inoltre, hanno lamentato ulteriori profili di invalidità sia per la violazione dell'art. 38 TUB, per l'esercizio da parte dell'istituto di credito del recesso, per la violazione della normativa antitrust e dell'art. 1957 cod civ (chiaramente questi due ultimi aspetti relativi esclusivamente al rapporto di garanzia).
1.2. , ha sollevato alcune questioni preliminari in ordine al Controparte_1 CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva rectius di titolarità della situazione giuridica fatta valere in giudizio in quanto la posizione creditoria vantata nei confronti della ditta è Parte_2
stata oggetto di una più ampia cessione di cui è stata data comunicazione attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2017.
Sempre, poi, in via preliminare, la convenuta ha sollevato dubbi sulla legittimazione attiva di
[...]
e della garante in quanto trattasi di soggetti diversi rispetto a quelli Parte_2 Parte_3
risultanti nel contratto di mutuo.
1.3. Come anticipato, il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure ha riguardato unicamente le questioni preliminari senza quindi che vi sia stata alcuna delibazione (da intendersi assorbita e come tale implicitamente rigettata) sui profili di merito della vicenda.
In definitiva, possono ridursi a tre le principali tematiche affrontate:
- È stata rigettata l'eccezione, invero sollevata dagli attori, sul difetto dello ius postulandi quanto alla essendovi agli atti la procura (in formato Controparte_1 nativo digitale e quindi validamente conferita) conferita dall'avv. Enrico Centineo;
- È stata di contro accolta la questione sul difetto di legittimazione attiva delle società Parte_2
e in quanto dalla disamina della documentazione prodotta non
[...] Parte_3
sono emersi elementi idonei a ritenere che si tratti delle stesse società che in qualità di parte mutuataria e fideiussore, hanno sottoscritto il contratto per cui è causa;
- Parimenti è stata accolta l'eccezione sull'assenza in capo all'istituto di credito convenuto della titolarità della situazione giuridica fatta valere in giudizio. A tale riguardo, sono stati valorizzati alcuni elementi documentali quali la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale, l'ulteriore produzione documentale (tempestivamente e ritualmente depositata in
2 atti) ritenuta sufficiente ai fini dell'inserimento della posizione creditoria ceduta ad CP_2
[...]
1.4. La decisione del tribunale del capoluogo è stata tempestivamente impugnata dagli attori della prima ora mediante l'articolazione di cinque motivi.
La prima doglianza, ha riguardato la nullità della sentenza in quanto il primo giudice non ha aderito al modello decisorio richiesto con l'applicazione dell'art. 281 quinquies cpc.
Con i restanti secondo, terzo, quarto e quinto motivo gli appellanti hanno sostanzialmente riproposto le medesime questioni già introdotte nel precedente grado sulla assenza di una valida procura alle liti conferita alla controparte nonché sull'errata valutazione operata relativamente alla titolarità della situazione giuridica fatta valere sia sul lato attivo che passivo.
A tale riguardo, è stato rappresentato che la cessione del credito non può essere confusa con quella del contratto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale deve ritenersi irrilevante, la documentazione ulteriormente prodotta è risultata non conforme all'originale.
Sono state (in realtà in parte) riproposte alcune delle questioni afferenti al merito e segnatamente sull'indeterminatezza del tasso di interesse, sulla difformità del TAEG applicato rispetto a quello indicato in contrato, sull'illecito esercizio del recesso da parte della banca, sul mancato perfezionamento del contratto di mutuo, sulla nullità della fideiussione perché in contrasto con la normativa antitrust, per violazione dell'art. 1957 cod civ e per la mancata conferma e/o rinunzia.
Infine, gli appellanti hanno preso posizione sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte per paralizzare la domanda di ripetizione.
L'istituto di credito ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per l'integrale conferma della pronunzia gravata.
Rigettata l'istanza di inibitoria (invero motivata unicamente sulla nullità della sentenza), il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.La disamina dei motivi deve avvenire partitamente con l'indispensabile precisazione che anche l'esito positivo degli stessi non comporta l'accoglimento dell'impugnazione dovendosi, a tal fine, procedere anche alla delibazione nel merito delle domande di nullità e di ripetizione di indebito nei termini in cui sono state riproposte nel presente giudizio.
3 Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
3.1. La doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado è infondata in diritto prima ancora che in fatto e di conseguenza deve essere disattesa.
Dalla disamina degli atti del fascicolo di primo grado, è in effetti risultato che:
- Nelle note di trattazione scritta del 5 gennaio 2023, gli odierni appellanti (che hanno poi reiterato tale istanza anche con altra istanza depositata dopo che la causa era stata già trattenuta in decisione) hanno chiesto che la causa fosse decisa secondo le modalità dell'art. 281 quinquies cpc;
- Con ordinanza del 15 febbraio 2023, il giudice ha assunto la causa a sentenza assegnando
(senza invero provvedere sulla citata richiesta) alle parti il doppio termine di cui all'ar.t 190 cpc;
- Le medesime parti hanno provveduto al deposito degli scritti difensivi senza invero (tanto vale essenzialmente per gli attori della prima ora) sollevare alcuna censura sul punto;
Se quanto esposto vale in fatto, in punto di diritto è sufficiente considerare che in effetti l'art. 281 quinquies cpc riserva, diversamente dall'art. 281 sexies cpc in cui è riconosciuto un sindacato al giudice, alle parti o meglio anche soltanto ad una sola di chiedere che la causa venga decisa secondo un modello definito convenzionalmente “misto” in quanto al deposito della comparsa conclusionale segue (nel rispetto del principio dell'oralità) la discussione.
Tuttavia, risulta altrettanto indubbio che la norma non contempla alcuna sanzione (in termini di conseguenze) nell'ipotesi in cui il giudice ( al quale non pare essere consentito alcun tipo di sindacato sull'istanza) disponga diversamente.
La giurisprudenza ha certamente ritenuto che la nullità della sentenza (che comunque non comporterebbe una regressione al primo giudice) può essere pronunziata esclusivamente nell'ipotesi di mancata concessione del termine per il deposito degli scritti difensivi finali.
Chiara la ratio logica, ancor prima che giuridica di tale opzione interpretativa da ricercarsi nell'esigenza di preservare le prerogative difensive delle parti.
Con specifico riguardo all'art. 281 sexies cpc, la giurisprudenza di legittimità (in un unico precedente peraltro menzionato dall'istituto di credito, trattasi della pronunzia n. 464/16) ha escluso profili di nullità nel caso in cui comunque il giudice abbia consentito alle parti di poter esplicitare le proprie difese.
Orbene, è indubbio, sulla scorta di quanto riportato nella ricostruzione in fatto, che un tale requisito
è stato soddisfatto nel caso di specie.
4 Le decisioni citate dagli appellanti (Cass Civ 2067/23 e Cass Civ 23353/23) non si appalesano pertinenti rispetto al caso di specie in quanto afferiscono al diverso caso della mancata scelta del modello decisorio previsto dall'art. 352 cpc (da considerarsi una sorta di norma analoga al 281 quinquies cpc ma specificatamente per il grado di appello).
In tal casi, quella stessa giurisprudenza ha previsto la nullità della sentenza con un percorso argomentativo la cui essenza deve evidentemente cogliersi nel fatto che, mentre per il primo grado un'eventuale lesione del contraddittorio potrà essere sanata nell'appello (e quindi in un altro giudizio di merito che sarà inevitabilmente a cognizione piena senza i limiti connessi all'applicazione del principio devolutivo), quando invece tale vulnerazione si è consumata nel secondo grado, in sede di legittimità è consentito (non potendo sopperire con uno scrutinio nel merito) dichiarare la nullità della sentenza con conseguente sua cassazione con rinvio.
Tanto quindi vale ai fini del rigetto del motivo.
3.2. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne la seconda censura sul difetto dello ius postulandi nella comparsa di costituzione in primo grado di Controparte_1
.
[...]
Anche in tal caso, la soluzione va rinvenuta agevolmente (senza quindi neppure la necessità di scomodare l'applicazione dell'art. 182 cpc) nella documentazione versata in atti.
Ed infatti, con atto del Notaio del 12 maggio 2014, debitamente sottoscritto in formato digitale, Per_1
è stato conferito il potere di rilasciare la procura alle liti e quindi la rappresentanza a stare in giudizio ad una serie di figure professionali inquadrate con diversi livelli all'interno della compagine della banca.
Al momento della costituzione, l'istituto di credito ha depositato l'attestato di ruolo dell'avv.
Centineo anche in tal caso con un documento sulla cui autenticità non è lecito nutrire dubbi essendo stato prodotto, al pari della procura notarile, in forma digitale e con un formato (P7M) che consente di affermare che trattasi di un nativo digitale.
Ne deriva il rigetto del motivo.
3.3. La doglianza sull'errata valutazione operata in sentenza circa l'assenza di legittimazione in capo alle società e è, al contrario, fondata e quindi meritevole di Parte_2 Parte_3
essere accolta.
In estrema sintesi, il contratto di mutuo è intercorso tra l'istituto di credito ed Controparte_3
quale parte mutuataria e in quale di garante.
[...] Controparte_4
5 Nel suddetto contratto risultano indicati gli estremi della partita iva delle suddette società e segnatamente (per la prima) e (per la seconda). P.IVA_1 P.IVA_2
Trattasi, da una semplice verifica con quanto riportato nell'atto di citazione in primo grado ed in appello della stessa partita iva di e di Parte_2 Parte_3
Tale dato documentale, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, deve ritenersi sufficiente per affermare che, nella sostanza, nel corso del tempo vi è stato unicamente un mutamento della ragione sociale, ma che vi è stata piena continuità tra i soggetti giuridici.
Il valore dirimente di tale circostanza rende superflua anche la valutazione dell'ulteriore documentazione (in effetti tardivamente prodotta soltanto in appello) costituita dalla visura storica delle due società.
3.3.Ad essere fondati, poi, sono anche il quarto ed il quinto motivo di appello che, in quanto strettamente connessi fra loro, possono essere trattai congiuntamente.
L'essenza della doglianza sollevata dagli appellanti va individuata nell'errata, a loro giudizio, valutazione in ordine al difetto di titolarità della situazione giuridica fatta valere in giudizio.
Il primo giudice, infatti, ha ritenuto che con la cessione del credito in favore di Controparte_2
ogni tipo di questione afferente al rapporto di mutuo doveva essere avanzata nei confronti della cessionaria.
Sul punto, invero, le argomentazioni degli appellanti si sono indirizzare su una pluralità di profili tra cui la differenza, non adeguatamente considerata, tra cessione del credito e cessione del contratto.
Leggendo tra le righe ed anche alla luce della posizione assunta dalla banca (che al fine di corroborare la propria prospettazione ha fatto cenno a precedenti giurisprudenziali), si tratta di stabilire se il cessionario (anche volendo superare la questione dell'idoneità della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale) possa ritenersi, come pacificamente lo è, unicamente titolare della pretesa creditoria ben potendo agire per il suo soddisfacimento oppure le sue prerogative investono anche il lato passivo e quindi va ritenuto destinatario non solo della domanda con cui è fatta valere la nullità di clausole contrattuali, ma addirittura anche dell'azione di ripetizione.
Il tema, lo si è in parte già anticipato, ha costituito argomento di riflessione in ambito giurisprudenziale.
Si sono confrontati due distinti approcci ermeneutici;
il primo, più risalente nel tempo (cfr Cass Civ sez I, 17.7.2012 n. 12194) menzionato dalla banca nei propri scritti difensivi) secondo cui “Il D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 58 che regola "la cessione a banche di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", esclude espressamente le formalità dell'art. 1264 c.c. sia dal lato debitorio che da quello creditorio, disponendo che la pubblicazione della cessione in blocco sulla
6 Gazzetta Ufficiale realizza nei confronti dei debitori cedutagli effetti di cui all'art. 1264 c.c." mentre
i creditori ceduti possono, entro tre mesi, esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione;
trascorso tale termine il cessionario risponde in via esclusiva” (cfr parte motiva della decisione).
Per un orientamento, invece più recente “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (cfr Cass Civ, sez. III, 2.5.2022 n. 13735).
Si tratta di una soluzione che muove dal presupposto che l'art. 4 L. 130/99 non risulta richiamato nell'art. 58 TUB.
A voler tutto concedere, tale principio non è destinato ad operare allorquando le questioni di nullità del titolo posto a fondamento del credito per il quale si è agito sono indicate al solo fine di resistere e quindi alla stregua di una mera difesa oppure di una semplice eccezione.
La circostanza che nella fattispecie ad agire (e per giunta secondo la disciplina dell'indebito) siano stati i soggetti debitori elimina alla radice ogni ipotesi di dubbio e quindi correttamente il giudizio è stato incardinato nei confronti di . Controparte_1
4.1. L'accoglimento del terzo e del quarto motivo di appello impone pertanto di procedere al vaglio nel merito delle censure sollevate dagli appellanti che, però, in quanto infondate, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre, devono essere rigettate.
Gli argomenti vanno esaminati per categorie omogenee e così è corretto partire dai rilievi al contratto di mutuo.
4.2. A tale riguardo, sono state prospettate quattro questioni.
4.2.1. La prima riguarda l'indeterminatezza degli interessi desumibile dagli articoli 5 e 6 del contratto di mutuo.
Sul punto, la posizione degli appellanti non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa in quanto è stato previsto un tasso degli interessi pari al 5,95% e comunque lasciando aperta la possibilità (secondo quanto stabilito agli articoli 4 e 6) di una variazione nei termini di seguito indicati: a) attenendosi all'andamento del mercato finanziario oppure b) applicando ad una base fissa
7 uno dei parametri indicati all'art. 3 delle condizioni generali del contratto (dove vi è un chiaro riferimento all'Euribor 6 mesi o comunque alle prime rate ABI riproduttivi dell'art. 7 del mutuo dove
è stato previsto come base di partenza del tasso per i versamenti rateali la misura del 6,519%.
Nelle condizioni generali di contratto (prodotte peraltro dagli stessi appellanti) risultano specificati il tasso di interesse e le modalità di calcolo (con il richiamo all'Euribor).
Oramai, la giurisprudenza è arrivata ad escludere profili di nullità da indeterminatezza dell'oggetto del contratto allorquando il testo dell'accordo consenta comunque di individuare agevolmente il criterio utilizzato per la determinazione degli interessi.
Peraltro, vi è da aggiungere che anche nella ordinanza che di recente è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione (ritenuta di massima importanza) sull'Euribor ha stabilito che “Del pari innegabile è che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali
l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” (cfr cfr Cass Civ 19.7.2024 n. 19900).
4.2.2. Analogamente, va disattesa l'ulteriore questione relativa alla difformità del TAEG applicato rispetto a quello indicato in contratto.
Da una disamina del testo dell'accordo non vi è traccia del TAEG, tuttavia una tale mancanza non è destinata a riverberare alcuna conseguenza per una serie di ragioni:
- L'indicazione del TAEG è stata inserita nell'art. 9 comma 2 della delibera CICR del marzo
2003 e quindi successiva alla sottoscrizione del contratto;
- Nel contratto di mutuo è stato previsto l'ISC nella misura del 3,43%;
- Deve ritenersi che la nullità per omessa indicazione del TAEG o per difformità è stata inserita, ma per i contratti di credito al consumo (categoria al cui interno non può certamente essere inquadrato il mutuo oggetto di causa) a partire dal 2010;
- Oramai la giurisprudenza prevalente (anche di questa Corte Territoriale) è orientata nel senso di ritenere che l'assenza o la difformità del TAEG non può comportare alcuna nullità non potendosi applicare l'art. 117 TUB in quanto la finalità di tale voce (tale da non assimilarla
8 ad una condizione del contratto) è meramente informativa sicchè eventuali doglianze sono destinate a rilevare unicamente in sede risarcitoria;
4.2.3.Anche l'assunto della illiceità del recesso, comunicato dalla banca in data 3 novembre 2005, non può essere condiviso.
È sufficiente a tal riguardo considerare che l'esposizione debitoria maturata a quella data è risultata pari ad € 1.832.306,94.
Da quanto esposto, dovendosi escludere profili di nullità (non sono state riproposte in appello i temi relativi alla violazione del limite di finanziabilità e dell'usura), non sono stati indicati elementi ulteriori da cui poter ragionevolmente ritenere l'errata applicazione di altre condizioni contrattuali.
4.2.4.Resta, sempre con riguardo al mutuo, l'ultima questione sul suo mancato perfezionamento, ma anche su tale aspetto le valutazioni degli appellanti non possono essere condivise.
Il contratto è stato sottoscritto per la realizzazione di un immobile entro la data del 31 dicembre 2005 ed è per tale ragione che è stato previsto un sistema di erogazione differita del denaro tant'è vero che risulta documentata la corresponsione di cinque rate rispettivamente alle date dell'8 gennaio 2001, del 15 novembre 2001, del 4 ottobre 2002, del 14 luglio 2003 e del 23 dicembre 2003.
Sono stati pertanto gli accordi presi a prevedere tale modalità di erogazione il che esclude alla radice la fondatezza della censura sollevata.
4.3.1. Restano, in ultimo, le doglianze relative alla fideiussione.
Quella sulla nullità per violazione della normativa antistrust e quindi per la pedissequa riproposizione delle clausole (riviviscenza, di deroga e persistenza) previste dagli articoli 2,6,8 dello schema ABI muovo dal presupposto, peraltro non condivisibile, che il provvedimento della BA d'LI n. 55/05 possa trovare applicazione anche per le fideiussioni sottoscritte in epoca anteriore.
Deve inoltre rilevarsi, e trattasi altresì di un'ulteriore circostanza decisiva, che la fideiussione in esame non è una fideiussione omnibus, ma specifica in quanto circoscritta unicamente a garantire l'adempimento delle obbligazioni sorte con il mutuo.
La giurisprudenza non ha assunto una posizione univoca sulla nullità della fideiussione specifica riproduttiva dello schema ABI.
Per un primo indirizzo, infatti, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle
9 operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90”.
Alcun cenno, dunque, alla fideiussione specifica, mentre in più punti del provvedimento vi è un chiaro riferimento alla sola fideiussione omnibus il che deve ragionevolmente indurre a ritenere che la sanzione della nullità (e la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite citata non risulta discostarsi da tale soluzione) non può che riguardare tale tipologia di garanzia.
Devono, di conseguenza, essere integralmente condivise le argomentazioni sostenute da una parte della giurisprudenza secondo cui “a) il provvedimento della BA d'LI fa “esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future”;b) “la stessa BA d'LI nel provvedimento n.55/2005 ha dato atto che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr Corte di
Appello Milano, 4.10.2022 n. 3082).
Di recente, secondo la recente giurisprudenza di legittimità “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla BA d'LI, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr Cass Civ,
Sez I, 2.8.2024 n. 21841);
Anche ove si volesse aderire alla diversa opzione ermeneutica deve comunque affermarsi che:
-il provvedimento sanzionatorio della BA d'LI non è stato prodotto;
10 - gli appellanti, su cui in effetti gravava l'onere della prova, non hanno offerto la dimostrazione di ulteriori elementi da cui desumere la nullità;
- di certo non vi è stata applicazione di condizioni invalide;
- né è stato provato che senza l'inserimento delle clausole suddette la banca non avrebbe concesso la garanzia;
4.3.2. Discorso a parte va fatto per quanto concerne la asserita violazione dell'art. 1957 cod civ.
La garanzia prestata è a prima richiesta (cfr art. 10 del mutuo) ed in simili casi deve farsi applicazione del principio, certamente maggiormente condiviso in ambito giurisprudenziale, secondo cui “La
BA d'LI (quale autorità garante) ha ritenuto legittima la previsione dello schema ABI relativa all'obbligo, per il fideiussore, di 'pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta del creditore', clausola che deve essere interpretata quale legittima deroga non totale, ma parziale all'art. 1957 c.c.
e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia rispettato con la proposizione di una domanda giudiziale “ (cfr Corte Appello Firenze, Sez Impresa, 25.9.2024 n.
1622).
Ed ancora, a conferma di tale opzione interpretativa è stato stabilito (in tema di contratto autonomo di garanzia, ma anche per la fideiussione) che “….se le parti convengono il pagamento a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Per evitare quindi la decadenza è ritenersi sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento” (cfr Corte Appello Milano, sez. I, 3.2.2023 n. 386).
Infine, la tesi della rinunzia o della mancata conferma della garanzia fideiussoria non può farsi discendere, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, dal fatto che nelle condizioni generali nulla è previsto nella parte delle garanzie accessorie in quanto il parametro di riferimento (in ragione anche del fatto che tali condizioni sono state sottoscritte unicamente dalla ditta mutuataria) deve individuarsi nel contratto di mutuo dove è analiticamente disciplinata la garanzia prestata.
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere rigettato.
.
5.In ultimo, le spese del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
11 a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 28.732,00 per compensi professionali Controparte_1
attenendosi ai valori minimi (il valore della causa è più vicino allo scaglione iniziale) di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da 4.000.000 ad € 8.000.000) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 255/23 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle Controparte_1 spese del presente grado che liquida in € 28.732,00 per compensi professionali oltre al 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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