Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/02/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
dott. ssa Lisa Micochero Presidente
dott. ssa Silvia Barison Giudice rel.
dott. ssa Tania Vettore Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14484 del ruolo generale dell'anno 2023 (che reca riunito il procedimento rg 15329/2023) promossa con ricorso depositato in data 11/10/2023 da
Parte 1
ricorrente con l'avv. CANCIANI MICHELA
contro
CP 1
resistente con l'avv. GINALDI FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente: come da verbale di udienza del 5 dicembre 2024
Conclusioni della resistente: come da verbale di udienza del 5 dicembre 2024
PE i seguenti motivi in
, dopo aver premesso che in data Con il ricorso in epigrafe, Parte 1 e che dalla 21/07/2016 ha contratto matrimonio concordatario con CP 1
loro unione in data 2 gennaio 2020 è nato il figlio Persona 1 deducendo il
,
sopravvenuto venir meno della comunione spirituale delle parti ed illustrando le loro insuperabili divergenze anche sulla crescita del figlio, ha domandato la pronuncia della separazione personale alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
La resistente, costituitasi in giudizio, dando atto di avere a sua volta promosso identico giudizio successivamente riunito al presente ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione, articolando proprie, diverse conclusioni sulle condizioni accessorie.
All'udienza di comparizione del 28 marzo 2024 le parti raggiungevano un parziale accordo che veniva recepito ex art. 473 bis. 21 u.c. c.p.c. - sulle modalità temporanee di affidamento, collocazione e visita del figlio, ottenendo ulteriore termine per approfondire la trattativa sui contenuti economici della separazione. Su concorde richiesta delle parti, il Giudice nominava un coordinatore genitoriale.
Successivamente, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo ad integrale definizione della procedura e veniva fissata l'udienza del 16 luglio 2024 per formalizzarlo. In data 15 luglio 2024 la resistente si costituiva con nuovo difensore che confermava tutte le conclusioni e le istanze formulate dal precedente avvocato.
formulava una proposta diAll'udienza del 16 luglio 2024, tuttavia, la nuova difesa di modifica dei tempi di frequentazione padre - figlio e chiedeva disporsi ctu dando atto della persistente conflittualità delle parti. Nessuna di tali richieste trovava il favore avversario e il Giudice si riservava sull'istanza di ctu in attesa di un primo riscontro sull'andamento della coordinazione genitoriale intrapresa dalle parti.
In data 26 settembre 2024 era depositata la relazione del CP 2 avv. Controparte_3 che rappresentava l'infruttuosità del percorso per l'accesa conflittualità parentale e suggeriva al Tribunale la nomina di un ctu.
Il Giudice delegato, tuttavia, con ordinanza dep.
3.10.2024 respingeva la relativa istanza
(già) formulata dalla parte resistente e fissava udienza di discussione per il 5 dicembre
2024. In tale occasione, le parti concludevano come a verbale d'udienza, la resistente insistendo in principalità per la ctu volta a verificare il benessere psicofisico del figlio minore e le migliori sue condizioni di frequentazione coi genitori. Il Giudice Delegato rimetteva al Collegio ogni determinazione. Il P.M. è intervenuto.
La domanda di separazione personale va accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c. essa deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, deducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione.
Non vi sono domande economico - patrimoniali tra le parti.
In ordine alla regolamentazione dei loro rapporti col figlio minore, invece, va in primo luogo respinta l'istanza di ctu formulata dalla resistente. Il Collegio condivide infatti quanto espresso nell'ordinanza dep.
3.10.2024 dal Giudice Delegato, circa la sua finalità esplorativa. L'impressione si rafforza considerando che da subito le parti hanno
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pacificamente seguito il regime paritario di frequentazione con Francis concordato
―
all'udienza del 28 marzo 2024, senza rilevare specifiche e concrete criticità nella sua attuazione e appuntando i loro rilievi “unicamente" sulla conflittualità e sulla mancanza di reciproca collaborazione nell'esercizio dell'affidamento.
PEaltro, una ctu volta - come chiede la madre – ad accertare le attuali condizioni psico – fisiche del figlio sembra eccentrica rispetto al tema del contendere, rappresentato dalla decisione sul calendario di frequentazione con ciascun genitore. Nessuno di questi ultimi, inoltre, ha chiesto modifiche delle tempistiche così sostanziali da incidere sulla bigenitorialità e per questo giustificare un aggravio dei tempi e dei costi processuali
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con espletamento di una ctu. La stessa resistente non ha dedotto elementi atti a far dubitare dell'idoneità genitoriale avversaria O della conformità dei tempi di frequentazione all'interesse del minore, ma si è limitata a proporre, rectius chiedere di volta in volta rimodulazioni della distribuzione dei tempi di visita senza fornire elementi per apprezzarne, sul piano necessariamente oggettivo del processo, la concreta incidenza migliorativa sull'equilibrio psico - fisico del figlio.
Infine, va considerato che neppure è chiaro ai diversi soggetti processuali il tema
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d'indagine da sottoporre al consulente: se la si spinge a suggerirla a causa CP 2 dep. 26.9.2024), la resistente dell'elevata conflittualità delle parti (rel. avv. CP 3
formula la relativa richiesta motivandola con le divergenti valutazioni del benessere di
PE 1 da parte sua e del marito e la necessità che un terzo chiarisca quali siano le attuali condizioni e le esigenze psico - fisiche del minore (v. verbale ud. 5.12.2024).
Ciò posto, nel regolamentare i rapporti genitori figlio non vi sono elementi per discostarsi dal regime temporaneo, che le parti hanno concordato all'udienza del 28 marzo 2024 e successivamente attuato. Per 1 andrà pertanto affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre cui per l'effetto viene assegnata la casa coniugale;
PE_1 starà col padre dal lunedì al mercoledì all'inizio dell'orario scolastico od orario corrispondente in periodo non scolastico;
il mercoledì sera alle 18.00 la madre lo andrà a prendere e lo terrà con sé fino al sabato mattina all'inizio dell'orario scolastico od orario corrispondente in periodo non scolastico quando il weekend immediatamente successivo è di pertinenza paterna;
fino al venerdì mattina all'inizio dell'orario scolastico od orario corrispondente in periodo non scolastico quando il weekend immediatamente successivo è di pertinenza materna;
a fine settimane alternate, PE_1 starà con l'uno o l'altro genitore: nel finesettimana di pertinenza materna il padre lo porterà dalla madre entro le 10.00:
durante le ferie estive dei genitori il figlio starà con la madre due settimane consecutive e una terza eventualmente distinta dalle prime;
con il padre per tre settimane consecutive - Per 1 sentirà in chiamata o videochiamata il genitore con cui non si trova ogni sera, nella fascia 18 - 19. Durante le festività Natalizie PE 1 starà 7 gg continuativi con un genitore e 7 gg continuativi con l'altro in modo da comprendere ad anni alterni Natale con un genitore e Capodanno con l'altro e 3 gg consecutivi con un genitore e 3 consecutivi con l'altro durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
Considerati i tempi paritari di frequentazione del minore con ciascun genitore ed i loro redditi, documentati in atti e tenuto conto dell'assegnazione alla madre della casa in comproprietà delle parti, gravata da mutuo cointestato appare congruo prevedere che - come peraltro già sta accadendo ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di PE 1 mentre le spese straordinarie andranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019. Considerate le ragioni delle decisioni e tenuto conto degli esiti della controversia, le spese legali vanno compensate e quelle di coordinazione genitoriale, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti per ½ ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione rigettata,
unitisi in dichiara la separazione personale tra Parte 1 e CP 1
,
matrimonio in data 21/07/2016, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BRESCIA al n. 100, parte II, serie A dell'anno 2016;
ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
affida PEsona 2 ai genitori in via condivisa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre cui per l'effetto assegna la casa familiare sita in San Donà di Piave, via Piveran, n. 70; Persona 1 starà con il padre con le tempistiche di cui in motivazione;
ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio e contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
compensa le spese legali tra le parti ponendo a carico di ciascuna di esse per ½ gli oneri di coordinazione genitoriale, liquidati con separato decreto.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente
Dott. Lisa Micochero